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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 662 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 14.10.2024 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Avv. Vittorio Viviani, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Morici per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosario Controparte_1 C.F._1
Dell'Oglio e Alessandro Agueci per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 14.10.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la UR del fallimento della
[...] conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Termini Imerese, , Parte_1 Controparte_1 chiedendo che venisse dichiarata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 66 l. fall. e 2901
c.c., la revoca dell'atto di compravendita del 30.01.2018, rogato dal notaio Persona_1
(rep. n. 21207, racc. n. 11356), registrato il 31.01.2018 al n. 332, con cui la società
[...] aveva venduto al convenuto l'immobile sito in Lascari, C.da Salinelle snc, per il Parte_1 prezzo di € 194.298,00 IVA inclusa.
1 Premetteva che, con sentenza n. 26 del 26.09.2018, pubblicata il 03.10.2018, il Tribunale di
Termini Imerese aveva dichiarato il fallimento dell'impresa e che la Parte_1 vendita dell'immobile, posta in essere con atto del 30.01.2018, fosse pregiudizievole per i creditori poiché il patrimonio della società fallita risultava insufficiente a coprire i crediti ammessi al passivo.
Deduceva, inoltre, che il compratore, odierno convenuto, fosse ben consapevole della natura pregiudizievole dell'atto di vendita per i creditori dell'impresa fallita, in quanto sull'immobile acquistato in data 10.01.2018, poco prima della stipula dell'atto di compravendita, era stata iscritta l'ipoteca giudiziale di cui ai nn. 10004/101 in favore di per l'importo di € Controparte_2
90.000,00.
Precisava, inoltre, che il prezzo della compravendita dell'immobile in questione veniva convenuto in € 194.298,00, e che la società alienante nell'atto di compravendita dichiarava di avere ricevuto la somma € 185.000,00 con le modalità seguenti: € 100.000,00 per mezzo bonifico bancario dell'11.03.2013, la restante somma tramite diversi assegni emessi tra il mese di settembre
2013 e dicembre 2017, e che il saldo di € 9.298,00 sarebbe stato pagato all'atto di estinzione della ipoteca giudiziale da parte della stessa società venditrice.
Pertanto, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., l'attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori della dell'atto di compravendita e di disporre la restituzione dell'immobile Parte_1 alla curatela;
chiedeva, altresì, la condanna del convenuto al pagamento di una somma per la detenzione e il possesso dell'immobile; in via subordinata, chiedeva la reintegrazione patrimoniale per equivalente, comprensiva di svalutazione monetaria e interessi legali;
con vittoria delle spese e degli onorari professionali da versare in favore dell'Erario.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava integralmente la domanda Controparte_1 dell'attrice, evidenziando di aver sottoscritto con la un contratto Parte_1 preliminare di vendita, in data 14.02.2013, per l'acquisto dell'immobile sito in Lascari, nell'ambito di un piano di lottizzazione approvato dal Comune di Lascari.
Precisava, inoltre, che il prezzo inizialmente concordato per la vendita dell'immobile, pari a €
160.000,00 IVA inclusa, fosse stato successivamente rideterminato in € 194.298,00 IVA inclusa.
Rilevava di aver versato € 100.000,00 al momento della stipula del contratto preliminare, e il prezzo residuo di € 85.000,00 prima della stipula dell'atto definitivo, effettuando i seguenti pagamenti: € 10.000,00 il 18 settembre 2013; € 15.000,00 il 3 ottobre 2013; € 5.000,00 il 6 gennaio
2 2014; € 5.000,00 l'8 aprile 2014; € 5.000,00 il 4 maggio 2014; € 20.000,00 l'11 giugno 2014; €
13.000,00 il 3 luglio 2014; € 2.000,00 il 17 aprile 2015; € 3.000,00 il 4 luglio 2015; € 2.000,00 il 12 luglio 2015; € 1.000,00 il 13 luglio 2015; € 2.200,00 il 18 settembre 2015; € 2.000,00 il 1 ottobre
2015; € 1.500,00 il 21 ottobre 2015; € 1.000,00 il 4 novembre 2015; € 1.000,00 il 4 dicembre 2015;
e € 1.300,00 il 19 dicembre 2017; precisando che i suddetti versamenti erano intervenuti in un arco temporale in cui non erano in alcun modo emerse evidenti difficoltà finanziarie da parte dell'impresa venditrice.
Esponeva, inoltre, di aver appreso dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale di € 90.000,00 in favore di nell'immediatezza della stipula dell'atto definitivo, quando il prezzo era Controparte_2 già stato quasi completamente corrisposto. In quella circostanza, il titolare dell'impresa lo aveva rassicurato che il debito sarebbe stato estinto con il ricavato dalla vendita di un'altra villetta prevista entro quattro mesi, con conseguente cancellazione dell'ipoteca.
Infine, richiamava l'esenzione prevista dall'art. 67 comma III lett. c) della l. fall. argomentando che l'immobile fosse stato acquistato a giusto prezzo e fosse divenuto la residenza sua e della sua famiglia.
Deducendo l'assoluta carenza dell' “eventus damni”, in quanto l'immobile acquistato era stato realizzato proprio grazie ai versamenti effettuati in favore dell'impresa venditrice, versamenti che in ogni caso esaurivano quasi integralmente il prezzo di vendita pattuito, e che tali versamenti erano intervenuti durante i lavori di costruzione, ben prima della stipula dell'atto definitivo;
nonché la mancanza di “consilium fraudis”, poiché la valutazione di detto requisito doveva farsi risalire al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e non al momento della stipula dell'atto definitivo, chiedeva il rigetto della domanda revocatoria e della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 4.02.2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.9.2022, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 14.10.2024, ove il procedimento è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. L'esenzione ex art. 67 comma 3 lett. c Legge fallimentare
Preliminarmente, è opportuno precisare che l'esenzione prevista dall'art. 67, comma III, lett.
3 c), l. fall. è applicabile alla revocatoria ordinaria, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che “Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente chiarito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1147 del 16/01/2023) che, in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, L. Fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore” (Cass. n. 20885/2024).
Ora, la norma appena richiamata stabilisce che non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare “le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (...)”.
Tale disposizione persegue l'evidente finalità di tutelare chi acquista la prima casa e si fonda sui seguenti presupposti: i) l'anteriorità della trascrizione del contratto rispetto alla sentenza di fallimento;
ii) la pattuizione di un giusto prezzo;
iii) la destinazione dell'immobile ad abitazione principale dell'acquirente o di un suo parente.
Nel caso in esame, tuttavia, ricorre solo il primo dei suddetti presupposti, poiché l'atto di vendita è stato stipulato il 30.01.2018 e trascritto l'1.02.2018, e così in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'impresa, pronunciata con sentenza del 26.09.2018.
Del tutto carenti risultano gli altri due presupposti richiesti dalla norma.
Quanto alla pattuizione del giusto prezzo, osserva il Tribunale che non risulta fornita alcuna prova in tal senso, essendosi limitato l'acquirente a sostenere labialmente che il prezzo pattuito per la vendita, pari a € 194.298,00 Iva inclusa, fosse giusto, senza, tuttavia, offrire alcuna stima tecnica dell'immobile oggetto di compravendita.
Quanto alla destinazione dell'immobile ad abitazione principale propria e della propria famiglia, osserva il Tribunale che la circostanza risulta meramente allegata e non dimostrata.
Invero, il convenuto si è limitato a dedurre che l'immobile costituisce abitazione principale sua e della sua famiglia, invocando, a prova di tale allegazione, di essere residente, a far data dal
13.2.2018, nell'immobile de quo, sito in viale Salinelle Trav. 2 n. 6/a, come comprovato dal certificato di residenza versato in atti dalla UR attrice, senza null'altro aggiungere.
Ora, la circostanza si ritiene non sufficientemente dimostrata, tenuto conto del valore
4 meramente presuntivo e indiziario del certificato di residenza in ordine alla dimora abituale del soggetto.
Pertanto, sulla scorta delle superiori argomentazioni, non può applicarsi al caso di specie l'esenzione di cui all'art. 67 comma II, l. fall., comma III, lett. c), pure estesa dalla più recente interpretazione di legittimità anche alla revocatoria ordinaria.
Ciò posto, è possibile adesso entrare nel merito dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. proposta dalla UR nei confronti del convenuto . Controparte_1
3. Il merito della lite
Come noto, l'art. 66, comma 1, l. fall. prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile", conferendo al curatore fallimentare la legittimazione a proporre l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in sostituzione dei singoli creditori, per ottenere l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore a danno della massa.
La revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall. ha, dunque, natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., “…il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui
l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (...) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale" (cfr. Cass. n. 36033/2021).
Quanto all'elemento oggettivo, è onere del curatore dare prova dell'eventus damni, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana, secondo cui, a fronte dell'allegazione da parte del creditore delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte.
Ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. (Cass. n. 28286/2023)
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare è onere di quest'ultimo provare tre circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'eventus damni: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto;
solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta
5 oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (cfr. Cass. n.
26331/2008, Cass. n. 19515/2019).
Quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale osserva che la revocatoria ordinaria di un atto a titolo oneroso compiuto successivamente al sorgere del credito presuppone la prova della scientia damni, tanto in capo al debitore quanto in capo al terzo.
È, pertanto, necessario dimostrare, tramite qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. n. 14274/1999; Cass. n. 1054/1999; Cass. n. 7452/2000; Cass. n.
7507/2007; Cass. n. 1068/2007) la conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei creditori.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. (…)” (Cass. n. 7262/2000).
Pertanto, occorre indagare sulla reale possibilità di conoscenza del pregiudizio, alla stregua delle circostanze oggettive e dell'id quod plerumque accidit, da cui deve emergere, a carico del debitore e del terzo acquirente, una situazione di mala fede ovvero di colpa grave (Cass n.
1468/1979).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che la conoscibilità dell'esposizione debitoria del dante causa può desumersi dall'esistenza di protesti, pignoramenti, ipoteche e simili (cfr. Cass n. 28096/09). E ciò in ragione del meccanismo di presunzione assoluta di conoscenza che accompagna le vicende soggette a pubblicità legale e risultanti da pubblici registri liberamente accessibili.
Ebbene, nel caso di specie, sono sussistenti tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda revocatoria formulata dal curatore.
Innanzitutto, si rileva la sussistenza dell'eventus damni, nei termini espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, tale presupposto è dimostrato per tabulas dalla documentazione attestante le
6 plurime domande di ammissione al passivo depositate dall'attrice (cfr. doc.
6-11 allegati all'atto di citazione), nonché dallo stato passivo delle domande tempestive di credito, dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato in data 16.12.2019 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), dove risulta un'esposizione debitoria della società fallita pari a € 462.576,25 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Dalla documentazione offerta, emerge, altresì, la posteriorità dell'atto di compravendita del
30.01.2018, trascritto il 01.02.2018, con cui la società ha venduto al Parte_1 convenuto l'immobile sito in Lascari, C.da Salinelle snc, rispetto all'insorgere dei debiti della società fallita.
Non vi è dubbio, poi, che il contratto di compravendita del 30.01.2018 abbia comportato un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, con potenziale pregiudizio per i creditori.
La liquidazione in denaro di un patrimonio immobiliare rende, infatti, più incerta l'azione esecutiva dei creditori, che troveranno maggiori difficoltà nell'iniziare il pignoramento di somme di denaro, facilmente occultabili, rispetto a un bene immobile.
Ai fini dell'eventus damni, è inoltre necessario accertare l'incapienza del patrimonio residuo della società fallita, che nel caso di specie emerge dall'attestazione di insufficienza fondi resa dal
Giudice Delegato, dagli atti di dismissione del patrimonio compiuti dalla fallita posteriormente alla compravendita de quo (cfr. contratto di vendita del 12.07.2018, all. 13 dell'atto di citazione), dai pignoramenti immobiliari già iscritti alla data della vendita (cfr. all. 12 all'atto di citazione), dai numerosi protesti elevati (cfr. all. 14 all'atto di citazione), e dalla collocazione della compravendita nel c.d. “periodo sospetto”, nel quale vige una presunzione iuris et de iure di insolvenza (così Cass.
n. 6575/2018).
Alla luce di quanto esposto, l'eventus damni deve ritenersi provato.
Quanto all'elemento soggettivo, gli elementi presuntivi (plurimi, univoci e concordanti) che depongono per la sussistenza della scientia damni sono facilmente desumibili dai protesti (cfr. doc.
