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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/03/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 9.10 chiamato il procedimento iscritto al n. 2558/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
È presente l'avv. MARCO ONORATO anche in sostituzione dell'avv. SILVIA FARACI per parte ricorrente il quale contesta la ctu e ne chiede la rinnovazione;
in subordine, conclude come in atti.
E' pure presente l'avv. DI SALVO LOREDANA per l' che conclude riportandosi CP_1
alla propria memoria di costituzione e alle risultanze della CTU e chiede che la causa venga decisa opponendosi alla rinnovazione della consulenza.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.05.
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuto che non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza;
ritenuta la causa matura per la decisione,
PQM
pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 2558/2023 R.G.L. promossa
D A
n.q. di coniuge superstite di Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO ONORATO e SILVIA FARACI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Palermo, Via Raffaello n. 9, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo - elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Cacioppo, giusta procura generale alle liti, in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
OGGETTO: RENDITA AI SUPERSTITI PER DECESSO DA M.P.
All'udienza del 19 MARZO 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere vedova di;
Parte_3
- che, dal 1955 al 1985, il proprio marito aveva lavorato alle dipendenze di Fincantieri
2 disimpegnando le mansioni di “calderaio” nel reparto scali ed in quello prefabbricati, con esposizione ad amianto;
- che nel 2019, a seguito di accertamenti diagnostici, gli veniva riscontrato “versamento pleurico apico-basale sinistro recidivante, ispessimento pleurico antero-basale, areole di addensamento prevalenti al parenchima subpleurico ascrivibili a focolai fibrotici, esiti fibrocalcifici” con sospetta neoplasia pleurica;
- che il proprio marito decedeva nel mese di marzo 2020;
- d'ver presentato in data 01.03.2023, all' territorialmente competente denunzia CP_1
di malattia professionale presso l'Istituto competente chiedendone il riconoscimento del diritto alla rendita a superstiti e l'erogazione dell'assegno funerario;
- che l' con comunicazione del 27.05.2020 respingeva la richiesta per i seguenti CP_1
motivi: “… Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento …”;
- d'aver proposto opposizione al provvedimento amministrativo avverso il quale l' ribadiva il rigetto della domanda;
CP_2
convenne in giudizio l' chiedendo l'accertamento della riconducibilità della morte del CP_1
marito a malattia professionale con condanna dell' al Parte_3 CP_1
pagamento della rendita ai superstiti e degli altri emolumenti previsti per legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' costituitosi con memoria CP_1
difensiva del 30.10.2023 chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza, e ribadendo la legittimità dell'operato dell'Istituto giacché, in assenza di idonea documentazione sanitaria, “non può procedersi al riconoscimento del beneficio richiesto poiché non sono soddisfatti i criteri basilari che consentono di porre diagnosi di certezza di
Mesotelioma pleurico”.
Espletata l'attività istruttoria, sia con l'assunzione di prova per testi sia con l'espletamento di c.t.u. medico-legale affidata alla dott.ssa , in data Persona_2
odierna, sulle conclusioni delle parti precisate nel verbale di udienza, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può trovare accoglimento.
3 Come ritenuto ormai concordemente dalla Suprema Corte, se è vero che per le cosiddette malattie professionali sussiste una presunzione con inversione dell'onere probatorio a carico dell' (che, se vuole negare il diritto deve eccepire e poi dimostrare CP_1
la loro esclusiva origine extraprofessionale), è altrettanto vero che, perché operi tale presunzione, è necessario dimostrare la presenza della noxae patogena (l'asbesto) oltre che l'esposizione qualificata alla stessa.
Orbene, nella fattispecie in esame, difetta detta prova.
Invero, il ctu incaricato ha concluso il proprio elaborato peritale rilevando, sulla scorta della documentazione in atti, l'impossibilità (con criterio di certezza o probabilità) di accertare che il fosse affetto da mesotelioma pleurico e sottolineando che: “ Parte_3
[..] non vi sono elementi sufficienti per potersi affermare anche in via di probabilità che il quadro clinico rilevato in vita potesse essere attribuito ad un mesotelioma pleurico.
L'esame citologico del liquido pleurico ha evidenziato la presenza di “cellule mesoteliali dismorfiche” associate a più rari linfociti;
tali cellule mesoteliali non presentavano quindi caratteristiche di atipia tali da farle identificare come cellule neoplastiche. Nel complesso, i rilievi clinici e strumentali ed in particolare l'assenza di un esame istologico e di riscontro autoptico, fanno ritenere poco probabile una diagnosi di mesotelioma pleurico. Sulla scorta di quanto sopra esposto (assenza di esami istologici, assenza di esame citologico caratteristico) non si hanno elementi plausibili per diagnosi di mesotelioma pleurico ed inoltre in base ai criteri dettati dal ReNaM, nella fattispecie, gli elementi clinico strumentali non permettono una diagnosi di mesotelioma rientrante nella categoria “certa” e neppure
“probabile”. [..]”.
Dette conclusioni, ribadite dal CTU anche in sede di risposta alle osservazioni critiche formulate dal legale di parte ricorrente, vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene che sussistano i presupposti per la rinnovazione della consulenza, secondo quanto richiesto da parte ricorrente.
In termini conclusivi, dunque, il ricorso va respinto non potendo la morte di
[...]
ricondursi eziologicamente a malattia di natura professionale (non Parte_3
essendo neppure accertato che fosse affetto da mesotelioma pleurico).
Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al
4 pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 19 marzo 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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