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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Alberto Canale Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1978/2023 R.G. vertente
T R A nata a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
c.f. ; nata a [...] il [...] c.f. C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] c.f. C.F._3 CP_3
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._4 CP_4
; nata a [...] il [...] c.f. C.F._5 CP_5
nato a [...] il [...] C.F._6 Controparte_6
c.f. ; nata a [...] il C.F._7 Controparte_7
09.07.1959 c.f. n.q. di tutrice di nata a C.F._8 Persona_1
IA (NA) il 21.03.1972 c.f. nato C.F._9 Controparte_8
a Napoli il 13.11.1976 c.f. ; nato a C.F._10 Controparte_9
Napoli il 20.12.1977 c.f. ; nata a [...] il C.F._11 CP_10
18.05.1979 c.f. nato a [...] il C.F._12 Parte_2
23.01.1981 c.f. nato a [...] il C.F._13 Parte_3
18.01.1985 c.f. , tutti elett.te dom.ti in Villaricca (NA) alla C.F._14
G.B. Vico,57 presso lo studio degli avv.ti Agostino NO
e MM NO ( che li C.F._15 C.F._16 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso ex art.696 bis c.p.c.. I procuratori dichiarano ai sensi del II comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081.894.08.51 o unico indirizzo di posta elettronica così indicati ai sensi e per gli Email_1
1 effetti di cui all'art. 2 del D.PR 11.02.2005 n. 68. APPELLANTI
E
con sede in Frattamaggiore alla Controparte_11
Via Lupoli, 27,C.F. - P.IVA in persona del Direttore P.IVA_1 P.IVA_2
Generale legale rappresentante p.t. dott. rappresentata e CP_12 difesa, in forza di deliberazione direttoriale n.1357\23 con mandato conferito per atto separato dal predetto Direttore Generale, dall'avv. Antonio Palazzi, cf
, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in C.F._17
Ottaviano via Pappalardo,27, difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec APPELLATA Email_2
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord resa nella controversia civile n. rg 9101/2022, emessa in data 29.03.2023 e pubblicata il 30.03.2023, in tema di responsabilità medica.
CONCLUSIONI: Gli avv.ti Agostino e MM NO per gli appellanti: “1) Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli-contrariis reiectis, in riforma totale dell'impugnata ordinanza, accogliere integralmente la domanda degli appellanti
(moglie del de cuius) (figlia del de cuius)- Parte_1 Controparte_1
(figlia del de cuius) (figlia del de cuius) CP_2 CP_2 CP_3
(figlia del de cuius) (figlio del de cuius)
[...] CP_4 Controparte_5
(figlia del de cuius) (fratello del de cuius)- Controparte_6 CP_7
quale tutrice di (sorella del de cuius)
[...] Persona_1 Controparte_8
(fratello del de cuius) (fratello del de cuius) Controparte_9 CP_10
(sorella del de cuius) (fratello del de cuius) Parte_2 Parte_3
(fratello del de cuius) tutti, quali eredi del de cuius nato a [...]
IA (NA) il 06.06.1969 e deceduto in Pozzuoli C.F._18
(NA) il 07.09.2018, previa declaratoria di responsabilità esclusiva e/o corresponsabilità sanitari che ebbero in cura il malcapitato Persona_2 così come è ampiamente emerso dall'accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. e per la condanna della convenuta , in Parte_4 persona del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento della somma così come quantificata nelle conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che qui abbiansi per ripetute e trascritte, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adìta riterrà più giusta ed equa, oltre interessi e svalutazione monetaria, oltre alle spese processuali come sopra quantificate;
2) Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio secondo i parametri di legge.”. L'avv. Antonio Palazzi per l'appellata: “
1-preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del gravame;
2-rigettare l'appello proposto ritenendolo inammissibile, infondato e non provato confermando l'ordinanza del Tribunale
2 di Napoli NRG 9101\22, rigettando la domanda;
3-ritenere fondate tutte le allegazioni riportate nei motivi di diritto precisati dal n.1 al n.11 della comparsa e rigettare la domanda di risarcimento in rito ed in merito;
4-accogliere i motivi di cui punti 2,3,4 della comparsa e rigettare il gravame confermando l'ordinanza NRG 9101\22 del Tribunale di Napoli Nord dichiarando, la carenza di legittimazione processuale ad agire di tutti i ricorrenti attinente al diritto di azione, la mancanza di prova della titolarità della posizione fatta valere, la mancanza del possesso e prova della qualità di eredi e di congiunti di tutti i ricorrenti odierni appellanti come ritenuto dal primo Giudice;
5-in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale delle censure degli appellanti ed esame del merito, rigettare la domanda di risarcimento per qualsiasi profilo richiesta, ritenendo e dichiarando il comportamento professionale dei sanitari del l' , non viziato da imperizia, Parte_4 negligenza o superficialità ed esente da responsabilità nella causazione dell'evento come argomentato nei motivi di diritto dettagliati al punto 6 della Part comparsa 6-ritenere che tutti i danni lamentati dagli attori, nessuno escluso od eccettuato, compresa la perdita di chanches, non siano causalmente collegati all'operato dei medici dell'Azienda ritenendo inesistente e comunque non provato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e del personale, l'evento ed i danni lamentati e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria anche ritenendo non fornita la prova del danno come argomentato nei motivi di Part diritto di cui ai punti 9 e 10 della comparsa 7-in via subordinata nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza a qualsiasi titolo della responsabilità dell'appellata con conseguente onere risarcitorio voglia la Corte:
8- ritenere e dichiarare il concorso di colpa del paziente nella causazione dell'evento ex art 1227 comma I come illustrato al punto 7 nei motivi di diritto della comparsa;
9-ritenere e dichiarare comunque non dovuto alcun risarcimento a qualsiasi titolo e per qualsiasi posizione dagli stessi assunta e ritenuta sia iure proprio che iure ereditario, in favore dei sigg.ri , Controparte_6 Controparte_7
N.Q. di Tutrice della Sig. , , , Persona_1 Controparte_8 Controparte_9
, CP_10 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 [...]
, , e , per tutti i motivi di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 diritto indicati in comparsa con particolare riguardo a quanto argomentato ai punti 3\4\10\11, ed accordare il risarcimento solo all'effettivo\effettivi avente diritto;
10-sempre in via subordinata ridurre il quantum debeatur e circoscriverlo ai soli danni effettivamente subiti ed accertati che siano casualmente e direttamente riconducibili all'operato dei sanitari e quantificare lo stesso, a qualsiasi titolo richiesto, in favore dei soli aventi\avente diritto, nelle misura minima delle tabelle del Tribunale di Milano o di quelle ritenute applicabili e comunque in misura inferiore alla richiesta, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come sostenuto nei motivi di diritto contenuti nella comparsa, senza rivalutazione monetaria;
11-in via subordinata nel caso ritenga adeguata e non rinnovabile la CTU, concedere il risarcimento ai soli
3 aventi\avente diritto, nella misura del 50% come indicato dagli ausiliari, in via equitativa tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta con applicazione dei minimi tabellari sempre senza rivalutazione monetaria;
12- considerare in ogni caso unitariamente l'eventuale il danno non patrimoniale risarcibile, con esclusione di ogni personalizzazione e duplicazione;
13-nel caso di accoglimento delle avverse doglianze e scrutinio nel merito in via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU dichiarandone la nullità relativa per i motivi di cui al punto 8 della comparsa e disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del ricorso ex art.696 cpc NRG 10630\20 del Tribunale di Napoli Nord ove non pervenuto. Con vittoria si spese e compensi del doppio grado ex DM 55\14 e ss.mm.ii..”. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto in data 7.9.2022, gli odierni appellanti, all'esito del procedimento di A.T.P., agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord esponendo quanto segue: il 13.08.2018, la moglie del Sig. si rivolgeva al proprio medico di base riferendogli che il Persona_2 marito avvertiva forti dolori alla schiena e alle gambe;
il medico consigliava di praticare Voltaren per via muscolare;
il giorno seguente, Persona_2 veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso del P.O. San Giuliano di Giugliano “per riferito dolore lombare ed aneurisma non ben specificato. Ipertensione arteriosa” per poi essere dimesso, qualche ora dopo, con diagnosi definitiva di “lombalgia” e terapia domiciliare con antinfiammatori non steroidei e gastroprotettore;
nei giorni seguenti, stante il persistere della sintomatologia dolorosa a carico di schiena e gambe, effettuava nuovi Persona_2 accessi al Pronto Soccorso del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli all'esito dei quali i sanitari rilevavano “riferita lombosciatalgia destra da vari giorni” ed all'esame obiettivo evidenziavano “algia alla digitopressione in regione lombare e sciatica dx, da verosimile sospetta ernia discale e lombosacrale”; il giorno 21 agosto 2018, il paziente veniva trasportato nuovamente dal personale del 118 presso il P.S. del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove, praticati alcuni esami strumentali, veniva ricoverato presso la U.O. di Medicina della stessa struttura sanitaria per la presenza di un “flemmone gluteo sn e arto inferiore” (come riportato sul diario clinico); in particolare, la consulenza chirurgica, richiesta dal medico di pronto soccorso all'esito degli esami svolti, evidenziava l'assenza di patologie di interesse chirurgico;
il giorno successivo, Per_2
veniva trasferito presso il reparto di rianimazione e intubato;
lo
[...] stesso decedeva presso il nosocomio del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli il 7.9.18 con “diagnosi di dimissione shock settico e disfunzione multi organo in paziente iperteso;
cardiopatia ischemica”. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Napoli Nord di “accertare e dichiarare, in virtù della espletata consulenza medica in sede di ricorso ex art.696 bis c.p.c. Tribunale Napoli Nord (r.g.10630/2020), che i danni subiti dai ricorrenti, patrimoniali e non, presenti e futuri, sono riconducibile alla condotta della
4 struttura sanitaria e dei medici che ebbero in cura il Sig. Persona_2 causando allo stesso la morte in giovane età, e per l'effetto condannare la resistente , in persona del Suo legale rapp.te pro tempore, al CP_13 pagamento dei danni tutti subiti dai ricorrenti in conformità delle Tabelle del Tribunale di Milano e/o Roma (applicazione coefficiente massimo) o di quelle somme maggiori che l'On.le Tribunale adito riterrà più giuste ed eque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. ll tutto con vittoria e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario sia del presente giudizio che quello di accertamento tecnico preventivo espletato.”. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande Parte_4 dei ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto. Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., emessa in data 29.03.2023 e pubblicata il 30.03.2023, il Tribunale di Napoli Nord, II sez. civile, così statuiva: “a) rigetta la domanda;
b) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione in favore di delle spese del giudizio presente che liquida in euro € Parte_4
5.810,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. nelle rispettive misure di legge;
c) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_4 delle spese del giudizio di atp che liquida in euro € 3.056,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. nelle rispettive misure di legge;
d) pone a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese di ctu così come liquidate nel procedimento di A.T.P.”. Avverso tale ordinanza, con citazione del 20.4.2023, i ricorrenti in primo grado proponevano appello sulla base dei seguenti motivi: I- Violazione di legge, irragionevolezza e contraddittorietà; cattivo governo delle prove. Secondo gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare il ricorso per mancato assolvimento dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato. In particolare, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che dalla certificazione anagrafica prodotta non fosse agevole comprendere il grado di parentela degli odierni appellanti con il de cuius. L'ordinanza sarebbe, altresì, errata per aver dichiarato la carenza di legittimazione processuale in capo ai ricorrenti dal momento che questi, pur chiedendo il ristoro di danni patiti iure proprio (quali il danno morale e da perdita del rapporto parentale), avrebbero agito in qualità di eredi di Per_2
.
[...]
Infatti, gli odierni appellanti si sarebbero qualificati come eredi al solo fine di specificare il loro legame con il defunto senza mai dichiarare di agire iure hereditatis ed allegando, altresì, ben due certificazioni anagrafiche rilasciate dal comune di IA, tali da consentire al giudice di individuare, per ciascun ricorrente, il vincolo preesistente e leso.
5 L'ordinanza impugnata avrebbe, poi, confuso l'istituto della legittimazione processuale che, secondo gli appellanti, spetterebbe a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, con quello della titolarità dell'azione, concernente la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. Mentre il difetto di legittimazione processuale è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, il difetto di titolarità dell'azione, che attiene al merito, non è rilevabile d'ufficio dovendo essere eccepito tempestivamente dalle parti: poiché la resistente nulla ha eccepito al riguardo, il giudice non avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il difetto di titolarità dell'azione. Sulla base di tali considerazioni, ritengono gli appellanti che debba essere riconosciuto loro il diritto al risarcimento dei danni subiti alla luce dell'esito della consulenza tecnica che ha stabilito la responsabilità dei sanitari nella causazione della morte del sig. . Per_2
II- Violazione e falsa applicazione dell'art. 702 ter comma III c.p.c.. Pur non condividendo la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto non adempiuti gli oneri di allegazione e probatori, gli odierni appellanti ritengono che, in ogni caso, questi avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. qualora avesse effettivamente rilevato la carenza istruttoria o la complessità dell'istruzione della causa. Si costituiva l'11.9.2023 (udienza fissata in citazione per il 3.10.2023), l'
[...]
la quale chiedeva alla Corte di rigettare l'appello in quanto Parte_4 inammissibile ed infondato, integralmente confermando l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, con vittoria di spese e competenze di giudizio. La causa veniva rinviata all'udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 19.9.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Gli appellanti hanno depositato note per la trattazione scritta dell'udienza di rimessione della causa in decisione;
l'appellata ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è, in parte, fondato e deve essere, pertanto, accolto secondo le considerazioni che seguono. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata. Infatti, l'impugnazione proposta non risulta carente dell'enunciazione specifica dei motivi di appello né delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Peraltro, come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. II, 23/06/2023, n.18023), “L'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può inoltre limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, non essendo, altresì, necessario che l'impugnazione contenga una puntuale critica di tutte le valutazioni e conclusioni formulate nella sentenza.”.
6 Né vi sono dubbi su quali siano i danni richiesti dagli appellanti che, nel riportarsi alle conclusioni formulate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rendono chiaro come il riferimento debba essere inteso ai “danni patrimoniali e non, presenti e futuri” riconducibili alla condotta del personale sanitario, “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Analogamente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della “legittimazione processuale ad agire” formulata dall'appellata. In primo luogo, appare opportuno distinguere i concetti di titolarità del diritto, legittimazione ad agire e legittimazione processuale. Quest'ultima, detta anche legitimatio ad processum, è un presupposto processuale disciplinato dall'art 75 c.p.c. che si risolve nel potere di proporre una domanda o di riceverne la proposizione. Tale requisito non è dubbio nella presente controversia dal momento che ciò di cui si discute è, invece, la legittimazione ad agire (o legitimatio ad causam). Quest'ultima, disciplinata dall'art 81 c.p.c., è una condizione dell'azione il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e dà luogo ad una pronuncia di inammissibilità; essa richiede che il diritto fatto valere con la domanda sia affermato come diritto di colui che la propone (legittimazione attiva) e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta (legittimazione passiva). La legittimazione ad agire dal lato attivo, quindi, mancherà tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione dell'atto introduttivo, emerga che il diritto fatto valere in giudizio non appartiene all'attore. Cosa ancora diversa è titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, che attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda e non alla sua prospettazione. La titolarità del diritto azionato è un elemento costitutivo della domanda che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta a colui che promuove il giudizio provare (Cfr. Cass. Civ., sez. un., n.2951 del 16/02/2016). Tanto premesso, non può escludersi la legittimazione ad agire in capo agli odierni appellanti sostenendo che avrebbero agito in qualità di eredi del de cuius per poi far valere danni patiti in proprio (in particolare, il danno morale e da perdita del rapporto parentale). La lettura del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., infatti, consente di escludere che i ricorrenti abbiano agito in giudizio per far valere un diritto non prospettato come proprio: la dicitura “eredi del de cuius”, riportata nell'intestazione del ricorso (e reiterata anche nella citazione in appello), non può indurre, da sola, ad una diversa conclusione;
la stessa, visto il contenuto del ricorso, non può che avere una valenza meramente descrittiva dei rapporti sussistenti tra i ricorrenti e la vittima dell'illecito. Nel merito, il primo motivo di impugnazione è fondato nei limiti di seguito precisati. L'esame della documentazione in atti, la cui valenza dimostrativa è indubbia essendo chiaro lo scopo per cui ne è avvenuta la produzione, consente di ritenere che, per alcuni appellanti, sia stata fornita, in positivo, la prova della
7 relazione intercorrente con il de cuius. Il riferimento è, più precisamente, alla certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di IA il 20.09.2018, relativa allo stato di famiglia del defunto, , di sua moglie, Persona_2
e dei figli di primo letto di lei , , Parte_1 CP_1 CP_2
, e nonché all'allegato verbale dei carabinieri CP_3 CP_4 CP_5 del 10.9.2018 da cui emerge la qualità di FR di e CP_9 Pt_2 Pt_3
.
[...]
Quanto, invece, alla seconda certificazione del Comune di IA, relativa ai rapporti di parentela di e gli altri FR e RE , Persona_2 CP_6
, e ) i quali, peraltro, affermano di essere tutti Per_1 CP_8 CP_10 residenti alla stessa via e allo stesso civico del defunto, occorre rilevare quanto segue. Sebbene non risulti agli atti tale certificazione, non c'è una contestazione specifica dell'appellata sul punto. Quest'ultima, in primo grado, non ha neppure contestato l'esistenza dei rapporti di parentela;
solo in grado di appello si è limitata ad una contestazione, peraltro estremamente generica, dell'esistenza di tali rapporti per la quasi totalità degli appellanti, senza muovere contestazioni specifiche né sulla seconda certificazione, a cui gli appellanti fanno espresso riferimento, né sull'affermazione che i FR e le RE del de cuius risiedano tutti alla “stessa via e stesso civico” di quest'ultimo. Trattandosi di elemento costitutivo della domanda, la cui prova può essere data sia in positivo dall'attore che in forza del comportamento processuale del convenuto, il rapporto di parentela può ritenersi provato anche per , , CP_6 Per_1
e . CP_8 CP_10
Ciò posto, occorre precisare, in via preliminare, che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova. Pertanto, spetta ai parenti del paziente deceduto provare: il danno- evento, il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dell'ente ospedaliero, i profili di colpa ascrivibili allo stesso ente, il danno conseguenza. Ebbene, con riguardo all'accertamento del nesso di causalità, la CTU, depositata nel procedimento di A.T.P. e redatta dal Dott. e dal Persona_3
Dott. , ha rilevato quanto segue. Persona_4
Già a seguito del primo accesso in pronto soccorso di Persona_2 risalente al 14.8.2018 presso l'ospedale di Giugliano, ”Il paziente fu dimesso con diagnosi di lombalgia. Al contrario la presenza di leucocitosi, aumento del
8 CK e LDK erano orientativi per un'infezione in atto e la sede dolorosa glutea e lombare andava indagata, in caso di lombalgia da probabile discoartrosi gli indici di infezione in atto non sono alterati. Verosimilmente il dolore in sede lombare era causato da un infiltrato infiammatorio causato da un'iniziale infezione risolvibile con alta probabilità con adeguata terapia antibiotica, di contro fu prescritta terapia antiinfiammatoria (FANS) in assenza di terapia antibiotica.”. Durante il secondo accesso, del 19.8.2018, al p.s. dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli “non furono eseguiti esami di laboratorio, né tantomeno esami strumentali (controllo ecografico ecc.). Il paziente fu dimesso ritenendolo clinicamente migliorato, non si capisce secondo quale metodologia clinica e/o strumentale, affidandolo al curante, visto che non erano stati ripetuti esami di laboratorio né tantomeno altre indagini strumentali. Non è neanche chiaro perché al fu fu consigliato il Per_2 ricovero, rifiutato dallo stesso, a fronte di un verosimile miglioramento clinico.”. Al terzo accesso al p.s. dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, del 21.8.2018, quando ormai le condizioni cliniche del paziente apparivano già seriamente compromesse, la ”lettura degli esami di laboratorio evidenziarono un chiaro quadro clinico di sepsi e le condizioni del paziente erano in progressivo peggioramento… il chirurgo che eseguì la consulenza, in pari data, alle ore 22:10, dopo aver visionato gli esami radiografici non riscontrò patologie di interesse chirurgico. A parere dello scrivente era indicato il trattamento chirurgico del flemmone in sede glutea sinistra che infiltrava i muscoli paravertebrali... il trattamento chirurgico del flemmone avrebbe sicuramente incrementato le chance di sopravvivenza del de cuius.”. Osserva ancora il collegio peritale che “la mortalità in caso di sepsi resta alta mediamente stimabile nell'ordine del 40%, al contrario in caso di diagnosi precoce di un'infezione e adeguato trattamento con antibiotici la percentuale di sopravvivenza supera il 90%, per questo motivo un'iniziale infezione va indagata con meticolosità soprattutto per intercettare il sito dell'infezione e non farla progredire in sepsi. Nel caso in esame è possibile affermare che l'omissione diagnostica di un'infezione al primo accesso in pronto soccorso il 14/08/2018 ed al secondo accesso il 19/08/2018 e la mancata prescrizione di terapia antibiotica in presenza di leucocitosi ha fatto sì che il progredire dell'infezione diventasse una sepsi, diagnosticata al terzo accesso in pronto soccorso”; in particolare, “il mancato trattamento chirurgico del flemmone ha ridotto le chance di sopravvivenza del de cuius per cui Persona_2 bisogna prendere atto che se le possibilità di sopravvivenza del fu Per_2
erano stimabili del 90% al momento del primo accesso in pronto
[...] soccorso, sono progressivamente diminuite al secondo accesso in pronto soccorso a causa dell'ulteriore ritardo diagnostico ed il mancato trattamento chirurgico del flemmone al momento del ricovero ha sicuramente aumentato la mortalità de fu Sulla scorta dei precitati dati epidemiologici ricavati Per_2
9 dalla letteratura medico-scientifica internazionale - la quale riporta, in circostanze analoghe a quelle in esame, tassi di sopravvivenza ampiamente alti in sede di prime cure - è possibile affermare che l'alternativa idonea condotta da parte dei sanitari resistenti, e soprattutto il non aver posto indicazione chirurgica al flemmone, avrebbe garantito, con qualificata probabilità (“più probabile che non”), la sopravvivenza del fu , derivando da Persona_2 ciò un nesso di causalità diretta tra gli acclarati errori tecnico-professionali e il suo decesso.” L'elaborato peritale precisa, infine, che “le circostanze concrete nel caso di specie configuravano un quadro di particolare semplicità, dal carattere routinario e di abituale riscontro nella pratica clinica, cosicché non richiedevano competenze eccedenti la media diligenza di un medico-chirurgo che presti servizio presso un dipartimento di emergenza-urgenza”. La CTU espletata nel corso del procedimento di A.T.P. ha, dunque, ritenuto sussistente il nesso di causalità tra danno-evento e condotta omissiva del personale sanitario ed ha, altresì, ravvisato profili di negligenza e di imperizia nell'operato di quest'ultimo per non avere adeguatamente approfondito quello che si presentava come “un quadro di particolare semplicità”. Devono, quindi, essere disattese le considerazioni dell'appellata volte ad escludere la responsabilità dei sanitari per l'assenza di elementi clinici che consentissero, già in data 19.08.2018, la diagnosi di un flemmone così esteso. La condotta del personale sanitario, infatti, è stata censurata sulla base di considerazioni diverse: in occasione del primo accesso al p.s., per la mancata prescrizione di terapia antibiotica nonostante gli esami clinici fossero già indicativi di un'infezione in atto;
al secondo accesso al p.s., per il mancato svolgimento dei necessari esami clini e strumentali. Neppure può ritenersi che rifiuto del paziente del ricovero in data 19.8.18, impedendo ogni altro approfondimento diagnostico, abbia concorso alla causazione del danno, ex art. 1227, primo comma c.c.. Tale rifiuto, infatti, non poteva essere sorretto da un'adeguata informazione e da un'effettiva consapevolezza delle proprie condizioni di salute visto che, come osserva la CTU, non è chiaro perché fosse stato consigliato il ricovero pur avendo i sanitari ritenuto il paziente clinicamente migliorato senza neppure il conforto dell'esito di esami di laboratorio o di indagini strumentali. Il rifiuto del ricovero, quindi, non può avere alcun valore giuridico. Né assume rilevanza alcuna la circostanza che non avesse effettuato il controllo dal suo Persona_2 medico curante o la visita ortopedica prescritta dai medici del p.s. di Giugliano in data 14.8.2018 poiché, nei giorni seguenti, lo stesso effettuava nuovi accessi al pronto soccorso tali da rendere causalmente irrilevanti le suddette condotte. Devono, inoltre, essere disattese le considerazioni dell'appellata secondo cui la CTU avrebbe riconosciuto un danno da perdita di chance di sopravvivenza in luogo di un danno pieno e certo quale quello da perdita del rapporto parentale.
10 Infatti, il collegio peritale ha ritenuto pienamente sussistente il nesso di causalità affermando che la condotta alternativa corretta dei sanitari “avrebbe garantito, con qualificata probabilità (“più probabile che non”), la sopravvivenza del fu , derivando da ciò un nesso di causalità Persona_2 diretta tra gli acclarati errori tecnico-professionali e il suo decesso”. Precisamente, le probabilità di sopravvivenza del paziente sono state stimate del 90% al momento del primo accesso in pronto soccorso;
solo successivamente si sono progressivamente ridotte a causa degli ulteriori errori medici sopra descritti. È possibile, pertanto, affermare che la condotta errata del personale sanitario ha determinato, non la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile (risarcibile mediante il danno da perdita di chance) ma, al contrario, la perdita del risultato stesso (la guarigione del paziente) sulla base di un accertamento pieno del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”. Non può quindi esservi alcuna riduzione del quantum risarcibile. Deve, altresì, essere respinta l'eccezione di nullità relativa della CTU. In primo luogo, tale eccezione risulta tardiva poiché fatta valere espressamente solo in appello laddove, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, l'appellata si è limitata a chiedere genericamente il rinnovo della CTU senza fare alcun riferimento alla nullità della stessa. In secondo luogo, non è neppure vero che il collegio peritale non avrebbe fornito risposta alle osservazioni dei CCTTPP. Innanzitutto, a pagina 7, l'elaborato dà conto espressamente della posizione sostenuta della resistente. Inoltre, la replica al contenuto delle osservazioni dei CCTTPP si rinviene, in modo puntuale, nel corpo della CTU in cui si dà atto delle motivazioni che sorreggono le censure all'operato dei sanitari in occasione dei vari accessi al p.s.. Si ripete, nuovamente, che, quanto alle osservazioni relative agli accessi in p.s. del 14 e del 19.8.2008, i CCTTUU hanno sostanzialmente replicato che gli esiti degli esami effettuati “erano orientativi per un'infezione in atto e la sede dolorosa glutea e lombare andava indagata, in caso di lombalgia da probabile discoartrosi gli indici di infezione in atto non sono alterati” e che “non furono eseguiti esami di laboratorio, né tantomeno esami strumentali… ciononostante, il paziente fu dimesso ritenendolo clinicamente migliorato”. Quanto all'affermazione che la visita chirurgica delle ore 22:10 del giorno 21.8.2018 non avesse evidenziato alcuna patologia di interesse chirurgico, i CCTTUU replicano che la TC dell'addome, eseguita subito dopo l'accesso in p.s. avvenuto alle ore 14:26 dello stesso giorno, già evidenziava “la presenza di una raccolta fluida nel conteso del gluteo sx e analogo reperto nel contesto dei muscoli paraspinali”. A fronte di un chiaro quadro clinico di sepsi, “non è possibile affermare che il flemmone non è una patologia d'interesse chirurgico, senza spiegare in maniera esaustiva perché la raccolta purulenza in sede
11 glutea sx che si approfondiva nei muscoli paravertebrali non era meritevole di trattamento chirurgico”. Riguardo, infine, all'osservazione secondo cui il rifiuto alle cure, espresso dal paziente in data 19.8.2008, non avrebbe permesso la diagnosi differenziale tra l'ernia del disco ed eventuale altra patologia, i CCTTUU affermano che “Risulta contraddittorio consigliare il ricovero ad un paziente le cui condizioni cliniche sono in miglioramento per cui si affida al curante, quindi non è chiaro il rifiuto del paziente a ricoverarsi per quale patologia prospettata. Inoltre, l'opportuno trattamento chirurgico del flemmone in uno con la terapia medica avrebbe permesso, con qualificata probabilità, sulla scorta di solidi dati epidemiologici ricavati dalla letteratura medicoscientifica internazionale innanzi citata “più probabile che non”, la sopravvivenza del fu , derivando da Persona_2 ciò un nesso di causalità diretta tra gli acclarati errori tecnico-professionali e il suo decesso.”. Le conclusioni dell'accertamento peritale non sono affatto poco chiare ed estremamente contrastanti, come denunciato dall'appellata; al contrario, l'elaborato presenta rilievi esaustivi, coerenti e logici rispetto ai quesiti formulati e sorretti da un ragionamento immune da vizi logici e/o di altra natura, tale da poter essere integralmente condiviso da questa Corte. Pertanto, neppure la richiesta di rinnovazione della CTU può trovare accoglimento. Ritenuti provati il nesso di causalità, il danno-evento e l'elemento soggettivo, occorre soffermarsi, a questo punto, sulla prova del danno conseguenza. Come osservato in precedenza, gli appellanti hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da essi sofferti;
con specifico riguardo ai danni non patrimoniali, la lettura del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e della citazione in appello consente di circoscrivere la domanda al danno morale e da perdita del rapporto parentale. Tanto premesso, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali non può trovare accoglimento né per il coniuge superstite né, a maggior ragione, per gli altri appellanti dal momento che non è stata allegato né provato il venir meno di un reddito familiare o comunque la contribuzione del defunto alle esigenze patrimoniali degli appellanti. Relativamente, invece, alla domanda di risarcimento del danno morale e da perdita del rapporto parentale, occorre osservare quanto segue. In primo luogo, non è possibile liquidare congiuntamente le due voci di danno. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
12 Allo stesso modo, “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass., sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018). Ciò posto, ai fini dell'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale è necessario distinguere la posizione dei vari appellanti. Quanto ai figli di primo letto della moglie del defunto , , CP_1 CP_3
, e , la domanda non può essere accolta. Infatti, CP_2 CP_4 CP_5 sebbene il vincolo di sangue non sia un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, esso può essere concesso solo in relazione “ad un rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio" (Cassazione civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867). Pertanto, "il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza" (Cass. 24689/2020), ma deve esserci comunque una incidenza "sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà" (Cass. 24689/2020). Dunque, la prova di un unico stato familiare o gruppo familiare, in assenza di rapporto di parentela non è sufficiente, così come non è sufficiente la mera convivenza, secondo il principio di diritto ricordato” (Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31867). In definitiva, per gli appellanti non consanguinei del defunto , Persona_2 la sola convivenza non è sufficiente ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale. Ciò che è difettato, nel caso di specie, è l'allegazione, oltre che la prova, di un rapporto affettivo la cui perdita possa giustificare risarcimento. Del resto, dalla certificazione anagrafica prodotta, emerge che , e non erano neppure conviventi CP_1 CP_3 CP_2 del de cuius da tempo. Diversa è la posizione della moglie, e degli altri appellanti, Parte_1 FR e RE del de cuius. Per questi ultimi, la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere accolta in quanto, “la morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della
13 famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e FR), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. Civ., sez. III, 24/10/2025, n.28255). La circostanza che la vittima dell'illecito ed alcuni appellanti non convivessero, quindi, non incide sull'an ma solo sul quantum risarcibile. Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, questa Corte ritiene di fare applicazione delle Tabelle adottate dal Tribunale di Roma per l'anno 2025, fondate sul valore del punto pari ad € 11.549,20 che va moltiplicato per i punti fondati a loro volta sulla relazione di parentela col de cuius, sull'età della vittima, sull'età del superstite. In riferimento alla posizione della moglie, vanno Parte_1 riconosciuti i seguenti punti: 20 punti siccome coniuge del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 2,5 punti per l'età dell'appellante (53 anni al momento dell'evento); 4 punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima;
tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, sia di altri conviventi e che di altri non conviventi fino al 2° CP_4 CP_5 grado di parentela , e , si perviene alla CP_2 CP_3 Controparte_1 somma di € 340.701,40 (€ 11.549,20 per 29,5 punti). Dovendosi presumere che l'appellante verosimilmente avrebbe sottratto tale importo al fenomeno inflattivo, va ribadito che nel risarcimento per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, oltre alla svalutazione monetaria e al danno emergente, va considerato anche il lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta. Gli interessi per tale danno vanno calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base a un indice medio, decorrendo dal giorno dell'evento dannoso (Cassazione civile, sez. I, 23/07/2024, n. 20433). Dunque, la somma di € 340.701,40, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) secondo il seguente calcolo: Importo da Devalutare: € 340.701,40 Dal mese di: Settembre 2025 Al mese di: Settembre 2018 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Settembre 2025: 121,7
14 Indice Settembre 2018: 102,4 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,842 Totale Devalutazione: € 53.915,71 Importo Devalutato: € 286.785,69 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 286.785,69 Data Iniziale: 07/09/2018 Data Finale: 30/09/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2018 Scadenza Rivalutazione: Settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 07/09/2018 31/12/2018 € 287.072,48 0,30% 115 € 271,34 01/01/2019 07/09/2019 € 287.072,48 0,80% 250 € 1.573,00 07/09/2019 31/12/2019 € 285.351,76 0,80% 115 € 719,24 01/01/2020 07/09/2020 € 285.351,76 0,05% 251 € 98,11 07/09/2020 31/12/2020 € 292.808,19 0,05% 115 € 46,13 01/01/2021 07/09/2021 € 292.808,19 0,01% 250 € 20,06 07/09/2021 31/12/2021 € 317.758,54 0,01% 115 € 10,01 01/01/2022 07/09/2022 € 317.758,54 1,25% 250 € 2.720,54 07/09/2022 31/12/2022 € 334.105,33 1,25% 115 € 1.315,83 01/01/2023 07/09/2023 € 334.105,33 5,00% 250 € 11.441,96 07/09/2023 31/12/2023 € 336.112,83 5,00% 115 € 5.294,93 01/01/2024 07/09/2024 € 336.112,83 2,50% 251 € 5.778,38 07/09/2024 31/12/2024 € 340.701,40 2,50% 115 € 2.683,61 01/01/2025 30/09/2025 € 340.701,40 2,00% 273 € 5.096,52 Indice alla Decorrenza: 102,4 Indice alla Scadenza: 121,7 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,188 Totale Rivalutazione: € 53.915,71 Capitale Rivalutato: € 340.701,40 Totale Colonna Giorni: 2580 Totale Interessi: € 37.069,66 Rivalutazione + Interessi: € 90.985,37 Capitale Rivalutato + Interessi: € 377.771,06 In riferimento alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti Controparte_9 punti: 7 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49
15 anni al momento dell'illecito); 3 punti per l'età dell'appellante (41 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 150.139,60 (€ 11.549,20 per 13 punti). Poiché non vi è prova della convivenza con la vittima, il punteggio complessivo deve essere ridotto della metà; di conseguenza, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 75.069,80. Anche in questo caso, la somma di € 75.069,80, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) secondo il seguente calcolo: Importo da Devalutare: € 75.069,80 Dal mese di: Settembre 2025 Al mese di: Settembre 2018 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Settembre 2025: 121,7 Indice Settembre 2018: 102,4 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,842 Totale Devalutazione: € 11.879,73 Importo Devalutato: € 63.190,07 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 63.190,07 Data Iniziale: 07/09/2018 Data Finale: 30/09/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2018 Scadenza Rivalutazione: Settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 07/09/2018 31/12/2018 € 63.253,26 0,30% 115 € 59,79 01/01/2019 07/09/2019 € 63.253,26 0,80% 250 € 346,59 07/09/2019 31/12/2019 € 62.874,12 0,80% 115 € 158,48 01/01/2020 07/09/2020 € 62.874,12 0,05% 251 € 21,62 07/09/2020 31/12/2020 € 64.517,06 0,05% 115 € 10,16 01/01/2021 07/09/2021 € 64.517,06 0,01% 250 € 4,42 07/09/2021 31/12/2021 € 70.014,60 0,01% 115 € 2,21 01/01/2022 07/09/2022 € 70.014,60 1,25% 250 € 599,44 07/09/2022 31/12/2022 € 73.616,43 1,25% 115 € 289,93 01/01/2023 07/09/2023 € 73.616,43 5,00% 250 € 2.521,11 07/09/2023 31/12/2023 € 74.058,76 5,00% 115 € 1.166,68 01/01/2024 07/09/2024 € 74.058,76 2,50% 251 € 1.273,20 07/09/2024 31/12/2024 € 75.069,80 2,50% 115 € 591,30
16 01/01/2025 30/09/2025 € 75.069,80 2,00% 273 € 1.122,96 Indice alla Decorrenza: 102,4 Indice alla Scadenza: 121,7 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,188 Totale Rivalutazione: € 11.879,73 Capitale Rivalutato: € 75.069,80 Totale Colonna Giorni: 2580 Totale Interessi: € 8.167,89 Rivalutazione + Interessi: € 20.047,62 Capitale Rivalutato + Interessi: € 83.237,69 Quanto alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti punti: Controparte_6
7 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3 punti per l'età dell'appellante (50 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 150.139,60 (€ 11.549,20 per 13 punti). Non essendovi prova della convivenza con la vittima, il punteggio complessivo deve essere ridotto della metà; di conseguenza, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 75.069,80. La somma di € 75.069,80 liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente ed ottenendo, come per , la somma finale di € 83.237,69. Controparte_9
Analogamente, a vanno riconosciuti i seguenti punti: 7 punti Controparte_8 siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3 punti per l'età dell'appellante (42 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 150.139,60 (€ 11.549,20 per 13 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 75.069,80. La somma di € 75.069,80, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente e ottenendo la somma finale di € 83.237,69. Riguardo alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti punti: 7 Persona_1 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3 punti per l'età dell'appellante (46 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 150.139,60 (€ 11.549,20 per 13 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 75.069,80. La somma di € 75.069,80, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente e ottenendo la somma finale di € 83.237,69.
17 In riferimento alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti Parte_2 punti: 7 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3,5 punti per l'età dell'appellante (37 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 155.914,20 (€ 11.549,20 per 13,5 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,75 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 77.957,10. La somma di € 77.957,10, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) secondo il seguente calcolo: mporto da Devalutare: € 77.957,10 Dal mese di: Settembre 2025 Al mese di: Settembre 2018 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Settembre 2025: 121,7 Indice Settembre 2018: 102,4 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,842 Totale Devalutazione: € 12.336,65 Importo Devalutato: € 65.620,45 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 65.620,45 Data Iniziale: 07/09/2018 Data Finale: 30/09/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2018 Scadenza Rivalutazione: Settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 07/09/2018 31/12/2018 € 65.686,07 0,30% 115 € 62,09 01/01/2019 07/09/2019 € 65.686,07 0,80% 250 € 359,92 07/09/2019 31/12/2019 € 65.292,35 0,80% 115 € 164,57 01/01/2020 07/09/2020 € 65.292,35 0,05% 251 € 22,45 07/09/2020 31/12/2020 € 66.998,48 0,05% 115 € 10,55 01/01/2021 07/09/2021 € 66.998,48 0,01% 250 € 4,59 07/09/2021 31/12/2021 € 72.707,46 0,01% 115 € 2,29 01/01/2022 07/09/2022 € 72.707,46 1,25% 250 € 622,50 07/09/2022 31/12/2022 € 76.447,82 1,25% 115 € 301,08 01/01/2023 07/09/2023 € 76.447,82 5,00% 250 € 2.618,08 07/09/2023 31/12/2023 € 76.907,17 5,00% 115 € 1.211,55 01/01/2024 07/09/2024 € 76.907,17 2,50% 251 € 1.322,17
18 07/09/2024 31/12/2024 € 77.957,09 2,50% 115 € 614,05 01/01/2025 30/09/2025 € 77.957,09 2,00% 273 € 1.166,15 Indice alla Decorrenza: 102,4 Indice alla Scadenza: 121,7 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,188 Totale Rivalutazione: € 12.336,64 Capitale Rivalutato: € 77.957,09 Totale Colonna Giorni: 2580 Totale Interessi: € 8.482,04 Rivalutazione + Interessi: € 20.818,68
Capitale Rivalutato + Interessi: € 86.439,13 Analogamente, ad vanno riconosciuti i seguenti punti: 7 punti Parte_3 siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3,5 punti per l'età dell'appellante (33 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 155.914,20 (€ 11.549,20 per 13,5 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,75 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 77.957,10. La somma di € 77.957,10, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente e ottenendo, come per la somma Parte_2 finale di € 86.439,13. Quanto alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti punti: 7 CP_10 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3,5 punti per l'età dell'appellante (39 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 155.914,20 (€ 11.549,20 per 13,5 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,75 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 77.957,10. La somma di € 77.957,10, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente e ottenendo la somma finale di € 86.439,13. Per gli appellanti che sono FR e RE di non sono stati Persona_2 applicati gli aumenti previsti dalle Tabelle di Roma per l'assenza di altri familiari conviventi non essendovi prova di tale circostanza;
neppure è stato applicato l'aumento previsto per l'assenza di altri familiari non conviventi essendone certa la presenza. Pertanto, l' va condannata al pagamento, in favore di Parte_4
della somma di € 377.771,06, oltre interessi al tasso Parte_1 legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo;
in favore di CP_9
, e , della somma di € 83.237,69 ciascuno, CP_6 CP_8 Persona_1
19 oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo;
in favore di , e della somma di € 86.439,13 Pt_2 CP_10 Parte_3 ciascuno oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo. Trattandosi di causa scindibile in cui sono state accolte le domande di alcuni degli appellanti e rigettate quelle di altri, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, occorre distinguere i vari rapporti. Infatti, la sentenza che decide simultaneamente le domande di più parti, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le stesse, “mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza”, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti la cui domanda sia stata accolta (Cfr. Cass. Civ. sez. VI, 16/09/2022, n.27295). Pertanto, nei rapporti tra e , , , Parte_1 CP_9 CP_6 CP_8
, , e da un lato, e , Per_1 Pt_2 CP_10 Parte_3 Parte_4 dall'altro, le spese del giudizio di primo e secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 520.000,00 e tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti vittoriose (n. 8), seguono la soccombenza dell'appellata. Anche le spese di CTU, così come liquidate nel procedimento di A.T.P., seguono il criterio della soccombenza e, unitamente alle spese del giudizio di primo e secondo grado, devono essere distratte in favore degli avv.ti Agostino e MM NO che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.. Invece, nei rapporti tra , , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_5 CP_4 da un lato, e , dall'altro, le spese del giudizio di appello, nella Parte_4 misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di media complessità, seguono la soccombenza degli appellanti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_5 CP_4
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , avverso l'ordinanza ex
[...] Parte_2 Parte_3 CP_10 art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord, resa nella controversia civile n. rg 9101/2022, così provvede: a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di Parte_4
della somma di € 377.771,06, oltre interessi al tasso Parte_1 legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo;
in favore di , CP_9
, e , della somma di € 83.237,69 CP_6 CP_8 Persona_1 ciascuno, oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al
20 soddisfo;
in favore di , e , della somma di € Pt_2 CP_10 Parte_3
86.439,13 ciascuno oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo;
b) Rigetta le domande di Controparte_1 CP_2 CP_3
e CP_5 CP_4
c) NA l' al pagamento delle spese e competenze del Parte_4 giudizio in favore di e , , , Parte_1 CP_9 CP_6 CP_8
, , e che liquida: per il primo grado, in € Per_1 Pt_2 CP_10 Parte_3
286,00 per spese, oltre le spese di CTU così come liquidate nel procedimento di ATP, in € 69.616,70 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Agostino e MM NO;
per il giudizio di appello, in € 804,00 per spese, in € 62.368,90 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Agostino e MM NO;
d) NA , , , e al CP_1 CP_2 CP_3 CP_5 CP_4 pagamento in favore di delle spese e competenze del Parte_4 giudizio di appello che liquida in € 12.156 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti soccombenti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. Così deciso in Napoli, il 7.11.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Alberto Canale Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1978/2023 R.G. vertente
T R A nata a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
c.f. ; nata a [...] il [...] c.f. C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] c.f. C.F._3 CP_3
; nato a [...] il [...] c.f. C.F._4 CP_4
; nata a [...] il [...] c.f. C.F._5 CP_5
nato a [...] il [...] C.F._6 Controparte_6
c.f. ; nata a [...] il C.F._7 Controparte_7
09.07.1959 c.f. n.q. di tutrice di nata a C.F._8 Persona_1
IA (NA) il 21.03.1972 c.f. nato C.F._9 Controparte_8
a Napoli il 13.11.1976 c.f. ; nato a C.F._10 Controparte_9
Napoli il 20.12.1977 c.f. ; nata a [...] il C.F._11 CP_10
18.05.1979 c.f. nato a [...] il C.F._12 Parte_2
23.01.1981 c.f. nato a [...] il C.F._13 Parte_3
18.01.1985 c.f. , tutti elett.te dom.ti in Villaricca (NA) alla C.F._14
G.B. Vico,57 presso lo studio degli avv.ti Agostino NO
e MM NO ( che li C.F._15 C.F._16 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso ex art.696 bis c.p.c.. I procuratori dichiarano ai sensi del II comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081.894.08.51 o unico indirizzo di posta elettronica così indicati ai sensi e per gli Email_1
1 effetti di cui all'art. 2 del D.PR 11.02.2005 n. 68. APPELLANTI
E
con sede in Frattamaggiore alla Controparte_11
Via Lupoli, 27,C.F. - P.IVA in persona del Direttore P.IVA_1 P.IVA_2
Generale legale rappresentante p.t. dott. rappresentata e CP_12 difesa, in forza di deliberazione direttoriale n.1357\23 con mandato conferito per atto separato dal predetto Direttore Generale, dall'avv. Antonio Palazzi, cf
, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in C.F._17
Ottaviano via Pappalardo,27, difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec APPELLATA Email_2
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord resa nella controversia civile n. rg 9101/2022, emessa in data 29.03.2023 e pubblicata il 30.03.2023, in tema di responsabilità medica.
CONCLUSIONI: Gli avv.ti Agostino e MM NO per gli appellanti: “1) Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli-contrariis reiectis, in riforma totale dell'impugnata ordinanza, accogliere integralmente la domanda degli appellanti
(moglie del de cuius) (figlia del de cuius)- Parte_1 Controparte_1
(figlia del de cuius) (figlia del de cuius) CP_2 CP_2 CP_3
(figlia del de cuius) (figlio del de cuius)
[...] CP_4 Controparte_5
(figlia del de cuius) (fratello del de cuius)- Controparte_6 CP_7
quale tutrice di (sorella del de cuius)
[...] Persona_1 Controparte_8
(fratello del de cuius) (fratello del de cuius) Controparte_9 CP_10
(sorella del de cuius) (fratello del de cuius) Parte_2 Parte_3
(fratello del de cuius) tutti, quali eredi del de cuius nato a [...]
IA (NA) il 06.06.1969 e deceduto in Pozzuoli C.F._18
(NA) il 07.09.2018, previa declaratoria di responsabilità esclusiva e/o corresponsabilità sanitari che ebbero in cura il malcapitato Persona_2 così come è ampiamente emerso dall'accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. e per la condanna della convenuta , in Parte_4 persona del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento della somma così come quantificata nelle conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che qui abbiansi per ripetute e trascritte, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adìta riterrà più giusta ed equa, oltre interessi e svalutazione monetaria, oltre alle spese processuali come sopra quantificate;
2) Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio secondo i parametri di legge.”. L'avv. Antonio Palazzi per l'appellata: “
1-preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del gravame;
2-rigettare l'appello proposto ritenendolo inammissibile, infondato e non provato confermando l'ordinanza del Tribunale
2 di Napoli NRG 9101\22, rigettando la domanda;
3-ritenere fondate tutte le allegazioni riportate nei motivi di diritto precisati dal n.1 al n.11 della comparsa e rigettare la domanda di risarcimento in rito ed in merito;
4-accogliere i motivi di cui punti 2,3,4 della comparsa e rigettare il gravame confermando l'ordinanza NRG 9101\22 del Tribunale di Napoli Nord dichiarando, la carenza di legittimazione processuale ad agire di tutti i ricorrenti attinente al diritto di azione, la mancanza di prova della titolarità della posizione fatta valere, la mancanza del possesso e prova della qualità di eredi e di congiunti di tutti i ricorrenti odierni appellanti come ritenuto dal primo Giudice;
5-in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale delle censure degli appellanti ed esame del merito, rigettare la domanda di risarcimento per qualsiasi profilo richiesta, ritenendo e dichiarando il comportamento professionale dei sanitari del l' , non viziato da imperizia, Parte_4 negligenza o superficialità ed esente da responsabilità nella causazione dell'evento come argomentato nei motivi di diritto dettagliati al punto 6 della Part comparsa 6-ritenere che tutti i danni lamentati dagli attori, nessuno escluso od eccettuato, compresa la perdita di chanches, non siano causalmente collegati all'operato dei medici dell'Azienda ritenendo inesistente e comunque non provato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e del personale, l'evento ed i danni lamentati e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria anche ritenendo non fornita la prova del danno come argomentato nei motivi di Part diritto di cui ai punti 9 e 10 della comparsa 7-in via subordinata nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza a qualsiasi titolo della responsabilità dell'appellata con conseguente onere risarcitorio voglia la Corte:
8- ritenere e dichiarare il concorso di colpa del paziente nella causazione dell'evento ex art 1227 comma I come illustrato al punto 7 nei motivi di diritto della comparsa;
9-ritenere e dichiarare comunque non dovuto alcun risarcimento a qualsiasi titolo e per qualsiasi posizione dagli stessi assunta e ritenuta sia iure proprio che iure ereditario, in favore dei sigg.ri , Controparte_6 Controparte_7
N.Q. di Tutrice della Sig. , , , Persona_1 Controparte_8 Controparte_9
, CP_10 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 [...]
, , e , per tutti i motivi di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 diritto indicati in comparsa con particolare riguardo a quanto argomentato ai punti 3\4\10\11, ed accordare il risarcimento solo all'effettivo\effettivi avente diritto;
10-sempre in via subordinata ridurre il quantum debeatur e circoscriverlo ai soli danni effettivamente subiti ed accertati che siano casualmente e direttamente riconducibili all'operato dei sanitari e quantificare lo stesso, a qualsiasi titolo richiesto, in favore dei soli aventi\avente diritto, nelle misura minima delle tabelle del Tribunale di Milano o di quelle ritenute applicabili e comunque in misura inferiore alla richiesta, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come sostenuto nei motivi di diritto contenuti nella comparsa, senza rivalutazione monetaria;
11-in via subordinata nel caso ritenga adeguata e non rinnovabile la CTU, concedere il risarcimento ai soli
3 aventi\avente diritto, nella misura del 50% come indicato dagli ausiliari, in via equitativa tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta con applicazione dei minimi tabellari sempre senza rivalutazione monetaria;
12- considerare in ogni caso unitariamente l'eventuale il danno non patrimoniale risarcibile, con esclusione di ogni personalizzazione e duplicazione;
13-nel caso di accoglimento delle avverse doglianze e scrutinio nel merito in via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU dichiarandone la nullità relativa per i motivi di cui al punto 8 della comparsa e disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del ricorso ex art.696 cpc NRG 10630\20 del Tribunale di Napoli Nord ove non pervenuto. Con vittoria si spese e compensi del doppio grado ex DM 55\14 e ss.mm.ii..”. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto in data 7.9.2022, gli odierni appellanti, all'esito del procedimento di A.T.P., agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord esponendo quanto segue: il 13.08.2018, la moglie del Sig. si rivolgeva al proprio medico di base riferendogli che il Persona_2 marito avvertiva forti dolori alla schiena e alle gambe;
il medico consigliava di praticare Voltaren per via muscolare;
il giorno seguente, Persona_2 veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso del P.O. San Giuliano di Giugliano “per riferito dolore lombare ed aneurisma non ben specificato. Ipertensione arteriosa” per poi essere dimesso, qualche ora dopo, con diagnosi definitiva di “lombalgia” e terapia domiciliare con antinfiammatori non steroidei e gastroprotettore;
nei giorni seguenti, stante il persistere della sintomatologia dolorosa a carico di schiena e gambe, effettuava nuovi Persona_2 accessi al Pronto Soccorso del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli all'esito dei quali i sanitari rilevavano “riferita lombosciatalgia destra da vari giorni” ed all'esame obiettivo evidenziavano “algia alla digitopressione in regione lombare e sciatica dx, da verosimile sospetta ernia discale e lombosacrale”; il giorno 21 agosto 2018, il paziente veniva trasportato nuovamente dal personale del 118 presso il P.S. del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove, praticati alcuni esami strumentali, veniva ricoverato presso la U.O. di Medicina della stessa struttura sanitaria per la presenza di un “flemmone gluteo sn e arto inferiore” (come riportato sul diario clinico); in particolare, la consulenza chirurgica, richiesta dal medico di pronto soccorso all'esito degli esami svolti, evidenziava l'assenza di patologie di interesse chirurgico;
il giorno successivo, Per_2
veniva trasferito presso il reparto di rianimazione e intubato;
lo
[...] stesso decedeva presso il nosocomio del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli il 7.9.18 con “diagnosi di dimissione shock settico e disfunzione multi organo in paziente iperteso;
cardiopatia ischemica”. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Napoli Nord di “accertare e dichiarare, in virtù della espletata consulenza medica in sede di ricorso ex art.696 bis c.p.c. Tribunale Napoli Nord (r.g.10630/2020), che i danni subiti dai ricorrenti, patrimoniali e non, presenti e futuri, sono riconducibile alla condotta della
4 struttura sanitaria e dei medici che ebbero in cura il Sig. Persona_2 causando allo stesso la morte in giovane età, e per l'effetto condannare la resistente , in persona del Suo legale rapp.te pro tempore, al CP_13 pagamento dei danni tutti subiti dai ricorrenti in conformità delle Tabelle del Tribunale di Milano e/o Roma (applicazione coefficiente massimo) o di quelle somme maggiori che l'On.le Tribunale adito riterrà più giuste ed eque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. ll tutto con vittoria e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario sia del presente giudizio che quello di accertamento tecnico preventivo espletato.”. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande Parte_4 dei ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto. Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., emessa in data 29.03.2023 e pubblicata il 30.03.2023, il Tribunale di Napoli Nord, II sez. civile, così statuiva: “a) rigetta la domanda;
b) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione in favore di delle spese del giudizio presente che liquida in euro € Parte_4
5.810,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. nelle rispettive misure di legge;
c) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_4 delle spese del giudizio di atp che liquida in euro € 3.056,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. nelle rispettive misure di legge;
d) pone a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese di ctu così come liquidate nel procedimento di A.T.P.”. Avverso tale ordinanza, con citazione del 20.4.2023, i ricorrenti in primo grado proponevano appello sulla base dei seguenti motivi: I- Violazione di legge, irragionevolezza e contraddittorietà; cattivo governo delle prove. Secondo gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare il ricorso per mancato assolvimento dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato. In particolare, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che dalla certificazione anagrafica prodotta non fosse agevole comprendere il grado di parentela degli odierni appellanti con il de cuius. L'ordinanza sarebbe, altresì, errata per aver dichiarato la carenza di legittimazione processuale in capo ai ricorrenti dal momento che questi, pur chiedendo il ristoro di danni patiti iure proprio (quali il danno morale e da perdita del rapporto parentale), avrebbero agito in qualità di eredi di Per_2
.
[...]
Infatti, gli odierni appellanti si sarebbero qualificati come eredi al solo fine di specificare il loro legame con il defunto senza mai dichiarare di agire iure hereditatis ed allegando, altresì, ben due certificazioni anagrafiche rilasciate dal comune di IA, tali da consentire al giudice di individuare, per ciascun ricorrente, il vincolo preesistente e leso.
5 L'ordinanza impugnata avrebbe, poi, confuso l'istituto della legittimazione processuale che, secondo gli appellanti, spetterebbe a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, con quello della titolarità dell'azione, concernente la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. Mentre il difetto di legittimazione processuale è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, il difetto di titolarità dell'azione, che attiene al merito, non è rilevabile d'ufficio dovendo essere eccepito tempestivamente dalle parti: poiché la resistente nulla ha eccepito al riguardo, il giudice non avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il difetto di titolarità dell'azione. Sulla base di tali considerazioni, ritengono gli appellanti che debba essere riconosciuto loro il diritto al risarcimento dei danni subiti alla luce dell'esito della consulenza tecnica che ha stabilito la responsabilità dei sanitari nella causazione della morte del sig. . Per_2
II- Violazione e falsa applicazione dell'art. 702 ter comma III c.p.c.. Pur non condividendo la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto non adempiuti gli oneri di allegazione e probatori, gli odierni appellanti ritengono che, in ogni caso, questi avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. qualora avesse effettivamente rilevato la carenza istruttoria o la complessità dell'istruzione della causa. Si costituiva l'11.9.2023 (udienza fissata in citazione per il 3.10.2023), l'
[...]
la quale chiedeva alla Corte di rigettare l'appello in quanto Parte_4 inammissibile ed infondato, integralmente confermando l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, con vittoria di spese e competenze di giudizio. La causa veniva rinviata all'udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 19.9.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Gli appellanti hanno depositato note per la trattazione scritta dell'udienza di rimessione della causa in decisione;
l'appellata ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è, in parte, fondato e deve essere, pertanto, accolto secondo le considerazioni che seguono. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata. Infatti, l'impugnazione proposta non risulta carente dell'enunciazione specifica dei motivi di appello né delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Peraltro, come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. II, 23/06/2023, n.18023), “L'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può inoltre limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, non essendo, altresì, necessario che l'impugnazione contenga una puntuale critica di tutte le valutazioni e conclusioni formulate nella sentenza.”.
6 Né vi sono dubbi su quali siano i danni richiesti dagli appellanti che, nel riportarsi alle conclusioni formulate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rendono chiaro come il riferimento debba essere inteso ai “danni patrimoniali e non, presenti e futuri” riconducibili alla condotta del personale sanitario, “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Analogamente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della “legittimazione processuale ad agire” formulata dall'appellata. In primo luogo, appare opportuno distinguere i concetti di titolarità del diritto, legittimazione ad agire e legittimazione processuale. Quest'ultima, detta anche legitimatio ad processum, è un presupposto processuale disciplinato dall'art 75 c.p.c. che si risolve nel potere di proporre una domanda o di riceverne la proposizione. Tale requisito non è dubbio nella presente controversia dal momento che ciò di cui si discute è, invece, la legittimazione ad agire (o legitimatio ad causam). Quest'ultima, disciplinata dall'art 81 c.p.c., è una condizione dell'azione il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e dà luogo ad una pronuncia di inammissibilità; essa richiede che il diritto fatto valere con la domanda sia affermato come diritto di colui che la propone (legittimazione attiva) e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta (legittimazione passiva). La legittimazione ad agire dal lato attivo, quindi, mancherà tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione dell'atto introduttivo, emerga che il diritto fatto valere in giudizio non appartiene all'attore. Cosa ancora diversa è titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, che attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda e non alla sua prospettazione. La titolarità del diritto azionato è un elemento costitutivo della domanda che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta a colui che promuove il giudizio provare (Cfr. Cass. Civ., sez. un., n.2951 del 16/02/2016). Tanto premesso, non può escludersi la legittimazione ad agire in capo agli odierni appellanti sostenendo che avrebbero agito in qualità di eredi del de cuius per poi far valere danni patiti in proprio (in particolare, il danno morale e da perdita del rapporto parentale). La lettura del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., infatti, consente di escludere che i ricorrenti abbiano agito in giudizio per far valere un diritto non prospettato come proprio: la dicitura “eredi del de cuius”, riportata nell'intestazione del ricorso (e reiterata anche nella citazione in appello), non può indurre, da sola, ad una diversa conclusione;
la stessa, visto il contenuto del ricorso, non può che avere una valenza meramente descrittiva dei rapporti sussistenti tra i ricorrenti e la vittima dell'illecito. Nel merito, il primo motivo di impugnazione è fondato nei limiti di seguito precisati. L'esame della documentazione in atti, la cui valenza dimostrativa è indubbia essendo chiaro lo scopo per cui ne è avvenuta la produzione, consente di ritenere che, per alcuni appellanti, sia stata fornita, in positivo, la prova della
7 relazione intercorrente con il de cuius. Il riferimento è, più precisamente, alla certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di IA il 20.09.2018, relativa allo stato di famiglia del defunto, , di sua moglie, Persona_2
e dei figli di primo letto di lei , , Parte_1 CP_1 CP_2
, e nonché all'allegato verbale dei carabinieri CP_3 CP_4 CP_5 del 10.9.2018 da cui emerge la qualità di FR di e CP_9 Pt_2 Pt_3
.
[...]
Quanto, invece, alla seconda certificazione del Comune di IA, relativa ai rapporti di parentela di e gli altri FR e RE , Persona_2 CP_6
, e ) i quali, peraltro, affermano di essere tutti Per_1 CP_8 CP_10 residenti alla stessa via e allo stesso civico del defunto, occorre rilevare quanto segue. Sebbene non risulti agli atti tale certificazione, non c'è una contestazione specifica dell'appellata sul punto. Quest'ultima, in primo grado, non ha neppure contestato l'esistenza dei rapporti di parentela;
solo in grado di appello si è limitata ad una contestazione, peraltro estremamente generica, dell'esistenza di tali rapporti per la quasi totalità degli appellanti, senza muovere contestazioni specifiche né sulla seconda certificazione, a cui gli appellanti fanno espresso riferimento, né sull'affermazione che i FR e le RE del de cuius risiedano tutti alla “stessa via e stesso civico” di quest'ultimo. Trattandosi di elemento costitutivo della domanda, la cui prova può essere data sia in positivo dall'attore che in forza del comportamento processuale del convenuto, il rapporto di parentela può ritenersi provato anche per , , CP_6 Per_1
e . CP_8 CP_10
Ciò posto, occorre precisare, in via preliminare, che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova. Pertanto, spetta ai parenti del paziente deceduto provare: il danno- evento, il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dell'ente ospedaliero, i profili di colpa ascrivibili allo stesso ente, il danno conseguenza. Ebbene, con riguardo all'accertamento del nesso di causalità, la CTU, depositata nel procedimento di A.T.P. e redatta dal Dott. e dal Persona_3
Dott. , ha rilevato quanto segue. Persona_4
Già a seguito del primo accesso in pronto soccorso di Persona_2 risalente al 14.8.2018 presso l'ospedale di Giugliano, ”Il paziente fu dimesso con diagnosi di lombalgia. Al contrario la presenza di leucocitosi, aumento del
8 CK e LDK erano orientativi per un'infezione in atto e la sede dolorosa glutea e lombare andava indagata, in caso di lombalgia da probabile discoartrosi gli indici di infezione in atto non sono alterati. Verosimilmente il dolore in sede lombare era causato da un infiltrato infiammatorio causato da un'iniziale infezione risolvibile con alta probabilità con adeguata terapia antibiotica, di contro fu prescritta terapia antiinfiammatoria (FANS) in assenza di terapia antibiotica.”. Durante il secondo accesso, del 19.8.2018, al p.s. dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli “non furono eseguiti esami di laboratorio, né tantomeno esami strumentali (controllo ecografico ecc.). Il paziente fu dimesso ritenendolo clinicamente migliorato, non si capisce secondo quale metodologia clinica e/o strumentale, affidandolo al curante, visto che non erano stati ripetuti esami di laboratorio né tantomeno altre indagini strumentali. Non è neanche chiaro perché al fu fu consigliato il Per_2 ricovero, rifiutato dallo stesso, a fronte di un verosimile miglioramento clinico.”. Al terzo accesso al p.s. dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, del 21.8.2018, quando ormai le condizioni cliniche del paziente apparivano già seriamente compromesse, la ”lettura degli esami di laboratorio evidenziarono un chiaro quadro clinico di sepsi e le condizioni del paziente erano in progressivo peggioramento… il chirurgo che eseguì la consulenza, in pari data, alle ore 22:10, dopo aver visionato gli esami radiografici non riscontrò patologie di interesse chirurgico. A parere dello scrivente era indicato il trattamento chirurgico del flemmone in sede glutea sinistra che infiltrava i muscoli paravertebrali... il trattamento chirurgico del flemmone avrebbe sicuramente incrementato le chance di sopravvivenza del de cuius.”. Osserva ancora il collegio peritale che “la mortalità in caso di sepsi resta alta mediamente stimabile nell'ordine del 40%, al contrario in caso di diagnosi precoce di un'infezione e adeguato trattamento con antibiotici la percentuale di sopravvivenza supera il 90%, per questo motivo un'iniziale infezione va indagata con meticolosità soprattutto per intercettare il sito dell'infezione e non farla progredire in sepsi. Nel caso in esame è possibile affermare che l'omissione diagnostica di un'infezione al primo accesso in pronto soccorso il 14/08/2018 ed al secondo accesso il 19/08/2018 e la mancata prescrizione di terapia antibiotica in presenza di leucocitosi ha fatto sì che il progredire dell'infezione diventasse una sepsi, diagnosticata al terzo accesso in pronto soccorso”; in particolare, “il mancato trattamento chirurgico del flemmone ha ridotto le chance di sopravvivenza del de cuius per cui Persona_2 bisogna prendere atto che se le possibilità di sopravvivenza del fu Per_2
erano stimabili del 90% al momento del primo accesso in pronto
[...] soccorso, sono progressivamente diminuite al secondo accesso in pronto soccorso a causa dell'ulteriore ritardo diagnostico ed il mancato trattamento chirurgico del flemmone al momento del ricovero ha sicuramente aumentato la mortalità de fu Sulla scorta dei precitati dati epidemiologici ricavati Per_2
9 dalla letteratura medico-scientifica internazionale - la quale riporta, in circostanze analoghe a quelle in esame, tassi di sopravvivenza ampiamente alti in sede di prime cure - è possibile affermare che l'alternativa idonea condotta da parte dei sanitari resistenti, e soprattutto il non aver posto indicazione chirurgica al flemmone, avrebbe garantito, con qualificata probabilità (“più probabile che non”), la sopravvivenza del fu , derivando da Persona_2 ciò un nesso di causalità diretta tra gli acclarati errori tecnico-professionali e il suo decesso.” L'elaborato peritale precisa, infine, che “le circostanze concrete nel caso di specie configuravano un quadro di particolare semplicità, dal carattere routinario e di abituale riscontro nella pratica clinica, cosicché non richiedevano competenze eccedenti la media diligenza di un medico-chirurgo che presti servizio presso un dipartimento di emergenza-urgenza”. La CTU espletata nel corso del procedimento di A.T.P. ha, dunque, ritenuto sussistente il nesso di causalità tra danno-evento e condotta omissiva del personale sanitario ed ha, altresì, ravvisato profili di negligenza e di imperizia nell'operato di quest'ultimo per non avere adeguatamente approfondito quello che si presentava come “un quadro di particolare semplicità”. Devono, quindi, essere disattese le considerazioni dell'appellata volte ad escludere la responsabilità dei sanitari per l'assenza di elementi clinici che consentissero, già in data 19.08.2018, la diagnosi di un flemmone così esteso. La condotta del personale sanitario, infatti, è stata censurata sulla base di considerazioni diverse: in occasione del primo accesso al p.s., per la mancata prescrizione di terapia antibiotica nonostante gli esami clinici fossero già indicativi di un'infezione in atto;
al secondo accesso al p.s., per il mancato svolgimento dei necessari esami clini e strumentali. Neppure può ritenersi che rifiuto del paziente del ricovero in data 19.8.18, impedendo ogni altro approfondimento diagnostico, abbia concorso alla causazione del danno, ex art. 1227, primo comma c.c.. Tale rifiuto, infatti, non poteva essere sorretto da un'adeguata informazione e da un'effettiva consapevolezza delle proprie condizioni di salute visto che, come osserva la CTU, non è chiaro perché fosse stato consigliato il ricovero pur avendo i sanitari ritenuto il paziente clinicamente migliorato senza neppure il conforto dell'esito di esami di laboratorio o di indagini strumentali. Il rifiuto del ricovero, quindi, non può avere alcun valore giuridico. Né assume rilevanza alcuna la circostanza che non avesse effettuato il controllo dal suo Persona_2 medico curante o la visita ortopedica prescritta dai medici del p.s. di Giugliano in data 14.8.2018 poiché, nei giorni seguenti, lo stesso effettuava nuovi accessi al pronto soccorso tali da rendere causalmente irrilevanti le suddette condotte. Devono, inoltre, essere disattese le considerazioni dell'appellata secondo cui la CTU avrebbe riconosciuto un danno da perdita di chance di sopravvivenza in luogo di un danno pieno e certo quale quello da perdita del rapporto parentale.
10 Infatti, il collegio peritale ha ritenuto pienamente sussistente il nesso di causalità affermando che la condotta alternativa corretta dei sanitari “avrebbe garantito, con qualificata probabilità (“più probabile che non”), la sopravvivenza del fu , derivando da ciò un nesso di causalità Persona_2 diretta tra gli acclarati errori tecnico-professionali e il suo decesso”. Precisamente, le probabilità di sopravvivenza del paziente sono state stimate del 90% al momento del primo accesso in pronto soccorso;
solo successivamente si sono progressivamente ridotte a causa degli ulteriori errori medici sopra descritti. È possibile, pertanto, affermare che la condotta errata del personale sanitario ha determinato, non la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile (risarcibile mediante il danno da perdita di chance) ma, al contrario, la perdita del risultato stesso (la guarigione del paziente) sulla base di un accertamento pieno del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”. Non può quindi esservi alcuna riduzione del quantum risarcibile. Deve, altresì, essere respinta l'eccezione di nullità relativa della CTU. In primo luogo, tale eccezione risulta tardiva poiché fatta valere espressamente solo in appello laddove, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, l'appellata si è limitata a chiedere genericamente il rinnovo della CTU senza fare alcun riferimento alla nullità della stessa. In secondo luogo, non è neppure vero che il collegio peritale non avrebbe fornito risposta alle osservazioni dei CCTTPP. Innanzitutto, a pagina 7, l'elaborato dà conto espressamente della posizione sostenuta della resistente. Inoltre, la replica al contenuto delle osservazioni dei CCTTPP si rinviene, in modo puntuale, nel corpo della CTU in cui si dà atto delle motivazioni che sorreggono le censure all'operato dei sanitari in occasione dei vari accessi al p.s.. Si ripete, nuovamente, che, quanto alle osservazioni relative agli accessi in p.s. del 14 e del 19.8.2008, i CCTTUU hanno sostanzialmente replicato che gli esiti degli esami effettuati “erano orientativi per un'infezione in atto e la sede dolorosa glutea e lombare andava indagata, in caso di lombalgia da probabile discoartrosi gli indici di infezione in atto non sono alterati” e che “non furono eseguiti esami di laboratorio, né tantomeno esami strumentali… ciononostante, il paziente fu dimesso ritenendolo clinicamente migliorato”. Quanto all'affermazione che la visita chirurgica delle ore 22:10 del giorno 21.8.2018 non avesse evidenziato alcuna patologia di interesse chirurgico, i CCTTUU replicano che la TC dell'addome, eseguita subito dopo l'accesso in p.s. avvenuto alle ore 14:26 dello stesso giorno, già evidenziava “la presenza di una raccolta fluida nel conteso del gluteo sx e analogo reperto nel contesto dei muscoli paraspinali”. A fronte di un chiaro quadro clinico di sepsi, “non è possibile affermare che il flemmone non è una patologia d'interesse chirurgico, senza spiegare in maniera esaustiva perché la raccolta purulenza in sede
11 glutea sx che si approfondiva nei muscoli paravertebrali non era meritevole di trattamento chirurgico”. Riguardo, infine, all'osservazione secondo cui il rifiuto alle cure, espresso dal paziente in data 19.8.2008, non avrebbe permesso la diagnosi differenziale tra l'ernia del disco ed eventuale altra patologia, i CCTTUU affermano che “Risulta contraddittorio consigliare il ricovero ad un paziente le cui condizioni cliniche sono in miglioramento per cui si affida al curante, quindi non è chiaro il rifiuto del paziente a ricoverarsi per quale patologia prospettata. Inoltre, l'opportuno trattamento chirurgico del flemmone in uno con la terapia medica avrebbe permesso, con qualificata probabilità, sulla scorta di solidi dati epidemiologici ricavati dalla letteratura medicoscientifica internazionale innanzi citata “più probabile che non”, la sopravvivenza del fu , derivando da Persona_2 ciò un nesso di causalità diretta tra gli acclarati errori tecnico-professionali e il suo decesso.”. Le conclusioni dell'accertamento peritale non sono affatto poco chiare ed estremamente contrastanti, come denunciato dall'appellata; al contrario, l'elaborato presenta rilievi esaustivi, coerenti e logici rispetto ai quesiti formulati e sorretti da un ragionamento immune da vizi logici e/o di altra natura, tale da poter essere integralmente condiviso da questa Corte. Pertanto, neppure la richiesta di rinnovazione della CTU può trovare accoglimento. Ritenuti provati il nesso di causalità, il danno-evento e l'elemento soggettivo, occorre soffermarsi, a questo punto, sulla prova del danno conseguenza. Come osservato in precedenza, gli appellanti hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da essi sofferti;
con specifico riguardo ai danni non patrimoniali, la lettura del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e della citazione in appello consente di circoscrivere la domanda al danno morale e da perdita del rapporto parentale. Tanto premesso, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali non può trovare accoglimento né per il coniuge superstite né, a maggior ragione, per gli altri appellanti dal momento che non è stata allegato né provato il venir meno di un reddito familiare o comunque la contribuzione del defunto alle esigenze patrimoniali degli appellanti. Relativamente, invece, alla domanda di risarcimento del danno morale e da perdita del rapporto parentale, occorre osservare quanto segue. In primo luogo, non è possibile liquidare congiuntamente le due voci di danno. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
12 Allo stesso modo, “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass., sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018). Ciò posto, ai fini dell'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale è necessario distinguere la posizione dei vari appellanti. Quanto ai figli di primo letto della moglie del defunto , , CP_1 CP_3
, e , la domanda non può essere accolta. Infatti, CP_2 CP_4 CP_5 sebbene il vincolo di sangue non sia un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, esso può essere concesso solo in relazione “ad un rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio" (Cassazione civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867). Pertanto, "il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza" (Cass. 24689/2020), ma deve esserci comunque una incidenza "sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà" (Cass. 24689/2020). Dunque, la prova di un unico stato familiare o gruppo familiare, in assenza di rapporto di parentela non è sufficiente, così come non è sufficiente la mera convivenza, secondo il principio di diritto ricordato” (Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31867). In definitiva, per gli appellanti non consanguinei del defunto , Persona_2 la sola convivenza non è sufficiente ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale. Ciò che è difettato, nel caso di specie, è l'allegazione, oltre che la prova, di un rapporto affettivo la cui perdita possa giustificare risarcimento. Del resto, dalla certificazione anagrafica prodotta, emerge che , e non erano neppure conviventi CP_1 CP_3 CP_2 del de cuius da tempo. Diversa è la posizione della moglie, e degli altri appellanti, Parte_1 FR e RE del de cuius. Per questi ultimi, la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere accolta in quanto, “la morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della
13 famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e FR), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. Civ., sez. III, 24/10/2025, n.28255). La circostanza che la vittima dell'illecito ed alcuni appellanti non convivessero, quindi, non incide sull'an ma solo sul quantum risarcibile. Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, questa Corte ritiene di fare applicazione delle Tabelle adottate dal Tribunale di Roma per l'anno 2025, fondate sul valore del punto pari ad € 11.549,20 che va moltiplicato per i punti fondati a loro volta sulla relazione di parentela col de cuius, sull'età della vittima, sull'età del superstite. In riferimento alla posizione della moglie, vanno Parte_1 riconosciuti i seguenti punti: 20 punti siccome coniuge del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 2,5 punti per l'età dell'appellante (53 anni al momento dell'evento); 4 punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima;
tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, sia di altri conviventi e che di altri non conviventi fino al 2° CP_4 CP_5 grado di parentela , e , si perviene alla CP_2 CP_3 Controparte_1 somma di € 340.701,40 (€ 11.549,20 per 29,5 punti). Dovendosi presumere che l'appellante verosimilmente avrebbe sottratto tale importo al fenomeno inflattivo, va ribadito che nel risarcimento per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, oltre alla svalutazione monetaria e al danno emergente, va considerato anche il lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta. Gli interessi per tale danno vanno calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base a un indice medio, decorrendo dal giorno dell'evento dannoso (Cassazione civile, sez. I, 23/07/2024, n. 20433). Dunque, la somma di € 340.701,40, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) secondo il seguente calcolo: Importo da Devalutare: € 340.701,40 Dal mese di: Settembre 2025 Al mese di: Settembre 2018 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Settembre 2025: 121,7
14 Indice Settembre 2018: 102,4 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,842 Totale Devalutazione: € 53.915,71 Importo Devalutato: € 286.785,69 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 286.785,69 Data Iniziale: 07/09/2018 Data Finale: 30/09/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2018 Scadenza Rivalutazione: Settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 07/09/2018 31/12/2018 € 287.072,48 0,30% 115 € 271,34 01/01/2019 07/09/2019 € 287.072,48 0,80% 250 € 1.573,00 07/09/2019 31/12/2019 € 285.351,76 0,80% 115 € 719,24 01/01/2020 07/09/2020 € 285.351,76 0,05% 251 € 98,11 07/09/2020 31/12/2020 € 292.808,19 0,05% 115 € 46,13 01/01/2021 07/09/2021 € 292.808,19 0,01% 250 € 20,06 07/09/2021 31/12/2021 € 317.758,54 0,01% 115 € 10,01 01/01/2022 07/09/2022 € 317.758,54 1,25% 250 € 2.720,54 07/09/2022 31/12/2022 € 334.105,33 1,25% 115 € 1.315,83 01/01/2023 07/09/2023 € 334.105,33 5,00% 250 € 11.441,96 07/09/2023 31/12/2023 € 336.112,83 5,00% 115 € 5.294,93 01/01/2024 07/09/2024 € 336.112,83 2,50% 251 € 5.778,38 07/09/2024 31/12/2024 € 340.701,40 2,50% 115 € 2.683,61 01/01/2025 30/09/2025 € 340.701,40 2,00% 273 € 5.096,52 Indice alla Decorrenza: 102,4 Indice alla Scadenza: 121,7 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,188 Totale Rivalutazione: € 53.915,71 Capitale Rivalutato: € 340.701,40 Totale Colonna Giorni: 2580 Totale Interessi: € 37.069,66 Rivalutazione + Interessi: € 90.985,37 Capitale Rivalutato + Interessi: € 377.771,06 In riferimento alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti Controparte_9 punti: 7 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49
15 anni al momento dell'illecito); 3 punti per l'età dell'appellante (41 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 150.139,60 (€ 11.549,20 per 13 punti). Poiché non vi è prova della convivenza con la vittima, il punteggio complessivo deve essere ridotto della metà; di conseguenza, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 75.069,80. Anche in questo caso, la somma di € 75.069,80, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) secondo il seguente calcolo: Importo da Devalutare: € 75.069,80 Dal mese di: Settembre 2025 Al mese di: Settembre 2018 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Settembre 2025: 121,7 Indice Settembre 2018: 102,4 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,842 Totale Devalutazione: € 11.879,73 Importo Devalutato: € 63.190,07 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 63.190,07 Data Iniziale: 07/09/2018 Data Finale: 30/09/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2018 Scadenza Rivalutazione: Settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 07/09/2018 31/12/2018 € 63.253,26 0,30% 115 € 59,79 01/01/2019 07/09/2019 € 63.253,26 0,80% 250 € 346,59 07/09/2019 31/12/2019 € 62.874,12 0,80% 115 € 158,48 01/01/2020 07/09/2020 € 62.874,12 0,05% 251 € 21,62 07/09/2020 31/12/2020 € 64.517,06 0,05% 115 € 10,16 01/01/2021 07/09/2021 € 64.517,06 0,01% 250 € 4,42 07/09/2021 31/12/2021 € 70.014,60 0,01% 115 € 2,21 01/01/2022 07/09/2022 € 70.014,60 1,25% 250 € 599,44 07/09/2022 31/12/2022 € 73.616,43 1,25% 115 € 289,93 01/01/2023 07/09/2023 € 73.616,43 5,00% 250 € 2.521,11 07/09/2023 31/12/2023 € 74.058,76 5,00% 115 € 1.166,68 01/01/2024 07/09/2024 € 74.058,76 2,50% 251 € 1.273,20 07/09/2024 31/12/2024 € 75.069,80 2,50% 115 € 591,30
16 01/01/2025 30/09/2025 € 75.069,80 2,00% 273 € 1.122,96 Indice alla Decorrenza: 102,4 Indice alla Scadenza: 121,7 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,188 Totale Rivalutazione: € 11.879,73 Capitale Rivalutato: € 75.069,80 Totale Colonna Giorni: 2580 Totale Interessi: € 8.167,89 Rivalutazione + Interessi: € 20.047,62 Capitale Rivalutato + Interessi: € 83.237,69 Quanto alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti punti: Controparte_6
7 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3 punti per l'età dell'appellante (50 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 150.139,60 (€ 11.549,20 per 13 punti). Non essendovi prova della convivenza con la vittima, il punteggio complessivo deve essere ridotto della metà; di conseguenza, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 75.069,80. La somma di € 75.069,80 liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente ed ottenendo, come per , la somma finale di € 83.237,69. Controparte_9
Analogamente, a vanno riconosciuti i seguenti punti: 7 punti Controparte_8 siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3 punti per l'età dell'appellante (42 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 150.139,60 (€ 11.549,20 per 13 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 75.069,80. La somma di € 75.069,80, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente e ottenendo la somma finale di € 83.237,69. Riguardo alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti punti: 7 Persona_1 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3 punti per l'età dell'appellante (46 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 150.139,60 (€ 11.549,20 per 13 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 75.069,80. La somma di € 75.069,80, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente e ottenendo la somma finale di € 83.237,69.
17 In riferimento alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti Parte_2 punti: 7 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3,5 punti per l'età dell'appellante (37 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 155.914,20 (€ 11.549,20 per 13,5 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,75 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 77.957,10. La somma di € 77.957,10, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) secondo il seguente calcolo: mporto da Devalutare: € 77.957,10 Dal mese di: Settembre 2025 Al mese di: Settembre 2018 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Settembre 2025: 121,7 Indice Settembre 2018: 102,4 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,842 Totale Devalutazione: € 12.336,65 Importo Devalutato: € 65.620,45 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 65.620,45 Data Iniziale: 07/09/2018 Data Finale: 30/09/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2018 Scadenza Rivalutazione: Settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 07/09/2018 31/12/2018 € 65.686,07 0,30% 115 € 62,09 01/01/2019 07/09/2019 € 65.686,07 0,80% 250 € 359,92 07/09/2019 31/12/2019 € 65.292,35 0,80% 115 € 164,57 01/01/2020 07/09/2020 € 65.292,35 0,05% 251 € 22,45 07/09/2020 31/12/2020 € 66.998,48 0,05% 115 € 10,55 01/01/2021 07/09/2021 € 66.998,48 0,01% 250 € 4,59 07/09/2021 31/12/2021 € 72.707,46 0,01% 115 € 2,29 01/01/2022 07/09/2022 € 72.707,46 1,25% 250 € 622,50 07/09/2022 31/12/2022 € 76.447,82 1,25% 115 € 301,08 01/01/2023 07/09/2023 € 76.447,82 5,00% 250 € 2.618,08 07/09/2023 31/12/2023 € 76.907,17 5,00% 115 € 1.211,55 01/01/2024 07/09/2024 € 76.907,17 2,50% 251 € 1.322,17
18 07/09/2024 31/12/2024 € 77.957,09 2,50% 115 € 614,05 01/01/2025 30/09/2025 € 77.957,09 2,00% 273 € 1.166,15 Indice alla Decorrenza: 102,4 Indice alla Scadenza: 121,7 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,188 Totale Rivalutazione: € 12.336,64 Capitale Rivalutato: € 77.957,09 Totale Colonna Giorni: 2580 Totale Interessi: € 8.482,04 Rivalutazione + Interessi: € 20.818,68
Capitale Rivalutato + Interessi: € 86.439,13 Analogamente, ad vanno riconosciuti i seguenti punti: 7 punti Parte_3 siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3,5 punti per l'età dell'appellante (33 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 155.914,20 (€ 11.549,20 per 13,5 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,75 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 77.957,10. La somma di € 77.957,10, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente e ottenendo, come per la somma Parte_2 finale di € 86.439,13. Quanto alla posizione di , vanno riconosciuti i seguenti punti: 7 CP_10 punti siccome fratello del de cuius;
3 punti per l'età del de cuius (49 anni al momento dell'illecito); 3,5 punti per l'età dell'appellante (39 anni al momento dell'evento); si perviene alla somma di € 155.914,20 (€ 11.549,20 per 13,5 punti). Dimezzato il punteggio complessivo per l'assenza di prova di convivenza con la vittima, il punteggio definitivo riconosciuto è 6,75 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad € 77.957,10. La somma di € 77.957,10, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 7.9.2018 (data del decesso) e poi rivalutata, calcolando gli interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente e ottenendo la somma finale di € 86.439,13. Per gli appellanti che sono FR e RE di non sono stati Persona_2 applicati gli aumenti previsti dalle Tabelle di Roma per l'assenza di altri familiari conviventi non essendovi prova di tale circostanza;
neppure è stato applicato l'aumento previsto per l'assenza di altri familiari non conviventi essendone certa la presenza. Pertanto, l' va condannata al pagamento, in favore di Parte_4
della somma di € 377.771,06, oltre interessi al tasso Parte_1 legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo;
in favore di CP_9
, e , della somma di € 83.237,69 ciascuno, CP_6 CP_8 Persona_1
19 oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo;
in favore di , e della somma di € 86.439,13 Pt_2 CP_10 Parte_3 ciascuno oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo. Trattandosi di causa scindibile in cui sono state accolte le domande di alcuni degli appellanti e rigettate quelle di altri, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, occorre distinguere i vari rapporti. Infatti, la sentenza che decide simultaneamente le domande di più parti, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le stesse, “mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza”, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti la cui domanda sia stata accolta (Cfr. Cass. Civ. sez. VI, 16/09/2022, n.27295). Pertanto, nei rapporti tra e , , , Parte_1 CP_9 CP_6 CP_8
, , e da un lato, e , Per_1 Pt_2 CP_10 Parte_3 Parte_4 dall'altro, le spese del giudizio di primo e secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 520.000,00 e tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti vittoriose (n. 8), seguono la soccombenza dell'appellata. Anche le spese di CTU, così come liquidate nel procedimento di A.T.P., seguono il criterio della soccombenza e, unitamente alle spese del giudizio di primo e secondo grado, devono essere distratte in favore degli avv.ti Agostino e MM NO che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.. Invece, nei rapporti tra , , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_5 CP_4 da un lato, e , dall'altro, le spese del giudizio di appello, nella Parte_4 misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di media complessità, seguono la soccombenza degli appellanti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_5 CP_4
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , avverso l'ordinanza ex
[...] Parte_2 Parte_3 CP_10 art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord, resa nella controversia civile n. rg 9101/2022, così provvede: a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di Parte_4
della somma di € 377.771,06, oltre interessi al tasso Parte_1 legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo;
in favore di , CP_9
, e , della somma di € 83.237,69 CP_6 CP_8 Persona_1 ciascuno, oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al
20 soddisfo;
in favore di , e , della somma di € Pt_2 CP_10 Parte_3
86.439,13 ciascuno oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo;
b) Rigetta le domande di Controparte_1 CP_2 CP_3
e CP_5 CP_4
c) NA l' al pagamento delle spese e competenze del Parte_4 giudizio in favore di e , , , Parte_1 CP_9 CP_6 CP_8
, , e che liquida: per il primo grado, in € Per_1 Pt_2 CP_10 Parte_3
286,00 per spese, oltre le spese di CTU così come liquidate nel procedimento di ATP, in € 69.616,70 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Agostino e MM NO;
per il giudizio di appello, in € 804,00 per spese, in € 62.368,90 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Agostino e MM NO;
d) NA , , , e al CP_1 CP_2 CP_3 CP_5 CP_4 pagamento in favore di delle spese e competenze del Parte_4 giudizio di appello che liquida in € 12.156 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti soccombenti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. Così deciso in Napoli, il 7.11.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
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