14 dell'atto di citazione) e dalle ipoteche, tra cui l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale del 10.01.2018, nn. 10004/101, in favore di per l'importo di € 90.000,00, in epoca Controparte_2 immediatamente anteriore alla stipula dell'atto di compravendita di cui si chiede l'inefficacia.
Circostanza che ha comportato lo slittamento del versamento del prezzo residuo al momento della cancellazione dell'ipoteca, nonché la necessità, per il compratore odierno convenuto, di ricevere ampie rassicurazioni sul punto da parte della venditrice e del notaio rogante, come dallo stesso convenuto affermato già in comparsa di costituzione e risposta.
7 Peraltro, la conoscenza del convenuto dell'esposizione debitoria della società venditrice, esposizione che l'ha condotta alla declaratoria di fallimento, all'epoca della stipula dell'atto di compravendita del 30.01.2018 trova fonte nel regime di pubblicità delle iscrizioni ipocatastali e camerali, per cui ai fini della revocatoria è sufficiente la loro conoscibilità, e da quanto affermato dallo stesso convenuto nella propria comparsa di risposta (cfr. pag. 3 della comparsa di risposta:
“Pochi giorni prima della stipula, e precisamente in data 10.01.2018, veniva iscritta ipoteca giudiziale in favore della per un montante di € 90.000,00. Di ciò il aveva Parte_2 CP_3 conoscenza soltanto nella immediatezza del rogito, a seguito delle visure estratte dal Notaio rogante in vista della stipula”).
Quanto all'opponibilità alla UR attrice del contratto preliminare di compravendita, argomento pure offerto dal convenuto a sostegno dell'infondatezza della domanda, ritiene il tribunale che tale contratto non sia opponibile alla UR attrice in quanto privo di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., non potendosi provare l'anteriorità al fallimento anche sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte, pure citate dal convenuto (cfr. Cass. n. 21446 /2023;
Cass. n. 13943/2012, la quale ha precisato: “L'articolo 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa;
fatto che può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni. Tuttavia, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dalla prima parte della norma, la giurisprudenza di legittimità richiede, rigorosamente, che si deduca e dimostri un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento;
detta dimostrazione può avvalersi anche di prove per testimoni o presunzioni, ma a condizione che esse evidenzino un fatto munito di tale attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento. Ne consegue che, in assenza di data certa del preliminare di vendita, esso non può essere dichiarato atto dovuto ai sensi dell'articolo 2901, terzo comma, c.c. e dunque la relativa compravendita deve essere revocata”).
Sulla scorta di tutti gli elementi richiamati, si ritiene integrato, nel caso di specie, il requisito soggettivo della scientia damni in capo alla società fallita ed al convenuto.
Di conseguenza, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta dalla UR ai sensi dell'art. 2901 c.c., va dichiarata l'inefficacia e l'inopponibilità relativa del contratto di vendita del
30.01.2028 in Notar (rep. 21207, racc. n. 11356), registrato il 31.01.2028 a Termini Per_1
Imerese al n. 332.
8 Vanno, invece, rigettate le domande di restituzione dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione formulate dalla UR, in quanto, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere;
essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto” (Cass. n. 13972/2007).
4. Spese di lite.
L'accoglimento della domanda principale comporta, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna del convenuto alle spese di lite sostenute dalla UR del fallimento della le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come Parte_1 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa e della sua complessità, applicando parametri minimi a tutte le fasi, sono pari a € 5.430,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione della Pt_1 attrice al patrocinio a spese dello Stato, giusta attestazione di insufficienza di fondi ex art.144
D.P.R. 115/2002 resa dal G.D. in data 21.1.2019.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1
(C.F. ) nei confronti di (C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_1
), dichiara inefficace l'atto di compravendita del 30.01.2018 in Notar C.F._1
rep. 21207, racc. n. 11356, registrato il 31.01.2028 a Termini Imerese al n. Persona_1
332, trascritto in data 01.02.2018 ai nn. 3910/3147 – Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, con cui la società ha venduto al convenuto l'unità Parte_1 immobiliare sita in Lascari, contrada Salinelle snc ivi meglio identificata e descritta;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, all'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione del citato atto pubblico;
rigetta le ulteriori domande proposte dalla UR;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dell'attrice, che liquida in € Controparte_1
9 5.430,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali pari al 15% come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Termini Imerese, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
10
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 662 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 14.10.2024 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Avv. Vittorio Viviani, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Morici per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosario Controparte_1 C.F._1
Dell'Oglio e Alessandro Agueci per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 14.10.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la UR del fallimento della
[...] conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Termini Imerese, , Parte_1 Controparte_1 chiedendo che venisse dichiarata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 66 l. fall. e 2901
c.c., la revoca dell'atto di compravendita del 30.01.2018, rogato dal notaio Persona_1
(rep. n. 21207, racc. n. 11356), registrato il 31.01.2018 al n. 332, con cui la società
[...] aveva venduto al convenuto l'immobile sito in Lascari, C.da Salinelle snc, per il Parte_1 prezzo di € 194.298,00 IVA inclusa.
1 Premetteva che, con sentenza n. 26 del 26.09.2018, pubblicata il 03.10.2018, il Tribunale di
Termini Imerese aveva dichiarato il fallimento dell'impresa e che la Parte_1 vendita dell'immobile, posta in essere con atto del 30.01.2018, fosse pregiudizievole per i creditori poiché il patrimonio della società fallita risultava insufficiente a coprire i crediti ammessi al passivo.
Deduceva, inoltre, che il compratore, odierno convenuto, fosse ben consapevole della natura pregiudizievole dell'atto di vendita per i creditori dell'impresa fallita, in quanto sull'immobile acquistato in data 10.01.2018, poco prima della stipula dell'atto di compravendita, era stata iscritta l'ipoteca giudiziale di cui ai nn. 10004/101 in favore di per l'importo di € Controparte_2
90.000,00.
Precisava, inoltre, che il prezzo della compravendita dell'immobile in questione veniva convenuto in € 194.298,00, e che la società alienante nell'atto di compravendita dichiarava di avere ricevuto la somma € 185.000,00 con le modalità seguenti: € 100.000,00 per mezzo bonifico bancario dell'11.03.2013, la restante somma tramite diversi assegni emessi tra il mese di settembre
2013 e dicembre 2017, e che il saldo di € 9.298,00 sarebbe stato pagato all'atto di estinzione della ipoteca giudiziale da parte della stessa società venditrice.
Pertanto, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., l'attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori della dell'atto di compravendita e di disporre la restituzione dell'immobile Parte_1 alla curatela;
chiedeva, altresì, la condanna del convenuto al pagamento di una somma per la detenzione e il possesso dell'immobile; in via subordinata, chiedeva la reintegrazione patrimoniale per equivalente, comprensiva di svalutazione monetaria e interessi legali;
con vittoria delle spese e degli onorari professionali da versare in favore dell'Erario.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava integralmente la domanda Controparte_1 dell'attrice, evidenziando di aver sottoscritto con la un contratto Parte_1 preliminare di vendita, in data 14.02.2013, per l'acquisto dell'immobile sito in Lascari, nell'ambito di un piano di lottizzazione approvato dal Comune di Lascari.
Precisava, inoltre, che il prezzo inizialmente concordato per la vendita dell'immobile, pari a €
160.000,00 IVA inclusa, fosse stato successivamente rideterminato in € 194.298,00 IVA inclusa.
Rilevava di aver versato € 100.000,00 al momento della stipula del contratto preliminare, e il prezzo residuo di € 85.000,00 prima della stipula dell'atto definitivo, effettuando i seguenti pagamenti: € 10.000,00 il 18 settembre 2013; € 15.000,00 il 3 ottobre 2013; € 5.000,00 il 6 gennaio
2 2014; € 5.000,00 l'8 aprile 2014; € 5.000,00 il 4 maggio 2014; € 20.000,00 l'11 giugno 2014; €
13.000,00 il 3 luglio 2014; € 2.000,00 il 17 aprile 2015; € 3.000,00 il 4 luglio 2015; € 2.000,00 il 12 luglio 2015; € 1.000,00 il 13 luglio 2015; € 2.200,00 il 18 settembre 2015; € 2.000,00 il 1 ottobre
2015; € 1.500,00 il 21 ottobre 2015; € 1.000,00 il 4 novembre 2015; € 1.000,00 il 4 dicembre 2015;
e € 1.300,00 il 19 dicembre 2017; precisando che i suddetti versamenti erano intervenuti in un arco temporale in cui non erano in alcun modo emerse evidenti difficoltà finanziarie da parte dell'impresa venditrice.
Esponeva, inoltre, di aver appreso dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale di € 90.000,00 in favore di nell'immediatezza della stipula dell'atto definitivo, quando il prezzo era Controparte_2 già stato quasi completamente corrisposto. In quella circostanza, il titolare dell'impresa lo aveva rassicurato che il debito sarebbe stato estinto con il ricavato dalla vendita di un'altra villetta prevista entro quattro mesi, con conseguente cancellazione dell'ipoteca.
Infine, richiamava l'esenzione prevista dall'art. 67 comma III lett. c) della l. fall. argomentando che l'immobile fosse stato acquistato a giusto prezzo e fosse divenuto la residenza sua e della sua famiglia.
Deducendo l'assoluta carenza dell' “eventus damni”, in quanto l'immobile acquistato era stato realizzato proprio grazie ai versamenti effettuati in favore dell'impresa venditrice, versamenti che in ogni caso esaurivano quasi integralmente il prezzo di vendita pattuito, e che tali versamenti erano intervenuti durante i lavori di costruzione, ben prima della stipula dell'atto definitivo;
nonché la mancanza di “consilium fraudis”, poiché la valutazione di detto requisito doveva farsi risalire al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e non al momento della stipula dell'atto definitivo, chiedeva il rigetto della domanda revocatoria e della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 4.02.2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.9.2022, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 14.10.2024, ove il procedimento è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. L'esenzione ex art. 67 comma 3 lett. c Legge fallimentare
Preliminarmente, è opportuno precisare che l'esenzione prevista dall'art. 67, comma III, lett.
3 c), l. fall. è applicabile alla revocatoria ordinaria, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che “Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente chiarito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1147 del 16/01/2023) che, in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, L. Fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore” (Cass. n. 20885/2024).
Ora, la norma appena richiamata stabilisce che non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare “le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (...)”.
Tale disposizione persegue l'evidente finalità di tutelare chi acquista la prima casa e si fonda sui seguenti presupposti: i) l'anteriorità della trascrizione del contratto rispetto alla sentenza di fallimento;
ii) la pattuizione di un giusto prezzo;
iii) la destinazione dell'immobile ad abitazione principale dell'acquirente o di un suo parente.
Nel caso in esame, tuttavia, ricorre solo il primo dei suddetti presupposti, poiché l'atto di vendita è stato stipulato il 30.01.2018 e trascritto l'1.02.2018, e così in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'impresa, pronunciata con sentenza del 26.09.2018.
Del tutto carenti risultano gli altri due presupposti richiesti dalla norma.
Quanto alla pattuizione del giusto prezzo, osserva il Tribunale che non risulta fornita alcuna prova in tal senso, essendosi limitato l'acquirente a sostenere labialmente che il prezzo pattuito per la vendita, pari a € 194.298,00 Iva inclusa, fosse giusto, senza, tuttavia, offrire alcuna stima tecnica dell'immobile oggetto di compravendita.
Quanto alla destinazione dell'immobile ad abitazione principale propria e della propria famiglia, osserva il Tribunale che la circostanza risulta meramente allegata e non dimostrata.
Invero, il convenuto si è limitato a dedurre che l'immobile costituisce abitazione principale sua e della sua famiglia, invocando, a prova di tale allegazione, di essere residente, a far data dal
13.2.2018, nell'immobile de quo, sito in viale Salinelle Trav. 2 n. 6/a, come comprovato dal certificato di residenza versato in atti dalla UR attrice, senza null'altro aggiungere.
Ora, la circostanza si ritiene non sufficientemente dimostrata, tenuto conto del valore
4 meramente presuntivo e indiziario del certificato di residenza in ordine alla dimora abituale del soggetto.
Pertanto, sulla scorta delle superiori argomentazioni, non può applicarsi al caso di specie l'esenzione di cui all'art. 67 comma II, l. fall., comma III, lett. c), pure estesa dalla più recente interpretazione di legittimità anche alla revocatoria ordinaria.
Ciò posto, è possibile adesso entrare nel merito dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. proposta dalla UR nei confronti del convenuto . Controparte_1
3. Il merito della lite
Come noto, l'art. 66, comma 1, l. fall. prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile", conferendo al curatore fallimentare la legittimazione a proporre l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in sostituzione dei singoli creditori, per ottenere l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore a danno della massa.
La revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall. ha, dunque, natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., “…il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui
l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (...) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale" (cfr. Cass. n. 36033/2021).
Quanto all'elemento oggettivo, è onere del curatore dare prova dell'eventus damni, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana, secondo cui, a fronte dell'allegazione da parte del creditore delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte.
Ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. (Cass. n. 28286/2023)
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare è onere di quest'ultimo provare tre circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'eventus damni: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto;
solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta
5 oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (cfr. Cass. n.
26331/2008, Cass. n. 19515/2019).
Quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale osserva che la revocatoria ordinaria di un atto a titolo oneroso compiuto successivamente al sorgere del credito presuppone la prova della scientia damni, tanto in capo al debitore quanto in capo al terzo.
È, pertanto, necessario dimostrare, tramite qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. n. 14274/1999; Cass. n. 1054/1999; Cass. n. 7452/2000; Cass. n.
7507/2007; Cass. n. 1068/2007) la conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei creditori.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. (…)” (Cass. n. 7262/2000).
Pertanto, occorre indagare sulla reale possibilità di conoscenza del pregiudizio, alla stregua delle circostanze oggettive e dell'id quod plerumque accidit, da cui deve emergere, a carico del debitore e del terzo acquirente, una situazione di mala fede ovvero di colpa grave (Cass n.
1468/1979).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che la conoscibilità dell'esposizione debitoria del dante causa può desumersi dall'esistenza di protesti, pignoramenti, ipoteche e simili (cfr. Cass n. 28096/09). E ciò in ragione del meccanismo di presunzione assoluta di conoscenza che accompagna le vicende soggette a pubblicità legale e risultanti da pubblici registri liberamente accessibili.
Ebbene, nel caso di specie, sono sussistenti tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda revocatoria formulata dal curatore.
Innanzitutto, si rileva la sussistenza dell'eventus damni, nei termini espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, tale presupposto è dimostrato per tabulas dalla documentazione attestante le
6 plurime domande di ammissione al passivo depositate dall'attrice (cfr. doc.
6-11 allegati all'atto di citazione), nonché dallo stato passivo delle domande tempestive di credito, dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato in data 16.12.2019 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione), dove risulta un'esposizione debitoria della società fallita pari a € 462.576,25 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Dalla documentazione offerta, emerge, altresì, la posteriorità dell'atto di compravendita del
30.01.2018, trascritto il 01.02.2018, con cui la società ha venduto al Parte_1 convenuto l'immobile sito in Lascari, C.da Salinelle snc, rispetto all'insorgere dei debiti della società fallita.
Non vi è dubbio, poi, che il contratto di compravendita del 30.01.2018 abbia comportato un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, con potenziale pregiudizio per i creditori.
La liquidazione in denaro di un patrimonio immobiliare rende, infatti, più incerta l'azione esecutiva dei creditori, che troveranno maggiori difficoltà nell'iniziare il pignoramento di somme di denaro, facilmente occultabili, rispetto a un bene immobile.
Ai fini dell'eventus damni, è inoltre necessario accertare l'incapienza del patrimonio residuo della società fallita, che nel caso di specie emerge dall'attestazione di insufficienza fondi resa dal
Giudice Delegato, dagli atti di dismissione del patrimonio compiuti dalla fallita posteriormente alla compravendita de quo (cfr. contratto di vendita del 12.07.2018, all. 13 dell'atto di citazione), dai pignoramenti immobiliari già iscritti alla data della vendita (cfr. all. 12 all'atto di citazione), dai numerosi protesti elevati (cfr. all. 14 all'atto di citazione), e dalla collocazione della compravendita nel c.d. “periodo sospetto”, nel quale vige una presunzione iuris et de iure di insolvenza (così Cass.
n. 6575/2018).
Alla luce di quanto esposto, l'eventus damni deve ritenersi provato.
Quanto all'elemento soggettivo, gli elementi presuntivi (plurimi, univoci e concordanti) che depongono per la sussistenza della scientia damni sono facilmente desumibili dai protesti (cfr. doc.
14 dell'atto di citazione) e dalle ipoteche, tra cui l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale del 10.01.2018, nn. 10004/101, in favore di per l'importo di € 90.000,00, in epoca Controparte_2 immediatamente anteriore alla stipula dell'atto di compravendita di cui si chiede l'inefficacia.
Circostanza che ha comportato lo slittamento del versamento del prezzo residuo al momento della cancellazione dell'ipoteca, nonché la necessità, per il compratore odierno convenuto, di ricevere ampie rassicurazioni sul punto da parte della venditrice e del notaio rogante, come dallo stesso convenuto affermato già in comparsa di costituzione e risposta.
7 Peraltro, la conoscenza del convenuto dell'esposizione debitoria della società venditrice, esposizione che l'ha condotta alla declaratoria di fallimento, all'epoca della stipula dell'atto di compravendita del 30.01.2018 trova fonte nel regime di pubblicità delle iscrizioni ipocatastali e camerali, per cui ai fini della revocatoria è sufficiente la loro conoscibilità, e da quanto affermato dallo stesso convenuto nella propria comparsa di risposta (cfr. pag. 3 della comparsa di risposta:
“Pochi giorni prima della stipula, e precisamente in data 10.01.2018, veniva iscritta ipoteca giudiziale in favore della per un montante di € 90.000,00. Di ciò il aveva Parte_2 CP_3 conoscenza soltanto nella immediatezza del rogito, a seguito delle visure estratte dal Notaio rogante in vista della stipula”).
Quanto all'opponibilità alla UR attrice del contratto preliminare di compravendita, argomento pure offerto dal convenuto a sostegno dell'infondatezza della domanda, ritiene il tribunale che tale contratto non sia opponibile alla UR attrice in quanto privo di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., non potendosi provare l'anteriorità al fallimento anche sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte, pure citate dal convenuto (cfr. Cass. n. 21446 /2023;
Cass. n. 13943/2012, la quale ha precisato: “L'articolo 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa;
fatto che può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni. Tuttavia, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dalla prima parte della norma, la giurisprudenza di legittimità richiede, rigorosamente, che si deduca e dimostri un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento;
detta dimostrazione può avvalersi anche di prove per testimoni o presunzioni, ma a condizione che esse evidenzino un fatto munito di tale attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento. Ne consegue che, in assenza di data certa del preliminare di vendita, esso non può essere dichiarato atto dovuto ai sensi dell'articolo 2901, terzo comma, c.c. e dunque la relativa compravendita deve essere revocata”).
Sulla scorta di tutti gli elementi richiamati, si ritiene integrato, nel caso di specie, il requisito soggettivo della scientia damni in capo alla società fallita ed al convenuto.
Di conseguenza, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta dalla UR ai sensi dell'art. 2901 c.c., va dichiarata l'inefficacia e l'inopponibilità relativa del contratto di vendita del
30.01.2028 in Notar (rep. 21207, racc. n. 11356), registrato il 31.01.2028 a Termini Per_1
Imerese al n. 332.
8 Vanno, invece, rigettate le domande di restituzione dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione formulate dalla UR, in quanto, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere;
essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto” (Cass. n. 13972/2007).
4. Spese di lite.
L'accoglimento della domanda principale comporta, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna del convenuto alle spese di lite sostenute dalla UR del fallimento della le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come Parte_1 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa e della sua complessità, applicando parametri minimi a tutte le fasi, sono pari a € 5.430,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione della Pt_1 attrice al patrocinio a spese dello Stato, giusta attestazione di insufficienza di fondi ex art.144
D.P.R. 115/2002 resa dal G.D. in data 21.1.2019.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1
(C.F. ) nei confronti di (C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_1
), dichiara inefficace l'atto di compravendita del 30.01.2018 in Notar C.F._1
rep. 21207, racc. n. 11356, registrato il 31.01.2028 a Termini Imerese al n. Persona_1
332, trascritto in data 01.02.2018 ai nn. 3910/3147 – Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, con cui la società ha venduto al convenuto l'unità Parte_1 immobiliare sita in Lascari, contrada Salinelle snc ivi meglio identificata e descritta;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, all'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione del citato atto pubblico;
rigetta le ulteriori domande proposte dalla UR;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dell'attrice, che liquida in € Controparte_1
9 5.430,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali pari al 15% come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Termini Imerese, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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