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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art.2051c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Serena Parte_1 C.F._1
Ricciardone ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO con sede legale in Roma alla via Monzambano n. 10 C.F. , CP_1 P.IVA_1
P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Marianna Labanca ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'avv. Ernesto Castaldi ed elettivamente domiciliato come in atti
terzo chiamato in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in giudizio per CP_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura Opel Astra targata
EJ653SS e delle lesioni personali conseguenti al sinistro verificatosi in data 01.01.2017 alle ore 2:30 circa in CP_2
A sostegno della domanda evidenziava che in data 01 gennaio 2017 alle ore 2:30 circa mentre si trovava alla guida della propria autovettura Opel Astra targata EJ653SS sulla SS
18 “Tirrena Inferiore” direzione Policastro - Sapri nel territorio del Comune di in CP_2 prossimità dello svincolo di Villammare perdeva il controllo del proprio veicolo a causa dell'asfalto usurato e liscio e con presenza di una chiazza di bitume liquido cosparso sull'asfalto. Impattava quindi contro la ringhiera di ferro posta a margine della corsia opposta e, non resistendo questa all'urto, finiva la sua corsa in un giardino al disotto del livello stradale, subendo danni al veicolo, nonché danni fisici.
Sottolineava che il sinistro avveniva a causa dell'omessa e insufficiente manutenzione della strada statale e delle relative pertinenze della proprietaria e custode CP_1
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda evidenziando che il tratto di CP_1
strada non presentava anomalie, che il sinistro si era verificato a causa di un “colpo di sonno” dell'attore, come da lui stesso riferito ai Carabinieri e come riportato nel rapporto dagli stessi redatto, e, comunque, che le eventuali responsabilità per quanto atteneva ad aspetti esulanti dalla carreggiata erano di pertinenza del Comune di come da CP_2
verbale che produceva.
In seguito alla difesa dell' l'attore chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in CP_1
causa del Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa ed effettuata la stessa da parte dell'attore, il CP_2
si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza della domanda,
[...] evidenziando che l'eventuale responsabilità dovesse essere individuata rispetto all' ed CP_1
evidenziava, altresì, come il sinistro potesse essere intervenuto a causa del colpo di sonno del conducente.
Espletata l'istruttoria a mezzo dell'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio sia di natura medica che ricostruttiva, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Deve premettersi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad esempio, scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In particolare, "in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso" (Cass. n. 2660 del 05/02/2013; cfr. anche
Cass. n. 21212 del 20/10/2015).
Nel caso in esame, l'attore ha dedotto che in data 1° gennaio 2017 alle ore 2:30 circa mentre si trovava alla guida della propria autovettura Opel Astra targata EJ653SS sulla SS 18
“Tirrena Inferiore” direzione Policastro - Sapri nel territorio del Comune di in CP_2
prossimità dello svincolo di Villammare perdeva il controllo del proprio veicolo a causa dell'asfalto usurato e liscio e con presenza di una chiazza di bitume liquido cosparso sull'asfalto. Impattava quindi contro la ringhiera di ferro posta a margine della corsia opposta e, non resistendo questa all'urto, finiva la sua corsa in un giardino al disotto del livello stradale, subendo danni al veicolo, nonché danni fisici.
Occorre, altresì, evidenziare come risulti per tabulas (cfr. rapporto redatto dai Carabinieri di Sapri) e non smentito dall'attore nel corso del giudizio, l'insistenza di un “colpo di sonno” che ha interessato l'attore/conducente al momento del sinistro.
Occorre, inoltre, evidenziare come sia sorta tra e disputa in CP_1 Controparte_2
ordine alla gestione e cura dei manufatti di qualsiasi forma e materiale insistenti a margine della carreggiata della strada ove è avvenuto il sinistro.
La convenuta ha evidenziato la presenza di un “verbale di delimitazione” Prot. CNA- CP_1
0016766-P del 20/04/2010, in base al quale “alla gestione e alla manutenzione del piano viabile (…) provvederà l' , mentre “il (…) assumerà a suo carico la CP_1 CP_2
gestione e la manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate, delle cunette, fossi, scarpate stradali e relative opere d'arte nonché l'apposizione e manutenzione delle barriere di sicurezza”. Laddove, invece, il né smentisce la rilevanza Controparte_2
al fine di una eventuale propria esclusiva responsabilità.
Dall'esame del sopra richiamato verbale e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall' ing. junior , che il giudicante ritiene di poter far propria Persona_1 condividendone l'iter formativo e le conclusioni, emerge che;
“Dal 23/03/2010 il tratto di strada dal Km 210+300 al 214+116 è Centro Abitato di ; “Il marciapiede, largo CP_2
1,05 metri, è delimitato verso la banchina da un ciglio non sormontabile sagomato rialzato di 5 cm con parapetto al limite esterno alto circa 87 cm”; “Il D.M. 5 novembre 2001 per strade di categoria E in ambito urbano ammette la soluzione raffigurata in figura 4.1.1.c ovvero, un marciapiede delimitato verso la banchina da un ciglio non sormontabile sagomato di altezza non superiore a 15 cm e con parapetto o barriera parapetto al limite esterno”; “ ha in gestione la manutenzione della sola sede stradale e, che i CP_1 marciapiedi e le relative barriere sono a carico del di . Infine, specifica CP_2 CP_2 che “L'ente che gestisce gli elementi marginali della sede stradale quale il marciapiede e le barriere di protezione (Comune di doveva valutare l'opportunità di dotare il CP_2
marciapiede di ciglio sagomato per impedire il sormonto dei veicoli e di idonee protezioni per la salvaguardia dei pedoni” e che “Il manufatto in oggetto non è e non si può definire un “dispositivo di ritenuta” bensì un parapetto formato da una ringhiera a protezione dei pedoni che usufruiscono del marciapiede”.
Quanto alla invocata responsabilità dell' per la presenza di manto stradale usurato e CP_1
la presenza di bitume liquido cosparso sull'asfalto, occorre chiarire che non viene raggiunta la piena prova, anche a fronte delle risultanze del rapporto redatto dai Carabinieri, che il manto stradale fosse in condizioni tali da ridurne l'aderenza, né che sullo stesso insistessero anomalie tali da richiedere l'intervento dei manutentori (cfr. Rapporto redatto dai
Carabinieri di Sapri richiamato anche dal CTU alla pagina 13 dell'elaborato peritale).
Inoltre, il teste , escusso all'udienza del 10/12/2020, ha evidenziato: Testimone_1
1) “Per quanto mi consta quel tratto stradale non ha aderenza, in quanto l'asfalto è liscio;
2) “il tratto ha sempre presentato tali caratteristiche, ciò anche nel 2017 quando si è verificato il sinistro”. Ne può, quindi, derivare che le caratteristiche della strada e del manto stradale ben potevano essere conosciute dall'attore trattandosi di strada incidente sul territorio della sua residenza (ex multis, Cass., 22419/2017).
Questo non senza considerare che, per stessa ammissione dell'attore, nel momento del sinistro egli aveva accusato un “colpo di sonno”, circostanza confermata anche dalla ricostruzione della dinamica a mezzo della CTU. Invero, l'ausiliario evidenzia (cfr. p. 11 dell'elaborato peritale) che “Il Sig. a causa del “colpo di sonno” risultava Parte_1
“privo delle capacità psico-fisiche necessarie per mantenere il controllo del veicolo;
tant'è che ha percorso 9 metri strisciando contro il parapetto senza attuare una manovra per ritornare sulla carreggiata”. Orbene, la causa del sinistro e la relativa uscita di strada sono ascrivibili al fatto dell'attore, vittima di un “colpo di sonno”. In particolare, la giurisprudenza afferma che il colpo di sonno non consente di rilevare la presenza del fortuito solo nelle ipotesi in cui lo stesso derivi da stato patologico permanente e accertato, non avendo valore, invece, il fatto che lo stesso sia intervenuto a causa di stanchezza. In particolare, il colpo di sonno è sempre addebitabile al conducente che avrebbe dovuto e potuto prevederlo in anticipo, evitando di mettersi alla guida in condizioni di stanchezza (ex multis, Cass., n. 4023/1988; Cass., n.
8513/1984).
Inoltre, il nesso di causalità tra le condizioni della strada e il sinistro non può essere provato nell'ipotesi in cui la dinamica del sinistro sia rimasta incerta anche a seguito dell'esame dei testi e non risulti provato che la causa che ha determinato la perdita del controllo dell'autovettura fosse riconducibile allo stato del manto stradale e non anche a molteplici cause che si possono ipotizzare, tra le quali un colpo di sonno (ammesso dallo stesso attore nel caso che ci occupa) plausibile data l'ora e il giorno (In caso analogo con ogni probabilità il conducente dell'autovettura era reduce dalla cena della vigilia di Natale – cfr. Corte App.
Napoli, 25/11/1008, n. 4066).
Va, altresì e comunque, valutata la rilevanza della presenza di idonei strumenti protettivi a margine della carreggiata, tali da poter evitare che si possa avere la fuoriuscita dalla sede stradale in seguito ad un evento fisiologico, come nel caso di specie, e/o a causa di un sinistro.
Orbene, nel caso di specie la responsabilità va valutata, come sopra specificato, unicamente rispetto al Controparte_2
Seppur riferibile al colpo di sonno del conducente dell'autovettura, non può sottacersi, come risultante dalla CTU, il non “dotare il marciapiede di ciglio sagomato per impedire il sormonto dei veicoli e di idonee protezioni per la salvaguardia dei pedoni” (Cfr. pagina
15 dell'elaborato peritale).
Detto ultimo aspetto ha, in concorso con il fatto del conducente, avuto incidenza nella causazione dell'evento lesivo.
Considerato che la protezione necessaria rispetto allo stato dei luoghi non risultava adeguata, emerge una responsabilità del essendo il fortuito, costituito dal colpo di CP_2
sonno, solamente parziale e, quindi, implicante corresponsabilità.
Invero, il comportamento del danneggiato, da valutare anche officiosamente ex art. 1227
c.c., comma 1, può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno (ex multis, Cass., n. 2480/2018; Cass., n. 9315/2019). Ciò non significa peraltro che, laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227
c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (ex multis, Cass.,
n. 26527/2020).
In particolare, nel caso di specie tanto le mancanze dell'Ente quanto il fortuito attribuibile al conducente dell'autovettura possono implicare la sussistenza di un concorso di colpa, ciascuno per il 50%, nella causazione dell'evento, tanto in relazione a tutti i dati emersi dall'istruttoria e sopra richiamati ed anche, da ultimo, in applicazione di un principio di equità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va esclusa la responsabilità di CP_1
mentre va dichiarata la corresponsabilità al 50% tra attore e Controparte_2
I danni, come quantificati di seguito, andranno, pertanto, ristorati per la metà.
In relazione al danno all'autovettura, parte attrice quantifica il danno in €.10.350,00 allegando perizia di parte e dichiarazione di passaggio alla demolizione entro sette giorni dalla dichiarazione stessa datata 15.03.2017.
Alla luce della documentazione appena richiamata, il danno, documentato nella sua esistenza ma non nel suo preciso ammontare, può essere liquidato facendo ricorso al principio di equità dettato dall'art. 1226 c.c.. In particolare, il danno complessivo subito dall'attore per la perdita dell'autovettura Opel Astra targata EJ653SS può essere quantificato in €.7.000,00 ed in virtù della corresponsabilità al 50% nella misura di
€.3.500,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Per le lesioni personali sofferte a causa del sinistro, la consulenza effettuata in corso di causa, che questo giudicante ritiene di far propria condividendone in pieno l'analisi ed il contenuto, ha sottolineato che le lesioni riportate sono conseguenza del sinistro ed ha determinato che l'attore è stato costretto a: inabilità totale (ITP) di 7 giorni al 75%; inabilità temporanea parziale al 50%: giorni 20. Inabilità temporanea parziale al 25%: giorni 20.
Inoltre, sono residuati postumi che hanno determinato un danno biologico complessivo permanente pari al 4% e che “tutte le spese mediche indicate nei fascicoli di causa sono consequenziali e sono state necessarie per l'evento traumatico dell'1/01/2017”. Infine, l'ausiliario ha specificato che: “per l'evento dell'1/01/2017 non si è verificato un danno all'integrità fisionomica del periziato”; “Gli esiti (…) non agiscono in attività di tipo non lavorativo svolte dal periziato, come nelle attività ludiche che lui normalmente pratica”; “Le mansioni lavorative espletate dal periziato non subiscono limitazioni in seguito al sinistro subito in data 01/01/2017”; “Per il sinistro occorso in data 01/01/2017 al sig. non vi sono attività lavorative precluse”. Parte_1
Alla luce di tanto, effettuando il calcolo del danno biologico ex art. 5, co. 2 della Legge
57/2001, aggiornato con il Decreto ministeriale 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, si avrà: inabilità temporanea parziale al 75% (55,24 x 7 gg) €.290,01; inabilità temporanea parziale al 50% (55,24 x 20 gg) €.552,40; inabilità temporanea parziale al 25% (55,24 x 20 gg) €.276,20, per un totale di €.1.118,61. Quanto al danno biologico: (valore del punto per invalidità permanente del
4% €.947,30) € 3.595,95. Spese mediche €.451,00. In definitiva il quantum relativo al danno risarcibile è pari a complessivi €. 5.165,56, somma già rivalutata.
Il danno complessivo a cose e per lesioni personali è pertanto pari ad €.12.165,56 che va dimezzato in virtù della corresponsabilità al 50% ed è pertanto liquidabile in €.6.082,78 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza al 50% tra l'attore e il e vengono Controparte_2
liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del decisum e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di lite tra l'attore e l' possono essere integralmente compensate tenuto CP_1
conto della estrema tecnicità della materia in relazione alle competenze di gestione e
[... sorveglianza per di più connotate dalla presenza di verbale interno tra e CP_1 CP_2
CP_2
Le spese per le consulenze tecniche d'ufficio vengono poste per il 50% ciascuno in capo all'attore e al Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 761/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda nei confronti di CP_1
- dichiara la responsabilità del in persona del legale rapp.te p.t., per Controparte_2
la causazione del sinistro nella misura del 50%; - condanna il in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, per la causale Controparte_2 di cui in parte motiva, in favore di la somma di in €.6.082,78 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e l' CP_1
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle le Controparte_2 spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano, già dimidiate, in €.132,00 per esborsi ed in €.2.538,50 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre spese generali, CNPA ed IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Serena Ricciardone.
Pone definitivamente in solido, per il 50% ciascuno, in capo all'attore e al CP_2 le spese per le consulenze tecniche d'ufficio già liquidate in favore del dott.
[...]
con decreto dell'11.04.2023 e in favore dell'ing. con Persona_2 Persona_1
decreto del 07.09.2021.
Così deciso in Lagonegro 29 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art.2051c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Serena Parte_1 C.F._1
Ricciardone ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO con sede legale in Roma alla via Monzambano n. 10 C.F. , CP_1 P.IVA_1
P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Marianna Labanca ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'avv. Ernesto Castaldi ed elettivamente domiciliato come in atti
terzo chiamato in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in giudizio per CP_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura Opel Astra targata
EJ653SS e delle lesioni personali conseguenti al sinistro verificatosi in data 01.01.2017 alle ore 2:30 circa in CP_2
A sostegno della domanda evidenziava che in data 01 gennaio 2017 alle ore 2:30 circa mentre si trovava alla guida della propria autovettura Opel Astra targata EJ653SS sulla SS
18 “Tirrena Inferiore” direzione Policastro - Sapri nel territorio del Comune di in CP_2 prossimità dello svincolo di Villammare perdeva il controllo del proprio veicolo a causa dell'asfalto usurato e liscio e con presenza di una chiazza di bitume liquido cosparso sull'asfalto. Impattava quindi contro la ringhiera di ferro posta a margine della corsia opposta e, non resistendo questa all'urto, finiva la sua corsa in un giardino al disotto del livello stradale, subendo danni al veicolo, nonché danni fisici.
Sottolineava che il sinistro avveniva a causa dell'omessa e insufficiente manutenzione della strada statale e delle relative pertinenze della proprietaria e custode CP_1
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda evidenziando che il tratto di CP_1
strada non presentava anomalie, che il sinistro si era verificato a causa di un “colpo di sonno” dell'attore, come da lui stesso riferito ai Carabinieri e come riportato nel rapporto dagli stessi redatto, e, comunque, che le eventuali responsabilità per quanto atteneva ad aspetti esulanti dalla carreggiata erano di pertinenza del Comune di come da CP_2
verbale che produceva.
In seguito alla difesa dell' l'attore chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in CP_1
causa del Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa ed effettuata la stessa da parte dell'attore, il CP_2
si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza della domanda,
[...] evidenziando che l'eventuale responsabilità dovesse essere individuata rispetto all' ed CP_1
evidenziava, altresì, come il sinistro potesse essere intervenuto a causa del colpo di sonno del conducente.
Espletata l'istruttoria a mezzo dell'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio sia di natura medica che ricostruttiva, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Deve premettersi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad esempio, scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In particolare, "in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso" (Cass. n. 2660 del 05/02/2013; cfr. anche
Cass. n. 21212 del 20/10/2015).
Nel caso in esame, l'attore ha dedotto che in data 1° gennaio 2017 alle ore 2:30 circa mentre si trovava alla guida della propria autovettura Opel Astra targata EJ653SS sulla SS 18
“Tirrena Inferiore” direzione Policastro - Sapri nel territorio del Comune di in CP_2
prossimità dello svincolo di Villammare perdeva il controllo del proprio veicolo a causa dell'asfalto usurato e liscio e con presenza di una chiazza di bitume liquido cosparso sull'asfalto. Impattava quindi contro la ringhiera di ferro posta a margine della corsia opposta e, non resistendo questa all'urto, finiva la sua corsa in un giardino al disotto del livello stradale, subendo danni al veicolo, nonché danni fisici.
Occorre, altresì, evidenziare come risulti per tabulas (cfr. rapporto redatto dai Carabinieri di Sapri) e non smentito dall'attore nel corso del giudizio, l'insistenza di un “colpo di sonno” che ha interessato l'attore/conducente al momento del sinistro.
Occorre, inoltre, evidenziare come sia sorta tra e disputa in CP_1 Controparte_2
ordine alla gestione e cura dei manufatti di qualsiasi forma e materiale insistenti a margine della carreggiata della strada ove è avvenuto il sinistro.
La convenuta ha evidenziato la presenza di un “verbale di delimitazione” Prot. CNA- CP_1
0016766-P del 20/04/2010, in base al quale “alla gestione e alla manutenzione del piano viabile (…) provvederà l' , mentre “il (…) assumerà a suo carico la CP_1 CP_2
gestione e la manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate, delle cunette, fossi, scarpate stradali e relative opere d'arte nonché l'apposizione e manutenzione delle barriere di sicurezza”. Laddove, invece, il né smentisce la rilevanza Controparte_2
al fine di una eventuale propria esclusiva responsabilità.
Dall'esame del sopra richiamato verbale e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall' ing. junior , che il giudicante ritiene di poter far propria Persona_1 condividendone l'iter formativo e le conclusioni, emerge che;
“Dal 23/03/2010 il tratto di strada dal Km 210+300 al 214+116 è Centro Abitato di ; “Il marciapiede, largo CP_2
1,05 metri, è delimitato verso la banchina da un ciglio non sormontabile sagomato rialzato di 5 cm con parapetto al limite esterno alto circa 87 cm”; “Il D.M. 5 novembre 2001 per strade di categoria E in ambito urbano ammette la soluzione raffigurata in figura 4.1.1.c ovvero, un marciapiede delimitato verso la banchina da un ciglio non sormontabile sagomato di altezza non superiore a 15 cm e con parapetto o barriera parapetto al limite esterno”; “ ha in gestione la manutenzione della sola sede stradale e, che i CP_1 marciapiedi e le relative barriere sono a carico del di . Infine, specifica CP_2 CP_2 che “L'ente che gestisce gli elementi marginali della sede stradale quale il marciapiede e le barriere di protezione (Comune di doveva valutare l'opportunità di dotare il CP_2
marciapiede di ciglio sagomato per impedire il sormonto dei veicoli e di idonee protezioni per la salvaguardia dei pedoni” e che “Il manufatto in oggetto non è e non si può definire un “dispositivo di ritenuta” bensì un parapetto formato da una ringhiera a protezione dei pedoni che usufruiscono del marciapiede”.
Quanto alla invocata responsabilità dell' per la presenza di manto stradale usurato e CP_1
la presenza di bitume liquido cosparso sull'asfalto, occorre chiarire che non viene raggiunta la piena prova, anche a fronte delle risultanze del rapporto redatto dai Carabinieri, che il manto stradale fosse in condizioni tali da ridurne l'aderenza, né che sullo stesso insistessero anomalie tali da richiedere l'intervento dei manutentori (cfr. Rapporto redatto dai
Carabinieri di Sapri richiamato anche dal CTU alla pagina 13 dell'elaborato peritale).
Inoltre, il teste , escusso all'udienza del 10/12/2020, ha evidenziato: Testimone_1
1) “Per quanto mi consta quel tratto stradale non ha aderenza, in quanto l'asfalto è liscio;
2) “il tratto ha sempre presentato tali caratteristiche, ciò anche nel 2017 quando si è verificato il sinistro”. Ne può, quindi, derivare che le caratteristiche della strada e del manto stradale ben potevano essere conosciute dall'attore trattandosi di strada incidente sul territorio della sua residenza (ex multis, Cass., 22419/2017).
Questo non senza considerare che, per stessa ammissione dell'attore, nel momento del sinistro egli aveva accusato un “colpo di sonno”, circostanza confermata anche dalla ricostruzione della dinamica a mezzo della CTU. Invero, l'ausiliario evidenzia (cfr. p. 11 dell'elaborato peritale) che “Il Sig. a causa del “colpo di sonno” risultava Parte_1
“privo delle capacità psico-fisiche necessarie per mantenere il controllo del veicolo;
tant'è che ha percorso 9 metri strisciando contro il parapetto senza attuare una manovra per ritornare sulla carreggiata”. Orbene, la causa del sinistro e la relativa uscita di strada sono ascrivibili al fatto dell'attore, vittima di un “colpo di sonno”. In particolare, la giurisprudenza afferma che il colpo di sonno non consente di rilevare la presenza del fortuito solo nelle ipotesi in cui lo stesso derivi da stato patologico permanente e accertato, non avendo valore, invece, il fatto che lo stesso sia intervenuto a causa di stanchezza. In particolare, il colpo di sonno è sempre addebitabile al conducente che avrebbe dovuto e potuto prevederlo in anticipo, evitando di mettersi alla guida in condizioni di stanchezza (ex multis, Cass., n. 4023/1988; Cass., n.
8513/1984).
Inoltre, il nesso di causalità tra le condizioni della strada e il sinistro non può essere provato nell'ipotesi in cui la dinamica del sinistro sia rimasta incerta anche a seguito dell'esame dei testi e non risulti provato che la causa che ha determinato la perdita del controllo dell'autovettura fosse riconducibile allo stato del manto stradale e non anche a molteplici cause che si possono ipotizzare, tra le quali un colpo di sonno (ammesso dallo stesso attore nel caso che ci occupa) plausibile data l'ora e il giorno (In caso analogo con ogni probabilità il conducente dell'autovettura era reduce dalla cena della vigilia di Natale – cfr. Corte App.
Napoli, 25/11/1008, n. 4066).
Va, altresì e comunque, valutata la rilevanza della presenza di idonei strumenti protettivi a margine della carreggiata, tali da poter evitare che si possa avere la fuoriuscita dalla sede stradale in seguito ad un evento fisiologico, come nel caso di specie, e/o a causa di un sinistro.
Orbene, nel caso di specie la responsabilità va valutata, come sopra specificato, unicamente rispetto al Controparte_2
Seppur riferibile al colpo di sonno del conducente dell'autovettura, non può sottacersi, come risultante dalla CTU, il non “dotare il marciapiede di ciglio sagomato per impedire il sormonto dei veicoli e di idonee protezioni per la salvaguardia dei pedoni” (Cfr. pagina
15 dell'elaborato peritale).
Detto ultimo aspetto ha, in concorso con il fatto del conducente, avuto incidenza nella causazione dell'evento lesivo.
Considerato che la protezione necessaria rispetto allo stato dei luoghi non risultava adeguata, emerge una responsabilità del essendo il fortuito, costituito dal colpo di CP_2
sonno, solamente parziale e, quindi, implicante corresponsabilità.
Invero, il comportamento del danneggiato, da valutare anche officiosamente ex art. 1227
c.c., comma 1, può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno (ex multis, Cass., n. 2480/2018; Cass., n. 9315/2019). Ciò non significa peraltro che, laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227
c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (ex multis, Cass.,
n. 26527/2020).
In particolare, nel caso di specie tanto le mancanze dell'Ente quanto il fortuito attribuibile al conducente dell'autovettura possono implicare la sussistenza di un concorso di colpa, ciascuno per il 50%, nella causazione dell'evento, tanto in relazione a tutti i dati emersi dall'istruttoria e sopra richiamati ed anche, da ultimo, in applicazione di un principio di equità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va esclusa la responsabilità di CP_1
mentre va dichiarata la corresponsabilità al 50% tra attore e Controparte_2
I danni, come quantificati di seguito, andranno, pertanto, ristorati per la metà.
In relazione al danno all'autovettura, parte attrice quantifica il danno in €.10.350,00 allegando perizia di parte e dichiarazione di passaggio alla demolizione entro sette giorni dalla dichiarazione stessa datata 15.03.2017.
Alla luce della documentazione appena richiamata, il danno, documentato nella sua esistenza ma non nel suo preciso ammontare, può essere liquidato facendo ricorso al principio di equità dettato dall'art. 1226 c.c.. In particolare, il danno complessivo subito dall'attore per la perdita dell'autovettura Opel Astra targata EJ653SS può essere quantificato in €.7.000,00 ed in virtù della corresponsabilità al 50% nella misura di
€.3.500,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Per le lesioni personali sofferte a causa del sinistro, la consulenza effettuata in corso di causa, che questo giudicante ritiene di far propria condividendone in pieno l'analisi ed il contenuto, ha sottolineato che le lesioni riportate sono conseguenza del sinistro ed ha determinato che l'attore è stato costretto a: inabilità totale (ITP) di 7 giorni al 75%; inabilità temporanea parziale al 50%: giorni 20. Inabilità temporanea parziale al 25%: giorni 20.
Inoltre, sono residuati postumi che hanno determinato un danno biologico complessivo permanente pari al 4% e che “tutte le spese mediche indicate nei fascicoli di causa sono consequenziali e sono state necessarie per l'evento traumatico dell'1/01/2017”. Infine, l'ausiliario ha specificato che: “per l'evento dell'1/01/2017 non si è verificato un danno all'integrità fisionomica del periziato”; “Gli esiti (…) non agiscono in attività di tipo non lavorativo svolte dal periziato, come nelle attività ludiche che lui normalmente pratica”; “Le mansioni lavorative espletate dal periziato non subiscono limitazioni in seguito al sinistro subito in data 01/01/2017”; “Per il sinistro occorso in data 01/01/2017 al sig. non vi sono attività lavorative precluse”. Parte_1
Alla luce di tanto, effettuando il calcolo del danno biologico ex art. 5, co. 2 della Legge
57/2001, aggiornato con il Decreto ministeriale 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, si avrà: inabilità temporanea parziale al 75% (55,24 x 7 gg) €.290,01; inabilità temporanea parziale al 50% (55,24 x 20 gg) €.552,40; inabilità temporanea parziale al 25% (55,24 x 20 gg) €.276,20, per un totale di €.1.118,61. Quanto al danno biologico: (valore del punto per invalidità permanente del
4% €.947,30) € 3.595,95. Spese mediche €.451,00. In definitiva il quantum relativo al danno risarcibile è pari a complessivi €. 5.165,56, somma già rivalutata.
Il danno complessivo a cose e per lesioni personali è pertanto pari ad €.12.165,56 che va dimezzato in virtù della corresponsabilità al 50% ed è pertanto liquidabile in €.6.082,78 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza al 50% tra l'attore e il e vengono Controparte_2
liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del decisum e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di lite tra l'attore e l' possono essere integralmente compensate tenuto CP_1
conto della estrema tecnicità della materia in relazione alle competenze di gestione e
[... sorveglianza per di più connotate dalla presenza di verbale interno tra e CP_1 CP_2
CP_2
Le spese per le consulenze tecniche d'ufficio vengono poste per il 50% ciascuno in capo all'attore e al Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 761/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda nei confronti di CP_1
- dichiara la responsabilità del in persona del legale rapp.te p.t., per Controparte_2
la causazione del sinistro nella misura del 50%; - condanna il in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, per la causale Controparte_2 di cui in parte motiva, in favore di la somma di in €.6.082,78 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e l' CP_1
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle le Controparte_2 spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano, già dimidiate, in €.132,00 per esborsi ed in €.2.538,50 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre spese generali, CNPA ed IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Serena Ricciardone.
Pone definitivamente in solido, per il 50% ciascuno, in capo all'attore e al CP_2 le spese per le consulenze tecniche d'ufficio già liquidate in favore del dott.
[...]
con decreto dell'11.04.2023 e in favore dell'ing. con Persona_2 Persona_1
decreto del 07.09.2021.
Così deciso in Lagonegro 29 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara