Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01124/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2017, proposto da
SO DO S.r.l. e proseguito dal “Fallimento n. 31/19 SO DO S.r.l.”, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'accertamento
della responsabilità del Comune di Lecce e del Dirigente preposto per la mancata approvazione del contratto stipulato in data 26.03.2012 e per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi conseguenti alla perdita di chance derivanti da tale illecito comportamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La SO DO s.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR onde ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata approvazione del contratto stipulato in data 26.03.2012 con il Comune di Lecce.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- SO DO s.r.l. partecipava alla procedura aperta indetta dal Comune di Lecce per l’affidamento dell’« appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero dell’immobile da destinare a “centro di accoglienza per persone senza fissa dimora »;
- trattandosi di un’opera finanziata con il PON 2007/2013, il bando di gara prevedeva che: “ l’affidamento è immediatamente operativo per il concorrente primo graduato, mentre per l’Ente appaltante lo diventa a decorrere dalla data di approvazione del contratto di appalto […] dall’Autorità competente-responsabile di obiettivo operativo […]”;
- la ricorrente “si aggiudicava la gara in parola e veniva regolarmente sottoscritto il relativo contratto in data 26.03.2012”;
- successivamente, “l’Amministrazione inviava al Responsabile dell’Obiettivo tutta la documentazione di gara”;
- con nota del 03.06.2013 “il Responsabile dell’Obiettivo operativo riteneva non ricorressero le condizioni per procedere all’approvazione del contratto”;
- con nota dirigenziale del 30.07.2013, l’Amministrazione comunale “comunicava che con determinazione n. 127 del 24.07.2013 era stata dichiarata l’inefficacia del contratto e, nel contempo, comunicava la volontà del Comune di acquisire il progetto definitivo, di proprietà della Società, che era stato prodotto ai fini dell’aggiudicazione della gara”;
- con nota del 07.08.2013, “la Società SO comunicava il proprio consenso alla cessione del progetto”;
- “il progetto veniva utilizzato per la nuova gara”, ciò che “impediva la partecipazione della Società SO”;
- con atto di citazione in data 01.12.2014 la ricorrente agiva dinanzi al Tribunale di Lecce, onde ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata approvazione del contratto.
3. A seguito di sentenza declinatoria della giurisdizione pubblicata in data 30.01.2017, la società SO DO ha riassunto il processo dinanzi a questo TAR con ricorso notificato e depositato in data 28.07.2017.
In sintesi, la società ha lamentato che:
- “il Ministro dell’Interno, e per esso il responsabile dell’Obiettivo operativo 2.5, con nota del 03.06.2013, specificava che le ragioni della mancata approvazione erano da attribuirsi esclusivamente all’erronea procedura seguita dall’Amministrazione Comunale, che aveva utilizzato “ termini ” di partecipazione alla gara non coerenti con la tipologia di gara posta in essere”;
- “l’Amministrazione quale garante della procedura, avrebbe dovuto interpretare correttamente la normativa di riferimento applicabile alla fattispecie di appalto per cui è causa, evitando che, per propria negligenza e imperizia, la Società appaltatrice subisse un danno derivante dalla caducazione del contratto, dipendente, non già dal mancato verificarsi della condizione cui era subordinato (rimessa esclusivamente all’Ente finanziatore), ma dalla mancata osservanza, da parte dell’Amministrazione, dei termini previsti della legge per la pubblicazione del bando”;
- quanto alla “entità del risarcimento, e al netto del pagamento del progetto … la Società SO ha sostenuto i seguenti costi/oneri: - n. 2 marche da bollo da €.14,62 ognuna; - Polizza provvisoria ELBA Assicurazioni n.409277 per €.78,00; - Tassa AVCP per €.141,55; per un totale di €.247,24”;
- inoltre, “una volta aggiudicata la gara, per la stipulazione del contratto, la Società SO ha sopportato i seguenti costi/oneri: - Polizza definitiva S2C n.01.000005564 per €.1.062,00; - Polizza CAR Elba Ass.zioni n.459498 per €.1.100,00; - Piano quotato- rilievo topografico per €.5.500,00; - Bonifico per diritto di rogito per €.3.165,18; - Contanti per la registrazione del contratto per €.211,86; per un totale di €.11.039,04”;
- oltre al rimborso delle spese, “spetta alla Società SO certamente il risarcimento del danno per perdita di chance , la cui quantificazione viene rimessa al prudente apprezzamento equitativo dell’On.le Collegio, non senza evidenziare che l’utile di impresa conseguente all’esecuzione del contratto è normativamente e consuetudinariamente individuato nel dieci per cento dell’importo contrattuale (€.1.200.000 circa)”;
- a tali voci di danno “deve aggiungersi il danno da mancato inserimento curriculare”.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce per resistere al ricorso.
5. Con sentenza n. 31 del 2019 il Tribunale di Lecce, Sezione Fallimentare, ha dichiarato il fallimento della SO DO s.r.l. in liquidazione.
6. Con comparsa depositata in data 25.5.2020 la Curatela del Fallimento della SO DO s.r.l. in liquidazione si è costituita in giudizio ai fini della prosecuzione del processo.
7. Con memoria in data 16.05.2022 il Comune di Lecce ha eccepito l’”estinzione del giudizio” per tardiva e irrituale riassunzione e comunque ha insistito per il rigetto del ricorso.
8. Nella pubblica udienza di smaltimento del 23.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Si può prescinde dall’esame delle questioni di rito, essendo il ricorso infondato nel merito.
9.1. Nel caso di specie, l’efficacia del contratto stipulato tra la ricorrente e il Comune di Lecce era condizionata all’approvazione ministeriale.
Non essendo intervenuta l’approvazione ministeriale, il contratto in questione non ha prodotto effetti vincolanti tra le parti.
Ciò significa che la ricorrente non ha titolo per reclamare il ristoro del danno da inadempimento contrattuale in ragione della lesione dell’interesse positivo alla sua esecuzione, con la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria nella parte concernente il pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione dell’utile di impresa (che sarebbe derivato dalla esecuzione del contratto) e il danno curriculare.
9.2. In line teorica, la ricorrente potrebbe dolersi della condotta del comune esclusivamente a titolo di responsabilità precontrattuale nei limiti della lesione dell’interesse negativo, cui sono riconducibili le spese sostenute per la partecipazione alla gara e il mancato guadagno da riferire ad eventuali altre (e diverse) occasioni contrattuali: “ ha natura precontrattuale la responsabilità che può sorgere a carico della pubblica amministrazione in pendenza dell'approvazione ministeriale degli atti di aggiudicazione definitiva e dei contratti dalla medesima conclusi ” (Cassazione civile, Sez. I, 12/07/2016 n. 14188); “ Nel caso di responsabilità precontrattuale della P.A., i danni sono limitati al solo interesse negativo, ravvisabile nel caso delle procedure ad evidenza pubblica nelle spese inutilmente sopportate per parteciparvi e nella perdita di occasioni di guadagno alternative. Il risarcimento del danno va, dunque, parametrato non già all'utile che il contraente avrebbe potuto ritrarre dall'esecuzione del rapporto, ma al cosiddetto interesse contrattuale negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative) sia il lucro cessante (da intendersi come mancato guadagno rispetto ad eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto) ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 11/10/2021 n. 6397).
9.3. Senonché, quanto alle voci di spesa a cui la società fa riferimento nel corpo del ricorso al fine di configurare la lesione dell’interesse negativo, il relativo esborso non è documentato in alcun modo, ciò che comporta il rigetto della relativa pretesa risarcitoria per mancanza di prova del danno.
9.4. Né parte ricorrente ha allegato la prova di aver perso occasioni di guadagno alternative a causa della partecipazione alla gara di che trattasi.
Al contrario, è comprovato in atti che il Comune di Lecce ha acquisito al prezzo di 40.000 euro - in via negoziata - il progetto definitivo, che era stato predisposto dalla ricorrente proprio ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, ciò che ha comunque consentito alla società di trarre un vantaggio dalla partecipazione alla gara.
9.5. Di qui il rigetto del ricorso.
10. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO