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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere
dott. Oswald Leitner Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sub n. 36/2024 R.G. V.G. promossa
da
, c.f. , residente Parte_1 C.F._1
a Renon (BZ), Collalbo, via M. Gamper, n. 43, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti del 12.10.2023, dall'avv. Patrizia
Vergnano, con studio in Bolzano (BZ), via della Mendola, n.
21/A, presso la quale ha eletto il proprio domicilio;
- ricorrente -
contro
, c.f. , domiciliato a Iteu Nou - CP_1 C.F._2
Provincia di Bihor (Romania), frazione di Abram, n. 6/A, con ultima residenza in Italia in Cles (TN), via Mattioli, n. 2, cancellato dall'anagrafe italiano per irreperibilità accertata in Italia il
14.11.2014;
1 - convenuto non costituitosi –
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano
Oggetto: Richiesta di dichiarazione di esecutività in Italia di decisione straniera ai sensi dell'art. 67, L. n. 218/1995
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
della procuratrice di parte ricorrente: si riporta all'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. depositato in data 29.11.2024;
della parte convenuta: nessuno è comparso;
della Procura Generale: nessuno è comparso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di esecutività in Italia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 67, L. n. 218/1995, della sentenza n. 320/2018
emessa dal Tribunale di primo grado di Viseu de Sus (Romania)
in data 21 febbraio 2018.
Con atto prevenuto in data 4.09.2024, la Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.09.2024, la Corte, preso atto che dalla sentenza rumena dimessa risultava un recapito in Romania del convenuto, per cui, per la corretta instaurazione del contradditorio, riteneva necessaria la prova della notifica
2 dell'atto introduttivo del giudizio presso detto indirizzo, non essendo invece sufficiente una notifica effettuata ex art. 143
c.p.c. presso l'ultimo luogo di residenza noto in Italia, ha fissato nuova udienza per il giorno 12.02.2025, per la rinnovazione della notificazione (udienza che è stata poi anticipata, su richiesta della procuratrice della ricorrente, pervenuta il
14.01.2025, al giorno 29.01.2025).
In data 29.11.2024, la procuratrice speciale della ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306
c.p.c., al quale si è riportata all'udienza del 29.01.2025,
insistendo nella dichiarazione di estinzione del processo. La
Corte si è riservata la decisione.
Va preso atto della rinuncia agli atti del giudizio espressa dalla procuratrice di parte ricorrente, munita di procura dd.
12.10.2023, comprendente il conferimento della facoltà di rinunciare agli atti del giudizio.
Parte convenuta non è costituita in giudizio, per cui la rinuncia agli atti del giudizio non abbisogna di alcuna accettazione per spiegare i suoi effetti (art. 306, co. 1 c.p.c.).
In applicazione del combinato disposto degli artt. 67, L. n.
218/1995, 30 del D.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies c.p.c. e
307, co. 4 c.p.c., con la presente sentenza viene quindi dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Non essendosi parte convenuta costituita in giudizio, non è dato
3 provvedere sulle spese di quest'ultima e va disposto, ex art. 310, ultimo comma c.p.c., che le spese sostenute dalla ricorrente sono a carico della medesima.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; le spese di parte ricorrente sono a carico di quest'ultima.
In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omessi, ai sensi dell'art. 52, co. 5, D.lgs. n. 196/2003,
generalità, altri dati identificativi ed altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità
delle parti private.
Così deciso in Bolzano, il 29.01.2025
La Presidente Dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Oswald Leitner
Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Frida Mazzuti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere
dott. Oswald Leitner Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sub n. 36/2024 R.G. V.G. promossa
da
, c.f. , residente Parte_1 C.F._1
a Renon (BZ), Collalbo, via M. Gamper, n. 43, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti del 12.10.2023, dall'avv. Patrizia
Vergnano, con studio in Bolzano (BZ), via della Mendola, n.
21/A, presso la quale ha eletto il proprio domicilio;
- ricorrente -
contro
, c.f. , domiciliato a Iteu Nou - CP_1 C.F._2
Provincia di Bihor (Romania), frazione di Abram, n. 6/A, con ultima residenza in Italia in Cles (TN), via Mattioli, n. 2, cancellato dall'anagrafe italiano per irreperibilità accertata in Italia il
14.11.2014;
1 - convenuto non costituitosi –
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano
Oggetto: Richiesta di dichiarazione di esecutività in Italia di decisione straniera ai sensi dell'art. 67, L. n. 218/1995
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
della procuratrice di parte ricorrente: si riporta all'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. depositato in data 29.11.2024;
della parte convenuta: nessuno è comparso;
della Procura Generale: nessuno è comparso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di esecutività in Italia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 67, L. n. 218/1995, della sentenza n. 320/2018
emessa dal Tribunale di primo grado di Viseu de Sus (Romania)
in data 21 febbraio 2018.
Con atto prevenuto in data 4.09.2024, la Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.09.2024, la Corte, preso atto che dalla sentenza rumena dimessa risultava un recapito in Romania del convenuto, per cui, per la corretta instaurazione del contradditorio, riteneva necessaria la prova della notifica
2 dell'atto introduttivo del giudizio presso detto indirizzo, non essendo invece sufficiente una notifica effettuata ex art. 143
c.p.c. presso l'ultimo luogo di residenza noto in Italia, ha fissato nuova udienza per il giorno 12.02.2025, per la rinnovazione della notificazione (udienza che è stata poi anticipata, su richiesta della procuratrice della ricorrente, pervenuta il
14.01.2025, al giorno 29.01.2025).
In data 29.11.2024, la procuratrice speciale della ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306
c.p.c., al quale si è riportata all'udienza del 29.01.2025,
insistendo nella dichiarazione di estinzione del processo. La
Corte si è riservata la decisione.
Va preso atto della rinuncia agli atti del giudizio espressa dalla procuratrice di parte ricorrente, munita di procura dd.
12.10.2023, comprendente il conferimento della facoltà di rinunciare agli atti del giudizio.
Parte convenuta non è costituita in giudizio, per cui la rinuncia agli atti del giudizio non abbisogna di alcuna accettazione per spiegare i suoi effetti (art. 306, co. 1 c.p.c.).
In applicazione del combinato disposto degli artt. 67, L. n.
218/1995, 30 del D.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies c.p.c. e
307, co. 4 c.p.c., con la presente sentenza viene quindi dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Non essendosi parte convenuta costituita in giudizio, non è dato
3 provvedere sulle spese di quest'ultima e va disposto, ex art. 310, ultimo comma c.p.c., che le spese sostenute dalla ricorrente sono a carico della medesima.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; le spese di parte ricorrente sono a carico di quest'ultima.
In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omessi, ai sensi dell'art. 52, co. 5, D.lgs. n. 196/2003,
generalità, altri dati identificativi ed altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità
delle parti private.
Così deciso in Bolzano, il 29.01.2025
La Presidente Dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Oswald Leitner
Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Frida Mazzuti
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