Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIA PV
R.G.N. 667/2024
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Presidente Dr.ssa Rita RIGONI Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 16.04.2024
da:
AR in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, via Gelmetto n. 78, Cod. Fisc. e P. IVA P.IVA 1 con il proc. dom. Avv. Arturo Roncagalli in Verona, via della Valverde n. '
87 (codice fiscale per procura in C.F._1 ; pec: Email_1
foglio separato allegato all'atto di citazione d'appello,
appellante
contro
:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona,
Lungadige Catena n. 19 (P. Iva: P.IVA_2 con il proc. dom. Avv. Marco Moretti degli Adimari, in '
Email_2 fax Verona, Via Isonzo n. 2 (C.F.: C.F. 2 pec:
045-2423845), procura a margine della comparsa d'appello,
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1992/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 20.10.2023
nella causa n. 8701/2020 R.G., pubblicata il 23.10.2023, non notificata;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 17.03.2023
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
1) In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o l'intervenuta prescrizione del diritto della Controparte_1 ad esercitare l'azione di garanzia nei confronti della Parte_1 con conseguente rigetto di tutte le sue conseguenti domande formulate nei confronti della AR
2) Nel merito: Respingere tutte le domande della Controparte_1 nei confronti della Parte 1 in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Controparte_1 in persona del legale3) Nel merito in via riconvenzionale: Condannare la rappresentante pro tempore, a pagare alla AR in persona del legale rappresentante pro tempore, i seguenti importi: euro 3.000,00 o il diverso importo accertato in corso di causa quale costo del consulente tecnico di parte della AR signor SO;
euro 2.225,00 o il diverso importo accertato in corso di causa oltre agli accessori di legge quale spese legali della AR relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo.
4) Condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla
AR in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese peritali e legali del procedimento per accertamento tecnico preventivo e quelle legali della causa di primo grado per l'importo di euro 16.800,65 o per il diverso importo accertato in corso di causa o nella misura ritenuta di giustizia oppure, in subordine,
disporre la compensazione integrale o una compensazione parziale rispetto alle spese liquidate dal
Tribunale di Verona con conseguente condanna della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla AR in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese peritali e legali a carico della società appellata che le sono state erroneamente/infondatamente corrisposte dalla società appellante.
5) Con vittoria di spese ed onorari di causa del presente grado del giudizio, nonché del primo grado di giudizio.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza datata 21/12/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di
Verona:
-) Ammettersi le prove per testi sui capitoli istruttori nn. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23 e 25 di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc della Parte 1 in quanto ammissibili e rilevanti. Si indicano a testi i medesimi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc della AR
-) Disporsi la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla Parte 1 nella sua memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc volta ad accertare e descrivere le questioni aventi ad oggetto i client forniti dalla Parte_1 ed il
Parte 1 alla relazione passaggio di consegne effettuato da AR tenendo conto delle osservazioni di
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo peritale del CTU, dott. Persona_2
promosso dalla Controparte_1 nei confronti di AR
-) Si chiede abilitazione alla prova contraria su tutti i capitoli istruttori della società appellata che fossero ammessi ad essere provati, indicando a prova contraria i medesimi testi indicati dalla AR nella sua
memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso:
- impugnata e contestata ogni avversa domanda, di merito ed istruttoria, richiesta e conclusione, di cui si chiede il rigetto, respingersi l'appello proposto siccome totalmente destituito di ogni fondamento e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 1992/2023 Sent. emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento n. 8701/2020 R.G. in data 20 ottobre 2023 e pubblicata il 23 ottobre 2023;
con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio oltre ad accessori tutti di legge e
-
rifusione spese generali 15% oltre iva e cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1992/2023 pubblicata il 23.10.2023 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 8701/2020 promossa dalla società Controparte_1 nei confronti della società
AR - nella quale l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
21.601,00, ovvero della diversa somma ritenuta equa, oltre alle spese della CTU acquisita nel procedimento di ATP R.G. n. 1518/2019, per la mancata o inesatta esecuzione da parte di Parte_1
