Art. 3.
Le concessioni permanenti d'importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai controsegnati provvedimenti di legge, sono modificate ed estese come appresso:
a) apparecchi di soneria detti "carillons" ( regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356 , convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47 ), per essere montati su orologi a sveglia, scatole, giocattoli, portasigarette, portagioie e altri soprammobili.
Quantita minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.
Termine massimo per la riesportazione: sei mesi;
b) filati di cotone, mercerizzati o non, misuranti piu' di 20.000 metri per mezzo chilogrammo ( legge 24 novembre 1949, n. 920 ), per la fabbricazione di calze, calzini e maglierie in genere.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 50.
Termine massimo per la riesportazione: un anno;
c) materiali metallici ( regio decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251 , convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 , e regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 525 , convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 934 ), per la costruzione di autoveicoli in genere, anziche' dello sole automobili, e di parti staccate di autoveicoli.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.
Termine massimo per la riesportazione: due anni.
d) rottami di rame, di ottone e di bronzo ( decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ), per essere rifusi e ridotti in pani, lamiere, spranghe, fili e in lavori diversi.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: sei mesi;
e) tessuti di cotone o misti con cotone ( decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ), per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.
Termine massimo per la riesportazione; un anno;
f) tessuti di seta, di fibre artificiali e di cascami di rayon (sniafiocco) o misti con seta, con fibre artificiali e con cascami di rayon (sniafiocco) in misura non inferiore al 12 per cento ( decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ), per essere candeggiati, stampati, tinti, cilindrati, apparecchiati, marezzati, impermeabilizzati e sottoposti ad ogni altra operazione di finitura, quali la goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.
Termine massimo per la riesportazione: un anno.
Le concessioni permanenti d'importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai controsegnati provvedimenti di legge, sono modificate ed estese come appresso:
a) apparecchi di soneria detti "carillons" ( regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356 , convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47 ), per essere montati su orologi a sveglia, scatole, giocattoli, portasigarette, portagioie e altri soprammobili.
Quantita minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.
Termine massimo per la riesportazione: sei mesi;
b) filati di cotone, mercerizzati o non, misuranti piu' di 20.000 metri per mezzo chilogrammo ( legge 24 novembre 1949, n. 920 ), per la fabbricazione di calze, calzini e maglierie in genere.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 50.
Termine massimo per la riesportazione: un anno;
c) materiali metallici ( regio decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251 , convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 , e regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 525 , convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 934 ), per la costruzione di autoveicoli in genere, anziche' dello sole automobili, e di parti staccate di autoveicoli.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.
Termine massimo per la riesportazione: due anni.
d) rottami di rame, di ottone e di bronzo ( decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ), per essere rifusi e ridotti in pani, lamiere, spranghe, fili e in lavori diversi.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: sei mesi;
e) tessuti di cotone o misti con cotone ( decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ), per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.
Termine massimo per la riesportazione; un anno;
f) tessuti di seta, di fibre artificiali e di cascami di rayon (sniafiocco) o misti con seta, con fibre artificiali e con cascami di rayon (sniafiocco) in misura non inferiore al 12 per cento ( decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ), per essere candeggiati, stampati, tinti, cilindrati, apparecchiati, marezzati, impermeabilizzati e sottoposti ad ogni altra operazione di finitura, quali la goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.
Termine massimo per la riesportazione: un anno.