Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/08/2025, n. 15425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15425 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5164 del 2024, proposto da
AN Di ST, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
nonché per la nomina
di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a fronte dell’istanza dell’8.2.2023 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito con atto di mero stile.
Con atto depositato in giudizio il 3.7.2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in epigrafe, essendo venuto meno l’interesse a coltivare il giudizio.
Ritenuto:
- che la rinuncia non risulta notificata alle altre parti nei termini prescritti dall’art. 84, co.3, c.p.a.;
- che, ciò nondimeno, la dichiarazione della parte ricorrente ben può essere apprezzata quale fatto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa, imponendosi pertanto al Collegio, in omaggio al principio dispositivo e in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria di improcedibilità del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);
- che, alla luce di una valutazione globale della controversia e tenuto conto dell’esito della lite, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO