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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4851/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 01/05/1988), con il patrocinio dell'avv. FUSCALDO Parte_1
MARIA;
E
(ROMA (RM), 25/08/1985), con il patrocinio dell'avv. PERRINA Controparte_1
ALESSANDRA; Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 Controparte_1 loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/07/2016
e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, e consentendo alla sig.ra di trasferirsi a casa della di lei Parte_1 madre, unitamente al minore come da accordi tra le parti ed a far data dal giorno Per_1
1.03.2024 (Cfr. all. 3);
2. Il figlio nato il [...] resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_1 esercitare il diritto di visita semplicemente concordandolo con la madre tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con le attività e/o impegni pregressi già assunti dal figlio e dalla madre, e comunque rispettando le seguenti cadenze: 3/a) il minore, per la giornata di domenica, potrà stare con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, dalle 8 del mattino e sino alle 17 del pomeriggio, salvo diverso accordo;
3/b) la prima settimana, il minore trascorrerà Per_1 con il padre il martedì e mercoledì pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00 con il padre;
la seconda settimana, invece, il lunedì, mercoledì e giovedì, sempre dalle 17,00 alle 19,00; 3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio per mezza giornata, anche agevolati dal fatto che i nonni materni e paterni risiedono a poche centinaia di metri di distanza;
per le vacanze estive, posto che il padre non dispone di ferie estive, si seguirà il calendario indicato nel piano genitoriale;
Il sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_1 Pt_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre alla quota del 50% dell'assegno unico, pari a € 296,30 alla data odierna, e quindi € 150,00, posto che il padre paga parte delle spese per le attività sportive del figlio. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
1. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 01/05/1988) e Parte_1
ROMA (RM), 25/08/1985), che hanno contratto matrimonio Controparte_1 in Roma in data 02/07/2016 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.00345, Parte 1, Serie 04, Anno 2016, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4851/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 01/05/1988), con il patrocinio dell'avv. FUSCALDO Parte_1
MARIA;
E
(ROMA (RM), 25/08/1985), con il patrocinio dell'avv. PERRINA Controparte_1
ALESSANDRA; Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 Controparte_1 loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/07/2016
e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, e consentendo alla sig.ra di trasferirsi a casa della di lei Parte_1 madre, unitamente al minore come da accordi tra le parti ed a far data dal giorno Per_1
1.03.2024 (Cfr. all. 3);
2. Il figlio nato il [...] resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_1 esercitare il diritto di visita semplicemente concordandolo con la madre tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con le attività e/o impegni pregressi già assunti dal figlio e dalla madre, e comunque rispettando le seguenti cadenze: 3/a) il minore, per la giornata di domenica, potrà stare con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, dalle 8 del mattino e sino alle 17 del pomeriggio, salvo diverso accordo;
3/b) la prima settimana, il minore trascorrerà Per_1 con il padre il martedì e mercoledì pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00 con il padre;
la seconda settimana, invece, il lunedì, mercoledì e giovedì, sempre dalle 17,00 alle 19,00; 3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio per mezza giornata, anche agevolati dal fatto che i nonni materni e paterni risiedono a poche centinaia di metri di distanza;
per le vacanze estive, posto che il padre non dispone di ferie estive, si seguirà il calendario indicato nel piano genitoriale;
Il sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_1 Pt_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre alla quota del 50% dell'assegno unico, pari a € 296,30 alla data odierna, e quindi € 150,00, posto che il padre paga parte delle spese per le attività sportive del figlio. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
1. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 01/05/1988) e Parte_1
ROMA (RM), 25/08/1985), che hanno contratto matrimonio Controparte_1 in Roma in data 02/07/2016 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.00345, Parte 1, Serie 04, Anno 2016, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi