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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 556/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. SCEPI EMANUELA CHIARA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale definita su accordo delle parti.
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 10.1.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
1 Comune di Gela al n. 1 Parte II Serie A dell'anno 2004, unione dalla quale sono nati due figli –
già coniugata e , il 19.8.2007 – ha chiesto che venisse pronunciata Persona_1 Persona_2
la separazione personale dal coniuge.
Allegava di non svolgere alcuna attività lavorativa mente il marito svolge attività di artigiano specializzato in strutture e coperture in legno.
Deduceva che a causa dei comportamenti violenti, dei problemi di abuso di sostanze alcoliche e delle infedeltà del marito era venuta meno l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto la pronuncia della separazione con assegnazione della casa coniugale, nonché la previsione a carico del marito dell'onere di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di un assegno mensile pari ad € 300,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile parti ad € 350,00, oltre a un contributo di € 100,00 per il canone di locazione mensile della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10.10.2024 si costituiva in giudizio parte resistente rappresentando di essere disoccupato da 2012, svolgendo saltuariamente attività lavorativa a tempo determinato con uno stipendio di circa € 1300,00/1500,00.
Deduceva che la moglie svolge attività di lavoro “a nero” come aiuto cuoca o cameriera presso diversi ristoranti del luogo.
Concludeva pertanto, aderendo alla domanda di separazione e di affidamento condiviso del figlio minore ma chiedendo il rigetto delle altre richieste avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 5.12.2024, dopo l'audizione personale dei coniugi da parte del Giudice delegato, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni della separazione nei seguenti termini:
1. “I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Nulla sarà disposto a titolo di mantenimento a favore della figlia in quanto ormai Per_1
maggiorenne, coniugata ed economicamente sufficiente;
3. Dichiararsi l'affido condiviso del figlio in capo ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale sul minore e nell'esclusivo interesse dello stesso con stabile collocazione del medesimo presso la madre;
4. Dichiarare che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2
5. Dichiarare che i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un atteggiamento di contegno,
di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Per quanto riguarda il diritto di frequentazione del figlio con il padre, questi potrà averlo e tenerlo con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore.
7. Riconoscere ai coniugi la piena libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza, con onere di preventiva comunicazione di eventuale cambio di indirizzo.
8. Riconoscere ad entrambi i coniugi l'assenso all'espatrio e comunque la possibilità di recarsi per ragioni di lavoro e/o di vacanza. Tuttavia, in caso di rinnovo la carta di identità del minore verrà rilasciata valida ai fini dell'espatrio.
9. Stabilire la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio pari Per_2 ad € 150,00 a carico del padre, somma che dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie – che dovrà tempestivamente comunicare – entro il 5 di ogni mese con decorrenza dall'emissione del provvedimento.
10. Porre a carico di entrambi i genitori per la quota del 50 a carico del padre e del 50% a carico della madre le spese mediche straordinarie, specialistiche e non, necessarie per il figlio
e concordate preventivamente tra le parti, così come le spese scolastiche (tasse, libri, Per_2 gite ect.) secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
11. Porre a carico di entrambi i genitori per la quota del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre le spese relative ad attività ludiche, sportive, formative e gite scolastiche, anch'esse previamente concordate, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.320198 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Gela.
12. Disporre che l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra nella misura del Parte_1
100%.
13. La sig.ra rinuncia alla avanzata richiesta solta in sede di ricorso circa i canoni di Pt_1
locazione, pertanto, nulla dovrà essere corrisposto dal sig. a titolo di canone di CP_1
locazione in favore della sig.ra Pt_1
14. I coniugi rebus sic stantibus rinunciano espressamente entrambi a richiedere assegno di mantenimento a favore proprio e a carico dell'altro, impegnandosi sin d'ora reciprocamente
3 ad autosostentarsi indipendentemente l'uno dall'altro senza pregiudizio per i diritti del minore.
15. I sig.ri entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si impegnano Parte_2
ad effettuare la chiusura del conto cointestato dai coniugi presso la Banca San Paolo.”.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non contrasta con gli interessi di quest'ultimo.
Considerato, infine, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento di tali conclusioni, le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
22.2.1976 e nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva CP_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 1,
P. II Serie A, anno 2004).
- COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 14.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 556/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. SCEPI EMANUELA CHIARA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale definita su accordo delle parti.
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 10.1.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
1 Comune di Gela al n. 1 Parte II Serie A dell'anno 2004, unione dalla quale sono nati due figli –
già coniugata e , il 19.8.2007 – ha chiesto che venisse pronunciata Persona_1 Persona_2
la separazione personale dal coniuge.
Allegava di non svolgere alcuna attività lavorativa mente il marito svolge attività di artigiano specializzato in strutture e coperture in legno.
Deduceva che a causa dei comportamenti violenti, dei problemi di abuso di sostanze alcoliche e delle infedeltà del marito era venuta meno l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto la pronuncia della separazione con assegnazione della casa coniugale, nonché la previsione a carico del marito dell'onere di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di un assegno mensile pari ad € 300,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile parti ad € 350,00, oltre a un contributo di € 100,00 per il canone di locazione mensile della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10.10.2024 si costituiva in giudizio parte resistente rappresentando di essere disoccupato da 2012, svolgendo saltuariamente attività lavorativa a tempo determinato con uno stipendio di circa € 1300,00/1500,00.
Deduceva che la moglie svolge attività di lavoro “a nero” come aiuto cuoca o cameriera presso diversi ristoranti del luogo.
Concludeva pertanto, aderendo alla domanda di separazione e di affidamento condiviso del figlio minore ma chiedendo il rigetto delle altre richieste avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 5.12.2024, dopo l'audizione personale dei coniugi da parte del Giudice delegato, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni della separazione nei seguenti termini:
1. “I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Nulla sarà disposto a titolo di mantenimento a favore della figlia in quanto ormai Per_1
maggiorenne, coniugata ed economicamente sufficiente;
3. Dichiararsi l'affido condiviso del figlio in capo ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale sul minore e nell'esclusivo interesse dello stesso con stabile collocazione del medesimo presso la madre;
4. Dichiarare che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
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5. Dichiarare che i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un atteggiamento di contegno,
di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Per quanto riguarda il diritto di frequentazione del figlio con il padre, questi potrà averlo e tenerlo con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore.
7. Riconoscere ai coniugi la piena libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza, con onere di preventiva comunicazione di eventuale cambio di indirizzo.
8. Riconoscere ad entrambi i coniugi l'assenso all'espatrio e comunque la possibilità di recarsi per ragioni di lavoro e/o di vacanza. Tuttavia, in caso di rinnovo la carta di identità del minore verrà rilasciata valida ai fini dell'espatrio.
9. Stabilire la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio pari Per_2 ad € 150,00 a carico del padre, somma che dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie – che dovrà tempestivamente comunicare – entro il 5 di ogni mese con decorrenza dall'emissione del provvedimento.
10. Porre a carico di entrambi i genitori per la quota del 50 a carico del padre e del 50% a carico della madre le spese mediche straordinarie, specialistiche e non, necessarie per il figlio
e concordate preventivamente tra le parti, così come le spese scolastiche (tasse, libri, Per_2 gite ect.) secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
11. Porre a carico di entrambi i genitori per la quota del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre le spese relative ad attività ludiche, sportive, formative e gite scolastiche, anch'esse previamente concordate, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.320198 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Gela.
12. Disporre che l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra nella misura del Parte_1
100%.
13. La sig.ra rinuncia alla avanzata richiesta solta in sede di ricorso circa i canoni di Pt_1
locazione, pertanto, nulla dovrà essere corrisposto dal sig. a titolo di canone di CP_1
locazione in favore della sig.ra Pt_1
14. I coniugi rebus sic stantibus rinunciano espressamente entrambi a richiedere assegno di mantenimento a favore proprio e a carico dell'altro, impegnandosi sin d'ora reciprocamente
3 ad autosostentarsi indipendentemente l'uno dall'altro senza pregiudizio per i diritti del minore.
15. I sig.ri entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si impegnano Parte_2
ad effettuare la chiusura del conto cointestato dai coniugi presso la Banca San Paolo.”.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non contrasta con gli interessi di quest'ultimo.
Considerato, infine, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento di tali conclusioni, le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
22.2.1976 e nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva CP_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 1,
P. II Serie A, anno 2004).
- COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 14.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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