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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 28/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 28 /2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in SALERNO, VIA Parte_1 P.IVA_1
SETTIMIO MOBILIO N. 79, presso lo studio dell'Avv. Marco Sabbato, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di Procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
in PERUGIA, VIA F. DI LORENZO N. 11 presso lo studio dell'Avv. Stefano Negrini in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di costituzione
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Altri contratti d'opera CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
- in via principale, accogliere i motivi, tutti dedotti in narrativa, del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1643/2022, del Tribunale Civile di Perugia, II
Sezione, Dr. Andrea Ausili, depositata e pubblicata in data 23/11/22, notificata in data
13.12.2022, nel procedimento iscritto al R.G. n. 2162/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e, per l'effetto, dichiarare che, nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa, la società Controparte_1
pur avendo percepito l'integrale pagamento del convenuto corrispettivo di euro
[...]
335.760,00 (iva compresa), è rimasta inadempiente all'obbligazione di consegna agli appellanti degli elementi componenti i due manufatti prefabbricati;
- sempre in via principale, accertato e affermato tale inadempimento, Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Perugia condannare la alla consegna di Controparte_1
tutti gli elementi occorrenti per il corretto assemblaggio dei due manufatti prefabbricati,
fissandosi il termine per la messa a disposizione degli stessi presso la sede della convenuta società, fissandosi le modalità operative per il ritiro (da intendersi sotto il profilo degli spazi e degli impianti di sollevamento occorrenti per il ritiro da parte degli appellanti, anche per il tramite di proprio delegato);
- Voglia l'Ecc.ma Corte adita condannare la società convenuta al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento, da quantificarsi secondo giustizia ed equità,
- Voglia in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio, con spese generali, cpa ed iva come per legge.
Per parte appellata:
Piaccia disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare l'appello proposto da e dai signori e Pt_1 Parte_2 Parte_3
poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati nella comparsa di costituzione pag. 2/14 e risposta del 10.05.2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Perugia n. 1643/2022 del 23.11.2022, pubblicata in pari data, e rigettare ogni avversa domanda così come formulata e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di adempimento formulata dagli appellanti e dell'accessoria domanda di risarcimento danni da ritardo, stante l'impossibilità materiale e perfino giuridica della prestazione nonché a causa della mancanza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.05.2020 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio chiedendo che il Tribunale di Controparte_1
Perugia accertasse e dichiarasse l'inadempimento contrattuale della società convenuta relativamente alla scrittura privata datata 20.05.2011, accordo novativo di precedenti obblighi vigenti fra le parti in virtù di contratto datato 1.7.2004, con il quale la
[...]
si era obbligata alla consegna degli elementi componenti i manufatti Controparte_1
prefabbricati – da assemblare a cura di parte attrice – dichiarati giacenti presso lo stabilimento della società convenuta, previo pagamento da parte dei coobbligati Pt_1
e del corrispettivo di euro 335.760,00. In
[...] Parte_2 Parte_3
particolare, la avrebbe omesso di consegnare all'odierna Controparte_1
appellante gli elementi prefabbricati che le aveva commissionato, nel frattempo smaltiti, nonostante l'avvenuto pagamento del prezzo da parte della che quindi Parte_1
chiedeva la condanna della all'adempimento ed al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti.
Nel giudizio così incardinato si costituiva allegando che la Controparte_1
mancata consegna del materiale prefabbricato era da imputarsi unicamente al comportamento inerte di la quale, nonostante i vari solleciti inviati negli Parte_1
anni, aveva sempre omesso di ritirare il materiale, che dunque era rimasto in giacenza presso di sé ben oltre il termine del 30.9.2011 previsto nell'accordo novativo per il ritiro. Inoltre, la chiedeva in via riconvenzionale di accertare e Controparte_1
pag. 3/14 dichiarare il diritto all'indennizzo per lo stoccaggio degli elementi prefabbricati e alla rifusione delle spese sostenute per il loro smaltimento, e condannare gli attori al versamento a tale titolo in favore della deducente di una somma da accertare in corso di causa, anche in via di equità.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1643/2022, rigettava la domanda proposta da ritenendo che, stante la prolungata inerzia di controparte, la società Parte_1
convenuta avesse legittimamente smaltito il materiale custodito nelle proprie sedi. Il
giudice di primo grado rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
ritenendo che la stessa non avesse fornito adeguata dimostrazione del CP_1
danno di cui richiedeva il ristoro.