delle obbligazioni contrattuali da essa assunte e per l'errata realizzazione di una piattaforma informatica per lo studio di amministrazioni condominiali dell'attrice, nella quale la convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e svolgendo domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 3.000,00 per il costo del proprio consulente tecnico di parte nel procedimento di ATP e di € 2.225,00 per la rifusione delle spese legali di tale procedimento - accertava l'inadempimento della convenuta, condannava quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.500,00 per minor valore dell'opera svolta con riferimento alle esigenze prospettate dall'attrice e al pagamento della somma di € 2.579,52 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo, al pagamento delle spese di
CTU e di CTP e alla rifusione delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza - pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali, della CTU del procedimento di ATP e di prove testimoniali – ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma e censurandola per i seguenti motivi:
1) errato rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e di decadenza svolta in primo grado dall'appellata;
2) errata valutazione e mancata considerazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio;
3) omessa ed errata interpretazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio;
4) errata quantificazione del danno;
5) errata condanna di AR al pagamento delle spese peritali e legali. La società Controparte_1 si è costituita in giudizio con comparsa del 02.09.2024 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del 27.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Controparte_1Nel giudizio di primo grado, promosso con atto di citazione notificato il 12.11.2020, la società
premettendo di occuparsi di amministrazioni condominiali e di gestire circa 160 Condomini, deduceva che nell'anno
2016, avendo necessità di realizzare una piattaforma informatica per il proprio studio che si componesse anche di un sistema di salvataggio dei dati, aveva contattato la società AR la quale aveva proposto ed installato nel suo ufficio un nuovo sistema informatico e si era obbligata a svolgere un servizio di assistenza denominato "Alliance", che si erano rivelati inidonei in relazione alle sue esigenze.
Evidenziava che nel mese di febbraio 2018 non era riuscita ad attivare il programma di gestione condominiale "Danea"
a causa della mancata comunicazione da parte di AR delle password e delle chiavi di accesso per i necessari aggiornamenti;
che a causa dei disservizi verificatisi e delle difficoltà riscontrate nel ricevere assistenza in tempi brevi era stata costretta ad incaricare un altro tecnico di rinnovare la piattaforma informatica dello studio;
che tale operazione si era rivelata assai difficoltosa a causa della condotta ostruzionistica di AR la quale aveva fornito informazioni parziali che non avevano consentito l'effettuazione di un backup completo del sistema, né l'utilizzo dei sistemi installati;
che ciò aveva causato un aggravio di costi per i numerosi interventi eseguiti dal nuovo tecnico che si era reso necessario incaricare per poter proseguire l'attività d'ufficio.
Aveva perciò promosso avanti al Tribunale di Verona il procedimento per ATP R.G. n.1518/2019, nell'ambito del quale il CTU nominato aveva riscontrato le inefficienze del sistema da essa lamentate e aveva quantificato il minor valore della piattaforma fornita dalla convenuta e dei danni subiti dall'attrice.
Chiedeva, pertanto, la condanna di AR al pagamento delle somme determinate in base alle conclusioni assunte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo per un totale di € 21.601,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. La convenuta AR contestava tali assunti, in via preliminare chiedeva l'accertamento dell'intervenuta e, nel decadenza e della prescrizione dall'azione di garanzia esercitata nei suoi confronti da Controparte_1
merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna di Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di €
3.000,00 o della diversa somma da accertarsi in giudizio per la rifusione dei costi del consulente tecnico di parte e della somma di € 2.225,00 oltre accessori per le spese legali del procedimento di accertamento tecnico preventivo. All'esito dell'istruttoria orale e dopo aver acquisito la CTU del procedimento per ATP, con la sentenza impugnata il
Tribunale, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, evidenziava, in primo luogo, che nel caso di vizi occulti dell'opera appaltata in campo informatico il termine di decadenza e di prescrizione per la denunzia di essi da parte del committente ai fini dell'operatività della garanzia comincia a decorrere dalla scoperta, ossia dal giorno in cui il committente ha avuto effettiva contezza, attraverso l'espletamento delle necessarie indagini tecniche, della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti.
La relazione peritale acquisita in sede di ATP era stata depositata il 23.01.2020 e il termine di decadenza e di prescrizione era stato interrotto dalla raccomandata del 05.03.2020 e dalla successiva missiva del 13.05.2020 con cui la convenuta era stata invitata a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, conclusasi nel mese di luglio
2020 con un verbale di mancato accordo.
Nel merito, il Tribunale rilevava che il CTU nella perizia svolta nel procedimento per ATP, pur evidenziando che il progetto e la messa in funzione del sistema informatico per la ditta Controparte_1 era in linea con quanto proposto da AR aveva accertato che i client - ossia le componenti hardware o software che accedevano al servizio reso disponibile dal server -forniti da _1 erano inidonei a funzionare efficacemente nel contesto dell'infrastruttura e che i sistemi operativi non erano stati installati correttamente.
Il CTU aveva indicato come minor valore tecnico del sistema informatico, in considerazione della necessità di sostituzione di tutti i client e dei relativi sistemi operativi, il 15% del valore dell'impianto per cui, essendo il costo della fornitura pari ad € 30.000,00, il minor valore veniva indicato in € 4.500,00.
Il consulente inoltre rilevato un inefficace e carente passaggio di consegne tra una gestione e la successiva,
precisando che AR non aveva sufficientemente chiarito quali modalità costruttive del sistema informatico aveva utilizzato e come i vari prodotti agivano all'interno di esso.
Il Tribunale quindi, sulla base delle fatture prodotte dall'attrice e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi,
quantificava in 10 giornate lavorative il tempo che si era reso necessario per poter comprendere le novità introdotte dalla convenuta e per rendere efficiente il sistema informatico di Controparte_1
Così illustrati i fatti, l'appello va esaminato secondo quanto di seguito specificato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errato rigetto a parte del Tribunale dell'eccezione preliminare di prescrizione e di decadenza dall'azione da essa svolta in violazione dell'art. 1667 comma III° Cod. Civ.,
secondo il quale l'azione nei confronti dell'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Sostiene che l'accertamento della decorrenza del termine di decadenza e di prescrizione, che il Tribunale
ha fatto decorrere dal deposito dell'elaborato peritale nel procedimento per ATP, sarebbe errato, essendo pacifico che il sistema informatico era stato consegnato da _1 ad CP_1 nell'autunno del
2016. CP_1 aveva svolto, con pec del proprio legale datata 26.11.2018, contestazioni che non avevano ad oggetto pretesi vizi del sistema informatico fornito da _1 ma soltanto la condotta tenuta dalla società
per non aver comunicato le chiavi di accesso per aggiornare il programma e per aver fornito informazioni incomplete in occasione del passaggio di consegne (cfr. doc. 1B primo grado appellata).
Il ricorso per ATP con il quale la società appellata aveva riscontrato le criticità e i difetti dell'impianto installato da _1 era stato notificato il 26.02.2019, ossia oltre il termine di due anni previsto dall'art. 1667
comma III Cod. Civ., decorrente dall'autunno del 2016.
I vizi riferiti ai client, ossia ai PC degli utilizzatori che inviavano le richieste al server, non erano stati neppure nel ricorso per ATP, essendosi la stessa in tale sede limitata a contestati da CP_1
lamentare la sola mancanza di licenze ed essendo stato il CTU ad evidenziarne l'inidoneità nell'ambito del sistema informatico installato da _1
Il Tribunale avrebbe, quindi, erroneamente respinto l'eccezione preliminare di prescrizione svolta da _1
facendo coincidere la data della scoperta effettiva dei vizi denunciati con il deposito della relazione del
CTU, mentre rispetto ai vizi dell'installazione dei client l'azione di garanzia di si sarebbe CP_1
prescritta, per cui sarebbe errata condanna di Pt 1 al pagamento della somma di € 4.500,00 per il minor valore dell'opera fornita.
La doglianza non è condivisibile.
Deve osservarsi che la Corte di Cassazione, con la recente sentenza 14.05.2024 n. 13214 in tema di inadempimento contrattuale per vizi della cosa venduta ha ribadito che “...si ricade nel campo di operatività
della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. B) Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando - in ragione delle alterazioni subite – la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere. La vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale,
svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile (...), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa".
Nella specie, è risultato che l'appellante si era obbligata a fornire all'appellata - che aveva manifestato l'esigenza di semplificare il sistema operativo in uso presso la sua sede un PC base CP_2 svolgente
-
attività di software per la migrazione e il collegamento ad esso di n. 6 workstation e a preparare la macchina base (cfr. docc. 2 e 5 primo grado appellante).
Dalla relazione tecnica acquisita nel procedimento per ATP R.G. 1518/2019 è emerso che la fornitura oggetto del giudizio consisteva in un server fisico su cui erano configurate 5 macchine virtuali così
suddivise:- Controparte_1 su cui lavora il Windows 2008, clonato dal precedente server fisico di gestionale CP_3 che sarebbe poi dovuto migrare su Windows 2012 Windows 2012 come domain controller - Mail server Zimbra per la gestione della posta elettronica Proxy Firewall di Endian per la sicurezza contro l'intrusione indesiderata - VPMA gestione, distribuita da AR per lo spegnimento dell'UPS in caso di mancanza prolungata di alimentazione. Era stato previsto un contratto di assistenza
Controparte_1 per gli interventi necessari hardware e sistemistica, denominato Alliance, che garantiva al buon funzionamento del sistema. Data la provenienza dalla precedente infrastruttura di Controparte_1
[...] quasi "domestica", questa era abituata ad autogestirsi sia per quanto riguardava gli aggiornamenti del prodotto Danea che per quanto riguardava gli aggiornamenti dei sistemi operativi e per la gestione delle copie;
ovviamente trovandosi ad operare con una infrastruttura più professionale non era più in grado di autogestirsi e questo veniva considerato come una limitazione".
Può, pertanto, ritenersi accertato che le parti avessero inteso concludere un contratto d'appalto, ovvero un contratto misto, e non una mera vendita di hardware con una licenza di software, consistendo l'oggetto dell'accordo nella messa a disposizione di un vero e proprio sistema di elaborazione, costruito e personalizzato, idoneo a soddisfare le esigenze dell'appellata.
Il CTU ha precisato che dal punto di vista tecnico la proposta di AR era censurabile con riferimento
ai cc. d.d. client, ossia ai PC degli utilizzatori che erano assai scarsamente performanti;
_1 aveva
addebitato tale problema alla scelta eseguita della cliente di corrispondere il minor prezzo di acquisto di essi, che non erano “...sicuramente all'altezza del resto dell'infrastruttura” e che a suo parere, _1 non
avrebbe dovuto neppure proporre, essendo a conoscenza delle specifiche esigenze manifestate dall'appellata.
"Conseguentemente, le macchine fornite da _1 pur astrattamente idonee all'uso, non rispondevano alla ratio giustificativa sottesa alla formulazione da parte di della proposta commerciale delCP_1
15.09.2016 (cfr. doc. 5 primo grado appellante).
Ai sensi dell'art. 1667 Cod. Civ., deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente applicato le norme in materia di decadenza e di prescrizione.
CP_1 risale, infatti, al 04.10.2016 (cfr. doc.La proposta di acquisto di primo grado appellata) e ad essa erano seguite la consegna, il trasferimento dei dati e la messa in opera delle macchine che entrambe le parti collocano "nell'autunno 2016".
CP_1Una prima contestazione a mezzo legale era stata formulata da con pec del 26.11.2018
(doc. 1B primo grado appellata) con la quale aveva denunciato i vizi del funzionamento e l'inadempimento di AR a seguito della notifica del ricorso per ATP del 18.02.2019 e all'esito della relazione peritale datata 23.01.2020 era stato possibile identificare l'origine, la natura e la reale consistenza dei vizi lamentati,
cui era seguito l'invio delle raccomandate datate 05.03.2020 e 13.05.2020 contenenti l'invito a stipulare la negoziazione assistita conclusasi nel luglio 2020 con verbale negativo cui era seguita e la notifica a mezzo pec in data 12.11.2020 di atto di citazione.
Erano stati posti in essere, quindi, atti stragiudiziali specifici idonei ai fini interruttivi della prescrizione (cfr.
anche Cassazione, SS. UU. Sent. n. 18672/2019), tenuto conto che soltanto all'esito dell'esperimento della consulenza tecnica preventiva di cui al ricorso del 18.02.2019 (cfr. doc. 1 primo grado appellata) era stato possibile per l'appellata avere reale contezza dell'inadempimento contestato ad AR
Ne consegue il rigetto del motivo d'appello e la conferma della sentenza sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la portata di alcune risultanze probatorie, quali la proposta commerciale n. 16.006 del 04.10.2016 che _1 aveva formulato
'da quest'ultima rifiutata, avente ad oggetto l'installazione nel suo ufficio di un sistema ad CP_1
informatico più performante (cfr. doc. 2 primo grado appellante) e le dichiarazioni rese dal teste [...]
S_ all'udienza del 29.03.2022.
Sostiene che il teste, all'epoca socio e dipendente di Pt 1, aveva confermato di avere formulato ad due proposte aventi ad oggetto un computer Acer per lo studio, la n. 16.012 del CP_1
15.09.2016 (cfr. doc. 5 primo grado appellata) e la n. 16.006 del 04.10.2016 (cfr. doc. 2 primo grado appellata), e che l'appellata aveva scelto la fornitura meno costosa nonostante le fossero state illustrate le differenti caratteristiche tecniche dei due sistemi informatici.
