Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 821
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione e travisamento dei fatti

    Il ragionamento del Tribunale si fonda su un presupposto di fatto errato, avendo confuso la detenzione domiciliare con l'affidamento in prova al servizio sociale. Questo errore ha portato a un riferimento normativo errato e a una valutazione non pertinente del comportamento del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 I. 26 luglio 1975, n. 354

    Il ragionamento del Tribunale, seppur giuridicamente ineccepibile nella distinzione tra le due norme, muove da un presupposto fattuale errato (detenzione domiciliare anziché affidamento in prova), rendendo la sua applicazione alla fattispecie concreta non corretta.

  • Altro
    Travisamento dei fatti relativo a violazione di prescrizioni

    La Corte ha ritenuto assorbite le censure relative a questo motivo, dato il fondamento dei primi due motivi che portano all'annullamento dell'ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 821
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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