Art. 9.
Le norme di cui all' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 , sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti.
Le norme di cui all' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 , sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti.