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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/12/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3765 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. con il patrocinio dell'avv. GRANDI ANDREA C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento di
Avv. ROSSANA ARPAIA, quale Curatrice Speciale di (C.F. Controparte_1
), , (C.F. ), e C.F._3 Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) CP_3 C.F._5
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Oggetto: adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26 novembre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2025 chiedeva, previ gli incombenti di rito, Parte_1
l'adozione di , nata il [...]. Parte_2
A fondamento del ricorso le parti deducevano:
- che il era sposato con , con la quale aveva avuto Pt_1 Controparte_4 quattro figli, di cui uno già maggiorenne, ovvero , nato a [...] Persona_1
Salvador l'11.3.2001, e tre ancora minorenni, nata a [...] il Controparte_3
29.12.2015, , nata a [...] il [...] e , nato a Controparte_2 Controparte_1
Milano l'11.1.2012;
- che l'adottanda era figlia della coniuge del e aveva sempre abitato e vissuto (e tuttora Pt_1 risiedeva) nel nucleo familiare costituito dalla madre, dall'adottante e dai loro figli;
- che il padre dell'adottanda era deceduto (doc. 7).
Con decreto del 29.7.2025 veniva nominato il CS dei figli minorenni dell'adottante, il quale si costituiva dando parere favorevole all'adozione. Riferiva, dopo avere incontrato i tre minori : “Tutti
i minori hanno dimostrato una buona capacità di discernimento, anche le due minori più piccole e sono stati in grado di comprendere la situazione e di manifestare la propria volontà in modo chiaro
e senza esitazione”. Co La riferiva che, per i minori, l'adottanda era sempre stata una sorella, presente stabilmente in casa sin dalla loro nascita.
All'udienza del 26.11.2025 comparivano l'adottanda e l'adottante, che prestavano il consenso all'adozione.
Comparivano altresì il figlio maggiorenne del e la moglie di quest'ultimo (nonché madre Pt_1 dell'adottanda) che prestavano l'assenso.
2 Il GD procedeva all'ascolto di , che riferiva: “conosco da quando sono nato, ha sempre CP_1 Pt_2 vissuto con noi, è mia sorella, do l'assenso affinchè venga adottata da mio padre. So che questo inciderà in futuro sull'eredità, ma noi siamo una famiglia.
Non ne ho parlato con i miei fratelli, anche se a casa a cena si parla dell'adozione.
Ci tengo a dire che ogni sera prima di andare a dormire abbraccio , così come tutti i miei Pt_2 fratelli”.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda dei ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia del ricorrente e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere l'adottante.
Conformemente all'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sent. 2426/2006), l'esistenza di un figlio minorenne dell'adottante non è di per sé ostativa all'adozione ma necessita di una verifica della reale rispondenza dell'interesse dell'adottanda alla comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compreso appunto quello del figlio minorenne (“In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere- dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”).
Nel caso di specie il vaglio giudiziale si è risolto positivamente, come emerso dall'audizione del minore, alla luce della vicenda famigliare sopra esposta e dalla memoria depositata dal Curatore
Speciale.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
3 Si precisa, infine, che il cognome dell'adottante deve essere anteposto a quello dell'adottanda, come chiesto dalle parti.
*
I ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spese di lite del Curatore Speciale, che vengono liquidate tenendo conto della natura non contenziosa del presente procedimento e della pluralità di soggetti assistiti. La nomina del CS, necessaria nel caso in cui l'adottante abbia figli minori, infatti, era funzionale all'accoglimento delle domande di adottanda e adottante.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di
[...] nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
, da parte di nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_1
), entrambi residenti a [...], con C.F._1 conseguente assunzione da parte della prima del cognome dell'adottante, da anteporre al proprio;
2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.;
3) condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, a rifondere all'Erario – o al curatore speciale dei figli minori di (ove Parte_1 non venisse confermata l'ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite
4 che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. con il patrocinio dell'avv. GRANDI ANDREA C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento di
Avv. ROSSANA ARPAIA, quale Curatrice Speciale di (C.F. Controparte_1
), , (C.F. ), e C.F._3 Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) CP_3 C.F._5
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Oggetto: adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26 novembre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2025 chiedeva, previ gli incombenti di rito, Parte_1
l'adozione di , nata il [...]. Parte_2
A fondamento del ricorso le parti deducevano:
- che il era sposato con , con la quale aveva avuto Pt_1 Controparte_4 quattro figli, di cui uno già maggiorenne, ovvero , nato a [...] Persona_1
Salvador l'11.3.2001, e tre ancora minorenni, nata a [...] il Controparte_3
29.12.2015, , nata a [...] il [...] e , nato a Controparte_2 Controparte_1
Milano l'11.1.2012;
- che l'adottanda era figlia della coniuge del e aveva sempre abitato e vissuto (e tuttora Pt_1 risiedeva) nel nucleo familiare costituito dalla madre, dall'adottante e dai loro figli;
- che il padre dell'adottanda era deceduto (doc. 7).
Con decreto del 29.7.2025 veniva nominato il CS dei figli minorenni dell'adottante, il quale si costituiva dando parere favorevole all'adozione. Riferiva, dopo avere incontrato i tre minori : “Tutti
i minori hanno dimostrato una buona capacità di discernimento, anche le due minori più piccole e sono stati in grado di comprendere la situazione e di manifestare la propria volontà in modo chiaro
e senza esitazione”. Co La riferiva che, per i minori, l'adottanda era sempre stata una sorella, presente stabilmente in casa sin dalla loro nascita.
All'udienza del 26.11.2025 comparivano l'adottanda e l'adottante, che prestavano il consenso all'adozione.
Comparivano altresì il figlio maggiorenne del e la moglie di quest'ultimo (nonché madre Pt_1 dell'adottanda) che prestavano l'assenso.
2 Il GD procedeva all'ascolto di , che riferiva: “conosco da quando sono nato, ha sempre CP_1 Pt_2 vissuto con noi, è mia sorella, do l'assenso affinchè venga adottata da mio padre. So che questo inciderà in futuro sull'eredità, ma noi siamo una famiglia.
Non ne ho parlato con i miei fratelli, anche se a casa a cena si parla dell'adozione.
Ci tengo a dire che ogni sera prima di andare a dormire abbraccio , così come tutti i miei Pt_2 fratelli”.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda dei ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia del ricorrente e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere l'adottante.
Conformemente all'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sent. 2426/2006), l'esistenza di un figlio minorenne dell'adottante non è di per sé ostativa all'adozione ma necessita di una verifica della reale rispondenza dell'interesse dell'adottanda alla comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compreso appunto quello del figlio minorenne (“In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere- dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”).
Nel caso di specie il vaglio giudiziale si è risolto positivamente, come emerso dall'audizione del minore, alla luce della vicenda famigliare sopra esposta e dalla memoria depositata dal Curatore
Speciale.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
3 Si precisa, infine, che il cognome dell'adottante deve essere anteposto a quello dell'adottanda, come chiesto dalle parti.
*
I ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spese di lite del Curatore Speciale, che vengono liquidate tenendo conto della natura non contenziosa del presente procedimento e della pluralità di soggetti assistiti. La nomina del CS, necessaria nel caso in cui l'adottante abbia figli minori, infatti, era funzionale all'accoglimento delle domande di adottanda e adottante.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di
[...] nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
, da parte di nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_1
), entrambi residenti a [...], con C.F._1 conseguente assunzione da parte della prima del cognome dell'adottante, da anteporre al proprio;
2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.;
3) condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, a rifondere all'Erario – o al curatore speciale dei figli minori di (ove Parte_1 non venisse confermata l'ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite
4 che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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