Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4021/2024 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Spanò e Simone Bisacca, domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
C O N T R O
, p. iva CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
-
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 9 maggio 2024, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha evocato in giudizio la chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«- accertare e dichiarare che tra le parti è incorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato dal 16/9/2023 o dalla diversa data accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del contratto di apprendistato del 26/9/2023, dichiarando che il rapporto di lavoro tra le parti
1
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel II livello CCNL Imprese di Pulizia e al corretto di tutte le voci retributive e indennità previste dal citato CCNL, tenuto conto dell'orario di lavoro concretamente osservato dal sig. e, per l'effetto, condannare la Pt_1 convenuta al pagamento della somma lorda di € 4.071,70 di cui € 205,39 a titolo di TFR o di quelle veriori accertande in corso di causa se del caso tramite disponenda CTU contabile;
- accertare e dichiarare, inoltre, l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per difetto della giusta causa e, per l'effetto, condannare la convenuta ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 23/2015, commisurando l'indennità risarcitoria ad una retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari ad € 1.485,75 lordi;
- in subordine, nel caso di dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento medesimo con conferma dello stesso sempre ex art. 3 d.lgs.
23/2015 condannare la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 734, 71 o alla veriore somma accertanda in corso di causa;
- in via di ulteriore subordine ove fosse accertata la ricorrenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 734, 71 o alla veriore somma accertanda in corso di causa;
- in via di estremo subordine, accertare l'illegittimità del licenziamento e condannare la Società ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015, comunque nella misura massima;
- tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito alla proposizione della domanda giudiziale e interessi ex art. 1284,
c. IV, c.c. dalla data di deposito del presente ricorso sino al saldo effettivo».
2. La difesa di parte ricorrente, all'udienza del 29.11.2024, dando atto dell'errore materiale in cui era occorsa nelle conclusioni del ricorso con riguardo all'impugnato licenziamento, ha precisato queste ultime, le quali
«devono intendersi nel senso che, dichiarata l'illegittimità del licenziamento
2 intimato al ricorrente, si chiede la condanna della parte convenuta alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'articolo 3, c. 2 del decreto legislativo 23/2015» (cfr. verbale udienza
29.11.2024).
Alla successiva udienza del 13.01.2025, parte ricorrente ha ulteriormente specificato che il chiarimento di cui sopra effettuato all'udienza precedente
«attiene alla sola domanda principale di reintegra nel posto di lavoro ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 23/15 formulata in ricorso e non anche alle pur formulate e qui confermate domande subordinate (ex art. 3, comma 1, del citato decreto e di accertamento del giustificato motivo soggettivo del licenziamento)» (cfr. verbale udienza 13.01.2025).
3. A sostegno delle domande, la parte ricorrente ha allegato:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 dal 16.09.2023 al 14.11.2023, dopo aver sostenuto un colloquio di assunzione con la sig.ra legale r.te della società convenuta e che il Pt_2 rapporto di lavoro è stato regolarizzato solo il 25.09.2023, mediante la sottoscrizione di un contratto di apprendistato, con inquadramento nel II livello CCNL Imprese di Pulizie, orario part-time al 60% articolato dal lunedì alla domenica, dalle 08.30 alle 12.30 e riposo settimanale il venerdì;
- di aver svolto, senza ricevere alcuna formazione, mansioni di fattorino addetto al trasporto e alla consegna di biancheria pulita presso i clienti della società, con l'impiego di un'autovettura messagli a disposizione dalla datrice di lavoro;
- di aver osservato, nello svolgimento della propria attività, le direttive e gli orari di lavoro che gli venivano forniti volta per volta, unitamente alle informazioni per accedere agli appartamenti dei clienti, dalla legale rappresentante a mezzo telefono o chat di Whatsapp, Parte_3 con il numero 333/7930400;
- di aver prestato, di norma, la propria attività lavorativa per un numero di ore giornaliere compreso tra le 6 e le 13 ore, nell'arco temporale
6.00-19.30, dal lunedì alla domenica, con un riposo infrasettimanale, come comprovato dai fogli di presenza prodotti in atti sub doc. 5 bis;
3 - di non aver fruito, nel periodo compreso tra il 21.10.2023 ed il
02.11.2023, di alcun giorno di riposo settimanale;
- di aver inserito quotidianamente, su un file in formato “.ods” creato dalla società convenuta, gli orari di inizio e fine turno, considerando altresì, su disposizione della convenuta, che l'orario di fine turno doveva coincidere con l'orario dell'ultima consegna effettuata nella giornata (cfr. sub doc. 5 bis);
- che con lettera datata 10 ottobre 2023, ricevuta il successivo 12 ottobre, la società datrice di lavoro gli ha contestato di aver danneggiato l'auto aziendale a seguito di un incidente stradale occorso il 2 ottobre e di aver reso in merito le proprie giustificazioni orali il successivo 9 novembre
2023;
- di essere stato licenziato per asserita giusta causa con lettera del
14.11.2023, fondata su addebiti ulteriori a quello oggetto della lettera di contestazione.
4. La parte convenuta non si è costituita, è stata dichiarata contumace e nessuno è comparso per rendere l'interrogatorio formale dedotto ed ammesso.
5. La causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte ricorrente.
Rilevato: accertamento rapporto di lavoro, mansioni ed orario di lavoro.
6. In merito all'esistenza tra il ricorrente e la di un rapporto di CP_1 lavoro nel periodo dedotto, alla sua natura subordinata, alla circostanza che le prestazioni di lavoro sono state rese dal ricorrente senza alcuna interruzione temporale nel periodo dedotto, alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, agli orari di lavoro osservati, deve ritenersi raggiunta la prova alla luce sia della documentazione in atti, sia delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
7. In primo luogo, deve ritenersi accertato che il ricorrente abbia iniziato a rendere la propria prestazione lavorativa in favore della convenuta a partire dal 16.09.2023.
4 Infatti, come si evince dallo screenshot della chat di Whatsapp con la sig.ra legale r.te della società convenuta, già in tale giorno Parte_3 veniva inoltrata al ricorrente la foto di una mail contenente alcune informazioni per accedere presso un cliente (“Buongiorno, l'appartamento risulta essere offline. Vi sarà arrivato un messaggio via mail con l'apertura automatica da Vikey all'interno c'è un codice da fare che vi riporto anche qui. Il cancello potrete aprirlo da vacancy suite. CODICE: 2808856329”), con le ulteriori precisazioni “Ultimo piano”, “E poi chiamami” fornite tramite messaggio (cfr. doc. 3, 15 f.r.)
Ciò, in ogni caso, è confermato anche dal registro di inizio/fine turno giornaliero prodotto sub doc.
5-bis intitolato “Foglio Presenze ”, Parte_1 mai contestato da controparte, dal quale risulta che in data 16.09.2023 il ricorrente ha svolto attività lavorativa.
Anche per il giorno 17/9/2023 ci sono messaggi whatapp che confermano come il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze della Par società convenuta: la sig.ra scrive al ricorrente alle ore 7.36: ““Ciao Pt_2
a che ora arrivi in ufficio?”; - , ore 7,42: “Io venire”; - ore Pt_1 Pt_2
7,43: “Ok molto bene”; il giorno 18/9/2023 il ricorrente alle ore 11,16 invia alla Pace una foto con l'aggiornamento del giro delle consegne e dei ritiri effettuati e ancora da effettuare nella giornata;
- Pace, ore 15,38, scrive al ricorrente: “Andare in
Corso Filippo Turati 24 a ritirare il materiale che hai lasciato questa mattina Perso Part per e Grazie”; -Pace, ore 16,42, scrive: “Ciao dove sei?”, cui Per_2 segue l'invio da parte del lavoratore della propria geolocalizzazione;
ancora nei giorni successivi le parti si scambiano i seguenti messaggi:
19/9/2023 Pace ore 7,59: “Mandami un messaggio perché sono in riunione”;
: “Sono arrivato in ufficio”; Pace: “Ok. Sta arrivando francesca”; Pt_1
, ore 8,00: “anche aspetando per lei ma lei non fare Pt_1 Pt_1 respondo”; Pace, ore 8,01: “Hai le chiavi dell'ufficio”; , ore 8,01: “No”, Pt_1
Pace, ore 8,02: “Quelle del magazzino?” , ore 8,02 “Vicino porta susa Pt_1 gelateria” con invio di una foto della gelateria e 08,05: “Ok”; Part 22/9/2023 ore 19,40: “Ciao domani mattina alle 7:30 in ufficio”; Pt_2
, ore 19,41: “Ok”; Pt_1
5 24/9/2023 Pace, ore 7,43 : “22 kit matri”, “4 kit singoli”;
Pace, ore 12,19 (inoltro messaggio) “Digli di lasciare 2 federe e un lenzuolo in Via belluno 5” “Ok”;
, ore 14,04 invia a una foto con l'aggiornamento del giro Pt_1 Pt_2 delle consegne e dei ritiri effettuati e ancora da effettuare nella giornata;
Pace, ore 14,12 “Ok”;
, ore 19,37, dopo aver inviato la foto del giro consegne/ritiri, Pt_1 scrive: “Finito”, Pace, ore 19, 38: “Vieni in ufficio”;
25/9/2023 ore 11,46 invia la foto contenente il giro delle Pt_1 consegne/ritiri della giornata;
ore 20:51 “Ciao”; Pace, ore 22.42: Pt_1
Part
“Ciao per domani alle 8 15 in ufficio. Grazie”.
Inoltre, l'assunzione del ricorrente a metà settembre 2023 risulta confermata anche dai testi escussi:
- la teste , dipendente della convenuta da settembre Testimone_1
2023 a ottobre 2023, con mansioni di addetto alle pulizie, ha dichiarato che:
“Anche il ricorrente ha cominciato a lavorare a settembre 2023, se non ricordo male dalla seconda settimana di settembre”;
- la teste dipendente della convenuta da marzo Testimone_2
2023 ad aprile 2024, con mansioni di addetto alle pulizie, ha dichiarato che:
“Il ricorrente è arrivato verso la fine del 2023, poco dopo l'estate”;
- il teste dipendente della convenuta dal 20 ottobre Testimone_3 al 20 novembre 2023, con mansioni di autista, ha dichiarato che: “Quando io ho cominciato a lavorare per la convenuta a ottobre il ricorrente già vi lavorava”.
8. Pertanto, deve concludersi che in data 16.9.2023 tra le parti si è costituito un ordinario rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato;
di qui l'irrilevanza del successivo contratto di apprendistato sottoscritto dalle parti.
9. In secondo luogo, con riguardo all'orario di lavoro, sempre dal citato doc.
5-bis si evince come gli orari di inizio e fine giornata lavorativa del ricorrente fossero effettivamente variabili dalle 6 alle 13 ore di lavoro giornaliero;
6 confermano la circostanza i messaggi whatapp che le parti si sono scambiati e che comprovano come il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta secondo gli orari dedotti (cfr. doc. 3 f.r.).
A mero titolo esemplificativo si richiamano alcuni dei messaggi inviati sulla citata chat di Whatsapp (sub doc. 3):
17/9/2023: , ore 7,42 “Io venire”; Pace, ore 12:11 “entri dal partone, Pt_1 apri la porta a dx, prendi scale o ascensore fino 4 piano, a dx del corridoio porta 23”; ore 15:34 “Mi mandi la foto dei fogli della biancheria da consegnare?”; , ore 19,21 “Questo chiave e di sebadtofoli [sebastoli] Pt_1
52?”;
19/9/2023 , ore 7.59, “Sono arrivato in ufficio”; Pt_1
Part 22/9/2023 Pace, ore 19,40, “Ciao domani mattina alle 7 30 in ufficio”
24/9/2023 ore 7,43, “22 kit matri” “4 kit singoli”; ore 12:19 “digli di Pt_2 lasciare 2 federe e un lenzuolo in via belluno 5” ; , ore 19,37 “Finito”; Pt_1
Pace, ore 19,38: “Vieni in ufficio”.
L'orario di lavoro dedotto è confermato anche dai testi escussi, dalle cui dichiarazioni si ricava altresì che l'orario di fine giornata del ricorrente dipendeva essenzialmente dal termine (anch'esso variabile) delle attività eseguite dalle persone addette alle pulizie delle camere:
- la teste ha dichiarato: “Il ricorrente al mattino Testimone_2 doveva recarsi presso la sede della convenuta a Moncalieri, via Ponchielli 42, dove recuperava la macchina e la biancheria da portare negli alloggi e quindi cominciava il suo giro di tutti gli alloggi. Il mattino credo che cominciasse alle 8
o alle 9, noi delle pulizie dovevamo essere negli alloggi da pulire per le
9,30/10,00, quindi credo che lui iniziasse un po' prima di noi per recuperare la biancheria, e terminava quando finivamo noi, verso le 16, ma doveva ritornare presso la sede della convenuta a Moncalieri per riportare la macchina e la biancheria sporca ritirata. […] Si lavorava anche il sabato e la domenica con un giorno di riposo settimanale, che non era fisso, […] e capitava che per esigenze della convenuta si saltasse il giorno di riposo”;
- la teste ha dichiarato che: “Il suo orario di lavoro Testimone_1 iniziava prima del nostro di addette alle pulizie, noi cominciavamo tra le 9 e le
10, lui prima di noi, credo dalle 7, perché doveva recarsi presso la sede della
7 convenuta a Moncalieri a recuperare la macchina e la biancheria pulita. Alla sera terminava di lavorare dopo di noi perché doveva recuperare la biancheria sporca che doveva riportare alla convenuta a Moncalieri, quindi doveva aspettare che noi delle pulizie finissimo il nostro lavoro. La fine giornata era quindi variabile […]. Si lavorava tutta la settimana, anche il sabato e la domenica, ricordo che il ricorrente in quei due mesi in cui abbiamo lavorato insieme ha fatto il riposo di venerdì, quasi tutte le settimane”;
- il teste ha dichiarato: “L'orario di lavoro dipendeva Testimone_3 dal lavoro: a volte ci si trovava alle 6 del mattino, a volte alle 12, a volte io e il ricorrente non ci incontravamo affatto. Anche la fine giornata dipendeva dalle consegne da fare: ci sono state giornate di lavoro durate anche 12 ore, altre invece che in 4 ore si era già fatto tutto, altre ancora duravano 8 ore. Direi che la durata media di una giornata di lavoro era tra le 8 e le 10 ore. […] si lavorava tutti i giorni della settimana, sicuramente anche i prefestivi e i festivi,
e si aveva un solo giorno di riposo a rotazione […]”.
10. Risulta, dunque, accertato che il ricorrente svolgesse la propria prestazione lavorativa a tempo pieno, dal lunedì alla domenica, prestando lavoro straordinario, con un giorno di riposo settimanale, alla luce delle testimonianze raccolte, dei fogli di presenza e dei messaggi whatapp prodotti in atti dal ricorrente e considerata, altresì, la mancata comparizione della società convenuta a rendere l'interrogatorio formale, circostanza rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.;
11. In conclusione, può ritenersi accertata l'esistenza tra il ricorrente e la con decorrenza dal 16.09.2023, di un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 2° livello del CCNL imprese di pulizie che risulta corretto ex art. 2070 c.c. a fronte delle mansioni espletate per come ricostruite dai testimoni.
12. Con il ricorso sono rivendicate differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, permessi e ferie non godute, lavoro straordinario, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR ed indennità di mancato preavviso sulla base di un inquadramento del ricorrente nel livello
II del CCNL Imprese di Pulizie (cfr. doc. 14 ric.),
8 13. Il conteggio delle spettanze allegato al ricorso sub doc. 13 appare conforme alle previsioni e ai dati retributivi applicabili al rapporto di lavoro e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, viene posto a fondamento della presente decisione, con esclusione del credito rivendicato a titolo di TFR ed indennità di mancato preavviso per quanto appresso si dirà con riferimento all'impugnato licenziamento.
In punto licenziamento.
14. nella lettera di contestazione datata 10.10.2023 si legge: “in data 2 ottobre 2023 lei era alla guida del veicolo lancia Y targato FR809GG di proprietà della per motivi di servizio e stava percorrendo corso CP_1 vinzaglio quando, giunto all'incrocio con corso Vittorio Emanuele II in Torino, lei ha ignorato il segnale di stop imposto dal semaforo rosso e ha svoltato a sinistra tamponando il veicolo Alfa Stelvio targato GC088NN di proprietà della
guidato dalla signora . CP_2 Persona_3
Dal CID consegnato all'azienda, risulta che lei abbia confermato la sua colpevolezza in ordine alla verificazione del sinistro. A seguito del sinistro, il veicolo aziendale ha riportato danni che si stimano in euro 5719,87, come da preventivo della carrozzeria villanovese, che si allega alla presente.
Con tale suo comportamento non ha ottemperato ai suoi doveri contrattuali e ha causato danni e notevole disagio all'azienda. (…)”; cfr. doc. 7 f.r..
E' provato documentalmente che il ricorrente è stato licenziato per giusta causa con lettera datata 14 novembre 2023, nella quale, oltre a riportare testualmente il contenuto della lettera di contestazione, la società aggiunge:
“La ha inoltre appreso che Lei si sia fatto lecito riprendersi con il CP_1 cellulare alla giuda del mezzo aziendale, fare salire a bordo amici e lasciare il veicolo nella disponibilità di terzi e, cosa ancora più grave, permettere a terzi di entrare negli appartamenti privati dei clienti dell'azienda presso cui era inviato a eseguire le consegne delle biancheria, pubblicando i relativi video su
Tik-Tok. L'azienda ha inoltre ricevuto la notifica di un verbale per divieto di sosta con multa di € 42,00 e uno per transito in ZTL con multa di € 102,69 in giorni e orari in cui Lei era alla guida del veicolo aziendale” (doc. 10 ric.).
9 15. Alla luce di tali emergenze, il licenziamento in esame -di carattere disciplinare, in quanto non preceduto da idonea contestazione di uno dei due fatti addotti da parte datoriale quale giusta causa di recesso è, dunque, illegittimo, dovendosi in tal caso parificare il vizio formale del mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'articolo 7 della l.
300/1970, consistente nell'omessa contestazione dell'addebito, al vizio sostanziale dell'inesistenza del fatto materiale contestato (Cass. Civ., Sez.
Lav., sent. n. 25745 del 14/12/2016; sent. n. 5209/2024, sent. n.
28927/2024).
A ciò si aggiunga che la parte datoriale, su cui grava l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
deve pertanto ritenersi direttamente dimostrata in giudizio l'inesistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.
16. In conclusione, deve trovare applicazione la norma contenuta nell'art. 3,
c. 2, del d.lgs. 23/2015 sussistendo nella fattispecie il requisito dimensionale di cui all'art. 18 L. 300/1970: di conseguenza, il licenziamento irrogato al ricorrente con lettera del 14.11.2023 dev'essere annullato e la società convenuta condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore di quest'ultimo di un'indennità risarcitoria corrispondente a 12 mensilità, essendo decorsi oltre 12 mesi dal licenziamento alla presente pronuncia;
avendo il ricorrente quantificato in euro 1.485,75 lordi l'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, senza incontrare contestazioni, l'indennità risarcitoria ammonta ad euro
17.829,00, oltre accessori di legge.
17. La società convenuta deve, inoltre, essere condannata per il periodo decorrente dal giorno dell'intimato licenziamento a quello di effettiva reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
18. A titolo di differenze retributive, inoltre, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
3.131,60 lordi alla luce del conteggio in atti e già al netto dei crediti
10 rivendicati per indennità sostitutiva del preavviso e TFR. Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
19. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014
e succ. mod., seguono la soccombenza. Non spetta il richiesto aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 in considerazione del fatto che i link ipertestuali ai documenti prodotti con il ricorso non sono funzionanti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che tra il ricorrente e la società convenuta si è costituito, con decorrenza dal 16.09.2023, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel secondo livello del contratto collettivo imprese di pulizia;
- condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate alla data del 14.11.2023, la somma complessiva di euro € 3.131,60 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- annulla il licenziamento irrogato al ricorrente con lettera del 14.11.2023 e condanna la parte convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari ad € 17.829,00 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo decorrente dal giorno dell'intimato licenziamento a quello di effettiva reintegrazione;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 5.388,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Torino, 16.5.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
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