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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 173/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10/04/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che non sussiste il diritto di servitù di passaggio a carico dei fondi attorei, individuati al foglio 8 del
Comune di Cassacco, mappali n. 1372 sub 1 e n. 373 sub 4 e a favore dei fondi del convenuto mappali n. 1374 e n. 373 sub 3;
2. condanna il convenuto a cessare la condotta di interferenza sui fondi di proprietà attorea;
3. rigetta la domanda di accertamento della usucapione della servitù di passaggio a carico dei fondi attorei, individuati al foglio 8 del Comune di Cassacco, mappali n. 1372 sub 1 e 373 sub 4 e a favore dei fondi del convenuto mappali n. 1374 e n. 1376 sub 2;
4. condanna il convenuto a modificare l'angolo visuale della telecamera in modo tale da escludere dalla visuale la proprietà dell'attore;
5. condanna il convenuto al pagamento, all'attore, dell'importo di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del capo che precede a decorrere dal
2.5.2025;
6. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
, dei compensi di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre
[...]
euro 560,04 per spese anticipate, oltre spese generali, i.v.a. e C.N.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore chiede in primis l'accertamento della inesistenza di una Controparte_2 servitù di passaggio gravante sui suoi fondi, individuati al foglio 8 del Comune di
Cassacco, mappali n. 1372 sub 1 e 373 sub 4 e a favore dei fondi del convenuto mappali n. 373 sub 3 e 1374, con condanna del convenuto alla cessazione del transito.
Il convenuto, in via riconvenzionale, chiede l'accertamento della avvenuta usucapione della servitù di passaggio gravante sui fondi attorei mappali n. 1372 sub 1 e
373 sub 3 (rectius 373 sub 4, atteso che il 373 sub 3 appartiene al convenuto) e a favore dei suoi fondi mappali n. 1374 e n. 1376.
Il Tribunale assume come riferimento la planimetria doc. 4 attore.
Sulla domanda attorea di “negatoria servitutis”
La domanda di accertamento negativo è fondata.
La servitù può essere costituita o con contratto, o per usucapione o destinazione del padre di famiglia, o coattivamente.
Non risulta alcun contratto né sentenza costitutiva.
Parte convenuta, quindi, ha espressamente richiesto la pronuncia accertativa della intervenuta usucapione della predetta servitù per il suo possesso continuo pacifico pubblico e ventennale.
Tuttavia, l'art. 1061 c.c. dispone che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione (e per destinazione del padre di famiglia).
La servitù di cui trattasi non è apparente perché manca di elementi visibili e permanenti destinati univocamente a consentire il passaggio (cfr. Cass. civ. 25.10.2017
n. 25355: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù).”.
Nella specie, la scalinata inerente al contestato passaggio, posta sul fondo attoreo 373 sub 4, serve per accedere ai due piani della stessa proprietà attorea ma non possiede alcuna caratteristica che possa far pensare all'effettivo suo univoco utilizzo
2 come mezzo di raccordo tra la proprietà del convenuto e la pubblica via, quest'ultima, peraltro, molto più agevolmente raggiungibile dal passaggio carraio di cui al mappale n.
371 di cui al doc. 4 attoreo.
Analogamente, il marciapiede posto davanti alla abitazione dell'attore sul mappale n. 1372 sub 1 serve per accedere alla casa di quest'ultimo e non è certo univocamente destinato a segnare il percorso della asserita servitù di passaggio del convenuto.
Né comunque vi sarebbe il decorso del ventennio necessario per l'usucapione dacché non vi è alcun pregresso possesso di servitù da parte del padre delle parti il quale, disponendo nel testamento (doc. 1 attore) proprio della Parte_1 abitazione dell'odierno attore, dimostrando così il suo diritto dominicale su di essa, certo esercitava il diritto di passaggio non come possessore di un diritto reale parziario su cosa altrui ma come legittimo proprietario.
Va dunque accertato che non sussiste il diritto di servitù di passaggio a carico dei fondi attorei n. 1372 sub 1 (corte attorea) e n. 373 sub 4 (corte attorea con la scalinata) e a favore dei fondi del convenuto n. 1374 (casa) e n. 373 sub 3 (corte adiacente alla scalinata), con conseguente condanna del convenuto alla cessazione della condotta di interferenza sui fondi di proprietà attorea.
Sulla domanda riconvenzionale.
Per le ragioni ora esposte la domanda riconvenzionale accertativa della usucapione è infondata.
Non è si è verificata infatti alcuna usucapione sia perché non vi è alcuna opera apparente, sia perché non vi è alcun esercizio ventennale della stessa.
Pertanto va respinta la domanda di accertamento della avvenuta usucapione della servitù di passaggio a carico dei fondi attorei mappali n. 1372 sub 1 (corte attorea)
e 373 sub 4 (corte attorea con la scalinata) e a favore dei fondi del convenuto mappali n.
1374 (casa) e n. 1376, rectius 1376 sub 2, (casa).
Sulla domanda attorea inerente alle telecamere.
L'attore lamenta la violazione del diritto alla riservatezza della sua proprietà a causa dell'angolo visuale di una delle telecamere installate dal fratello che riprende anche parti della sua abitazione.
La domanda è fondata.
3 Ed invero dal doc. 13 attoreo, che coincide integralmente con il doc. 5 del convenuto, si evince che la telecamera del convenuto estende la sua visuale fino al marciapiede posto davanti all'uscio della abitazione attorea.
Risulta quindi accertata la violazione del diritto alla riservatezza di CP_2
mediante la telecamera installata dal convenuto.
[...]
Il convenuto va dunque condannato a modificare l'angolo visuale della telecamera in modo tale da escludere la proprietà dell'attore.
Reputa equo il Tribunale condannare il convenuto al pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla esecuzione del facere sopra indicato a decorrere dal
2.5.2025.
Sulla domanda attorea di risarcimento dei danni
Infondata è la domanda di risarcimento danni in mancanza di specifiche prove della concreta indebita ingerenza nella vita privata dell'attore e dell'illecito trattamento dei suoi dati personali acquisiti.
La stessa pertanto va respinta.
La sostanziale soccombenza di parte convenuta impone la sua condanna alla rifusione, a favore di controparte, delle spese di lite liquidate come in dispositivo in relazione al tenore della lite.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 173/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10/04/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che non sussiste il diritto di servitù di passaggio a carico dei fondi attorei, individuati al foglio 8 del
Comune di Cassacco, mappali n. 1372 sub 1 e n. 373 sub 4 e a favore dei fondi del convenuto mappali n. 1374 e n. 373 sub 3;
2. condanna il convenuto a cessare la condotta di interferenza sui fondi di proprietà attorea;
3. rigetta la domanda di accertamento della usucapione della servitù di passaggio a carico dei fondi attorei, individuati al foglio 8 del Comune di Cassacco, mappali n. 1372 sub 1 e 373 sub 4 e a favore dei fondi del convenuto mappali n. 1374 e n. 1376 sub 2;
4. condanna il convenuto a modificare l'angolo visuale della telecamera in modo tale da escludere dalla visuale la proprietà dell'attore;
5. condanna il convenuto al pagamento, all'attore, dell'importo di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del capo che precede a decorrere dal
2.5.2025;
6. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
, dei compensi di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre
[...]
euro 560,04 per spese anticipate, oltre spese generali, i.v.a. e C.N.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore chiede in primis l'accertamento della inesistenza di una Controparte_2 servitù di passaggio gravante sui suoi fondi, individuati al foglio 8 del Comune di
Cassacco, mappali n. 1372 sub 1 e 373 sub 4 e a favore dei fondi del convenuto mappali n. 373 sub 3 e 1374, con condanna del convenuto alla cessazione del transito.
Il convenuto, in via riconvenzionale, chiede l'accertamento della avvenuta usucapione della servitù di passaggio gravante sui fondi attorei mappali n. 1372 sub 1 e
373 sub 3 (rectius 373 sub 4, atteso che il 373 sub 3 appartiene al convenuto) e a favore dei suoi fondi mappali n. 1374 e n. 1376.
Il Tribunale assume come riferimento la planimetria doc. 4 attore.
Sulla domanda attorea di “negatoria servitutis”
La domanda di accertamento negativo è fondata.
La servitù può essere costituita o con contratto, o per usucapione o destinazione del padre di famiglia, o coattivamente.
Non risulta alcun contratto né sentenza costitutiva.
Parte convenuta, quindi, ha espressamente richiesto la pronuncia accertativa della intervenuta usucapione della predetta servitù per il suo possesso continuo pacifico pubblico e ventennale.
Tuttavia, l'art. 1061 c.c. dispone che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione (e per destinazione del padre di famiglia).
La servitù di cui trattasi non è apparente perché manca di elementi visibili e permanenti destinati univocamente a consentire il passaggio (cfr. Cass. civ. 25.10.2017
n. 25355: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù).”.
Nella specie, la scalinata inerente al contestato passaggio, posta sul fondo attoreo 373 sub 4, serve per accedere ai due piani della stessa proprietà attorea ma non possiede alcuna caratteristica che possa far pensare all'effettivo suo univoco utilizzo
2 come mezzo di raccordo tra la proprietà del convenuto e la pubblica via, quest'ultima, peraltro, molto più agevolmente raggiungibile dal passaggio carraio di cui al mappale n.
371 di cui al doc. 4 attoreo.
Analogamente, il marciapiede posto davanti alla abitazione dell'attore sul mappale n. 1372 sub 1 serve per accedere alla casa di quest'ultimo e non è certo univocamente destinato a segnare il percorso della asserita servitù di passaggio del convenuto.
Né comunque vi sarebbe il decorso del ventennio necessario per l'usucapione dacché non vi è alcun pregresso possesso di servitù da parte del padre delle parti il quale, disponendo nel testamento (doc. 1 attore) proprio della Parte_1 abitazione dell'odierno attore, dimostrando così il suo diritto dominicale su di essa, certo esercitava il diritto di passaggio non come possessore di un diritto reale parziario su cosa altrui ma come legittimo proprietario.
Va dunque accertato che non sussiste il diritto di servitù di passaggio a carico dei fondi attorei n. 1372 sub 1 (corte attorea) e n. 373 sub 4 (corte attorea con la scalinata) e a favore dei fondi del convenuto n. 1374 (casa) e n. 373 sub 3 (corte adiacente alla scalinata), con conseguente condanna del convenuto alla cessazione della condotta di interferenza sui fondi di proprietà attorea.
Sulla domanda riconvenzionale.
Per le ragioni ora esposte la domanda riconvenzionale accertativa della usucapione è infondata.
Non è si è verificata infatti alcuna usucapione sia perché non vi è alcuna opera apparente, sia perché non vi è alcun esercizio ventennale della stessa.
Pertanto va respinta la domanda di accertamento della avvenuta usucapione della servitù di passaggio a carico dei fondi attorei mappali n. 1372 sub 1 (corte attorea)
e 373 sub 4 (corte attorea con la scalinata) e a favore dei fondi del convenuto mappali n.
1374 (casa) e n. 1376, rectius 1376 sub 2, (casa).
Sulla domanda attorea inerente alle telecamere.
L'attore lamenta la violazione del diritto alla riservatezza della sua proprietà a causa dell'angolo visuale di una delle telecamere installate dal fratello che riprende anche parti della sua abitazione.
La domanda è fondata.
3 Ed invero dal doc. 13 attoreo, che coincide integralmente con il doc. 5 del convenuto, si evince che la telecamera del convenuto estende la sua visuale fino al marciapiede posto davanti all'uscio della abitazione attorea.
Risulta quindi accertata la violazione del diritto alla riservatezza di CP_2
mediante la telecamera installata dal convenuto.
[...]
Il convenuto va dunque condannato a modificare l'angolo visuale della telecamera in modo tale da escludere la proprietà dell'attore.
Reputa equo il Tribunale condannare il convenuto al pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla esecuzione del facere sopra indicato a decorrere dal
2.5.2025.
Sulla domanda attorea di risarcimento dei danni
Infondata è la domanda di risarcimento danni in mancanza di specifiche prove della concreta indebita ingerenza nella vita privata dell'attore e dell'illecito trattamento dei suoi dati personali acquisiti.
La stessa pertanto va respinta.
La sostanziale soccombenza di parte convenuta impone la sua condanna alla rifusione, a favore di controparte, delle spese di lite liquidate come in dispositivo in relazione al tenore della lite.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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