TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1719 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/10/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelo Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Sestu, nella Via Battista Loi 2, sarà assegnata alla SI.ra . Parte_1
c) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, Pt_2 Parte_1
€ 100,00, a titolo di mantenimento della stessa, nonché, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , non economicamente autosufficiente, la somma Per_1 mensile di € 400,00, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato) Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1719 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/10/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelo Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Sestu, nella Via Battista Loi 2, sarà assegnata alla SI.ra . Parte_1
c) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, Pt_2 Parte_1
€ 100,00, a titolo di mantenimento della stessa, nonché, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , non economicamente autosufficiente, la somma Per_1 mensile di € 400,00, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato) Pag. 2 di 2