Articolo 1 della Legge 10 luglio 1982, n. 566
Articolo 2
Versione
31 agosto 1982
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.
Entrata in vigore il 31 agosto 1982