Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2024, n. 27435
CASS
Sentenza 7 giugno 2024

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Massime1

L'illegalità della pena, derivante dall'erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.

Commentario1

  • 1Pena illegale, il giudice dell’esecuzione può rimodularlaAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 12 luglio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2024, n. 27435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27435
Data del deposito : 7 giugno 2024

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