Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1977/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1977/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data 7.11.2024
DA
(C.F. ), cittadina italiana, nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Castel Ritaldi (PG), Fraz. Bruna, Via della Repubblica
[...]
n. 47, presso il Difensore;
e
(C.F. , cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
MO (PG) Fraz. Fratta Loc. Mercatello n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. MACCABEI Giovanni ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Piermarini n. 2, presso il Difensore;
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i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MO (PG) in data 13.07.2002 (atto n.
5, parte I, anno 2002), separati con decreto di omologa del Tribunale di Spoleto del 3.05.2023;
con i seguenti figli: (C.F. ) nato a [...] il Persona_1 C.F._3
25.04.2010, minorenne;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data
7.11.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Per accordo espresso tra le parti, valutate anche le esigenze di studio, attività sportive e gestione del figlio minore, la casa coniugale sita in MO (PG), Fraz. Fratta Loc. Mercatello n. 4, resterà nella esclusiva disponibilità del IG. ggi proprietario esclusivo dell'immobile a seguito della cessione da parte della IG.ra Pt_2
della propria quota di comproprietà pari al 50%, avvenuta nell'ambito della regolamentazione Parte_1
dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione personale. I coniugi si danno altresì atto, senza nulla eccepire, che per loro comune accordo la IG.ra ha già lasciato la casa coniugale riconsegnando Parte_1 tutte le chiavi in suo possesso essendosi trasferita a vivere in diverso alloggio autonomamente reperito e convengono che la stessa ha già a suo tempo provveduto ad asportare dalla ex casa coniugale i propri effetti personali, i beni mobili e le suppellettili di sua esclusiva proprietà e pertanto entrambi si dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere a tale titolo.
2) Il figlio , ad oggi ancora minorenne, in ottemperanza alle finalità dell'art. 155 c.c., ai fini del Per_1
mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, resterà affidato ai genitori in maniera condivisa con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, pur con residenza abituale presso la madre sita in Castel Ritaldi, Fraz. Bruna, Via Luigi Einaudi n. 7.
3) Il padre eserciterà il proprio diritto-dovere di visita del figlio sulla base delle modalità già concordate in sede di separazione e precisamente: compatibilmente con le esigenze del figlio, nonché gli orari lavorativi dei genitori, il padre avrà diritto di tenerlo con sé nei pomeriggi del lunedì e del venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, nonché durante il weekend dall'uscita da scuola del sabato, o da orario equivalente (ore 14.00) sino alle ore 22.00 della domenica, a settimane alterne.
pagina 2 di 6 4) Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili ed improvvisi il genitore che dovesse prendere in custodia il figlio non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero, in caso di impossibilità di entrambi a persone di comune fiducia. Nei casi in cui l'impedimento si dovesse protrarre per un intero giorno o più, il tempo verrà recuperato.
5) I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro. Nel caso di impegnativa malattia del figlio questi si tratterà dove si trova fino al superamento della stessa recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore secondo accordi.
6) I genitori, inoltre, compatibilmente alle esigenze del figlio, trascorreranno con lo stesso i giorni di Natale, Pasqua
(nonché Lunedì dell'Angelo), Capodanno e del compleanno ad anni alterni, 15 (quindici) giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive e otto giorni continuativi in ipotesi di vacanze invernali (i periodi relativi alle vacanze dovranno essere preventivamente concordati con almeno mesi due di preavviso). In ogni caso nei giorni del 24 Dicembre e del 31 Dicembre di ogni anno il figlio trascorrerà l'intera giornata con il genitore con il quale nell'anno precedente avrà passato il giorno di Natale e quello di Capodanno. Fermo quanto sopra, i genitori potranno di comune accordo determinare giornate diverse e periodi diversi nei quali frequentare e tenere il figlio anche in ipotesi di vacanze o festività. Sempre di comune accordo gli stessi potranno stabilire le modalità ed i tempi con cui i nonni, se da loro richiesto, potranno prendere e tenere il figlio in particolari giornate o periodi dell'anno, fermo il diritto dei nonni ad un rapporto continuativo con il nipote.
7) In ragione del fatto che il figlio continuerà ad avere quale residenza abituale quella della madre, il IG. Parte_2
provvederà a versare alla madre ed a favore del figlio minore un assegno mensile a titolo di
[...] Per_1
contributo al mantenimento ordinario di Euro 405,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese su conto corrente intestato alla madre. Diversamente, le spese straordinarie che si renderanno occorrenti saranno ripartite tra le parti al 50%. In via esemplificativa, si considerano tali quelle scolastiche (ivi comprese le rette), quelle mediche specialistiche ed odontoiatriche non ricomprese nel servizio sanitario nazionale, quelle per le attività sportive ed artistiche e, comunque, dovranno intendersi tali tutte quelle definite straordinarie e riportate nel Protocollo di Intesa del tribunale di Perugia del 25 maggio 2016 già noto alle parti in sede di separazione consensuale e che pertanto le stesse dichiarano di ben conoscere.
8) Il IG. si impegna altresì a rinunciare e/o a non impedire alla IG.ra , qualora di Parte_2 Parte_1 diritto, di percepire per intero l'importo relativo al c.d. “Nuovo Assegno Unico e Universale per i figli” (D.Lgs.
230/2021) e/o i diversi contributi economici integrativi o sostitutivi riconosciuti alle famiglie e ratione temporis pagina 3 di 6 vigenti concessi per il figlio con essa convivente, nonché a collaborare e prestare il proprio consenso per le pratiche necessarie al loro ottenimento.
9) Riguardo le condizioni economico-patrimoniali, i coniugi dichiarano di godere di reddito proprio e, quindi, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e di assegno divorzile.
10) Ogni somma o investimento effettuato a nome del figlio e ad oggi in essere, resterà a questi Persona_1
destinato e vincolato con la firma congiunta di entrambi i genitori sino alla sua maggiore età, così come il Libretto di Risparmio Postale nominativo ordinario n. . P.IVA_1
11) I coniugi dichiarano di null'altro aver a pretendere dal punto di vista patrimoniale e di aver già precedentemente ed in sede di separazione provveduto a dividere e regolare ogni diverso aspetto di natura economica non avendo, pertanto, ad oggi nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e ragione.
12) I coniugi si concedono sin da ora la reciproca autorizzazione all'espatrio e prestano il loro consenso al rilascio del passaporto. Il diritto di espatrio potrà avvenire con il figlio minorenne per motivi di vacanza, lavoro e studio acconsentendo i coniugi sin da ora al rilascio del relativo passaporto.
13) I genitori da ultimo richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 cpc, il quale ha espresso parere favorevole in data 18.11.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
pagina 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Allo stesso modo, il Tribunale rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2
in MO in data 13.07.2002, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio
[...]
dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di MO, al n. 5, parte I, anno 2002;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
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