Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG n.21074/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
Verbale di udienza di discussione della causa ex art. 420 e 429 c.p.c.
* * *
Oggi 26/02/2025 h. 15.30 dinanzi al giudice designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. MARRAZZO ROSSELLA in sost avv. MERLETTI ALICE che esibisce copia notificata dell'ordinanza di mutamento del rito nonché procura alle liti datata e con sottoscrizione e dott.ssa FRANCESCA BUONGIOVANNI ai fini della pratica forense. per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti richiamano le conclusioni in atti e discutono la causa;
all'esito il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
* * *
Il giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata iscritta al n. 21074/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino alla via Giovanni Carlo Parte_1
Cavalli n. 38 presso lo studio degli avv.ti Alice Merletti ed Elena Alfero che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
residente in [...], Largo Francesco Cigna n. Controparte_1
72
Parte convenuta n.c.
Oggetto: risoluzione contratto di locazione ad uso box auto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “accertato e dichiarato che il contratto di locazione del
01.07.2022 è risolto per morosità e che, in ogni caso, il sig. occupa senza CP_1
alcun titolo l'unità immobiliare di proprietà del sig. sita in Torino Parte_1
(TO), via Genova n. 77, come in atti indicato;
di conseguenza, condannare il sig.
a rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose, l'immobile Controparte_1
sito in destinato ad uso esclusivo box o garage, sito in Torino (TO), via Genova n. 77, rimettendo nel pieno e legittimo possesso di , fissando contestualmente la data CP_2
di esecuzione per il rilascio. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La domanda giudiziale è proponibile avendo le parti esperito senza esito positivo, la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del
2010 e s.m.i.
2. Giurisprudenza.
Come noto, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826, nonché Cass.
Civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
3. Motivazione in fatto ed in diritto.
Nella fattispecie il locatore ha depositato la denuncia verbale di registrazione del contratto depositata all'Agenzia delle Entrate nonché le quietanze relative all'avvenuto pagamento del primo bimestre. Il conduttore non ha partecipato senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria e tale comportamento viene valutato quale ulteriore argomento di prova ex art. 116, comma secondo, c.p.c.
e art. 12 bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i. dell'esistenza dell'accordo nei termini prospettati dal locatore.
Da ciò consegue che parte ricorrente ha fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale dedotto e delle conseguenti obbligazioni economiche, mentre il conduttore non si è costituito in giudizio e non ha provato di aver pagato i canoni di locazione.
4. Conclusioni.
Atteso l'inadempimento di parte convenuta, merita accoglimento la domanda di condanna del medesimo al rilascio dell'immobile nella disponibilità di parte ricorrente.
A norma dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978 viene fissato quale termine per l'esecuzione la data del 31 marzo 2025 (cfr Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 1987 n.
1426, in tema di determinazione d'ufficio del termine) e ciò tenuto conto delle condizioni del conduttore comparate con quelle del locatore nonché della ragione per cui viene disposto il rilascio, ossia il mancato pagamento dei canoni per oltre due anni.
5. Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite della presente fase di merito a favore di parte ricorrente come liquidate in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. (scaglione da
€ 1.001,00 ad € 5.200,00, tariffa minima avuto riguardo al tenore degli atti depositati, all'assenza di istruttoria orale e la semplicità della discussione). Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese della fase di intimazione di sfratto poiché la difesa di parte ricorrente ha introdotto tale procedura in assenza di contratto di locazione sottoscritto dal conduttore.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c. ordina a parte convenuta il rilascio dell'immobile sito in Torino alla via Genova n. 77
a favore di parte ricorrente e fissa la data dell'esecuzione al 31 marzo 2025; dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.278,00 per competenze professionali (di cui €
213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 426,00 per fase decisione) ed € 127,00 per spese (di cui € 48,80 per fase di mediazione obbligatoria), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 4 marzo 2025.
Il giudice
Ivana Peila