Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 98 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 fra:
, CP_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, piazza Marconi 6, presso l'avv. Daniela Cabiddu, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
, CP_2 domiciliato elettivamente in Sassari, via Nuoro 5, presso lo studio dell'avv. Tonina Virdis, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 336/2024 del Tribunale di Sassari –
Sezione Lavoro in tema di malattia professionale.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata voglia respingere il ricorso proposto da , con il favore delle spese del CP_2 giudizio”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO:
“- rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado da distrarsi”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , deduceva di aver lavorato per CP_1 CP_2 oltre vent'anni anni alle dipendenze dell' in qualità di operaio CP_3 generico addetto alle seguenti attività: dal marzo 1993 al luglio 2001 e dal 2007 al 2021, per circa nove mesi l'anno, dal lunedì al venerdì per circa otto ore al giorno, attività cantieristica di motoseghista e conduttore di macchine agricole consistenti nel taglio del legname tramite motosega e macchine agricole prive di efficace insonorizzazione;
per tutto il periodo compreso fra il 1993 ed il 2021, per circa tre mesi l'anno, sempre dal lunedì al venerdì per circa otto ore al giorno, attività
1
(provocata, cioè, da lui stesso) sia indiretta (provocata, cioè, dai colleghi contemporaneamente impegnati in attività analoghe), aveva contratto ipoacusia percettiva bilaterale o neurosensoriale, motivo di denuncia all' nel settembre CP_1
2018, ma oggetto di archiviazione per la ritenuta inidoneità del rischio lavorativo al quale era stato esposto a provocare la malattia denunciata. Tanto premesso, vana l'opposizione in sede amministrativa, il ricorrente chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento della natura professionale della dedotta patologia e la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo di legge parametrato ad un danno CP_1 biologico pari almeno al 23%, salvo veriore ed anche maggiore accertamento in corso di causa, oltre accessori di legge e spese legali da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Resisteva in giudizio l' assicuratore, che contestava le modalità di CP_4 svolgimento della prestazione lavorativa allegata dal ricorrente e la sussistenza di un concreto rischio otolesivo.
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con la sentenza n. 336/2024 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, il quale, previo accertamento della natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente, condannava l' a costituire in favore di CP_1 costui una rendita vitalizia rapportata ad un danno biologico del 45% con decorrenza di legge, oltre interessi legali nonché spese processuali e di ctu.
Il Tribunale, in particolare, recepiva le valutazioni del proprio ausiliario, il quale, se inizialmente - sulla base della documentazione agli atti – escludeva la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal CP_
, successivamente alle osservazioni del consulente di parte ricorrente - tenuto conto di quanto emerso dalla prova testimoniale - riconosceva l'esposizione CP_ lavorativa del al rumore come concausa dell'ipoacusia dallo stesso sofferta e ne quantificava i postumi permanenti nella misura del 45%. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , cui ha resistito mediante CP_1 CP_ memoria il . La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con un unico, articolato, motivo concernente l'an debeatur, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata sotto i seguenti profili: i) dal momento che l'ipoacusia denunciata va inquadrata nell'ambito delle malattie professionali non tabellate, ricade sul ricorrente l'onere di fornire specifica prova dell'esposizione a rischio, del nesso causale tra mansioni e patologia nonché dell'eventuale esclusione di altre cause;
ii) le conclusioni con le quali il consulente tecnico d'ufficio ed il giudice, sulla base delle sole prove testimoniali, hanno ritenuto sussistente la noxa professionale sono prive di fondamento;
iii) a ben vedere, invero, alla luce delle CP_ dichiarazioni a suo tempo rese all' dal e ad un'attenta disamina delle CP_1 testimonianze assunte, l'utilizzo diretto degli strumenti più rumorosi da parte
2 dell'assicurato risulta assai circoscritto nel tempo, ragion per cui ne deve essere esclusa l'incidenza causale;
iv) in relazione, poi, all'esposizione del Pilu al rumore ambientale, sulla base delle dichiarazioni testimoniali non è dato determinarne oggettivamente intensità, frequenze e tempistica, occorrenti per classificare l'effetto della rumorosità sull'organismo umano;
v) occorre inoltre considerare che l'assicurato lavorava all'aperto, il che favoriva una notevole dispersione delle onde sonore;
vi) in definitiva, non avendo il ricorrente dimostrato l'esposizione ad un rischio adeguato a produrre la patologia riscontrata, ed essendo stato individuato nella terapia antibiotica somministratagli dopo la caduta da cavallo un fattore otolesivo da solo in grado di cagionare la patologia sofferta, non può essere riconosciuto il nesso causale fra questa e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Tanto premesso, l'appellante ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. I motivi di gravame non sono condivisibili. Incontestate da parte dell'appellante sia la sussistenza dell'ipoacusia percettiva bilaterale o neurosensoriale sia la quantificazione della correlata menomazione nella misura del 45%, ad essere investito dall'impugnazione è il capo concernente l'accertamento dell'eziologia lavorativa - in luogo di quella comune - della riscontrata patologia. A tal proposito va evidenziato che l'ipoacusia percettiva in parola rappresenta una patologia ad eziologia multifattoriale, rispetto alla quale occorre considerare i seguenti principi elaborati dalla Corte di Cassazione in punto di onere della prova. La Suprema Corte “ha affermato che nel caso di malattia tabellata, la prova dell'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene (anch'esse tabellate) si raggiunge applicando un criterio di presunzione legale;
che tuttavia, tale criterio non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità
- in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (in tal senso cfr. Cass. n. 21360 del 2013); dall'inclusione nelle apposite tabelle, sia della lavorazione che della malattia deriva, quindi, l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell che si concretizza, in particolare, nell'offrire la CP_1 prova della dipendenza dell'infermità o da una causa extra lavorativa, oppure dall'accertamento che la lavorazione non si è rivelata sufficientemente idonea a cagionare la malattia;
ciò comporta di conseguenza che, per escludere la tutela assicurativa va accertato, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un fattore patogeno diverso dalla causa professionale, che da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia;
dalla malattia tabellata si differenzia la patologia dichiarata ad eziologia multifattoriale: in tal caso, l'applicazione del criterio presuntivo, sì come desunto da ipotesi tecniche teoricamente possibili, subisce un'attenuazione, nel senso che la prova del nesso causale non può basarsi su presunzioni semplici, ma è data per raggiunta sol quando la parte interessata al riconoscimento della tutela, abbia concretamente e specificamente offerto la dimostrazione, quanto meno in via di
3 probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso” (Cass. civ., sez. lav., n. 38898/2021). Ed ancora, “le Sezioni Unite di questa Corte, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale - salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo - statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. Sez. Un. 581 del 11/1/2008, Cass. n. 29315 del 07/12/2017)” (Cass. civ., sez. lav., n. 9342/2022). Ebbene, ritiene il Collegio che all'esito dell'istruttoria risultino adeguatamente CP_ dimostrate sia la concreta esposizione del al rumore otolesivo nello svolgimento della sua attività lavorativa, rispetto alla quale vi è ricostruzione in termini sufficientemente eloquenti di tempistica, frequenza ed intensità, sia l'idoneità causale di detta esposizione alla determinazione della patologia sofferta, secondo un criterio di rilevante probabilità sotto il profilo logico-scientifico. E' quanto emerge dalle testimonianze accuratamente richiamate dal Tribunale fra le ragioni – qui condivise – del proprio convincimento, in uno con i “rapportini giornalieri” relativi all'intero arco lavorativo dedotto in causa, allegati al ricorso introduttivo. CP_ Invero, , collega di lungo corso del , all'udienza del 21.3.2023 Testimone_1 riferiva: “Capo a) confermo che il ricorrente ha iniziato a lavorare per CP_3 nel 1993, ossia un anno dopo di me. Noi lavoriamo ancora oggi insieme alle dipendenze del detto Ente. Se non ricordo male il ricorrente era stato assunto come trattorista anche se di fatto noi svolgevamo le mansioni che ci veniva chiesto di svolgere. Lui era anche un motoseghista. Noi veniamo spostati nei vari cantieri, ma prevalentemente il ricorrente lavora nel cantiere di Monte Bassu che è la sua sede di lavoro. Capo b) è vero;
confermo che quasi ogni anno il ricorrente svolge l'attività di antincendio, nei mesi da giugno a settembre. Preciso che tale attività è stata svolta dal ricorrente fino alla sua destituzione avvenuta circa dieci anni fa, ora non ricordo con esattezza, a seguito di un incidente nel quale era rimasto coinvolto. Capo c) preciso che i tagli con la motosega vengono iniziati subito dopo l'attività di antincendio, ossia nel mese di ottobre e terminano nel mese di aprile/maggio. L'attività di antincendio consiste nell'attendere un'eventuale chiamata per il verificarsi di un incendio che noi dobbiamo domare. Durante tale attività il ricorrente doveva spegnere l'incendio con l'utilizzo di atomizzatori, ossia motori a spalla che contengono circa 12 litri di acqua e sono molto rumorosi. Nei primi anni venivamo chiamati per spegnere incendi anche 2/3 volte al giorno;
gli incendi poi sono diminuiti e noi venivamo chiamati una volta la settimana. Tale attività veniva svolta per otto ore dalle 11,00 alle 19,00. Se l'incendio in tale lasso di tempo non veniva domato o si facevano straordinari oppure arrivava il cambio. Il nostro orario di lavoro era comunque di massima di otto ore. ADR: quando il ricorrente lavorava con la motosega, iniziava con il verificare lo stato della
4 motosega, la riforniva e poi iniziava a lavorare, ossia iniziava ad abbattere l'albero con il taglio del tronco. Tagliato l'albero, sempre con la motosega, tagliava in piccole parti l'intero albero, partendo dalle parti più piccole a quelle più grosse. Tale attività veniva svolta per otto ore dalle 8,00 alle 16,00 con un'ora di pausa pranzo. Da diversi anni, se non ricordo male da quando è iniziato il lockdown, l'orario è cambiato e lavoriamo ore 7,12, dalle 7,00 alle 14,12. Talvolta il ricorrente aiutava anche a caricare e trasportare la legna da lui tagliata con la motosega. Capo d) è vero, ho già risposto. Capo e) è vero quanto mi si chiede precisando che siccome il lavoro di motoseghista era molto faticoso, era previsto che dopo ogni ora di lavoro il motoseghista facesse una pausa di circa dieci CP_ minuti. Per il resto la motosega era sempre in moto e la utilizzava pressoché per l'intero turno di lavoro. Capo f) come ho detto prima ora non ricordo con esattezza fino a che anno il ricorrente abbia svolto l'attività di antincendio. Posso confermare che abbia svolto tale attività a decorrere dal 1993 ma non ricordo nemmeno a quante campagne antincendio abbia partecipato il ricorrente. Confermo invece che dalla sua assunzione il ricorrente si è occupato delle altre attività di cui mi si chiede con l'utilizzo oltre che della motosega di decespugliatori anch'essi molto umorosi. Capo g) ho già risposto. Capo h) è vero quanto mi si chiede;
i macchinari di cui ho riferito prima oltre ad essere utilizzati dal ricorrente venivano utilizzati simultaneamente anche da altri operai che lavoravano con lui nello stesso sito. Capo i) noi avevamo l'obbligo di lavorare, mentre utilizzavamo i macchinari di cui ho appena riferito, ad una distanza di sicurezza che variava dai
3 ai 10 metri a seconda dei macchinari utilizzati. Quando la motosega lavora a regimi alti non è facile sentire la voce. Anche per questo motivo ci era stata imposta la distanza di sicurezza. ADR: nel caso di utilizzo della motosega la distanza di sicurezza era compresa tra i 3 ed i 6 metri. La distanza di sicurezza era imposta per evitare di essere lesi dalle lame dei macchinari utilizzati. Il rumore della motosega poi è assordante sia che si lavori a distanza di 3 m sia che si lavori a distanza di 10 m. Capo l) agli inizi della nostra attività non avevamo in dotazione mezzi di protezione, quali casco completo di visiera e cuffie, che vennero introdotti successivamente ma non ricordo quando, forse vennero introdotti forse nel 1995, ma non ne sono sicuro. Anche con le cuffie ed il casco il rumore della motosega si sente anche se è attenuato. Capo m) tutti i macchinari di cui mi si chiede erano utilizzati dal ricorrente e tutti facevano un rumore assordante. Il trattore aveva la marmitta per ridurre il rumore ma non aveva cabina e quindi i rumori si sentivano lo stesso. ADR avv. non so se per usare la motosega ci voglia un patentino Tes_2
e se il ricorrente lo abbia. Posso dire però che periodicamente ci venivano fatti, al ricorrente compreso, dei corsi di aggiornamento per l'utilizzo della motosega e posso anche confermare che tale strumento di lavoro sia stato utilizzato dal ricorrente dal 1993 fino all'incidente di cui ho riferito prima. Lui era caduto da cavallo ed aveva avuto tutta una serie di problemi. Ora però non ricordo con esattezza l'anno dell'incidente, ma ricordo che avvenne circa dieci anni fa. ADR avv. Virdis: come ho detto io non ricordo che dopo l'incidente il ricorrente abbia utilizzato la motosega, potrebbero essere accaduto, ma ora io non potrei confermarlo. Posso però aggiungere che se anche lui non utilizzava la motosega comunque lavorava insieme agli altri colleghi che la utilizzavano, perché questo è il nostro lavoro”.
5 Ancora, , caposquadra dal 1993 al 1998 e responsabile del cantiere dal Tes_3 2012 in poi, all'udienza del 21.3.2023 dichiarava: “ADR: io sono un dipendente di dal 1993 anche se prima aveva un'altra denominazione. Io prima ero un CP_3 caposquadra e poi sono stato trasferito. Io ho lavorato insieme al ricorrente dal 1993 al 1998 e poi ho ripreso a lavorare insieme a quest'ultimo come responsabile del cantiere dal 2012 fino all'attualità. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo a) Il ricorrente era un motoseghista e si occupava dei lavori di taglio di piante nei boschi. Tale attività la svolgeva nel periodo autunnale e invernale, mentre nel periodo primaverile ed estivo utilizzava il decespugliatore per ripulire le fasce parafuoco e le stradine di accesso. La sede di lavoro del ricorrente era il cantiere di Monte Bassu ad Capo b) Ricordo che il CP_5 ricorrente negli anni dal 1993 al 1998 si occupava anche dell'attività di antincendio. Ora però non saprei dire se l'abbia svolta ogni anno. Tale attività veniva svolta nei mesi da luglio a settembre. Capo c) Come ho detto prima come motoseghista il ricorrente si occupava del taglio di piante alberi compresi e anche di grosso diametro. Se si trattava di piante di grosso diametro, che erano ormai morte o secche, doveva tagliare con la motosega innanzi il tronco e poi tagliare la pianta in piccoli pezzi sempre con l'utilizzo della motosega. L'orario di lavoro era dalle 7,48 alle 16,00 con una pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì. Il ricorrente utilizzava la motosega per tutto l'orario di lavoro con una pausa di 10 minuti ogni ora. Capo d) i quintali di legna che il ricorrente tagliava variava a seconda del tipo di pianta che era chiamato a tagliare. Se si trattava di piante a grosso diametro può essere che tagliasse fino ad una media di 40 quintali al giorno, se si trattava di piante più piccole i quintali erano di meno. Preciso che il ricorrente non lavorava da solo ma in squadra con altri motoseghisti. Ogni squadra in quegli anni dal 1993 al 1998 era composta anche da dieci operai che lavoravano tutti nello stesso sito. Quando io poi sono rientrato nel 2011 nel cantiere di Monte Bassu, il ricorrente non aveva già più l'idoneità per fare il motoseghista e lavorava ed ancora oggi lavora come trattorista, stando comunque nelle squadre di lavoro che effettuano il taglio di cui ho appena riferito con l'uso di motosega. Tale attività la svolge in autunno ed in inverno, mentre in primavera ed in estate si occupa delle pulizie delle fasce parafuoco. Pulizia che il ricorrente effettua con strumenti a mano come roncole e falcette. ADR avv. Virdis: dal 2011, per quel che mi riguarda, il ricorrente non ha più utilizzato la motosega non avendo più, come ho detto prima, l'idoneità. Io sicuramente dopo il 2011 non ho fatto utilizzare la motosega al ricorrente non avendo lui l'idoneità ADR giudice: riconosco il documento che mi viene mostrato (doc. M fascicolo ricorrente) avendolo compilato e firmato io nel 2018. Vedendolo confermo che il ricorrente era trattorista. È possibile che negli anni 2016 e 2017 vi fossero dei rapportini in cui risultava l'uso della motosega da parte del ricorrente, ma io non ricordo di avergliela vista usare. Preciso anche che i capisquadra indicavano nei rapportini le presenze e le attività svolte;
ma io nel 2016 e nel 2017 non ero capo squadra.
Capo e) la motosega è uno strumento molto rumoroso e per il confermo quanto già riferito prima. Capo f) ho già risposto. Capo g) è vero quanto mi si chiede;
il ricorrente utilizzava l'atomizzatore che è una macchina a spalla molto rumorosa in quanto dotata di motore a scoppio per spruzzare l'acqua verso l'incendio. Sempre con l'uso dell'atomizzatore poi il ricorrente si occupava della bonifica del sito una
6 volta domato l'incendio. Confermo anche che negli anni dal 1993 al 1998 il ricorrente utilizzava anche il decespugliatore. Quando io sono rientrato nel 2011 il ricorrente non utilizzava più nemmeno il decespugliatore. Lui non aveva l'idoneità per l'utilizzo degli strumenti rumorosi, tuttavia lavorava a stretto contatto con chi utilizzava macchinari rumorosi. Capo h) quando il ricorrente utilizzava motosega e decespugliatore lavorava anche con gli altri colleghi che usano gli stessi macchinari stando ad una distanza di 3 o 4 m di stanza, massimo 5 m di distanza. CP_ Ciò non è cambiato nemmeno quando non ha più utilizzato tali macchinari;
lui lavorava a tali distanze dai colleghi che le utilizzavano. È così ancora oggi.
