Trib. Termini Imerese, sentenza 03/02/2025, n. 146
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Sentenza 3 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese, dal Giudice dott.ssa Rossana Musumeci. La Curatela del fallimento della Fiduccia Costruzioni S.r.l. ha richiesto la revoca di un atto di compravendita di un immobile, sostenendo che tale atto fosse pregiudizievole per i creditori, in quanto il patrimonio della società fallita era insufficiente a coprire i debiti. Il convenuto ha contestato la domanda, affermando di aver acquistato l'immobile a un giusto prezzo e di averne fatto la propria abitazione principale, invocando l'esenzione prevista dall'art. 67 della legge fallimentare.

Il Giudice ha accolto la domanda di revocatoria, ritenendo provati sia l'eventus damni che la scientia damni, evidenziando che l'atto di compravendita era stato compiuto in un periodo in cui la società era già in difficoltà finanziaria, come dimostrato da protesti e iscrizioni ipotecarie. Tuttavia, ha rigettato le domande di restituzione dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione, chiarendo che l'azione revocatoria non comporta un effetto restitutorio, ma solo l'inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori. Infine, ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Termini Imerese, sentenza 03/02/2025, n. 146
    Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
    Numero : 146
    Data del deposito : 3 febbraio 2025

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