Il Tribunale sarebbe pervenuto ad un'errata decisione anche sulla base delle conclusioni del CTU, che in sede di ATP non aveva potuto prendere atto dell'istruttoria svolta nel giudizio di merito. avrebbeLa corretta valutazione delle due proposte contrattuali e delle dichiarazioni del teste S_
dovuto indurre ad escludere l'inadempimento di _1 per la vendita dei client inidonei a funzionare con il resto dell'infrastruttura e ad addebitare i disservizi unicamente alla scelta di CP_1 di far installare il sistema operativo meno costoso e quindi meno performante.
La doglianza non è condivisibile. Deve rilevarsi che il teste Testimone_1 rispondendo alla domanda di cui al cap. 2) della memoria istruttoria dell'appellante, pur avendo riferito di avere formulato ad Controparte_1 due proposte aventi ad oggetto computer Acer con caratteristiche differenti, sia per il processore sia per la memoria Ram,
con costi diversi, e che era stata accettata quella di prezzo inferiore, non ha confermato che la società
appellante avesse evidenziato le diverse differenti caratteristiche tecniche dei due sistemi informatici sotto il profilo del corretto funzionamento dei client. Nel procedimento per ATP il CTU nominato, pur non avendo all'epoca a disposizione le dichiarazioni rese dal teste S_ , alla lettera a) dell'elaborato peritale ha specificato che nonostante valutasse come efficace il progetto ed il sistema informatico fornito da AR non era d'accordo sulla proposta di client specificando che: "sapendo che il prodotto non era all'altezza del resto dell'infrastruttura, non l'avrei proposto".
Trattandosi, infatti, di specifiche valutazioni tecniche che l'appellata aveva demandato all'appellante,
quest'ultima avrebbe dovuto provare di avere reso edotta la cliente dei rischi per il corretto funzionamento nel sistema informatico con l'utilizzo di macchine poco performanti.
Al contrario, è risultato provato che Amministracasa aveva espressamente manifestato a _1 la sua
esigenza di semplificazione nella consultazione dei dati e che, come ha affermato il CTU, era abituata "....
a una precedente infrastruttura quasi "domestica", ad autogestirsi sia per quanto riguardava gli aggiornamenti del prodotto Danea che per quanto riguardava gli aggiornamenti dei sistemi operativi e per la gestione delle copie;
ovviamente trovandosi ad operare con una infrastruttura più professionale non era più
in grado di autogestirsi e questo veniva considerato come una limitazione".
_1 ha, quindi, fornito un sistema di salvataggio complesso, troppo specialistico e non agevolmente accessibile ed utilizzabile, perciò inadatto alle esigenze della cliente, senza neppure idoneamente chiarire i criteri per il corretto funzionamento di esso.
Il Tribunale ha esattamente condiviso le risultanze degli accertamenti peritali acquisiti nel procedimento per
ATP, dalle quali è risultato che i client forniti da _1 erano scarsamente performanti e non all'altezza del resto dell'infrastruttura e che i sistemi operativi non erano stati installati correttamente, rallentando il funzionamento del sistema.
Il CTU ha chiarito che: "... con poco Controparte_1 si sarebbe assicurata macchine più performanti,
ma è palese che una scelta tra due client, con due prezzi differenti, ma proposti per lo stesso utilizzo e dalla stessa azienda che sta' approntando il nuovo sistema informatico (quindi presupponendo prestazioni simili),
avrei anch'io scelto quello a prezzo minore, a meno che mi fosse specificamente sconsigliato".
Il CTU ha inoltre precisato che il tecnico interno di CP_1 dott. Persona_3 nella sua ' relazione aveva evidenziato di aver provato a sostituire il disco con un SSD senza avere un incremento soddisfacente delle prestazioni (cfr. relazione doc. 1 C primo grado appellante).
In definitiva, considerata la conoscenza da parte dell'appellante delle specifiche esigenze della cliente appellata, l'accertata maggiore complessità del sistema fornito rispetto a quello dalla stessa in precedenza utilizzato e le risultanze dell'accertamento peritale, alla luce degli elementi probatori acquisiti può
confermarsi l'inesatto adempimento di _1 .
