TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n.5052/2023 R.G. posta in decisione in data 07/03/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Patrizia Parise, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegato al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Lissone presso lo studio dell'avv. Barbara Controparte_1
Ripamonti, che la rappresenta e difende giusta procura allegato alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciarsi:
pagina 1 di 3 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la signora e il signor in data 4.08.2014 in Controparte_1 Parte_1
Campofelice di TA (PA), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune, atto n. 1, parte II, serie A, anno 2014, con ordine di trascrizione al competente ufficio di Stato Civile;
2. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
con previsione dell'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le
[...] questioni afferenti all'ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la residenza materna;
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Busto Arsizio (VA), Via Torino
n. 32, con i mobili e gli arredi e le relative pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, alla Sig.ra affinché ivi viva con la figlia minore CP_1 Per_1
4. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con le modalità di seguito indicate:
➢ a week end alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina;
➢ un giorno infrasettimanale con pernottamento e due nelle settimane in cui il week end è di pertinenza della mamma;
tali giorni saranno: il mercoledì nelle settimane con week end di spettanza del padre e il mercoledì e il giovedì nelle settimane con week end di spettanza della madre, salvo diversi accordi funzionali e conseguenti alla crescita della minore;
➢ feste di Natale ad anni alternati: negli anni dispari con il padre nel periodo decorrente dalla fine delle lezioni scolastiche e sino al 29 dicembre e negli anni pari con il padre dal 29 dicembre sino al 7 gennaio o successivo giorno di rientro a scuola, con accompagnamento a scuola;
➢ ad anni alterni dall'inizio delle vacanze pasquali alla ripresa dell'attività scolastica, con accompagnamento a scuola;
➢ ponti infra-annuali alternati come segue: con il padre 25 Aprile negli anni pari;
1° Maggio negli anni dispari;
2 giugno negli anni pari;
1° novembre negli anni dispari;
8 dicembre negli anni pari;
➢ almeno due settimane durante il periodo estivo anche non consecutive (giugno, luglio, agosto, settembre) in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30.04 di ciascun anno.
pagina 2 di 3 5. Disporre che il signor versi alla signora quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia, l'importo mensile di Euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dalle linee guida della Corte d'Appello di Milano;
6. Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 04/08/2014 in Campofelice di TA (PA) è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti vivono separate fin dalla loro comparizione avanti il Giudice Delegato, avvenuta il 06/03/2024 nel corso della prima fase del presente giudizio (conclusasi con la sentenza parzialmente definitiva n.
418/24, pubblicata il 20/03/2024 e passata in giudicato) e da allora non si sono riconciliate.
Deve prendersi atto che nelle more processuali le parti, su sollecitazione del Giudice Delegato, sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del divorzio, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della minore e adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
Al sopraggiunto accordo sulle condizioni del divorzio consegue l'integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 04/08/2014 in
Campofelice di TA (PA);
2) Affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre;
3) Prende atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 1, parte II, serie A, anno 2014:
5) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/03/2025 Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n.5052/2023 R.G. posta in decisione in data 07/03/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Patrizia Parise, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegato al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Lissone presso lo studio dell'avv. Barbara Controparte_1
Ripamonti, che la rappresenta e difende giusta procura allegato alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciarsi:
pagina 1 di 3 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la signora e il signor in data 4.08.2014 in Controparte_1 Parte_1
Campofelice di TA (PA), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune, atto n. 1, parte II, serie A, anno 2014, con ordine di trascrizione al competente ufficio di Stato Civile;
2. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
con previsione dell'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le
[...] questioni afferenti all'ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la residenza materna;
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Busto Arsizio (VA), Via Torino
n. 32, con i mobili e gli arredi e le relative pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, alla Sig.ra affinché ivi viva con la figlia minore CP_1 Per_1
4. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con le modalità di seguito indicate:
➢ a week end alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina;
➢ un giorno infrasettimanale con pernottamento e due nelle settimane in cui il week end è di pertinenza della mamma;
tali giorni saranno: il mercoledì nelle settimane con week end di spettanza del padre e il mercoledì e il giovedì nelle settimane con week end di spettanza della madre, salvo diversi accordi funzionali e conseguenti alla crescita della minore;
➢ feste di Natale ad anni alternati: negli anni dispari con il padre nel periodo decorrente dalla fine delle lezioni scolastiche e sino al 29 dicembre e negli anni pari con il padre dal 29 dicembre sino al 7 gennaio o successivo giorno di rientro a scuola, con accompagnamento a scuola;
➢ ad anni alterni dall'inizio delle vacanze pasquali alla ripresa dell'attività scolastica, con accompagnamento a scuola;
➢ ponti infra-annuali alternati come segue: con il padre 25 Aprile negli anni pari;
1° Maggio negli anni dispari;
2 giugno negli anni pari;
1° novembre negli anni dispari;
8 dicembre negli anni pari;
➢ almeno due settimane durante il periodo estivo anche non consecutive (giugno, luglio, agosto, settembre) in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30.04 di ciascun anno.
pagina 2 di 3 5. Disporre che il signor versi alla signora quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia, l'importo mensile di Euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dalle linee guida della Corte d'Appello di Milano;
6. Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 04/08/2014 in Campofelice di TA (PA) è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti vivono separate fin dalla loro comparizione avanti il Giudice Delegato, avvenuta il 06/03/2024 nel corso della prima fase del presente giudizio (conclusasi con la sentenza parzialmente definitiva n.
418/24, pubblicata il 20/03/2024 e passata in giudicato) e da allora non si sono riconciliate.
Deve prendersi atto che nelle more processuali le parti, su sollecitazione del Giudice Delegato, sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del divorzio, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della minore e adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
Al sopraggiunto accordo sulle condizioni del divorzio consegue l'integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 04/08/2014 in
Campofelice di TA (PA);
2) Affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre;
3) Prende atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 1, parte II, serie A, anno 2014:
5) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/03/2025 Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3