Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 129\2022 R.G. avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni, e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASTIGNANI PIETRO, come da procura in atti;
-Attrice-
E
( ) rapp.ta e difesa dall' avv.to Controparte_1 P.IVA_1
BALLESI GIORGIO, come da procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.11.2024. ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la (di seguito, in breve: “ ) Controparte_1 CP_1 deducendo di aver subito il furto di quattro sportelli della propria autovettura Opel
Zafira, con targa EP201SG, tra il 20 e il 21 giugno 2020 presso un parcheggio in
Civitanova Marche, come dichiarato nella denunzia-querela esposta presso la
Stazione Carabinieri di Montecosaro in data 23.6.2020. Il chiede di essere Pt_1 indennizzato del sinistro subito dall'odierna convenuta in forza della polizza assicurativa nr. 1/40201/135/172231979 sottoscritta con quest'ultima, nei limiti del massimale di euro 10.000,00.
Costituitasi in giudizio, ha dedotto il difetto di prova in ordine a quanto CP_1 asserito dall'attore, contestando comunque il quantum della pretesa formulata da quest'ultimo, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
All'esido della disposta ed espletata ctu, con le note scritte sostitutive dell'udienza del 10.9.2024, parte convenuta ha dedotto che l'attore è titolare dal 2018 di una carrozzeria, producendo la relativa visura camerale, quindi è un soggetto “in possesso dei requisiti che il CTU indica in relazione ai soggetti in grado di
effettuare l'asportazione degli sportelli nei tempi e secondo le modalità descritte dall'Ing. documenti che si reputano di per sé decisivi ai fini Per_1 dell'accertamento della c.d. verità materiale.”
Con ordinanza del 30.9.2024 è stata rilevata la tardività della produzione documentale effettuata dalla convenuta con le note sostitutive dell'udienza del
10.9.2024.
Con decreto del 13.11.2024, emesso all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata.
Posto che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei c.d. “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa, nel caso di specie risulta pacifico il rapporto contrattuale intercorrente tra le odierne parti processuali di cui al contratto di assicurazione polizza n. 1/40201/135/172231979
e la relativa documentazione prodotta in giudizio dall'attore con il proprio atto introduttivo (quindi, anche la copertura assicurativa in caso di furto parziale del bene assicurato).
Orbene, osservato che l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia incombe sull'assicurato, va rilevato che, in genere, la denuncia di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato, sostanzialmente in ragione del fatto che trattasi di atto proveniente dallo stesso assicurato (cft. Cass. civ., 7 novembre 2022, n. 32637).
Tuttavia, per evitare che l'onere probatorio in capo all'assicurato che ha subito il furto sfoci nella diabolicità (rischiando di estendere detto onere al punto di ricomprendere la prova di circostanze negative, come ad esempio quella di non essere più effettivamente in possesso del bene) è necessario procedere ad un giudizio di bilanciamento di tutti i contrapposti interessi coinvolti, caso per caso, anche in considerazione delle condizioni generali dei singoli contratti in essere tra le parti.
Nella fattispecie in esame, come già esposto nell'ordinanza del 2.2.2024, le parti hanno previsto che ai fini della richiesta dell'indennizzo, nel caso in cui il sinistro abbia interessato le garanzie “Furto”, l'assicurato “dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di Appropriazione indebita) presentata all'Autorità” ex art. 8.2.9 (rubricato “Documenti da presentare alla
Società”) delle condizioni generali del contratto di assicurazione in oggetto (v.
2 Nr. 129\2022 R.G.
pag. 146 e 147 doc 2 atto di citazione), senza richiesta di ulteriori requisiti (ad esempio, il relativo decreto di archiviazione delle indagini) e/o adempimenti da parte dell'assicurato.
A sostegno della pretesa attorea e a suffragio della verosimiglianza del fatto delittuoso denunziato dal rileva la perizia redatta dal c.t.u., secondo la Pt_1 quale è possibile asportare le quattro portiere laterali di un'autovettura senza lasciare alcun segno sulla carrozzeria.
Il CTU, difatti, ha riferito che “per aprire il primo sportello servono manualità ed abilità quantomeno da carrozziere e/o da meccanico, mentre per i restanti non vi
è alcuna difficoltà”; le attività anzidette ben possono effettuarsi nel lasso temporale di un'ora - un'ora e mezza, così da trovare conferma anche le dichiarazioni rese dal teste (“Io posso dire che all'1.45 c'erano Testimone_1
[gli sportelli dell'autovettura], poi con la mia macchina, parcheggiata quella della ragazza, siamo andati altrove e poi sono tornato al parcheggio per riaccompagnare la ragazza che doveva recuperare la macchina intorno alle
2.30/3.00 e lì ho visto che l'Opel Zafira non aveva gli sportelli”).
Riguardo al quantum indennizzabile in favore del , va rilevato che, oltre Pt_1 all'applicazione della franchigia di euro 10.000,00 per il sinistro in oggetto (v. doc.
1, atto di citazione), il contratto stipulato tra gli odierni contendenti prevede che
“L'ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al Valore assicurato del Veicolo” (art 8.2.2 delle condizioni generali, v. pag. 142 doc. 2 atto di citazione), mentre, nel caso di danno parziale “La Società riconosce l'importo relativo al “Danno Parziale” determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo indicato in Polizza senza l'applicazione per i pezzi di Ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d'uso)”.
Orbene, considerato che il c.t.u. ha quantificato il valore del veicolo al momento del sinistro in euro 7.900,00, mentre il costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessario al ripristino del veicolo è determinato nella misura complessiva di euro
20.631,14, pertanto superiore al valore del bene al momento del sinistro,
l'indennizzo riconosciuto all'assicurato è da individuarsi nella minore misura di euro 7.900,00.
Va infine rilevato che il pagamento dell'indennizzo in forza di un contratto di assicurazione contro i danni costituisce un debito di valore soggetto a rivalutazione monetaria e produttivo di interessi legali fino al pagamento. La funzione di tale obbligazione, pur trovando fondamento in un contratto assicurativo, è di reintegrazione della perdita subita dall'assicurato a causa dell'evento dannoso e quindi di tipo risarcitorio, non sono invece dovuti interessi
3 Nr. 129\2022 R.G.
moratori, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), D.Lgs.
231/2002.
Pertanto, alla somma riconosciuta all'attore a titolo di indennizzo, liquidata al valore attuale, dovranno poi essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (giugno 2020), e via via rivalutata anno per anno far data da giugno 2020 (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712) secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza.
Le spese della ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
Attesa la non complessità delle questioni in fatto e diritto della vicenda in esame, tenuto conto dello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, il quantum va determinato in applicazione dei valori minimi di ciascuna fase e relativi allo scaglione di cui sopra, e quindi si determina nella somma complessiva di euro
2.540,00; il tutto oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da a così provvede: Parte_1 Controparte_1
accoglie, per quanto di ragione le domande e, per l'effetto: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro
7.900,00, oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°,
c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (giugno
2020), e via via rivalutata anno per anno far data da giugno 2020 secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza.Condanna altresì al CP_1 pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano, in favore del procuratore antistatario avv. Pietro Castignani, in euro 264,00 per spese ed euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge. Pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1 della c.t.u., nella misura liquidata in corso di causa.
Così deciso in Macerata, il 06/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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