Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 264
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità della notificazione degli atti di riscossione per interdizione legale

    La Corte ha ritenuto provato lo stato di interdizione legale del ricorrente al momento della notifica degli atti, basandosi sulla documentazione prodotta. Ha altresì affermato che la nullità delle notifiche effettuate personalmente al soggetto interdetto anziché al suo tutore è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Anche gli atti interruttivi della prescrizione notificati prima della cessazione dello stato di interdizione sono stati ritenuti nulli.

  • Accolto
    Nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento per irreperibilità assoluta

    La Corte ha ritenuto che la notificazione dell'intimazione di pagamento del 8.3.2023, effettuata con il rito della irreperibilità assoluta, non risulta essere stata eseguita con regolare procedura, poiché non sono state effettuate ricerche per verificare un eventuale nuovo domicilio del contribuente nel Comune dopo l'attestazione di avvenuto trasferimento dall'indirizzo di spedizione.

  • Rigettato
    Esame degli altri motivi di ricorso

    Le superiori considerazioni, dirimenti, esimono la Corte dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 264
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 264
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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