CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3896/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3896/2018 R.G. promossa da
P.IVA: ), con sede in L'Aquila alla Via F. Paolo Tosti n. Parte_1 P.IVA_1
17/C, in persona della titolare , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Valentini Controparte_1
(C.F.: e dall'Avv. Silvia Catalucci (C.F.: per C.F._1 C.F._2
procura allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.IVA: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
San Giorgio a Cremano (NA) alla Via S. Martino n. 117, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Iuzzolino (C.F.: ) per procura a margine del ricorso C.F._3
monitorio - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4837/2018 del Tribunale di Napoli.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata, l' proponeva Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4802/2014, emesso dal Tribunale di Napoli su istanza di
[...]
, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma Controparte_3
di euro 59.100,00 per il noleggio ed il montaggio del materiale indicato nelle fatture n. 91/2010,
dell'importo di euro 29.700,00, e n. 9/2011, dell'importo di euro 29.400, oltre interessi di mora sino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quello aquilano e, nel merito, l'infondatezza della pretesa azionata, non avendo ricevuto alcuna prestazione di nolo e di montaggio dei ponteggi;
per converso, essa deducente era creditrice della somma di euro 67.065,02, a titolo di provvigioni maturate in forza dell'attività di procacciatrice d'affari espletata in favore di controparte alle condizioni di cui alla scrittura privata del 17.2.2010.
L' concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare, la Parte_2
declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, con conseguente nullità del decreto opposto;
nel merito, in via principale, il rigetto della pretesa azionata da controparte, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia ovvero revoca del decreto;
in via riconvenzionale,
la risoluzione del contratto sottoscritto il 17.2.2010 per grave inadempimento di CP_3
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 67.065,02,
[...]
ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni maturate nel periodo novembre 2009/dicembre 2013, e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa, la compensazione degli importi richiesti da controparte con i crediti vantati da essa opponente, con la condanna dell'opposta a corrispondere la differenza.
La convenuta, costituendosi, contestava l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Napoli quale forum destinatae solutionis,
trattandosi di obbligazione avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro;
per converso, il
Tribunale partenopeo non era territorialmente competente in relazione alla domanda riconvenzionale, che doveva proporsi al Tribunale dell'Aquila sulla base della scrittura privata prodotta a suo fondamento, che veniva, comunque, disconosciuta.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, Controparte_3
per cui chiedeva la conferma del monitorio, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.12.2017
l'opponente dichiarava di rinunciare sia all'eccezione di incompetenza territoriale che alla domanda riconvenzionale ed insisteva esclusivamente nella caducazione del monitorio.
Con sentenza n. 4837 pubblicata il 17.5.2018 il Tribunale di Napoli, rigettando l'opposizione,
confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, dato atto della rinuncia dell'opponente all'eccezione di incompetenza per territorio ed alla domanda riconvenzionale, perveniva al suddetto esito affermando che il diritto di credito dell'opposta trovava fondamento, oltre che nelle fatture n. 19 del 19.10.2010 e n. 9 del 26.1.2011 e nell'estratto autentico delle scritture contabili in cui esse erano menzionate, nelle deposizioni dei testi e , rispettivamente capo e componente la squadra che Testimone_1 Testimone_2
aveva montato e smontato i ponteggi noleggiati per i cantieri aperti nel territorio del Comune
dell'Aquila in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 6.4.2009.
In particolare, entrambi avevano confermato: che il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi aveva avuto luogo rispettivamente a giugno e novembre 2010; che tutti i ponteggi installati erano di proprietà di che nel corso del 2010 quest'ultima aveva fornito all' Controparte_3 [...]
ulteriori materiali (telai prefabbricati), sufficienti, secondo il Parte_2 Controparte_1 , ad allestire almeno 2.475 mq. di ponteggio;
che nel corso del 2010 l' Tes_1 Parte_2
aveva messo a disposizione dell'opposta un terreno sito all'Aquila alla Via P.
[...]
Tosti, affinché fosse utilizzato come deposito di materiale;
che la medesima ditta prelevava i materiali da ponteggio direttamente da tale deposito.
