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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1814/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
RT
(C.F. ), C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE n. 466/G, con il patrocinio dell'avv. RICCARDO SGARLATA,
contro
CP_1
(C.F. ), C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliato in VENEZIA-MESTRE, PIAZZA E. FERRETTO n. 53, con il patrocinio degli avv.ti CORRADO DAL PONT e GAETANO CORSARO.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia n. 10246/23, depositata in data
5.9.23.
Conclusioni dell'appellante:
voglia l'intestata Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata ordinanza, ogni contraria istanza reietta e disattesa ed in particolare ritenuto tardivo e inammissibile l'appello incidentale avversario:
1) condannare il sig. , residente a [...]
Rinascita 171 a pagare all'ing. l'importo di Euro 14.515,07 (ovvero la RT
diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) spese legali di entrambi i giudizi interamente rifuse.
Conclusioni dell'appellato:
Nel merito in principalità: respingere nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettarsi tutte le domande nei confronti di
[...]
. CP_1
Nel merito in via incidentale:
I) in totale riforma della ordinanza cron. n. 10246/2023 del 5.9.2023, rep. 5400/2023 del
Tribunale di Venezia resa nel procedimento n. 5414/2021 R.G., comunicata il 5.9.2023,
accertarsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione del diritto di credito e/o dell'azione vantato dal Sig. nei confronti del Sig. in forza del un RT CP_1
mandato conferitogli dal Sig. affnchè ponesse in essere un'attività professionale CP_1
fnalizzata ad ottenere, in favore dell'appellato, in via stragiudiziale il risarcimento dei danni da questi patiti in occasione di un sinistro stradale verifcatosi in data 13/12/2004;
pagina 2 di 15 2) Riformare l'ordinanza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Venezia, l'ing. Pt_1
premettendo:
[...]
- che in data 9.3.05 il sig. gli conferiva mandato per la rappresentanza CP_1
e l'assistenza in relazione alla pratica di risarcimento del danno per un sinistro occorso a Marghera il 13.12.04,
- che le parti concordavano un compenso del 10% dell'importo liquidato e riscosso,
- che grazie alla sua attività era stata avviata una trattativa con Controparte_2
- che ciò nonostante si era poi reso necessario agire in giudizio dal momento che la compagnia assicurativa non aveva inteso riconoscere un importo adeguato al danno subito,
- che con sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 297/18 del 7.2.18 CP_2
veniva condannata a corrispondere al danneggiato la somma di € 94.134,52,
[...]
oltre a rivalutazione e interessi,
- che egli aveva quindi emesso un preavviso di parcella per il pagamento del proprio compenso, non preso in considerazione dal , CP_1
- che dopo l'invio di una diffida ad adempiere si era determinato ad emettere la fattura n. 12 del 3.11.20, la quale anch'essa non veniva saldata,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna alla pagina 3 di 15 corresponsione dell'importo di € 14.515,07, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese legali.
Costituitosi in giudizio, il resistente:
- confermava il conferimento del mandato in data 9.3.05 allo “studio del Dott. Ing.
. . . affinché lo rappresent(asse) e lo assist(esse), con ogni facoltà di RT
trattare e transigere, nella pratica tesa ad ottenere il risarcimento dei danni tutti
derivatagli a seguito del sinistro verificatosi in Marghera il 13.12.2004 ad ore
23.00 circa”,
- precisava che con l'incarico si era impegnato “relativamente alla liquidazione del
danno per: assistenza stragiudiziale nelle trattative con privati e compagnie di
assicurazione (con esclusione di ogni altra attività riservata agli esercenti
professioni legali e sanitarie ed altre comunque regolate da leggi sugli ordinamenti
professionali; quantificazione e liquidazione dei danni RC e infortuni, conferenze
con il cliente e quant'altro possa servire per il buon esito della pratica), a
corrispondere un compenso non inferiore al 10% dell'importo liquidato oltre oneri
e accessori…”,
- sosteneva che il mandato era cessato allorché si era determinata l'impossibilità di ottenere alcunché a titolo di risarcimento dei danni in via stragiudiziale,
- precisava di essere stato per tale ragione costretto ad incaricare l'avv. Arrobbio di promuovere un giudizio innanzi al Tribunale di Venezia per ottenere, in via giudiziaria, il ristoro di quei danni che in via stragiudiziale il ricorrente non era riuscito ad ottenere,
- aggiungeva che il mandato ad litem conferito al legale risaliva quantomeno al
5.7.07,
- segnalava che la causa si era poi conclusa in primo grado con il rigetto della pagina 4 di 15 domanda,
- sottolineava che la successiva impugnazione e l'esito del giudizio non presentavano alcuna rilevanza,
- eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, osservando che tra il momento di cessazione dell'incarico professionale (24.3.06) e la richiesta di pagamento (16.1.19) era trascorso un periodo di tempo superiore ai dieci anni,
- osservava che il contratto prevedeva un corrispettivo per l'attività di assistenza stragiudiziale che avesse comportato la liquidazione del danno con esclusione di ogni altra attività riservata agli esercenti professioni legali,
- specificava che l'opera dal ricorrente non aveva portato ad alcun ristoro in via stragiudiziale e che, pertanto, nulla era dovuto ai sensi del mandato,
- lamentava che il contratto contenesse alcune clausole vessatorie ai sensi degli artt.
33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 206/05,
- notava che le parcelle di cui si chiedeva il pagamento riportavano importi difformi pur riferendosi alle stesse prestazioni,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, chiedendo di accertare in via preliminare l'avvenuta prescrizione ovvero in subordine di ridurre l'ammontare della pretesa avversaria, con vittoria di spese.
A seguito della trattazione cartolare della causa, la stessa è stata quindi decisa dal
Tribunale di Venezia con l'ordinanza n. 10246/23, depositata in data 5.9.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di prescrizione in virtù della presenza di atti interruttivi,
- ritenuto provato lo svolgimento dell'incarico,
- riscontrato che in base al contratto il resistente doveva corrispondere il 10%
dell'importo liquidato a titolo di danno a causa del sinistro stradale occorso in data pagina 5 di 15 13.12.04, oltre oneri ed accessori, per un ammontare complessivo di € 9.464,11,
- rilevato che l'attività stragiudiziale fosse peraltro già stata liquidata per la minor somma di € 5.000,00 oltre accessori in favore del professionista nell'ambito del giudizio intentato dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in forza della pronuncia di secondo grado resa in quella sede,
- detratto tale importo a quello precedentemente determinato,
ha condannato il a corrispondere al ricorrente la residua somma di € 4.464,11, CP_1
oltre interessi ex art. 1284 cc, quarto comma, dalla messa in mora al saldo, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, con compensazione delle spese di giudizio.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario ricorrente formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, contestando le censure sollevate da controparte e riprendendo le argomentazioni già espresse nel grado precedente. Ha inoltre proposto appello incidentale, articolato in due motivi, con riferimento all'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, chiedendo su tali punti la riforma della sentenza.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, nell'ambito della quale l'ing. Pt_1
ha eccepito la tardività dell'appello incidentale, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame incidentale è fondato e merita quindi accoglimento come da dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello principale il censura la parte di sentenza in Pt_1
pagina 6 di 15 cui il giudice di prima istanza ha quantificato il compenso a lui spettante, detraendo dal dovuto la somma di € 5.000,00 oltre accessori che la Corte d'Appello di Venezia aveva riconosciuto al quale ristoro per l'attività stragiudiziale svolta in merito al CP_1
sinistro. Al riguardo, si specifica che la somma in questione non è stata riscossa da lui bensì dall'appellato e che egli non vanterebbe alcun titolo per ottenere dal terzo tale somma dal momento che la relativa pronuncia era stata emessa nell'ambito di un giudizio intentato dal nei confronti del danneggiante, che veniva condannato a CP_1
versare tale importo appunto nei confronti di quest'ultimo.
A svolgimento del motivo d'appello, si aggiunge che il Tribunale sarebbe incorso anche in alcuni errori nel calcolare la somma complessiva da cui successivamente determinare il compenso del 10%. Da un lato, infatti, sarebbe stato conteggiato due volte l'importo relativo alle spese mediche mentre, d'altro lato, tenuto conto di un risarcimento di €
94.134,52, sarebbe stato eventualmente necessario aggiungere alla somma di € 5.000,00
già riconosciuta nel giudizio di cui sopra, il 10% dovuto sulla quota residua di €
89.134,52, per un totale dovuto di € 13.913,45.
3.2 Con la seconda ragione di gravame si contesta la parte di pronuncia in cui è
contenuta la condanna alla corresponsione degli interessi sulla sorte capitale.
Contrariamente a quanto statuito, si osserva che il giudice del grado precedente avrebbe dovuto calcolare gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza della Corte
d'Appello (7.2.18) al giorno precedente alla messa in mora (16.1.19) e gli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc dal 17.1.19 al saldo.
Si segnala, inoltre, il mancato riferimento nel dispositivo della sentenza della condanna al pagamento degli accessori sulla sorte capitale, a cui andrebbero aggiunti gli interessi pagina 7 di 15 di cui sopra dal 3.11.20 al saldo effettivo.
