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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 546/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BASILE ANGELA e dall'avv. Alessia LONGO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE;
Resistente
nonché contro
- , in persona del l.r.p.t, Controparte_2 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Generoso Romano
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per il deposito di note previsto al giorno 26.3.2025.
Con ricorso depositato in data 29.2.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09520219000474860 rilasciata dall' a seguito di istanza di accesso del 7.12.2023 e Controparte_2 relativa, per quanto di competenza di questo giudice, al pagamento di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn. 39520130001354663000 e
39520140002655030000.
1 Eccepiva a) l'omessa notifica degli avvisi di addebito, in quanto recapitati ad un indirizzo, ossia in Montecchio (RE) alla strada Copellini n. 3, diverso da quello di residenza, in
Cutro, Via Monsignor Piterà n. 5; b) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione dell'autorità cui ricorrere, per mancata motivazione, mancata allegazione delle cartelle, mancata specificazione del titolo, mancata indicazione dell'accertamento, in violazione delle previsioni della l.
8.8.1990 n. 241, e dell'art. 7 della l.
27.7.2000 n. 212, nonchè c) la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa, in quanto l'attività
d'impresa era cessata in data 18.6.2004 (per cui non erano dovuti i contributi relativi agli anni 2006 e 2007) nonché il quantum debeatur a titolo di interessi.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
Una ragione dirimente di accoglimento del ricorso deve individuarsi nell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335, il che consente, in applicazione del principio della ragione più liquida, di prescindere dalle ulteriori eccezioni proposte.
In via preliminare, si precisa che la presente opposizione viene valutata ai sensi dell'art
615 c.p.c, quindi alla stregua di un'autentica opposizione all'esecuzione che, in quanto tale, non soggiace ad alcun termine decadenziale perché i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito, sui quali può estendersi la cognizione del giudice, saranno solo quelli successivi alla notificazione del titolo.
Ebbene, come noto, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori
- diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti
2 interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento/avviso di addebito non sia stata opposta/o nei termini, difatti “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., CP_3 con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Tanto chiarito, dall'esame della documentazione in atti, anche a voler prescindere dall'accertamento in ordine alla regolarità (o meno) della notifica degli stessi, è evidente che dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 6.9.2015 ( ultimo atto interruttivo della prescrizione)all'intimazione di pagamento n.
09520219000474860/000, emessa in data 22.10.2021, anche applicando il periodo di sospensione COVID decorrente dal 23.02.20201, il credito era irrimediabilmente prescritto a far tempo dal 14.07.2021. 1 Invero come noto l'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 ha disposto che
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; ulteriormente l'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; quindi è stato previsto un primo periodo di sospensione pari a 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.06.2020 e un secondo periodo di sospensione, pari a 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di
311 giorni.
3 Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, dovendosi dichiarare estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati dagli avvisi di addebito n.395 2013 00013546 63 000 e n. 395
2014 00026550 30 000 di cui all'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese processuali, liquidate secondo i parametri medi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed espunta la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste solidalmente a carico di e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi Controparte_2 CP_1 antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.546/2024 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti sottesi agli avvisi di addebito n. n.395 2013 00013546 63 000 e n. 395 2014 00026550 30 000 di cui all'impugnata intimazione di pagamento;
- condanna e in via tra loro solidale, al Controparte_2 CP_1 pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma complessiva di euro €
3.727,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge con distrazione in favore dell'avv. Angela Basile e dell'avv. Alessia Longo.
Crotone, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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