Capo i) è vero;
per sentire si deve usare un tono alto di voce. Capo l) negli anni dal 1993 al 1996, se non ricordo male, noi non disponevamo di alcuna protezione contro il rumore;
solo dopo il 1996 ci diedero casco e cuffie. Io non so se casco e cuffia isolassero dal rumore perché non essendo io motoseghista non ne disponevo. Capo m) dal 1993 al 1998 le macchine erano senz'altro più rumorose di quelle introdotte poi nel 2011 e di quelle attuali. Tali macchinari sono comunque ancora oggi rumorosi”. CP_ Ciò che consente di affermare l'effettivo svolgimento da parte del , a tempo pieno e per oltre un ventennio, di attività di trattorista e motoseghista nonché di addetto all'attività antincendio, sia con utilizzo diretto sia con esposizione all'altrui utilizzo di strumenti che producevano un rumore assordante soltanto attutito dalle cuffie protettive, quali trattori, motoseghe, atomizzatori e decespugliatori, tanto che per farsi udire da un collega posto a pochi metri di distanza era necessario alzare la voce.
Per contro, risultano scarsamente inferenti sotto il profilo probatorio le note Per_ anamnestiche predisposte dal dott. dell' in data 22.10.2018. Tali note, CP_1 invero: (i) accennando a circa venticinque anni di lavoro in appena cinque righe hanno un contenuto assolutamente generico, che non dà conto della reale CP_ complessità dell'attività lavorativa concretamente svolta dal nel corso degli anni (fotografata, invece, con precisione dalle testimonianze e dai rapporti giornalieri sopra indicati); (ii) trattandosi, appunto, di sintetiche note anamnestiche appuntate nella fase amministrativa dal medico lasciano impregiudicata la CP_1 possibilità per l'assicurato di fornire tutte le specificazioni del caso nelle più opportune sedi, come costui ha fatto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, le cui deduzioni hanno trovato pieno riscontro nell'espletata istruttoria. Merita allora di essere recepito - come correttamente fatto dal giudice a quo - l'approdo finale del consulente tecnico d'ufficio, il quale, all'esito di una valutazione, non soltanto frutto della doverosa considerazione della prova testimoniale inizialmente trascurata per mero errore materiale nell'acquisizione degli atti, ma anche espressione della miglior criteriologia medico-legale e della giurisprudenza consolidatasi in subiecta materia, ha così concluso: “prendo atto delle prove testimoniali a seguito delle osservazioni di parte attrice (evidentemente per errore tale documentazione non era stata scaricata tra gli atti) di cui si terrà conto nelle considerazioni attuali: • Dalle prove testimoniali emerge l'esposizione CP_ a rumore del Sig. durante l'attività lavorativa peraltro come già sopra specificato il lavoratore nel 2007 ha riportato un trauma cranico ed è stato sottoposto a terapia antibiotica per alcuni mesi (noxae patogene di origine
7 extraprofessionale che possono causare un'ipoacusia secondo un andamento del tracciato audiometrico spesso sovrapponibile all'ipoacusia da traumatismo acustico cronico) oltre che affetto da ipercolesterolemia (vedi visita ORL del
17/07/2018); pertanto in assenza di tracciati audiometrici antecedenti al 2007 che avrebbero potuto evidenziare un'eventuale inziale comparsa di ipoacusia in assenza di fattori extralavorativi, e fugare ogni dubbio, si ritiene che nel caso di specie l'esposizione lavorativa del Pilu al rumore possa considerarsi perlomeno una concausa nel determinare la malattia sofferta dal ricorrente. • Dalla malattia professionale per cui è causa è derivato un danno biologico permanente in misura pari al 45%”. Tutto ciò considerato, non appare né necessario né, tantomeno, indispensabile disporre - come richiesto dall'appellante – la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. La sentenza, pertanto, deve essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 vigente, secondo i parametri minimi (stante l'esiguo numero e la semplicità delle questioni trattate) per le cause previdenziali di valore compreso fra € 26.001 ed € 52.000 in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante, avverso CP_1 la sentenza n. 336/2024 pronunciata dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in contraddittorio con;
CP_2 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite a favore dell'avv. Tonina Virdis, dichiaratasi antistataria, complessivamente liquidate in € 4.638,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 26.3.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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