3.3 Quanto invece al terzo motivo di doglianza, si lamenta una non corretta regolazione delle spese di lite, dato che non si sarebbe verificata alcuna soccombenza reciproca e,
quindi, non sarebbe giustificata la compensazione. Si evidenzia, inoltre, che quantificando correttamente la somma dovuta, la richiesta formulata nella domanda giudiziale sarebbe risultata pienamente fondata e, pertanto, non avrebbe nemmeno potuto sostenersi la sussistenza di una soccombenza parziale.
3.4 Passando quindi all'appello incidentale, si osserva come, con la prima censura,
venga impugnato il capo di pronuncia in cui è stato accertato il diritto dell'ing. Pt_1
al compenso. Si osserva che quanto affermato dalla Corte d'Appello in relazione al risarcimento per il sinistro del nulla avrebbe a che fare con la vicenda oggi in CP_1
esame e che in ogni caso nulla potrebbe essere riconosciuto all'appellante dato che l'attività stragiudiziale svolta non aveva condotto a un risultato utile, così come la stessa controparte aveva riconosciuto nell'atto di citazione.
3.5 Con il secondo motivo di gravame, si appella incidentalmente la parte di sentenza in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sostenendosi, al riguardo, che non si sarebbe verificato l'effetto interruttivo permanente collegato alla proposizione dell'atto di citazione, come invece argomentato dal giudice di prima istanza, rilevando che in quel caso l'attività professionale svolta riguardava un altro soggetto. Il diritto affermato dall'appellante, quindi, sarebbe prescritto, contando che l'ultima attività
compiuta dall'ing. risalirebbe al marzo 2006 e che successivamente il medesimo Pt_1
non avrebbe svolto alcun ruolo nell'ambito del giudizio volto a ottenere il risarcimento.
3.6 Il primo motivo dell'appello incidentale, relativo alla questione dell'esistenza del pagina 8 di 15 credito, merita di essere esaminato in via prioritaria rispetto all'impugnazione principale in considerazione del suo carattere preliminare.
Ma, innanzi tutto, a fronte dell'eccezione sollevata da controparte, ne va dichiarata la tempestività, osservandosi:
- che a mente dell'art. 343 cpc l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'art. 347 cpc, il quale dispone che le parti diverse dall'appellante si debbano costituire almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione,
- che nel caso di specie la predetta udienza era fissata per il 15.1.24 e l'appellato si è
costituito il precedente 18.12.23, così rispettando il termine di cui sopra.
Quanto al merito, la censura è fondata.
Secondo quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti, va rilevato che il : CP_1
- da un lato, “delega lo studio del dott. ing. […] affinché lo rappresenti RT
e lo assista, con ogni facoltà di trattare e transigere, nella pratica tesa ad ottenere il
risarcimento dei danni tutti derivategli a seguito del sinistro”,
- d'altro lato, “si impegna: relativamente alla liquidazione del danno per: assistenza
stragiudiziale nelle trattative con privati e Compagnie di Assicurazione (con
esclusione di ogni attività riservata agli esercenti professioni legali e sanitarie ed
altre comunque regolate da leggi sugli ordinamenti professionali;
quantificazione e
liquidazione dei danni R.C. e infortuni, conferenze con il cliente e quant'altro possa
servire per il buon esito della pratica), a corrispondere un compenso non inferiore
al 10% dell'importo liquidato”.
Ciò considerato, va allora ritenuto che il compenso pattuito nella misura del 10% del pagina 9 di 15 risarcimento liquidato (oltre oneri e IVA) spettasse al professionista unicamente nel caso in cui la sua attività avesse permesso al danneggiato di conseguire il ristoro sperato già in sede stragiudiziale, evitando al cliente i costi e l'alea di un'eventuale controversia giudiziaria.
A sostegno di tale interpretazione, va invero evidenziato:
- che il danneggiato ha incaricato lo studio di assistenza infortunistica di svolgere la sola attività stragiudiziale diretta a ottenere il risarcimento del pregiudizio sofferto e di predisporre le eventuali pratiche amministrative a ciò necessarie,
- che la clausola di determinazione del compenso opera in caso di liquidazione del danno “per” l'assistenza stragiudiziale svolta dal professionista, con esclusione invece dell'attività riservata agli esercenti le professioni legali,
- che, pertanto, il compenso del 10% è dovuto solo in quanto l'attività oggetto del mandato, che non riguardava appunto l'esperimento del giudizio ma solo la gestione della fase delle trattative preliminari, fosse risultata fruttuosa,
- che tale soluzione corrisponde alla generale pratica commerciale del settore (art. 1368 cc), secondo cui il professionista si addossa il rischio della mancata liquidazione stragiudiziale del risarcimento a fronte della possibilità di ottenere un compenso elevato in caso di buon esito delle trattative,
- che, secondo una lettura complessiva delle disposizioni contrattuali (art. 1363 cc),
un'ulteriore conferma si può trarre dalla clausola che regola il corrispettivo in caso di revoca del mandato, la quale riconosce unicamente un compenso a forfait, pari a
€ 160,00, “qualora il danno sia ancora in istruzione” (al tempo della revoca),
confermando di conseguenza che l'attribuzione del corrispettivo del 10% dipende pagina 10 di 15 invece dal raggiungimento del risultato già in sede stragiudiziale.
Non condivisibile, al contrario, si prospetta l'interpretazione sostenuta dall'appellante principale, in quanto se il corrispettivo pattuito fosse comunque dovuto, anche nell'ipotesi in cui il ristoro dei danni non sia stato ottenuto per opera del professionista,
bensì a seguito del mandato conferito a un legale, il cliente si ritroverebbe a dovere corrispondere un compenso particolarmente elevato (pari al 10% del risarcimento, oltre oneri e IVA) a fronte di un'attività inutile e anche evitabile se avesse incaricato fin da subito l'avvocato per la gestione della lite.
Così ricostruito l'assetto delle obbligazioni scaturenti dal contratto, va allora rigettata la domanda proposta dall'ing. posto: Pt_1
- che l'attività del professionista non ha sortito gli effetti promessi, non essendo riuscito a ottenere la definizione stragiudiziale della lite,
- che lo stesso appellante principale ha riconosciuto che le trattative intavolate con la compagnia assicurativa non avevano prodotto alcun esito, affermando altresì che si fosse reso necessario instaurare un giudizio (ricorso di primo grado, pag. 1),
- che il ha comunque contestato l'utilità dell'opera prestata dallo studio di CP_1
assistenza infortunistica, anche al solo fine di un buon esito del giudizio (comparsa di costituzione di primo grado, pagg. 2 e 4),
- che il professionista non ha fornito alcuna prova del proprio esatto adempimento,
dimostrando che la propria attività avesse comunque determinato un beneficio al danneggiato ai fini del conseguimento del ristoro per i danni subiti,
- che a nulla rileva il semplice suggerimento al danneggiato di proporre appello avverso la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento emessa in primo pagina 11 di 15 grado,
- che, del pari, non risultano decisive né la richiesta di ristoro delle spese stragiudiziali formulata dal nella causa istaurata con né la CP_1 Controparte_2
mancata contestazione delle fatture emesse dall'ing. posto che la sua intima Pt_1
convinzione di essere tenuto al pagamento non costituisce di per sé titolo per il sorgere della relativa obbligazione, la quale deve essere valutata in maniera oggettiva alla stregua di quanto risultante dal mandato d'incarico.
3.7 Accertata quindi l'inesistenza del credito vantato dall'ing. gli altri motivi di Pt_1
appello incidentale e di quello principale rimangono conseguentemente assorbiti vertendo su questioni logicamente successive e dipendenti da questa.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- del fatto che le stesse gravano integralmente sulla parte appellante in quanto soccombente, giusta il disposto dell'art. 91 cpc,
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata unicamente se il relativo capo della pronuncia abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 12 di 15 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, mentre, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che la fase istruttoria non si è tenuta né in primo grado né in appello, non essendo stata né espletata e nemmeno semplicemente richiesta alcuna delle attività
indicate dall'art. 4, comma 5, lettera c), del D.M. 13.8.22 n. 147,
- della circostanza che la fase decisoria di primo grado è stata limitata al deposito delle note di trattazione scritta contenenti le sole istanze e conclusioni, senza la redazione delle memorie conclusionali, sicché il relativo compenso va ridotto al
50% dei valori medi,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 2.546,50 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
pagina 13 di 15 Fase decisionale I^ grado € 850,50
Totale € 2.546,50
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Venezia n. 10246/23, depositata in data 5.9.23:
1) rigetta integralmente la domanda proposta dall'ing. nei confronti di RT
, con restituzione delle eventuali somme medio tempore percepite in CP_1
virtù della sentenza di primo grado,
2) condanna l'ing. a rifondere in favore di le spese RT CP_1
processuali che liquida in € 2.546,50 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
pagina 14 di 15 dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 15 di 15
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1814/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
RT
(C.F. ), C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE n. 466/G, con il patrocinio dell'avv. RICCARDO SGARLATA,
contro
CP_1
(C.F. ), C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliato in VENEZIA-MESTRE, PIAZZA E. FERRETTO n. 53, con il patrocinio degli avv.ti CORRADO DAL PONT e GAETANO CORSARO.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia n. 10246/23, depositata in data
5.9.23.