La Suprema Corte, con la sentenza 14.05.2024, n. 13214 sopra richiamata, ha anche chiarito che: "...la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione in quanto l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22277 del 2507/2023; Sez. 1, Sentenza n. 11103 del 11/06/2004;
Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 23/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 5774 del 10/06/1998; Sez. 2, Sentenza n.
6887 del 23/07/1994). Secondo il dettato normativo, il contraente adempiente ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, ai sensi dell'art. 1453, primo comma, ultima parte, c.c., "in ogni caso". E ciò vale anche ove si tratti di meri vizi, ai sensi dell'art. 1494 c.c., posto che in questa evenienza la tutela risarcitoria può essere invocata pure qualora il compratore rinunci a proporre l'actio redhibitoria ovvero l'actio aestimatoria (o quanti minoris), sempre che, in tal caso, ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 1218 del 17/01/2022".
Va, quindi, condivisa la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 4.500,00 per il minor valore della fornitura.
Con il secondo e il terzo motivo, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto tra loro connessi,
l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per avere accertato, sulla base di un'errata o omessa valutazione degli elementi probatori acquisiti, l'inadempimento di _1 per non aver agevolato il passaggio di consegne tra la sua gestione del sistema informatico e quella successiva. _1 aveva inviato ad Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il 23.05.2018
una pec con l'elenco completo delle credenziali di accesso dei dispositivi e dei server del CP_1
sistema informatico, invitandola a verificare la completezza ed il corretto funzionamento delle stesse e a provvedere alla loro modifica (cfr. doc. 3 primo grado appellante), come confermato dal teste
[...]
e dal legale rappresentante della società S_ Parte_2
CP_1Il teste SO aveva dichiarato di essere intervenuto da remoto sulle macchine di per ripristinare il funzionamento del sistema informatico in quanto si era bloccato il server di posta (cfr. doc.
4 primo grado appellante), per cui sussisteva la prova che SA avesse fornito la sua assistenza per il passaggio delle consegne e che si era resa disponibile a supportare l'attività del nuovo gestore per agevolare la migrazione dei sistemi.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tali elementi istruttori e si sarebbe limitato a recepire le errate conclusioni del CTU secondo le quali _1 non aveva illustrato le caratteristiche del sistema e non aveva
dato conto di come i vari prodotti interagivano all'interno di esso, senza tuttavia specificare in concreto le conseguenze di tali omissioni.
'Il Tribunale avrebbe, inoltre, erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dai testi Per_3 e Per_1
fraintendendole con riferimento alla modifica della chiave di criptatura, che era stata resa disponibile dall'appellante sul disco del microserver e su unità usb, senza tenere conto che la chiave di decrittografia non aveva alcuna rilevanza rispetto alla gestione operativa e che il nuovo fornitore doveva comunque sostituire tutte le password amministrative di accesso ai dispositivi e di crittografia e chiudere gli accessi individuali, adottando le misure di protezione dei dati.
Le doglianze appaiono meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale di Verona ha condannato _1 al pagamento della somma di € 2.579,52 a titolo di risarcimento del danno per i costi che la società appellata ha sostenuto a causa del carente passaggio di consegne da parte della società appellante, sul presupposto che la stessa non avesse fornito tempestivamente all'appellata le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento e la corretta messa in opera del nuovo sistema informatico. Deve osservarsi che la comunicazione con la quale l'appellante aveva fornito all'appellata le chiavi d'accesso e le credenziali del sistema è datata 23.05.2018 (cfr. doc. 3 primo grado appellante), mentre la prima contestazione di vizi risale al 26.11.2018 (doc. 1B primo grado appellata).
La circostanza della consegna delle credenziali di accesso in epoca anteriore alle contestazioni è stata confermata dal teste Testimone_1 il quale, sentito all'udienza del 19.03.2022 ha dichiarato di avere inviato unitamente al legale rappresentante della società appellante la pec del 23.05.2018 ad contenente le informazioni da essa richieste.CP_1
Il legale rappresentante della società Pt 1, Parte_2 in sede di interpello ha dichiarato che ad con la pec sopra indicata erano state fornite le chiavi di amministrazione dei sistemi CP_1
operativi e di utilizzo ed installazione dei programmi operativi.
Ha dichiarato inoltre era intervenuto un lungo incontro con il dott. Persona_3 tecnico di per fornire le informazioni relative all'architettura infrastrutturale dell'impianto informatico, CP_1
oltre a un incontro da remoto per il ripristino del server di posta che si era bloccato e all'invio da parte di
Pt 1,, in data 07.11.2018, di una pec riepilogativa dell'attività prestata (cfr. doc. 4 primo grado appellante).
Le suddette circostanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza del 29.03.2022 dal teste Persona_3 e in quelle rese all'udienza del 21.06.2022 dal teste SO indotti da
Controparte_1
Per_3Il Tribunale non ha correttamente valorizzato tali elementi istruttori in quanto il fatto che il teste abbia dichiarato di non essere stato in grado, se pur assistito da un collega più esperto, di decriptare i files di sistema e il fatto che il teste Per_1 abbia dichiarato che il disco di back up doveva essere decriptografato non provano l'inadempimento di _1 avendo lo stesso teste Per 1 specificato che la '
password per decrittografare si trovava nel software di che il disco doveva CP_1
necessariamente essere messo in sicurezza a tutela dei dati della società appellata e che la password di accesso al disco era stata comunicata da _1 .
La tesi del CTU secondo la quale la situazione venutasi a creare tra le parti più che ad un vero e proprio difetto del sistema era stata determinata da un: “... inefficacie o comunque carente passaggio di consegne tra una gestione e la successiva. E' inoltre normale che ogni società si specializzi su determinati prodotti e determinate tecnologie ed architetture, che quindi conosce approfonditamente;
chi subentra, se non coadiuvato dal precedente gestore, si trova sicuramente a disagio" non fornisce elementi idonei ai fini dell'accertamento dell'inadempimento di SA nel passaggio delle consegne.
Gli assunti del CTU secondo i quali dovrebbe ritenersi “...sanzionabile questo sfruttamento della posizione di forza da parte di AR che non ha voluto rendere trasparente quale architettura ha utilizzato e come i vari prodotti agiscono all'interno del sistema informatico. Seppur nella maggioranza dei casi, si tratti di prodotti standard di mercato, non facendo parte di quelli utilizzati e quindi profondamente conosciuti dal dott. Per_3 il passaggio di informazioni era indispensabile" non provano la mancata collaborazione contestata ad _1 alla quale non possono addebitarsi le conseguenze dell'inesperienza del dott. '
Per 3 nell'utilizzo delle macchine da essa fornite che, come peraltro ha espressamente affermato il CTU,
costituivano in gran parte prodotti “standard di mercato".
La sentenza va, pertanto, riformata con riferimento alla condanna di Pt 1 al pagamento della somma di €
2.579,52 a ristoro dei costi che ha sostenuto per il passaggio di gestione al nuovo sistema CP_1
informatico, che non sono dovuti.
La doglianza oggetto del quarto motivo è assorbita.
La censura svolta con il quinto motivo non merita accoglimento, dovendo trovare conferma la statuizione in ordine al pagamento da parte dell'appellante delle spese di CTU per € 2.209,03 e di CTP per € 1.079,70
(doc.4 A e 4B dell'attrice) in quanto il procedimento per ATP si è reso necessario per la valutazione delle domande dell'appellata.
L'accoglimento della censura oggetto del terzo motivo d'appello esclude la necessità di ammissione dei capitoli di prova riproposti in questa sede dall'appellante.
La riforma della sentenza comporta la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo il principio unitario, che vanno compensate tra le parti nella misura di 1/2 in ragione della reciproca soccombenza in entrambi i gradi, poste a carico dell'appellante per il residuo 1/2 e liquidate come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni in base ai valori medi dello scaglione del decisum, con esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe, in parziale riforma del capo a) della sentenza del Tribunale di Verona n. 1992/2023, che conferma nel resto, così
provvede:
1) accertato l'inadempimento di AR condanna quest'ultima al pagamento della somma di €
4.500,00 per minor valore dell'opera, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di CTU per € 2.209,03 e di CTP per € 1.079,70;
2) compensa tra le parti per 1/2 le spese processuali di primo grado e condanna AR al pagamento del residuo 1/2, che liquida, per detta parte, in € 1.693,50 perin favore di Controparte_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA;
3) compensa tra le parti per 1/2 le spese processuali del giudizio di appello e condanna AR al pagamento in favore di Controparte_1 del residuo 1/2, che liquida, per detta parte, in € 1.983,00
per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e
IVA.
Si dà atto che sussistono, a carico di entrambe le parti soccombenti, i presupposti applicativi dell'art. 13, co.
1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. sensi dell'art. 1 comma 17 della
Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia, il 12 maggio 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta