Ordinanza cautelare 24 ottobre 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04302/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4302 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, -OMISSIS--OMISSIS- di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
C.S.A. di Napoli, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento:
a. del prot. n. -OMISSIS- del 25/09/2023 emesso dall’ I.P.S.E.O.A. “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’-OMISSIS-e -OMISSIS- di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
TO
Si premette che con ordinanza, n. -OMISSIS- del 24.10.2023, la Sezione respingeva la domanda cautelare presentata da parte ricorrente, nei seguenti termini:
“Rilevato che la ricorrente ha prodotto quale prova dell’inadeguatezza delle ore assegnate, il solo verbale dell’Inps di accertamento dell’handicap sofferto dal minore per cui si procede;
Ritenuto che tale documento, unitamente all’istanza presentata, non costituisce prova della necessità delle reclamate ore di sostegno;
ritenuto pertanto, allo stato, il ricorso non sostenuto da sufficiente fumus di fondatezza;
ritenuto di dover compensare le spese di fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare”.
Costituitesi in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, producendo documentazione pertinente al ricorso, nessuna altra attività processuale era svolta dalle parti, sino a quando, in data 16.02.2026, parte ricorrente, in ragione dell’avvenuto decorso dell’a.s. 2023/2024, cui erano riferiti gli atti impugnati, chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuto difetto di interesse.
All’udienza pubblica del 18.02.2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
TO
Rileva il Tribunale che il ricorso – stante il decorso dell’a.s. 2023/2024, cui lo stesso era riferito – è divenuto – come da espressa dichiarazione in tal senso, depositata da parte ricorrente in data 16.02.2026, improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese di lite, per l’esito in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.