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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6991 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: CASABURI Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 441 R.G. degli affari contenziosi del 2024, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., all'udienza dell'11/11/2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(di seguito ), C.F e P. IVA Parte_1 Parte_1
, con sede in Roma, in persona dell'Amm.re Dott. P.IVA_1 CP_1
C.F. , rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta presso
[...] C.F._1
l'Avv. Aurelio Padovani, C.F. , che dichiara di voler C.F._2
ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax 06 70454735 o alla PEC
, con Studio in Roma, Via Albalonga Email_1
7 per delega in calce alla citazione di 1^ grado (doc. 01)
APPELLANTE
E
, (c.f. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._3
il 9.10.1982, residente a[...] ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Roma presso lo studio dell'avv. Cristina
CA (c.f. ) del Foro di Roma, che la rappresenta e C.F._4
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 difende giusta procura su foglio separato e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06.5408258 ovvero all'indirizzo pec Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Agenzia - Appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Roma n. 16969/2023, pubblicata in data 22/11/2023
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma sez. XI civile così
provvedeva:
“1) in parziale accoglimento della domanda, condanna al CP_2
pagamento della somma di € 5.400,00, oltre iva, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
2) compensa le spese di lite”.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1
sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia la Corte di Appello adita, contrariis rejectis, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16969/23, accertato e dichiarato il pregiudizio all'immagine ed alla reputazione commerciale della Parte_1
derivante dal comportamento inadempiente dell'appellata descritto in atti, per r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi a tale titolo come descritti in narrativa, da liquidarsi in via equitativa.
Subordinatamente e se del caso, rimettere la causa sul ruolo per l'ammissione della sola prova di parte attrice contraria a quella di controparte, ritualmente richiesta nelle 2^ e 3^ memorie art. 183 c.p.c. e non ammessa, con i testi ivi indicati. In tutti i casi ed in accoglimento del secondo motivo di appello, oltre interessi e rivalutazione dall'illecito al soddisfo sulle somme liquidate e liquidande, con ogni più ampia ulteriore riserva e con vittoria di spese tutte del doppio grado, con maggiorazione del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e con l'inserimento di un indice navigabile, come da note depositande”.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 16969/2023 resa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 17.11.2023. In via istruttoria,
qualora sia ritenuto necessario e qualora venga accolta la richiesta subordinata dell'appellante di rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria, si reitera la richiesta già formulata in primo grado che, ai sensi degli artt. 254 e 257 c.p.c., venga disposto il confronto tra i testimoni dott.
dott. e la sig.ra Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Con vittoria di spese di giudizio”.
All'udienza dell'11.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto tre motivi di gravame.
Con il primo ha censurato “il rigetto del risarcimento del danno alla
reputazione commerciale”.
Il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere esistente la lesione dell'immagine e la perdita di chances in ambiente professionale, due voci di danno che dovrebbero essere liquidate in via equitativa, non essendo molto facile provare il danno non patrimoniale subito, che comunque si sarebbe concretizzato in termini di pregiudizio del diritto alla reputazione della nel momento in cui la aveva rinnegato la sua agenzia Parte_1 CP_2
affermando falsamente di essere stata rappresentata da una società diversa
Contro (vedi testimonianza del dirigente , di nocumento alla Tes_3
credibilità professionale, di danno all'immagine commerciale e di perdita di chances.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che va pienamente condivisa la decisione del Tribunale, che sul punto ha affermato che: “Non merita, invece, accoglimento la domanda di
risarcimento dei danni come formulata dalla società attrice. Questa si duole
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 di un asserito danno all'immagine subito dal comportamento della ma CP_2
non deduce quali fatti o elementi abbiano determinato nocumento alla
società. La domanda, quindi, non solo è generica ma è, altresì, sfornita di
qualsiasi supporto probatorio”.
L'aver “rinnegato l'agenzia” è una scorrettezza che di per sé non produce alcun danno per la società; nello specifico i fatti dedotti dall'appellante non integrano gli estremi di una possibile lesione del diritto all'immagine commerciale e, di conseguenza, non può ritenersi sussistente alcuna offesa nei termini descritti dall'appellante; dall'inesistenza del pregiudizio lamentato discende il rigetto della domanda di tutela risarcitoria.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto in ordine all'omessa
pronuncia sugli accessori monetari (interessi e rivalutazione dall'illecito
al soddisfo) ritualmente richiesti.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
Questa Corte osserva che la somma spettante all'odierna appellata a titolo di corrispettivo pattuito nel contratto tra Agente ed Artista (il 15 % del compenso ottenuto dalla RAI, pari a 36.000,00 euro, per un totale di, 5.400,00
euro) – come correttamente riconosciuto in sentenza – non può essere r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 integrata dalla condanna agli interessi legali in assenza di una specifica domanda di parte.
Infatti, “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi – contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria – hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi,
compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte”. (Cass. Civ., sez. II, ordinanza, 15/02/2024, n.
4186)
Quindi, il Tribunale ha condivisibilmente condannato la convenuta solo all'adempimento (id est al pagamento della somma di 5.400,00 euro) in assenza della domanda relativa alla corresponsione degli interessi legali.
Quanto al maggior danno da svalutazione monetaria deve rilevarsi che nelle obbligazioni pecuniarie, secondo giurisprudenza costante, esso deve essere provato, mentre nel caso di specie l'appellante non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve
essere respinto.
Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la statuizione del
Tribunale sulle spese legali che sono state compensate.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 Il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese di lite, trascurando il fatto che la domanda principale era stata accolta.
Inoltre, non avrebbe considerato il comportamento gravemente scorretto della controparte, che avrebbe agito pretestuosamente revocando retroattivamente il mandato, non partecipando alla negoziazione, reso dichiarazioni false in sede di interpello e mantenuto un atteggiamento dilatorio, arrivando a
Contro depositare il contratto solo dopo l'ordine del giudice, con conseguente aggravio di spese per l'attrice in entrambi i gradi di giudizio.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
Questa Corte ritiene di dover condividere la statuizione del Tribunale secondo cui “L'accoglimento parziale della domanda integra i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite”.
La infatti, aveva agito in giudizio formulando due domande Parte_1
distinte: una di adempimento del contratto, chiedendo la corresponsione di quanto dovutole e l'altra di tutela risarcitoria.
A fronte dell'accoglimento parziale delle domande proposte il Tribunale ha condivisibilmente compensato le spese di lite applicando correttamente l'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo di gravame deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve
ritenersi respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte anche le istanze istruttorie proposte dalle parti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228,
va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma
n. 16969/2023, pubblicata in data 22/11/2023, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in € 5.809,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma 1
quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9