Conclusioni dell'appellante:
voglia l'intestata Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata ordinanza, ogni contraria istanza reietta e disattesa ed in particolare ritenuto tardivo e inammissibile l'appello incidentale avversario:
1) condannare il sig. , residente a [...]
Rinascita 171 a pagare all'ing. l'importo di Euro 14.515,07 (ovvero la RT
diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) spese legali di entrambi i giudizi interamente rifuse.
Conclusioni dell'appellato:
Nel merito in principalità: respingere nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettarsi tutte le domande nei confronti di
[...]
. CP_1
Nel merito in via incidentale:
I) in totale riforma della ordinanza cron. n. 10246/2023 del 5.9.2023, rep. 5400/2023 del
Tribunale di Venezia resa nel procedimento n. 5414/2021 R.G., comunicata il 5.9.2023,
accertarsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione del diritto di credito e/o dell'azione vantato dal Sig. nei confronti del Sig. in forza del un RT CP_1
mandato conferitogli dal Sig. affnchè ponesse in essere un'attività professionale CP_1
fnalizzata ad ottenere, in favore dell'appellato, in via stragiudiziale il risarcimento dei danni da questi patiti in occasione di un sinistro stradale verifcatosi in data 13/12/2004;
pagina 2 di 15 2) Riformare l'ordinanza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Venezia, l'ing. Pt_1
premettendo:
[...]
- che in data 9.3.05 il sig. gli conferiva mandato per la rappresentanza CP_1
e l'assistenza in relazione alla pratica di risarcimento del danno per un sinistro occorso a Marghera il 13.12.04,
- che le parti concordavano un compenso del 10% dell'importo liquidato e riscosso,
- che grazie alla sua attività era stata avviata una trattativa con Controparte_2
- che ciò nonostante si era poi reso necessario agire in giudizio dal momento che la compagnia assicurativa non aveva inteso riconoscere un importo adeguato al danno subito,
- che con sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 297/18 del 7.2.18 CP_2
veniva condannata a corrispondere al danneggiato la somma di € 94.134,52,
[...]
oltre a rivalutazione e interessi,
- che egli aveva quindi emesso un preavviso di parcella per il pagamento del proprio compenso, non preso in considerazione dal , CP_1
- che dopo l'invio di una diffida ad adempiere si era determinato ad emettere la fattura n. 12 del 3.11.20, la quale anch'essa non veniva saldata,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna alla pagina 3 di 15 corresponsione dell'importo di € 14.515,07, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese legali.
Costituitosi in giudizio, il resistente:
- confermava il conferimento del mandato in data 9.3.05 allo “studio del Dott. Ing.
. . . affinché lo rappresent(asse) e lo assist(esse), con ogni facoltà di RT
trattare e transigere, nella pratica tesa ad ottenere il risarcimento dei danni tutti
derivatagli a seguito del sinistro verificatosi in Marghera il 13.12.2004 ad ore
23.00 circa”,
- precisava che con l'incarico si era impegnato “relativamente alla liquidazione del
danno per: assistenza stragiudiziale nelle trattative con privati e compagnie di
assicurazione (con esclusione di ogni altra attività riservata agli esercenti
professioni legali e sanitarie ed altre comunque regolate da leggi sugli ordinamenti
professionali; quantificazione e liquidazione dei danni RC e infortuni, conferenze
con il cliente e quant'altro possa servire per il buon esito della pratica), a
corrispondere un compenso non inferiore al 10% dell'importo liquidato oltre oneri
e accessori…”,
- sosteneva che il mandato era cessato allorché si era determinata l'impossibilità di ottenere alcunché a titolo di risarcimento dei danni in via stragiudiziale,
- precisava di essere stato per tale ragione costretto ad incaricare l'avv. Arrobbio di promuovere un giudizio innanzi al Tribunale di Venezia per ottenere, in via giudiziaria, il ristoro di quei danni che in via stragiudiziale il ricorrente non era riuscito ad ottenere,
- aggiungeva che il mandato ad litem conferito al legale risaliva quantomeno al
5.7.07,
- segnalava che la causa si era poi conclusa in primo grado con il rigetto della pagina 4 di 15 domanda,
- sottolineava che la successiva impugnazione e l'esito del giudizio non presentavano alcuna rilevanza,
- eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, osservando che tra il momento di cessazione dell'incarico professionale (24.3.06) e la richiesta di pagamento (16.1.19) era trascorso un periodo di tempo superiore ai dieci anni,
- osservava che il contratto prevedeva un corrispettivo per l'attività di assistenza stragiudiziale che avesse comportato la liquidazione del danno con esclusione di ogni altra attività riservata agli esercenti professioni legali,
- specificava che l'opera dal ricorrente non aveva portato ad alcun ristoro in via stragiudiziale e che, pertanto, nulla era dovuto ai sensi del mandato,
- lamentava che il contratto contenesse alcune clausole vessatorie ai sensi degli artt.
33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 206/05,
- notava che le parcelle di cui si chiedeva il pagamento riportavano importi difformi pur riferendosi alle stesse prestazioni,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, chiedendo di accertare in via preliminare l'avvenuta prescrizione ovvero in subordine di ridurre l'ammontare della pretesa avversaria, con vittoria di spese.
A seguito della trattazione cartolare della causa, la stessa è stata quindi decisa dal
Tribunale di Venezia con l'ordinanza n. 10246/23, depositata in data 5.9.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di prescrizione in virtù della presenza di atti interruttivi,
- ritenuto provato lo svolgimento dell'incarico,
- riscontrato che in base al contratto il resistente doveva corrispondere il 10%
dell'importo liquidato a titolo di danno a causa del sinistro stradale occorso in data pagina 5 di 15 13.12.04, oltre oneri ed accessori, per un ammontare complessivo di € 9.464,11,
- rilevato che l'attività stragiudiziale fosse peraltro già stata liquidata per la minor somma di € 5.000,00 oltre accessori in favore del professionista nell'ambito del giudizio intentato dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in forza della pronuncia di secondo grado resa in quella sede,
- detratto tale importo a quello precedentemente determinato,
ha condannato il a corrispondere al ricorrente la residua somma di € 4.464,11, CP_1
oltre interessi ex art. 1284 cc, quarto comma, dalla messa in mora al saldo, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, con compensazione delle spese di giudizio.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario ricorrente formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, contestando le censure sollevate da controparte e riprendendo le argomentazioni già espresse nel grado precedente. Ha inoltre proposto appello incidentale, articolato in due motivi, con riferimento all'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, chiedendo su tali punti la riforma della sentenza.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, nell'ambito della quale l'ing. Pt_1
ha eccepito la tardività dell'appello incidentale, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame incidentale è fondato e merita quindi accoglimento come da dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello principale il censura la parte di sentenza in Pt_1
pagina 6 di 15 cui il giudice di prima istanza ha quantificato il compenso a lui spettante, detraendo dal dovuto la somma di € 5.000,00 oltre accessori che la Corte d'Appello di Venezia aveva riconosciuto al quale ristoro per l'attività stragiudiziale svolta in merito al CP_1
sinistro. Al riguardo, si specifica che la somma in questione non è stata riscossa da lui bensì dall'appellato e che egli non vanterebbe alcun titolo per ottenere dal terzo tale somma dal momento che la relativa pronuncia era stata emessa nell'ambito di un giudizio intentato dal nei confronti del danneggiante, che veniva condannato a CP_1
versare tale importo appunto nei confronti di quest'ultimo.
A svolgimento del motivo d'appello, si aggiunge che il Tribunale sarebbe incorso anche in alcuni errori nel calcolare la somma complessiva da cui successivamente determinare il compenso del 10%. Da un lato, infatti, sarebbe stato conteggiato due volte l'importo relativo alle spese mediche mentre, d'altro lato, tenuto conto di un risarcimento di €
94.134,52, sarebbe stato eventualmente necessario aggiungere alla somma di € 5.000,00
già riconosciuta nel giudizio di cui sopra, il 10% dovuto sulla quota residua di €
89.134,52, per un totale dovuto di € 13.913,45.
3.2 Con la seconda ragione di gravame si contesta la parte di pronuncia in cui è
contenuta la condanna alla corresponsione degli interessi sulla sorte capitale.
Contrariamente a quanto statuito, si osserva che il giudice del grado precedente avrebbe dovuto calcolare gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza della Corte
d'Appello (7.2.18) al giorno precedente alla messa in mora (16.1.19) e gli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc dal 17.1.19 al saldo.
Si segnala, inoltre, il mancato riferimento nel dispositivo della sentenza della condanna al pagamento degli accessori sulla sorte capitale, a cui andrebbero aggiunti gli interessi pagina 7 di 15 di cui sopra dal 3.11.20 al saldo effettivo.
3.3 Quanto invece al terzo motivo di doglianza, si lamenta una non corretta regolazione delle spese di lite, dato che non si sarebbe verificata alcuna soccombenza reciproca e,
quindi, non sarebbe giustificata la compensazione. Si evidenzia, inoltre, che quantificando correttamente la somma dovuta, la richiesta formulata nella domanda giudiziale sarebbe risultata pienamente fondata e, pertanto, non avrebbe nemmeno potuto sostenersi la sussistenza di una soccombenza parziale.
3.4 Passando quindi all'appello incidentale, si osserva come, con la prima censura,
venga impugnato il capo di pronuncia in cui è stato accertato il diritto dell'ing. Pt_1
al compenso. Si osserva che quanto affermato dalla Corte d'Appello in relazione al risarcimento per il sinistro del nulla avrebbe a che fare con la vicenda oggi in CP_1
esame e che in ogni caso nulla potrebbe essere riconosciuto all'appellante dato che l'attività stragiudiziale svolta non aveva condotto a un risultato utile, così come la stessa controparte aveva riconosciuto nell'atto di citazione.
3.5 Con il secondo motivo di gravame, si appella incidentalmente la parte di sentenza in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sostenendosi, al riguardo, che non si sarebbe verificato l'effetto interruttivo permanente collegato alla proposizione dell'atto di citazione, come invece argomentato dal giudice di prima istanza, rilevando che in quel caso l'attività professionale svolta riguardava un altro soggetto. Il diritto affermato dall'appellante, quindi, sarebbe prescritto, contando che l'ultima attività
compiuta dall'ing. risalirebbe al marzo 2006 e che successivamente il medesimo Pt_1
non avrebbe svolto alcun ruolo nell'ambito del giudizio volto a ottenere il risarcimento.
3.6 Il primo motivo dell'appello incidentale, relativo alla questione dell'esistenza del pagina 8 di 15 credito, merita di essere esaminato in via prioritaria rispetto all'impugnazione principale in considerazione del suo carattere preliminare.
Ma, innanzi tutto, a fronte dell'eccezione sollevata da controparte, ne va dichiarata la tempestività, osservandosi:
- che a mente dell'art. 343 cpc l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'art. 347 cpc, il quale dispone che le parti diverse dall'appellante si debbano costituire almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione,
- che nel caso di specie la predetta udienza era fissata per il 15.1.24 e l'appellato si è
costituito il precedente 18.12.23, così rispettando il termine di cui sopra.
Quanto al merito, la censura è fondata.
Secondo quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti, va rilevato che il : CP_1
- da un lato, “delega lo studio del dott. ing. […] affinché lo rappresenti RT
e lo assista, con ogni facoltà di trattare e transigere, nella pratica tesa ad ottenere il
risarcimento dei danni tutti derivategli a seguito del sinistro”,
- d'altro lato, “si impegna: relativamente alla liquidazione del danno per: assistenza
stragiudiziale nelle trattative con privati e Compagnie di Assicurazione (con
esclusione di ogni attività riservata agli esercenti professioni legali e sanitarie ed
altre comunque regolate da leggi sugli ordinamenti professionali;
quantificazione e
liquidazione dei danni R.C. e infortuni, conferenze con il cliente e quant'altro possa
servire per il buon esito della pratica), a corrispondere un compenso non inferiore
al 10% dell'importo liquidato”.
Ciò considerato, va allora ritenuto che il compenso pattuito nella misura del 10% del pagina 9 di 15 risarcimento liquidato (oltre oneri e IVA) spettasse al professionista unicamente nel caso in cui la sua attività avesse permesso al danneggiato di conseguire il ristoro sperato già in sede stragiudiziale, evitando al cliente i costi e l'alea di un'eventuale controversia giudiziaria.
A sostegno di tale interpretazione, va invero evidenziato:
- che il danneggiato ha incaricato lo studio di assistenza infortunistica di svolgere la sola attività stragiudiziale diretta a ottenere il risarcimento del pregiudizio sofferto e di predisporre le eventuali pratiche amministrative a ciò necessarie,
- che la clausola di determinazione del compenso opera in caso di liquidazione del danno “per” l'assistenza stragiudiziale svolta dal professionista, con esclusione invece dell'attività riservata agli esercenti le professioni legali,
- che, pertanto, il compenso del 10% è dovuto solo in quanto l'attività oggetto del mandato, che non riguardava appunto l'esperimento del giudizio ma solo la gestione della fase delle trattative preliminari, fosse risultata fruttuosa,
- che tale soluzione corrisponde alla generale pratica commerciale del settore (art. 1368 cc), secondo cui il professionista si addossa il rischio della mancata liquidazione stragiudiziale del risarcimento a fronte della possibilità di ottenere un compenso elevato in caso di buon esito delle trattative,
- che, secondo una lettura complessiva delle disposizioni contrattuali (art. 1363 cc),
un'ulteriore conferma si può trarre dalla clausola che regola il corrispettivo in caso di revoca del mandato, la quale riconosce unicamente un compenso a forfait, pari a
€ 160,00, “qualora il danno sia ancora in istruzione” (al tempo della revoca),
confermando di conseguenza che l'attribuzione del corrispettivo del 10% dipende pagina 10 di 15 invece dal raggiungimento del risultato già in sede stragiudiziale.
Non condivisibile, al contrario, si prospetta l'interpretazione sostenuta dall'appellante principale, in quanto se il corrispettivo pattuito fosse comunque dovuto, anche nell'ipotesi in cui il ristoro dei danni non sia stato ottenuto per opera del professionista,
bensì a seguito del mandato conferito a un legale, il cliente si ritroverebbe a dovere corrispondere un compenso particolarmente elevato (pari al 10% del risarcimento, oltre oneri e IVA) a fronte di un'attività inutile e anche evitabile se avesse incaricato fin da subito l'avvocato per la gestione della lite.
Così ricostruito l'assetto delle obbligazioni scaturenti dal contratto, va allora rigettata la domanda proposta dall'ing. posto: Pt_1
- che l'attività del professionista non ha sortito gli effetti promessi, non essendo riuscito a ottenere la definizione stragiudiziale della lite,
- che lo stesso appellante principale ha riconosciuto che le trattative intavolate con la compagnia assicurativa non avevano prodotto alcun esito, affermando altresì che si fosse reso necessario instaurare un giudizio (ricorso di primo grado, pag. 1),
- che il ha comunque contestato l'utilità dell'opera prestata dallo studio di CP_1
assistenza infortunistica, anche al solo fine di un buon esito del giudizio (comparsa di costituzione di primo grado, pagg. 2 e 4),
- che il professionista non ha fornito alcuna prova del proprio esatto adempimento,
dimostrando che la propria attività avesse comunque determinato un beneficio al danneggiato ai fini del conseguimento del ristoro per i danni subiti,
- che a nulla rileva il semplice suggerimento al danneggiato di proporre appello avverso la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento emessa in primo pagina 11 di 15 grado,
- che, del pari, non risultano decisive né la richiesta di ristoro delle spese stragiudiziali formulata dal nella causa istaurata con né la CP_1 Controparte_2
mancata contestazione delle fatture emesse dall'ing. posto che la sua intima Pt_1
convinzione di essere tenuto al pagamento non costituisce di per sé titolo per il sorgere della relativa obbligazione, la quale deve essere valutata in maniera oggettiva alla stregua di quanto risultante dal mandato d'incarico.
3.7 Accertata quindi l'inesistenza del credito vantato dall'ing. gli altri motivi di Pt_1
appello incidentale e di quello principale rimangono conseguentemente assorbiti vertendo su questioni logicamente successive e dipendenti da questa.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- del fatto che le stesse gravano integralmente sulla parte appellante in quanto soccombente, giusta il disposto dell'art. 91 cpc,
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata unicamente se il relativo capo della pronuncia abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 12 di 15 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, mentre, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che la fase istruttoria non si è tenuta né in primo grado né in appello, non essendo stata né espletata e nemmeno semplicemente richiesta alcuna delle attività
indicate dall'art. 4, comma 5, lettera c), del D.M. 13.8.22 n. 147,
- della circostanza che la fase decisoria di primo grado è stata limitata al deposito delle note di trattazione scritta contenenti le sole istanze e conclusioni, senza la redazione delle memorie conclusionali, sicché il relativo compenso va ridotto al
50% dei valori medi,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 2.546,50 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
pagina 13 di 15 Fase decisionale I^ grado € 850,50
Totale € 2.546,50
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Venezia n. 10246/23, depositata in data 5.9.23:
1) rigetta integralmente la domanda proposta dall'ing. nei confronti di RT
, con restituzione delle eventuali somme medio tempore percepite in CP_1
virtù della sentenza di primo grado,
2) condanna l'ing. a rifondere in favore di le spese RT CP_1
processuali che liquida in € 2.546,50 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
pagina 14 di 15 dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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