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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
ZZ IU, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4667/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via L.lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giacomo Matteotti 89044 Locri RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Siderno - Piazza Vittorio Veneto 45 89048 Siderno RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Corso Giuseppe Garibaldi 377 89127 Reggio Di
Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010458972000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010458972000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010458972000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010458972000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7121/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 11.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 6.6.2025, limitatamente a n. 6 cartelle di pagamento, ivi indicate, concernenti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di €. 30.182,00.
Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato a cagione della nullità della notificazione degli atti di riscossione indicati, essendo essi stati notificati personalmente durante lo stato di interdizione legale nel quale si trovava a cagione della sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo che aveva subito. Svolgeva anche ulteriori motivi di ricorso, sostenendo la carenza di propria legittimazione passiva e la non debenza delle pretese tributarie. Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni, consistente in una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Perugia in composizione monocratica con la quale è stato accolto analogo ricorso da esso proposto.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo la mancata documentazione dello stato di interdizione legale da parte del ricorrente, a provare ciò evidentemente non bastando il deposito della sentenza emessa dalla Corte di Perugia, che si era limitata a constatare la non contestazione della circostanza addotta da parte ricorrente. Deduceva poi di avere regolarmente notificato le cartelle indicate in ricorso, nonché successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Allegava la relativa documentazione.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 3.11.2025, parte resistente insisteva nel rigetto del ricorso, allegando documentazione a comprova della mancata nomina di tutore in favore del ricorrente durante il suo periodo di detenzione.
In data 10.11.2025 parte ricorrente depositava ulteriore memoria, insistendo nell'accoglimento del ricorso ed allegando estratto della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria n. 17/98 emessa in data 24.07.1998, con cui era stata confermata la condanna del ricorrente alla pena dell'ergastolo e la conseguente dichiarazione di interdizione legale a suo carico.
A tale produzione seguiva il deposito dal parte del ricorrente, in data 26.11.2025, della documentazione afferente le sentenze di condanna di primo e secondo grado e della successiva sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 09.01.2019, con la quale era stata accolta la domanda di revisione della sentenza della Corte
d'Assise d'Appello di Reggio Calabria del 24.07.1998, e pronunciata l'assoluzione del Ricorrente_1.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In ordine alla prova dello stato di interdizione legale nel quale si trovava il ricorrente all'atto della notifica delle cartelle di pagamento indicate, essa può dirsi essere stata fornita, sia pure in limine, dalla produzione, effettuata entro il termine di cui all'art. 32 Dlgs n. 546/1992, dell'estratto della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria sopra indicata, emessa nel 1998 ed evidentemente divenuta definitiva ben prima dell'anno 2010, anno in cui venne effettuata la prima delle notifiche delle cartelle sopra indicate, notifiche tutte avvenute fra il 2010 e il 2012. Anche a prescindere dalla documentazione successivamente presentata dal ricorrente in violazione del termine di cui all'art. 32 l.cit., dalla quale risulta che lo stato di interdizione legale cessò solo in data 9.1.2019, quando fu emessa la sentenza di revisione che revocò la condanna che tale condizione aveva comportato, può dunque tranquillamente affermarsi che, all'epoca della notifica delle cartelle di pagamento indicate, il ricorrente versava in situazione di incapacità di agire per essere in stato di interdizione legale.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, detta incapacità di agire comprende anche la nullità delle notificazioni effettuate al soggetto personalmente anziché al suo tutore ( Corte di Cassazione – Ordinanza
n. 31563 del 25 ottobre 2022). Le notifiche delle cartelle indicate in ricorso, non essendo state effettuate al tutore, sono pertanto affette da nullità.
Né, a confutare dette conclusioni, vale la circostanza che nessun tutore sia stato nominato al ricorrente durante lo stato di sua interdizione legale, poiché essa non può certo valere a far rivivere una capacità di agire in capo al soggetto interdetto, esclusa per legge.
Anche gli atti interruttivi della prescrizione notificati prima della emissione della sentenza di revisione sopra indicata sono nulli per le medesime ragioni.
Non può, infine, essere considerata in termini di eventuale irretrattabilità dei crediti nemmeno l'intimazione di pagamento n. 02820229006820181000, riguardante solo due delle cartelle indicate in ricorso, che è l'unica asseritamente notificata in data 8.3.2023, dopo la cessazione dello stato di interdizione legale, dal momento che detta notificazione, effettuata con il rito della irreperibilità assoluta mediante deposito alla casa comunale, non risulta essere stata eseguita con regolare procedura, dal momento che non risulta che, dopo l'attestazione di avvenuto trasferimento dall'indirizzo di spedizione, siano state effettuate ricerche per verificare se il contribuente avesse assunto nel Comune nuovo domicilio. Pertanto, anche a prescindere dalla questione della accertata nullità della notificazione degli atti pregressi, della indicata intimazione di pagamento non può tenersi alcun conto.
Le superiori considerazioni, dirimenti, esimono la Corte dell'esaminere gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso, pertanto, è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese, avuto riguardo alla mancanza di prova che il concessionario per la riscossione fosse a conoscenza, all'epoca della notifica delle cartelle di pagamento, dello stato di interdizione legale del contribuente, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione limitatamente a n. 6 cartelle di pagamento, accoglie il ricorso, annullando per tale parte l'atto impugnato. Spese compensate. Reggio Calabria, 2 dicembre
2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
ZZ IU, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4667/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via L.lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giacomo Matteotti 89044 Locri RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Siderno - Piazza Vittorio Veneto 45 89048 Siderno RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Corso Giuseppe Garibaldi 377 89127 Reggio Di
Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010458972000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010458972000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010458972000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010458972000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7121/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 11.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 6.6.2025, limitatamente a n. 6 cartelle di pagamento, ivi indicate, concernenti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di €. 30.182,00.
Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato a cagione della nullità della notificazione degli atti di riscossione indicati, essendo essi stati notificati personalmente durante lo stato di interdizione legale nel quale si trovava a cagione della sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo che aveva subito. Svolgeva anche ulteriori motivi di ricorso, sostenendo la carenza di propria legittimazione passiva e la non debenza delle pretese tributarie. Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni, consistente in una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Perugia in composizione monocratica con la quale è stato accolto analogo ricorso da esso proposto.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo la mancata documentazione dello stato di interdizione legale da parte del ricorrente, a provare ciò evidentemente non bastando il deposito della sentenza emessa dalla Corte di Perugia, che si era limitata a constatare la non contestazione della circostanza addotta da parte ricorrente. Deduceva poi di avere regolarmente notificato le cartelle indicate in ricorso, nonché successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Allegava la relativa documentazione.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 3.11.2025, parte resistente insisteva nel rigetto del ricorso, allegando documentazione a comprova della mancata nomina di tutore in favore del ricorrente durante il suo periodo di detenzione.
In data 10.11.2025 parte ricorrente depositava ulteriore memoria, insistendo nell'accoglimento del ricorso ed allegando estratto della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria n. 17/98 emessa in data 24.07.1998, con cui era stata confermata la condanna del ricorrente alla pena dell'ergastolo e la conseguente dichiarazione di interdizione legale a suo carico.
A tale produzione seguiva il deposito dal parte del ricorrente, in data 26.11.2025, della documentazione afferente le sentenze di condanna di primo e secondo grado e della successiva sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 09.01.2019, con la quale era stata accolta la domanda di revisione della sentenza della Corte
d'Assise d'Appello di Reggio Calabria del 24.07.1998, e pronunciata l'assoluzione del Ricorrente_1.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In ordine alla prova dello stato di interdizione legale nel quale si trovava il ricorrente all'atto della notifica delle cartelle di pagamento indicate, essa può dirsi essere stata fornita, sia pure in limine, dalla produzione, effettuata entro il termine di cui all'art. 32 Dlgs n. 546/1992, dell'estratto della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria sopra indicata, emessa nel 1998 ed evidentemente divenuta definitiva ben prima dell'anno 2010, anno in cui venne effettuata la prima delle notifiche delle cartelle sopra indicate, notifiche tutte avvenute fra il 2010 e il 2012. Anche a prescindere dalla documentazione successivamente presentata dal ricorrente in violazione del termine di cui all'art. 32 l.cit., dalla quale risulta che lo stato di interdizione legale cessò solo in data 9.1.2019, quando fu emessa la sentenza di revisione che revocò la condanna che tale condizione aveva comportato, può dunque tranquillamente affermarsi che, all'epoca della notifica delle cartelle di pagamento indicate, il ricorrente versava in situazione di incapacità di agire per essere in stato di interdizione legale.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, detta incapacità di agire comprende anche la nullità delle notificazioni effettuate al soggetto personalmente anziché al suo tutore ( Corte di Cassazione – Ordinanza
n. 31563 del 25 ottobre 2022). Le notifiche delle cartelle indicate in ricorso, non essendo state effettuate al tutore, sono pertanto affette da nullità.
Né, a confutare dette conclusioni, vale la circostanza che nessun tutore sia stato nominato al ricorrente durante lo stato di sua interdizione legale, poiché essa non può certo valere a far rivivere una capacità di agire in capo al soggetto interdetto, esclusa per legge.
Anche gli atti interruttivi della prescrizione notificati prima della emissione della sentenza di revisione sopra indicata sono nulli per le medesime ragioni.
Non può, infine, essere considerata in termini di eventuale irretrattabilità dei crediti nemmeno l'intimazione di pagamento n. 02820229006820181000, riguardante solo due delle cartelle indicate in ricorso, che è l'unica asseritamente notificata in data 8.3.2023, dopo la cessazione dello stato di interdizione legale, dal momento che detta notificazione, effettuata con il rito della irreperibilità assoluta mediante deposito alla casa comunale, non risulta essere stata eseguita con regolare procedura, dal momento che non risulta che, dopo l'attestazione di avvenuto trasferimento dall'indirizzo di spedizione, siano state effettuate ricerche per verificare se il contribuente avesse assunto nel Comune nuovo domicilio. Pertanto, anche a prescindere dalla questione della accertata nullità della notificazione degli atti pregressi, della indicata intimazione di pagamento non può tenersi alcun conto.
Le superiori considerazioni, dirimenti, esimono la Corte dell'esaminere gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso, pertanto, è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese, avuto riguardo alla mancanza di prova che il concessionario per la riscossione fosse a conoscenza, all'epoca della notifica delle cartelle di pagamento, dello stato di interdizione legale del contribuente, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione limitatamente a n. 6 cartelle di pagamento, accoglie il ricorso, annullando per tale parte l'atto impugnato. Spese compensate. Reggio Calabria, 2 dicembre
2025.