Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/07/2025, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 04955/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Lauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell''istanza di rinnovo del permesso richiesto per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 3 febbraio 2025, il ricorrente impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Caserta gli ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sulla base della ritenuta ostatività dei reati di cui si era reso responsabile.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per violazione del legittimo affidamento, in quanto l’Amministrazione nel decreto di diniego richiama precedenti penali già esistenti e quindi già valutati al momento in cui aveva provveduto alla conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato in data 07.04.2023; difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto i reati richiamati non sarebbero automaticamente ostativi e comunque commessi molto tempo addietro mentre il ricorrente, già regolare dal 2019 perché coniugato con una cittadina Italiana, aveva già ottenuto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato sulla base degli stessi fatti contestati/imputati al ricorrente in sede del rigetto impugnato; violazione del principio dell’unità familiare, in quanto il ricorrente aveva documentato anche la sua situazione familiare e, in particolare, che in data 11.04.2023 era nata sua figlia e che la madre è titolare di un permesso di soggiorno UE per lungo soggiornante e ha un regolare lavoro, per cui andava adeguatamente valutata anche tale situazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, argomentando per il rigetto del ricorso sulla base delle risultanze del casellario giudiziale e deducendo l’ostatività delle condanne riportate.
Il ricorrente ha depositato memoria contrastando le difese dell’Amministrazione e chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 470 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Amministrazione non ha depositato ulteriori memorie né documentazione.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto secondo quanto segue:
- va rilevato innanzitutto che la condanna riportata dal ricorrente per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti è relativa all’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, del DPR n. 309/90 e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 2023 ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 117 primo comma della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, quelle per il reato di cui all'art. 73, comma 5, citato;
- neppure le altre condanne riportate dal ricorrente rientrano tra quelle automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ex art. all’art. 4 comma 3 del TUI;
-e, in ogni caso, il ricorrente ha dimostrato di convivere in Italia con la figlia minore e la madre di lei, regolarmente soggiornante e, al riguardo, va ribadito che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (così come riformulato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.202 del 2013), nei confronti dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, o che comunque abbia legami familiari che darebbero titolo al ricongiungimento, l’eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che tenga conto dell’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale; e, anche se la presenza in Italia del nucleo familiare del cittadino straniero non può rappresentare elemento che, nella valutazione discrezionale richiesta all'Amministrazione, debba in ogni caso prevalere rispetto alla necessità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l’Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto di tutti gli elementi richiamati dell’art.5, comma 5, citato;
- la Questura, quindi, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione in termini concreti ed attuali della pericolosità sociale dello straniero e di prevalenza sull’interesse all’unità familiare, tenendo conto anche della risalenza nel tempo delle condotte che hanno portato alle condanne citate nel provvedimento, del cui espletamento avrebbe dovuto dare atto in sede di motivazione del provvedimento, mentre ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Per tutto sopra esposto, pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il diniego impugnato va annullato.
Le peculiarità della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.