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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 356/2025
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difea Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Ricciardi Tenore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e dall'avv. Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione ordinanza-ingiunzione CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Parte_1
reiectis, in accoglimento del presente Ricorso e delle circostanze giuridico-fattuali ivi esposte e documentalmente comprovate, anche valutato il comportamento complessivo delle Parti, in via pregiudiziale, accertare, anche considerato il silenzio serbato dall'Ente previdenziale rispetto allo scritto difensivo ut supra, la necessità della
Ricorrente di depositare il presente atto onde evitare di incorrere nella decadenza ex art. 6, c. VI, D.Lgs. n. 150/2011, oltreché il puntuale rispetto del termine ivi indicato e, per l'effetto, dichiarare l'ammissibilità del presente Ricorso;
in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti ex lege e, per l'effetto, dichiarare inaudita altera parte con lo stesso Decreto ex art. 415 c.p.c. – ovvero, in subordine, alla prima udienza con ordinanza non impugnabile - la sospensione della esecutorietà (e/o della esecuzione, ove fosse già stata intrapresa), con i conseguenti effetti sulla maturazione delle correlate maggiorazioni ex lege, della Ordinanza di ingiunzione n. OI-003022544
(Prot. ), formata il 29.01.2025 e notificata il 07.02.2025 CodiceFiscale_2 alla SI.ra , ordinando all' Parte_1 Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), in persona del Legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentante pro tempore, di provvedere immediatamente in tal senso, così che la
Ricorrente possa notificare l'invocato richiesto Provvedimento sospensivo anche all'eventuale Concessionario della riscossione;
nel merito, accertare e dichiarare, per le motivazioni ut supra: - la inesistenza e/o infondatezza della sanzione amministrativa comminata dall'Ente previdenziale, e/o - che la SI.ra , in difetto di Parte_1 qualsivoglia rapporto con l'Associazione de qua nel biennio 2021-2022, ha pieno diritto e legittimazione ad essere immediatamente ed integralmente esonerata dal pagamento del relativo importo e di ogni altra somma alla medesima direttamente e/o indirettamente correlata, e/o - la insussistenza di prove sufficienti di responsabilità della Ricorrente, così, per l'effetto, annullare, revocare e/o rettificare integralmente – ovvero, in via gradata parzialmente - la Ordinanza di ingiunzione n. OI-003022544
(Prot. ), formata il 29.01.2025 e notificata il 07.02.2025 Controparte_3
alla odierna Ricorrente, comunque dichiarandola inefficace, ordinando all'
[...]
(C.F. e P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Legale Rappresentante pro tempore, di procedere immediatamente in tal senso, comunque ordinandogli altresì di provvedere all'immediato/a: - emissione di uno
o più provvedimenti che siano integralmente conformi alla effettiva situazione e posizione giuridica della SI.ra , interruzione di qualsiasi correlata Parte_1
Pag. 2 di 6 iniziativa di recupero, astenendosi dal porre in essere ulteriori rivendicazioni creditorie nei confronti della medesima Ricorrente;
in subordine, nella deprecata ipotesi di accertamento di qualsivoglia profilo di responsabilità della Ricorrente, accertare e dichiarare l'effettiva entità della sanzione che le sarebbe comminabile e, per l'effetto, modificarla di conseguenza riducendone l'importo alla misura minima edittale, ovvero alla diversa misura ritenuta di Giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorario, oltre al rimborso delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. giuste le previsioni di cui al
D.M. n. 55/2014 s.m.i., con la maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 1bis, D.M. cit., in quanto il presente atto, depositato con modalità telematiche, è redatto secondo i criteri di cui al D.M. n. 110/2023 e con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali, in particolare, consentono la ricerca testuale nonché la navigazione all'interno dell'atto medesimo”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo SI. Giudice del Lavoro, preso atto CP_1 dell'intervenuto provvedimento di archiviazione degli atti n. OA-000014493, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 09.03.2025, la ricorrente impugnava l'ordinanza- ingiunzione n. OI-003022544 (Prot. 6200.29/01/2025.0022180), emessa il CP_1
29.01.2025 per la somma di 1.851,64 euro e notificata il 07.02.2025, chiedendone l'annullamento.
2. In particolare, la riferiva di avere ricoperto – a titolo gratuito e con Pt_1
scopo esclusivamente volontaristico – la carica di vicepresidente e legale rappresentante dell'associazione “Istituti per il Raggiungimento del Potenziale
Umano Europa O.N.L.U.S.” dall'anno 1993 all'anno 2005, ma di non aver rivestito alcuna carica nel biennio 2021-2022 (durante il quale legale rappresentante della suddetta associazione era ), Persona_1
Pag. 3 di 6 3. Poiché l'ordinanza-ingiunzione impugnata concerneva l'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del suddetto ente per l'importo di 1.228,39 euro in riferimento ai mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, ottobre e novembre
2022, tale contestazione non poteva essere mossa nei suoi confronti in quanto oramai da diverso tempo non aveva la legale rappresentanza dell'associazione in questione.
4. In data 26.05.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere accolto CP_1
la domanda del ricorrente (con provvedimento del 26.05.20259), annullando l'ordinanza-ingiunzione oggetto del giudizio e disponendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, essendo stata verificata dall'ente previdenziale l'insufficienza dei presupposti per l'emissione del suddetto provvedimento.
5. Pertanto, l' concludeva per la cessazione della materia del contendere. CP_1
6. Con decreto dell'11.03.2025 questo ufficio disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
7. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni dell' e CP_1
chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda della ricorrente, annullando CP_1
l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione in questo giudizio, come da provvedimento depositato del 26.05.2025.
10. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda della ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
11. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore della ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
Pag. 4 di 6 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 1.101,00 a 5.201 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
12. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la Cassazione, con sentenza n. 37692 del
23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
13. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite a favore della CP_1
ricorrente che liquida in euro 1.017,00 euro per compensi di Parte_1
avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pag. 5 di 6 Pisa, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 356/2025
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difea Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Ricciardi Tenore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e dall'avv. Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione ordinanza-ingiunzione CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Parte_1
reiectis, in accoglimento del presente Ricorso e delle circostanze giuridico-fattuali ivi esposte e documentalmente comprovate, anche valutato il comportamento complessivo delle Parti, in via pregiudiziale, accertare, anche considerato il silenzio serbato dall'Ente previdenziale rispetto allo scritto difensivo ut supra, la necessità della
Ricorrente di depositare il presente atto onde evitare di incorrere nella decadenza ex art. 6, c. VI, D.Lgs. n. 150/2011, oltreché il puntuale rispetto del termine ivi indicato e, per l'effetto, dichiarare l'ammissibilità del presente Ricorso;
in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti ex lege e, per l'effetto, dichiarare inaudita altera parte con lo stesso Decreto ex art. 415 c.p.c. – ovvero, in subordine, alla prima udienza con ordinanza non impugnabile - la sospensione della esecutorietà (e/o della esecuzione, ove fosse già stata intrapresa), con i conseguenti effetti sulla maturazione delle correlate maggiorazioni ex lege, della Ordinanza di ingiunzione n. OI-003022544
(Prot. ), formata il 29.01.2025 e notificata il 07.02.2025 CodiceFiscale_2 alla SI.ra , ordinando all' Parte_1 Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), in persona del Legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentante pro tempore, di provvedere immediatamente in tal senso, così che la
Ricorrente possa notificare l'invocato richiesto Provvedimento sospensivo anche all'eventuale Concessionario della riscossione;
nel merito, accertare e dichiarare, per le motivazioni ut supra: - la inesistenza e/o infondatezza della sanzione amministrativa comminata dall'Ente previdenziale, e/o - che la SI.ra , in difetto di Parte_1 qualsivoglia rapporto con l'Associazione de qua nel biennio 2021-2022, ha pieno diritto e legittimazione ad essere immediatamente ed integralmente esonerata dal pagamento del relativo importo e di ogni altra somma alla medesima direttamente e/o indirettamente correlata, e/o - la insussistenza di prove sufficienti di responsabilità della Ricorrente, così, per l'effetto, annullare, revocare e/o rettificare integralmente – ovvero, in via gradata parzialmente - la Ordinanza di ingiunzione n. OI-003022544
(Prot. ), formata il 29.01.2025 e notificata il 07.02.2025 Controparte_3
alla odierna Ricorrente, comunque dichiarandola inefficace, ordinando all'
[...]
(C.F. e P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Legale Rappresentante pro tempore, di procedere immediatamente in tal senso, comunque ordinandogli altresì di provvedere all'immediato/a: - emissione di uno
o più provvedimenti che siano integralmente conformi alla effettiva situazione e posizione giuridica della SI.ra , interruzione di qualsiasi correlata Parte_1
Pag. 2 di 6 iniziativa di recupero, astenendosi dal porre in essere ulteriori rivendicazioni creditorie nei confronti della medesima Ricorrente;
in subordine, nella deprecata ipotesi di accertamento di qualsivoglia profilo di responsabilità della Ricorrente, accertare e dichiarare l'effettiva entità della sanzione che le sarebbe comminabile e, per l'effetto, modificarla di conseguenza riducendone l'importo alla misura minima edittale, ovvero alla diversa misura ritenuta di Giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorario, oltre al rimborso delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. giuste le previsioni di cui al
D.M. n. 55/2014 s.m.i., con la maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 1bis, D.M. cit., in quanto il presente atto, depositato con modalità telematiche, è redatto secondo i criteri di cui al D.M. n. 110/2023 e con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali, in particolare, consentono la ricerca testuale nonché la navigazione all'interno dell'atto medesimo”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo SI. Giudice del Lavoro, preso atto CP_1 dell'intervenuto provvedimento di archiviazione degli atti n. OA-000014493, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 09.03.2025, la ricorrente impugnava l'ordinanza- ingiunzione n. OI-003022544 (Prot. 6200.29/01/2025.0022180), emessa il CP_1
29.01.2025 per la somma di 1.851,64 euro e notificata il 07.02.2025, chiedendone l'annullamento.
2. In particolare, la riferiva di avere ricoperto – a titolo gratuito e con Pt_1
scopo esclusivamente volontaristico – la carica di vicepresidente e legale rappresentante dell'associazione “Istituti per il Raggiungimento del Potenziale
Umano Europa O.N.L.U.S.” dall'anno 1993 all'anno 2005, ma di non aver rivestito alcuna carica nel biennio 2021-2022 (durante il quale legale rappresentante della suddetta associazione era ), Persona_1
Pag. 3 di 6 3. Poiché l'ordinanza-ingiunzione impugnata concerneva l'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del suddetto ente per l'importo di 1.228,39 euro in riferimento ai mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, ottobre e novembre
2022, tale contestazione non poteva essere mossa nei suoi confronti in quanto oramai da diverso tempo non aveva la legale rappresentanza dell'associazione in questione.
4. In data 26.05.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere accolto CP_1
la domanda del ricorrente (con provvedimento del 26.05.20259), annullando l'ordinanza-ingiunzione oggetto del giudizio e disponendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, essendo stata verificata dall'ente previdenziale l'insufficienza dei presupposti per l'emissione del suddetto provvedimento.
5. Pertanto, l' concludeva per la cessazione della materia del contendere. CP_1
6. Con decreto dell'11.03.2025 questo ufficio disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
7. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni dell' e CP_1
chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda della ricorrente, annullando CP_1
l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione in questo giudizio, come da provvedimento depositato del 26.05.2025.
10. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda della ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
11. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore della ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
Pag. 4 di 6 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 1.101,00 a 5.201 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
12. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la Cassazione, con sentenza n. 37692 del
23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
13. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite a favore della CP_1
ricorrente che liquida in euro 1.017,00 euro per compensi di Parte_1
avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pag. 5 di 6 Pisa, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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