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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2024, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2780/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Gennaccari;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Arcangelo Corvaglia;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 21/04/1979 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Maglie (atto n. 11, parte II, serie A, anno 1979). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Maglie, 22/08/1985), (Maglie, 08/08/1980), Per_1 Pt_1
(Maglie, 15/05/1985) e (Maglie, 25/04/2001). Per_2 Per_3
Nel ricorso depositato in data 21/06/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni: R.G.V.G. 2780/2024
a) La casa coniugale, sita in Maglie alla Via Margottini n. 50, di proprietà esclusiva della IG.ra , rimarrà nella Pt_1 disponibilità della medesima;
b) la IG.ra proprietaria esclusiva di altro immobile, Pt_1 sito in Maglie alla via Mellone n. 32, concede al IG. di abitarci con la sola limitazione di potervi CP_1 accedere liberamente, da sola ovvero con i propri figli, per recuperare beni mobili o oggetti dei quali dovesse avere necessità;
c) Nulla viene disposto per i figli stante la loro condizione di maggiore età ad eccezione del contributo per il mantenimento in favore di che continuerà a vivere con la Persona_4 madre ed alla quale il padre verserà, sino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, la somma di € 250,00 mensili a mani della medesima;
d) le spese mediche e le ulteriori spese straordinarie, documentate e concordate in favore della figlia Per_4
, verranno regolate giusta protocollo d'intesa del
[...]
25.02.2017 intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avv.ti di Lecce e l Camera Minorile di Lecce;
CP_2
e) i coniugi rinunciano per sé, vicendevolmente, all'assegno di mantenimento ed a qualsiasi forma di contributo economico, stante la loro indipendenza economica (All. 6 e 7 – Mod.
730/2024 e Certificazione Unica 2024 , essendo Parte_1 entrambi pensionati, dichiarando di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro e di aver regolato i propri rapporti economici;
f) reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
21/06/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo la seguente condizione modificativa: statuire a carico del sig. il versamento CP_1 mensile in favore della figlia a titolo di Persona_4
2 R.G.V.G. 2780/2024
contributo per il mantenimento, della somma di € 200,00 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come modificate, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
Il Tribunale ritiene tuttavia opportuno precisare che, stante l'assenza di una convenzione espressa che ripartisca le spese straordinarie inerenti alla prole in misura diversa tra i genitori, esse saranno sopportate dai genitori in pari misura.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2780/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 21/06/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Maglie Parte_1
(LE), 16/08/1960) e (Maglie (LE), 01/07/1956) CP_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024 e con la precisazione di cui in parte motiva;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Maglie per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 15/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
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Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2780/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Gennaccari;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Arcangelo Corvaglia;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 21/04/1979 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Maglie (atto n. 11, parte II, serie A, anno 1979). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Maglie, 22/08/1985), (Maglie, 08/08/1980), Per_1 Pt_1
(Maglie, 15/05/1985) e (Maglie, 25/04/2001). Per_2 Per_3
Nel ricorso depositato in data 21/06/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni: R.G.V.G. 2780/2024
a) La casa coniugale, sita in Maglie alla Via Margottini n. 50, di proprietà esclusiva della IG.ra , rimarrà nella Pt_1 disponibilità della medesima;
b) la IG.ra proprietaria esclusiva di altro immobile, Pt_1 sito in Maglie alla via Mellone n. 32, concede al IG. di abitarci con la sola limitazione di potervi CP_1 accedere liberamente, da sola ovvero con i propri figli, per recuperare beni mobili o oggetti dei quali dovesse avere necessità;
c) Nulla viene disposto per i figli stante la loro condizione di maggiore età ad eccezione del contributo per il mantenimento in favore di che continuerà a vivere con la Persona_4 madre ed alla quale il padre verserà, sino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, la somma di € 250,00 mensili a mani della medesima;
d) le spese mediche e le ulteriori spese straordinarie, documentate e concordate in favore della figlia Per_4
, verranno regolate giusta protocollo d'intesa del
[...]
25.02.2017 intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avv.ti di Lecce e l Camera Minorile di Lecce;
CP_2
e) i coniugi rinunciano per sé, vicendevolmente, all'assegno di mantenimento ed a qualsiasi forma di contributo economico, stante la loro indipendenza economica (All. 6 e 7 – Mod.
730/2024 e Certificazione Unica 2024 , essendo Parte_1 entrambi pensionati, dichiarando di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro e di aver regolato i propri rapporti economici;
f) reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
21/06/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo la seguente condizione modificativa: statuire a carico del sig. il versamento CP_1 mensile in favore della figlia a titolo di Persona_4
2 R.G.V.G. 2780/2024
contributo per il mantenimento, della somma di € 200,00 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come modificate, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
Il Tribunale ritiene tuttavia opportuno precisare che, stante l'assenza di una convenzione espressa che ripartisca le spese straordinarie inerenti alla prole in misura diversa tra i genitori, esse saranno sopportate dai genitori in pari misura.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2780/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 21/06/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Maglie Parte_1
(LE), 16/08/1960) e (Maglie (LE), 01/07/1956) CP_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024 e con la precisazione di cui in parte motiva;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Maglie per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 15/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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