TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7873 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. FARA GIOVANNI ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata in [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. RIVIECCIO DANIELE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE- MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
pagina 1 di 4 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il giudizio deve, invece, proseguire in relazione alle ulteriori domande.
Ritiene, pertanto, il collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva ex art. 709 bis cpc, non ricorrendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
La causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...], e nata in CP_1
FRANCIA il 22/11/1966;
• provvede per l'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
• rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 26/05/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti )
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
pagina 2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7873 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. FARA GIOVANNI ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata in [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. RIVIECCIO DANIELE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
***
Vista la sentenza non definitiva in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti è stata pronunciata la separazione personale ed è stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande;
visti gli artt.279, 280 c.p.c., rinvia all'udienza del 3.10.2025, che sarà sostituita dal deposito di note entro il 3.10.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
pagina 3 di 4 Così deciso in Cagliari in data 26/05/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7873 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. FARA GIOVANNI ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata in [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. RIVIECCIO DANIELE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE- MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
pagina 1 di 4 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il giudizio deve, invece, proseguire in relazione alle ulteriori domande.
Ritiene, pertanto, il collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva ex art. 709 bis cpc, non ricorrendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
La causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...], e nata in CP_1
FRANCIA il 22/11/1966;
• provvede per l'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
• rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 26/05/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti )
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
pagina 2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7873 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. FARA GIOVANNI ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata in [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. RIVIECCIO DANIELE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
***
Vista la sentenza non definitiva in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti è stata pronunciata la separazione personale ed è stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande;
visti gli artt.279, 280 c.p.c., rinvia all'udienza del 3.10.2025, che sarà sostituita dal deposito di note entro il 3.10.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
pagina 3 di 4 Così deciso in Cagliari in data 26/05/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 4 di 4