Inoltre, il teste aveva riferito che i ponteggi venivano caricati a Napoli il sabato affinché Tes_1
potessero essere montati il lunedì e che era egli stesso a compiere le misurazioni e a stilare i preventivi nonché le liste dei materiali prelevati periodicamente da Pt_2
Secondo il decidente, le dichiarazioni dei suddetti testi non erano infirmate da quelle rese da e indotti da parte opponente, alla cui stregua Testimone_3 Testimone_4 CP_3
non aveva ponteggi propri, ma li noleggiava da ditte aquilane: invero, si trattava di
[...]
affermazioni inattendibili, avendo il primo riferito di aver lavorato alle dipendenze di CP_3
“per due mesi circa … nel 2012”, per cui non poteva sapere che l'opposta non avesse
[...]
ponteggi propri, mentre l'altro, dipendente di altra ditta, aveva genericamente asserito di “sapere”
che prendeva a noleggio ponteggi da altra ditta aquilana e li montava, per cui Controparte_3
mancavano i necessari riferimenti fattuali dai quali poter inferire che egli avesse una conoscenza diretta di quanto dichiarato.
Del resto, il teste , riascoltato dopo la deposizione del aveva ribadito che tutti i Tes_1 Tes_3
ponteggi adoperati nei cantieri dell'opponente appartenevano all'opposta e che nel 2010, quando egli era stato assunto, già lavorava per M.T. Testimone_3
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato il 12.7.2018 ed iscritto a ruolo il 19.7.2018, l' Parte_2
proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia, notificata il 13.6.2018, chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva e, nel merito, di rigettare la pretesa creditoria avanzata da revocando e/o comunque dichiarando illegittimo, nullo e/o Controparte_3
inefficace il decreto ingiuntivo n. 4802/2014 del Tribunale di Napoli. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c. e l'insussistenza dei requisiti per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito,
l'infondatezza dell'impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 13.12.2018, la causa veniva rinviata al 3.3.2022 in prosieguo, in attesa dell'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Dopo vari rinvii, trasmesso il fascicolo alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della
Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'udienza del 5.3.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile ratione temporis al giudizio, atteso che l'impugnazione individua chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, come si vedrà in prosieguo, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U.,
13.12.2022, n. 36481).
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Con l'unico motivo l'appellante ha censurato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
assumendo che, a fronte della contestazione di essa opponente, controparte non aveva provato l'esistenza del titolo dedotto in giudizio.
Ha argomentato che, all'udienza del 14.3.2016, i testi e si erano limitati a Tes_1 Tes_2
fornire risposte laconiche, peraltro in contrasto con le deposizioni dei testi e Testimone_3 escussi per la prova contraria, i quali avevano riferito circostanze nettamente Testimone_4
divergenti, sicché l'insanabile contrasto tra le deposizioni dei testi in ordine ai fatti costitutivi della domanda impediva il raggiungimento della certezza della prova.
Ha aggiunto che il passaggio motivazionale con cui il Tribunale aveva ritenuto che le deposizioni dei testi di parte opponente non inficiavano il tenore delle testimonianze di e di Testimone_1
era disancorato da qualsiasi criterio logico e giuridico e, comunque, Testimone_2
contrastante con il principio stabilito da Cass. 3468/2010 e 6760/2003 secondo cui, nel contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.
La doglianza non coglie nel segno.
Il Tribunale ha dato contezza delle ragioni per cui le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
non potevano ritenersi inficiate da quelle dei testi indotti dall'opponente, e tanto in Tes_2
conformità al principio, che pure si legge nelle sentenze menzionate dall'appellante, secondo cui “la
valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla
credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al
giudice del merito;
il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive”.
L'appellante, senza entrare nel merito delle divergenze risultanti dalle deposizioni, si è limitata a sostenere che il contrasto tra i testi equivale al mancato raggiungimento della prova, malgrado la giurisprudenza richiamata a sostegno del proprio assunto riguardi la sola ipotesi di contrasto insanabile tra le deposizioni testimoniali, non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie. Per converso, nel caso che ci occupa, il primo giudice ha ritenuto che le dichiarazioni dei testi indotti dall'attrice sostanziale andassero a suffragare gli elementi documentali emergenti dalle fatture azionate con il ricorso monitorio e riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili e che esse non fossero inficiate dalle deposizioni dei testi indotti da controparte, ritenute inattendibili sulla base di precisi elementi che l'appellante non ha confutato.
Conseguentemente, l'appello va rigettato.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri intermedi tra i minimi ed i medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, in considerazione del modesto impegno professionale richiesto dalla confutazione dell'unica doglianza.
Va disposta la distrazione dei compensi a favore del difensore dell'appellata, che ne ha fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l' al pagamento, in favore dell'appellata, delle Parte_2
spese di lite, liquidate in euro 10.577,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Mario Iuzzolino;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 11 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3896/2018 R.G. promossa da
P.IVA: ), con sede in L'Aquila alla Via F. Paolo Tosti n. Parte_1 P.IVA_1
17/C, in persona della titolare , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Valentini Controparte_1
(C.F.: e dall'Avv. Silvia Catalucci (C.F.: per C.F._1 C.F._2
procura allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.IVA: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
San Giorgio a Cremano (NA) alla Via S. Martino n. 117, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Iuzzolino (C.F.: ) per procura a margine del ricorso C.F._3
monitorio - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4837/2018 del Tribunale di Napoli.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata, l' proponeva Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4802/2014, emesso dal Tribunale di Napoli su istanza di
[...]
, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma Controparte_3
di euro 59.100,00 per il noleggio ed il montaggio del materiale indicato nelle fatture n. 91/2010,
dell'importo di euro 29.700,00, e n. 9/2011, dell'importo di euro 29.400, oltre interessi di mora sino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quello aquilano e, nel merito, l'infondatezza della pretesa azionata, non avendo ricevuto alcuna prestazione di nolo e di montaggio dei ponteggi;
per converso, essa deducente era creditrice della somma di euro 67.065,02, a titolo di provvigioni maturate in forza dell'attività di procacciatrice d'affari espletata in favore di controparte alle condizioni di cui alla scrittura privata del 17.2.2010.
L' concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare, la Parte_2
declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, con conseguente nullità del decreto opposto;
nel merito, in via principale, il rigetto della pretesa azionata da controparte, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia ovvero revoca del decreto;
in via riconvenzionale,
la risoluzione del contratto sottoscritto il 17.2.2010 per grave inadempimento di CP_3
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 67.065,02,
[...]
ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni maturate nel periodo novembre 2009/dicembre 2013, e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa, la compensazione degli importi richiesti da controparte con i crediti vantati da essa opponente, con la condanna dell'opposta a corrispondere la differenza.
La convenuta, costituendosi, contestava l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Napoli quale forum destinatae solutionis,
trattandosi di obbligazione avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro;
per converso, il
Tribunale partenopeo non era territorialmente competente in relazione alla domanda riconvenzionale, che doveva proporsi al Tribunale dell'Aquila sulla base della scrittura privata prodotta a suo fondamento, che veniva, comunque, disconosciuta.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, Controparte_3
per cui chiedeva la conferma del monitorio, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.12.2017
l'opponente dichiarava di rinunciare sia all'eccezione di incompetenza territoriale che alla domanda riconvenzionale ed insisteva esclusivamente nella caducazione del monitorio.
Con sentenza n. 4837 pubblicata il 17.5.2018 il Tribunale di Napoli, rigettando l'opposizione,
confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, dato atto della rinuncia dell'opponente all'eccezione di incompetenza per territorio ed alla domanda riconvenzionale, perveniva al suddetto esito affermando che il diritto di credito dell'opposta trovava fondamento, oltre che nelle fatture n. 19 del 19.10.2010 e n. 9 del 26.1.2011 e nell'estratto autentico delle scritture contabili in cui esse erano menzionate, nelle deposizioni dei testi e , rispettivamente capo e componente la squadra che Testimone_1 Testimone_2
aveva montato e smontato i ponteggi noleggiati per i cantieri aperti nel territorio del Comune
dell'Aquila in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 6.4.2009.
In particolare, entrambi avevano confermato: che il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi aveva avuto luogo rispettivamente a giugno e novembre 2010; che tutti i ponteggi installati erano di proprietà di che nel corso del 2010 quest'ultima aveva fornito all' Controparte_3 [...]
ulteriori materiali (telai prefabbricati), sufficienti, secondo il Parte_2 Controparte_1 , ad allestire almeno 2.475 mq. di ponteggio;
che nel corso del 2010 l' Tes_1 Parte_2
aveva messo a disposizione dell'opposta un terreno sito all'Aquila alla Via P.
[...]
Tosti, affinché fosse utilizzato come deposito di materiale;
che la medesima ditta prelevava i materiali da ponteggio direttamente da tale deposito.
Inoltre, il teste aveva riferito che i ponteggi venivano caricati a Napoli il sabato affinché Tes_1
potessero essere montati il lunedì e che era egli stesso a compiere le misurazioni e a stilare i preventivi nonché le liste dei materiali prelevati periodicamente da Pt_2
Secondo il decidente, le dichiarazioni dei suddetti testi non erano infirmate da quelle rese da e indotti da parte opponente, alla cui stregua Testimone_3 Testimone_4 CP_3
non aveva ponteggi propri, ma li noleggiava da ditte aquilane: invero, si trattava di
[...]
affermazioni inattendibili, avendo il primo riferito di aver lavorato alle dipendenze di CP_3
“per due mesi circa … nel 2012”, per cui non poteva sapere che l'opposta non avesse
[...]
ponteggi propri, mentre l'altro, dipendente di altra ditta, aveva genericamente asserito di “sapere”
che prendeva a noleggio ponteggi da altra ditta aquilana e li montava, per cui Controparte_3
mancavano i necessari riferimenti fattuali dai quali poter inferire che egli avesse una conoscenza diretta di quanto dichiarato.
Del resto, il teste , riascoltato dopo la deposizione del aveva ribadito che tutti i Tes_1 Tes_3
ponteggi adoperati nei cantieri dell'opponente appartenevano all'opposta e che nel 2010, quando egli era stato assunto, già lavorava per M.T. Testimone_3
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato il 12.7.2018 ed iscritto a ruolo il 19.7.2018, l' Parte_2
proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia, notificata il 13.6.2018, chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva e, nel merito, di rigettare la pretesa creditoria avanzata da revocando e/o comunque dichiarando illegittimo, nullo e/o Controparte_3
inefficace il decreto ingiuntivo n. 4802/2014 del Tribunale di Napoli. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c. e l'insussistenza dei requisiti per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito,
l'infondatezza dell'impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 13.12.2018, la causa veniva rinviata al 3.3.2022 in prosieguo, in attesa dell'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Dopo vari rinvii, trasmesso il fascicolo alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della
Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'udienza del 5.3.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile ratione temporis al giudizio, atteso che l'impugnazione individua chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, come si vedrà in prosieguo, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U.,
13.12.2022, n. 36481).
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Con l'unico motivo l'appellante ha censurato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
assumendo che, a fronte della contestazione di essa opponente, controparte non aveva provato l'esistenza del titolo dedotto in giudizio.
Ha argomentato che, all'udienza del 14.3.2016, i testi e si erano limitati a Tes_1 Tes_2
fornire risposte laconiche, peraltro in contrasto con le deposizioni dei testi e Testimone_3 escussi per la prova contraria, i quali avevano riferito circostanze nettamente Testimone_4
divergenti, sicché l'insanabile contrasto tra le deposizioni dei testi in ordine ai fatti costitutivi della domanda impediva il raggiungimento della certezza della prova.
Ha aggiunto che il passaggio motivazionale con cui il Tribunale aveva ritenuto che le deposizioni dei testi di parte opponente non inficiavano il tenore delle testimonianze di e di Testimone_1
era disancorato da qualsiasi criterio logico e giuridico e, comunque, Testimone_2
contrastante con il principio stabilito da Cass. 3468/2010 e 6760/2003 secondo cui, nel contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.
La doglianza non coglie nel segno.
Il Tribunale ha dato contezza delle ragioni per cui le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
non potevano ritenersi inficiate da quelle dei testi indotti dall'opponente, e tanto in Tes_2
conformità al principio, che pure si legge nelle sentenze menzionate dall'appellante, secondo cui “la
valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla
credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al
giudice del merito;
il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive”.
L'appellante, senza entrare nel merito delle divergenze risultanti dalle deposizioni, si è limitata a sostenere che il contrasto tra i testi equivale al mancato raggiungimento della prova, malgrado la giurisprudenza richiamata a sostegno del proprio assunto riguardi la sola ipotesi di contrasto insanabile tra le deposizioni testimoniali, non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie. Per converso, nel caso che ci occupa, il primo giudice ha ritenuto che le dichiarazioni dei testi indotti dall'attrice sostanziale andassero a suffragare gli elementi documentali emergenti dalle fatture azionate con il ricorso monitorio e riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili e che esse non fossero inficiate dalle deposizioni dei testi indotti da controparte, ritenute inattendibili sulla base di precisi elementi che l'appellante non ha confutato.
Conseguentemente, l'appello va rigettato.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri intermedi tra i minimi ed i medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, in considerazione del modesto impegno professionale richiesto dalla confutazione dell'unica doglianza.
Va disposta la distrazione dei compensi a favore del difensore dell'appellata, che ne ha fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l' al pagamento, in favore dell'appellata, delle Parte_2
spese di lite, liquidate in euro 10.577,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Mario Iuzzolino;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 11 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi