TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
15558/24
TRA
nato il [...] a [...], difeso e Parte_1 rappresentato dagli avv.ti Gennaro Grassia e Stefania Turnaturi
Opponente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Marcella Cataldi
Opposto
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso depositato in data 6.12.2024 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 18.11.2024, la notifica dell'avviso di addebito n. 32820240004165503000, di competenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord in funzione di
Giudice del Lavoro in quanto avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi gestione separata per il periodo dal CP_1
01/2021 a 12/2022 per l'importo complessivo di € 6.001,90.
1 Il ricorrente ha quindi eccepito l'insussistenza dell'obbligo contributivo per cessazione attività, con cancellazione dal registro delle imprese, dal dicembre 2009, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'avviso di addebito, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che il sig.
sia stato titolare di impresa individuale per il periodo Pt_1 dal 2.12.1994 al 2.12.2009 (cfr. visura allegate al ricorso); tuttavia, risulta anche che il sig. sia stato Parte_1 successivamente titolare, per il periodo dal 15.12.2009 sino al marzo 2023 (data di cancellazione dal registro delle imprese), di altra attività imprenditoriale (cfr. Visura allegata alla memoria difensiva), in relazione alla quale sarebbero maturati i contributi relativi all'anno 2022, il cui versamento è stato richiesto con l'atto impugnato in questa sede.
In odine a quest'ultima circostanza parte ricorrente, anche nelle note dell'11.06.2025, quindi successive alla costituzione dell' , nulla ha replicato. CP_1
Deve pertanto ritenersi, in mancanza di altri elementi di segno contrario, che sia fondata la pretesa creditoria esercitata dall' . CP_1
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidando le stesse in complessivi € 1865,00, oltre spese accessorie se dovute.
Aversa 19.06.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
15558/24
TRA
nato il [...] a [...], difeso e Parte_1 rappresentato dagli avv.ti Gennaro Grassia e Stefania Turnaturi
Opponente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Marcella Cataldi
Opposto
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso depositato in data 6.12.2024 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 18.11.2024, la notifica dell'avviso di addebito n. 32820240004165503000, di competenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord in funzione di
Giudice del Lavoro in quanto avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi gestione separata per il periodo dal CP_1
01/2021 a 12/2022 per l'importo complessivo di € 6.001,90.
1 Il ricorrente ha quindi eccepito l'insussistenza dell'obbligo contributivo per cessazione attività, con cancellazione dal registro delle imprese, dal dicembre 2009, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'avviso di addebito, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che il sig.
sia stato titolare di impresa individuale per il periodo Pt_1 dal 2.12.1994 al 2.12.2009 (cfr. visura allegate al ricorso); tuttavia, risulta anche che il sig. sia stato Parte_1 successivamente titolare, per il periodo dal 15.12.2009 sino al marzo 2023 (data di cancellazione dal registro delle imprese), di altra attività imprenditoriale (cfr. Visura allegata alla memoria difensiva), in relazione alla quale sarebbero maturati i contributi relativi all'anno 2022, il cui versamento è stato richiesto con l'atto impugnato in questa sede.
In odine a quest'ultima circostanza parte ricorrente, anche nelle note dell'11.06.2025, quindi successive alla costituzione dell' , nulla ha replicato. CP_1
Deve pertanto ritenersi, in mancanza di altri elementi di segno contrario, che sia fondata la pretesa creditoria esercitata dall' . CP_1
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidando le stesse in complessivi € 1865,00, oltre spese accessorie se dovute.
Aversa 19.06.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
3