Avverso detta sentenza ha proposto appello articolando due motivi di Parte_1
doglianza.
Con il primo motivo di appello si lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure nel ritenere insussistente l'inadempimento della società
Controparte_1
In particolare, secondo l'appellante il mancato ritiro dovrebbe essere imputato alla condotta della La società appellata avrebbe infatti, negli Controparte_1
anni 2015 e 2016, impedito il ritiro dei materiali da parte dei dipendenti della
[...]
a seguito di un sopralluogo avvenuto in data 13.02.2018 nello Parte_4
stabilimento della sito in Aprilia, parte appellante avrebbe Controparte_1
constatato la disponibilità in loco di solo una parte della commessa, essendo presenti i materiali necessari alla costruzione di un solo capannone su due commissionati. Inoltre,
nella medesima sede il tecnico della Ing. , dichiarò che, non essendo più CP_1 Per_1
a norma, i manufatti non avrebbero potuto lasciare il piazzale dell'impresa costruttrice,
e che nessun dipendente della società costruttrice avrebbe caricato i manufatti sui mezzi della committente, impedendo dunque, di fatto, il ritiro del materiale da parte dell'appellante.
pag. 4/14 Con secondo motivo di appello, subordinato al primo, la società appellante censura la sentenza laddove ha disposto la compensazione delle spese nella misura del 50%,
mentre il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'odierna appellata giustificherebbe la compensazione totale delle spese. In ogni caso, l'appellante chiede la riduzione dell'importo delle spese che è stata condannata a pagare, ritenendole eccessive rispetto al valore della controversia.
Si è costituita la società la quale ha eccepito, innanzitutto, che Controparte_1
la società appellante non aveva mai contestato in primo grado l'avvenuta realizzazione dei manufatti commissionati alla fatto che dunque deve considerarsi pacifico ex CP_1
art 115 c.p.c., e che comunque l'accordo novativo del 2011 non aveva previsto per l'appellata alcun obbligo di realizzazione di manufatti ulteriori.
Inoltre, ha contestato l'ammissibilità delle domande di esatto adempimento e risarcimento del danno da ritardo per impossibilità giuridica della loro realizzazione,
essendo ormai stati smaltiti i beni oggetto della domanda.
In ogni caso, ha ribadito la correttezza della ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado e chiesto l'integrale conferma del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, preliminarmente occorre rilevare che in sede di memoria conclusionale l'odierna appellante ha parzialmente modificato le conclusioni inizialmente rassegnate nell'atto di citazione in appello.
Nell'atto introduttivo l'appellante ha richiesto l'accertamento dell'inadempimento della società appellata, e di conseguenza l'inesatto adempimento dell'obbligo di consegna degli elementi prefabbricati oltre al risarcimento del danno da ritardo, nonché in subordine la revisione della condanna alle spese.
In sede di comparsa conclusionale ha aggiunto a quelle già formulate una domanda ulteriormente subordinata, volta a richiedere alla Corte di “condannare l'appellata alla restituzione della somma nella misura che Vorrà determinare, anche sulla base di eventuale CTU, di cui si chiede sin da ora la nomina”.
pag. 5/14 Tale domanda di restituzione, come puntualmente eccepito da parte appellata, deve essere dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello e addirittura nella memoria conclusionale, violando dunque il divieto di introduzione di domande nuove prescritto dall'art. 345 c.p.c.
Parimenti inammissibili, ai sensi della stessa disposizione, devono ritenersi le allegazioni svolte dalla società appellante in merito all'incompleta realizzazione, da parte della società dei manufatti componenti i due Controparte_1
capannoni commissionati dall'appellante con il contratto datato 1.7.2004.
Come è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nei casi di diritti di credito quali quelli in esame, che rientrano nella categoria dei cosiddetti eterodeterminati, la modificazione in sede di impugnazione dei fatti posti a fondamento della domanda si traduce in un'indebita modificazione della causa petendi e come tale
“costituisce domanda nuova, inammissibile in appello allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame” (si veda, fra le altre Cass. civ., Sez. III,
Ord.,15/09/2020, n. 19186).
Nel caso di specie, l'allegazione circa l'incompleta produzione dei manufatti commissionati alla con il contratto del 1.7.2004 è stata Controparte_1
svolta per la prima volta in sede di appello, laddove l'appellante afferma che con la stipulazione dell'accordo novativo la società appellata si era obbligata alla realizzazione dei restanti componenti dei prefabbricati in quanto “dal 2004, anno del primo contratto, non aveva realizzato nulla, fino all'anno 2008, anno in cui realizzava alcune componenti” (cfr. atto di citazione in appello).
Tale contestazione non è presente nell'atto di citazione e nemmeno nelle successive memorie 183 depositate in primo grado, in cui l'appellante si è limitato a rappresentare che in data successiva al 2018 erano nella disponibilità della Controparte_1
solo alcune delle componenti originariamente commissionate, senza tuttavia dedurre pag. 6/14 alcun inadempimento dell'originario obbligo della loro costruzione, ma lamentando unicamente la mancata consegna dei manufatti in violazione degli obblighi assunti con la scrittura privata del 20.05.2011.
In ogni caso, parte appellante non ha mai espressamente contestato quanto in proposito dedotto dalla controparte nella propria memoria di costituzione, ove si legge che la
“in esecuzione del Contratto, portava a termine l'attività di progettazione e di CP_1
realizzazione degli elementi prefabbricati” (cfr. Comparsa di costituzione in primo grado), per cui tale fatto deve considerarsi pacifico.
Infine, va sottolineato come nella scrittura privata del 20.05.2011 non sia prevista alcuna obbligazione che richieda alla società appellata di produrre delle componenti, ma unicamente quella di consentire il ritiro “di tutti i manufatti prefabbricati in cemento armato giacenti negli stabilimenti di Aprilia e Perugia”, con l'onere di mettere a
Part disposizione di i propri mezzi di sollevamento per la movimentazione dei carichi.
Il primo motivo di appello è infondato.
La mancata consegna dei manufatti denunciata da parte appellante non può ritenersi imputabile ad inadempimento della quanto piuttosto alla Controparte_1
condotta negligente della stessa la quale, come correttamente accertato dal Parte_1
giudice di prime cure, ha ritardato eccessivamente il ritiro dei materiali.
Innanzitutto, è rimasta priva di alcun riscontro la circostanza secondo cui la
[...]
avrebbe impedito, negli anni 2015 e 2016, il ritiro dei manufatti Controparte_1
custoditi presso le proprie sedi.
Tali impedimenti non sono mai stati contestati nelle numerose comunicazioni che le parti si sono scambiate, ma solo in occasione dell'instaurazione del giudizio di primo grado da parte della e l'istruttoria espletata in primo grado rivela, di Parte_1
converso, che la società in tale periodo ha messo a Controparte_1
disposizione i manufatti per il ritiro da parte della società appellante.
pag. 7/14 Ciò si desume innanzitutto dalla testimonianza del teste (ud. del Testimone_1
4.11.2018), da cui è possibile evincere che in data 26.02.2015 presso lo stabilimento di
Aprilia della si era tenuto un sopralluogo finalizzato alla Controparte_1
ricognizione dei manufatti rimasti giacenti, circostanza riportata da altro teste di parte appellata, il Sig. (ud. del 6.10.2022), il quale ha confermato Testimone_2
l'esecuzione del sopralluogo.
Inoltre, dalla testimonianza del emerge che successivamente a tale sopralluogo, Per_1
nel giugno del 2016, durante un incontro con il Sig. parte appellata apprese che i Pt_2
manufatti non sarebbero stati ritirati in quanto la società appellante non era ancora in possesso di un permesso di costruire che ne consentisse l'utilizzo.
Tali circostanze si evincono anche dalla corrispondenza intercorsa fra le parti, laddove in una e-mail del 27.11.2017 lo stesso fa riferimento sia al sopralluogo tenutosi Per_1
in data 26.02.2015 sia all'incontro del 30.06.2016, quando la società appellante aveva rappresentato per la prima volta la mancanza del permesso di costruire.
Dall'istruttoria espletata in primo grado emerge poi che, successivamente a tale incontro, la ha nuovamente richiesto, con mail del 16.10.2017 (cfr. all.5 Parte_1
fascicolo di primo grado di parte appellata), di poter visionare le schede tecniche dei prefabbricati “per volontà del ritiro dello stesso e montaggio” e che in risposta la sollecitò il ritiro dei materiali, rappresentando però alla Parte_5
controparte che alcuni dei manufatti erano stati smaltiti per obsolescenza.
Le parti dunque individuarono la data del 13.02.2018 per un ulteriore sopralluogo nel sito di Aprilia, all'esito del quale la società appellante dapprima lamentò
l'incompletezza del materiale visionato rispetto all'ordine, per poi rifiutarsi di effettuare il ritiro in ragione della contrarietà degli elementi prefabbricati alla normativa antisismica, sostanzialmente eccependo l'inadempimento della controparte ex art. 1460
c.c.
pag. 8/14 Va però rilevato come l'incompletezza del materiale lamentata da parte appellata debba essere imputata allo smaltimento di parte del materiale per obsolescenza, come rappresentato dalla nella sua comunicazione del 27.11.2017. Controparte_1
In merito, l'appellata ha allegato che successivamente al primo sopralluogo tenutosi in data 2015 e il successivo mancato ritiro da parte di parte appellante essa si è vista costretta a smaltire parte del materiale a suo tempo costruito a causa dell'obsolescenza del materiale e della demolizione del proprio stabilimento di Perugia, presso il quale parte dei materiali era custodita.
Ciò emerge, oltre che dalle comunicazioni fra le parti versate in atti, dalla testimonianza del , il quale ha dichiarato che alla data del sopralluogo tenutosi nel 2018 “una Per_1
parte dei manufatti erano già stati smaltiti mentre una parte si trovava nello stabilimento di Perugia che era stato demolito con i manufatti ivi giacenti”, e dalla testimonianza del Sig. (ud. 16.02.2022), il quale riferiva che Testimone_3
parte dei materiali “era stata rottamata”.
In proposito va osservato che lo smaltimento da parte della società appellata di parte degli elementi prefabbricati deve considerarsi un comportamento lecito in quanto causato dall'eccessiva inerzia della nel predisporre il ritiro dei beni di sua Parte_1
proprietà.
La scrittura del 20.05.2011 – redatta, peraltro, con finalità transattiva di un contenzioso
Part pendente, ove la aveva citato in quanto inadempiente – prevedeva, infatti, CP_1
il 30.09.2011 quale termine per il ritiro dei beni da parte della società appellante, mentre
è dimostrato come si sia attivata per la consegna quasi quattro anni dopo, Parte_1
nel 2015, senza poi neppure portare a compimento le operazioni e rendendo conto a controparte solo un anno più tardi delle motivazioni per cui non vi provvedeva, ossia la carenza dei titoli abilitativi per eseguire la costruzione.
pag. 9/14 Tale comportamento costituisce grave inadempimento delle obbligazioni assunte da parte appellante nella scrittura del 20.05.2011, in cui si era espressamente obbligata a ritirare il materiale entro il menzionato termine del 30.09.2011.
Nonostante la scadenza del termine, è dimostrato come parte appellata abbia conservato per anni i beni di proprietà di ben oltre quanto si può considerare imposto Parte_1
dalla diligenza e dai canoni generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, non sussistendo infatti un onere di custodia dei beni in capo a
[...]
e non potendosi spingere oltre ragionevolezza l'obbligazione accessoria di CP_1
protezione degli interessi di controparte, in aggiunta all'obbligo di prestazione che era già stato da tempo adempiuto.
La società appellata non solo ha custodito i beni stoccandoli nei propri magazzini, ma li ha resi prontamente disponibili al ritiro appena controparte lo ha richiesto. Non avvenuto il ritiro dopo il sopralluogo del 2015 e l'ulteriore incontro con il sig. Pt_2
nel 2016, in assenza di ulteriori indicazioni la poteva legittimamente CP_1
considerarsi esonerata da qualunque obbligo di custodia, non essendo ipotizzabile che questa conservasse ad libitum i beni di proprietà della in assenza di accordi Parte_1
sul corrispettivo da riconoscerle per tale attività.
È poi smentita dalle risultanze dell'istruttoria la circostanza per cui, successivamente al sopralluogo tenutosi in data 13.02.2018, la sarebbe stata impossibilitata a Parte_1
ritirare i manufatti in quanto la società appellata si sarebbe rifiutata di caricarli sui mezzi della in ragione della sopravvenienza di nuove prescrizioni antisismiche. Parte_1
Tale affermazione, riportata per la prima volta nella mail del procuratore della Pt_1
datata 27.03.2018, è priva di riscontri, oltre a essere smentita dal fatto che in più di
[...]
un'occasione la ha sollecitato il ritiro dei manufatti, anche Controparte_1
successivamente al predetto sopralluogo (cfr. all.ti nn. 6, 11 e 13 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pag. 10/14 Quanto alle dichiarazioni rese in udienza dal teste , a differenza di quanto Per_1
sostenuto dall'appellante egli si è limitato a riferire una valutazione di carattere personale sulla adattabilità dei manufatti alle nuove normative, senza dunque accennare ad alcun rifiuto opposto (da parte sua o degli altri dipendenti della Controparte_1
alla consegna dei prefabbricati.
[...]
D'altronde, va sottolineato che la contrarietà delle tecniche costruttive dei manufatti alla sopravvenuta normativa antisismica già dall'anno 2008 era circostanza ben nota ad entrambe le parti al momento della stipula della scrittura privata del 20.05.2011. Dalla
stessa premessa di tale scrittura emerge l'espresso riconoscimento del vizio da parte della società appellata, laddove al punto f) le parti prendono atto del fatto che “a
decorrere dalla data di approntamento degli elementi prefabbricati da montare è intervenuta modifica normativa in ordine alle realizzande strutture prefabbricate”.
Tale consapevolezza emerge, inoltre, anche dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado. Il teste ha infatti riportato come lo stesso Sig. e i tecnici Per_1 Parte_2
della avessero visto i manufatti già in occasione del sopralluogo del Parte_1
26.02.2015, prendendo atto del fatto che le strutture erano state realizzate secondo normative antisismiche non più attuali, tanto che gli stessi chiedevano a parte appellata le schede tecniche dei prefabbricati per valutare la loro adattabilità alla nuova normativa.
La circostanza è poi confermata dal teste (ud. del 16.02.2022), Testimone_3
il quale ha aggiunto di aver provveduto egli stesso “a inviare quanto richiesto, ossia le schede di produzione di alcuni manufatti”.
Dunque, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, anche volendo ignorare il dato incontrovertibile che emerge dalla scrittura del 20.05.2011, è dimostrato che la società appellante ha avuto contezza della contrarietà delle tecniche costruttive delle componenti alla normativa antisismica al più tardi al momento del sopralluogo del pag. 11/14 26.02.2015, per cui le contestazioni avvenute solo nel 2018 dovrebbero considerarsi in ogni caso inammissibili in quanto tardive.
È ininfluente poi che nell'anno 2018 sia intervenuta un'ulteriore normativa che ha cambiato la normativa in materia di tecniche costruttive, posto che già in precedenza le relative tecniche costruttive non erano in linea con la normativa antisismica e sarebbe perciò stato necessario verificare l'adattabilità dei prefabbricati alle nuove prescrizioni.
Inoltre, come sopra chiarito, l'eccessivo dilatarsi delle tempistiche per il ritiro dei materiali non può essere imputato a parte appellata quanto piuttosto all'inerzia di Pt_1
su cui, come d'altronde ha osservato anche il giudice di prime cure, ricadeva il
[...]
rischio di vizi sopravvenuti non imputabili alla condotta della Controparte_1
, secondo il principio res perit domino.
[...]
Inconferente è il richiamo alla mala fede della nello stipulare la transazione, CP_1
nella consapevolezza di non aver realizzato tutte le opere affidate dal committente;
non vi è alcuna domanda di annullamento della transazione e, a tutto concedere, ricade sulla
Part
la responsabilità di aver accettato, nel 2011, la transazione ed il pagamento rateale senza prima verificare la completezza del materiale e la rispondenza rispetto all'ordine.
Infondato è anche il secondo motivo di appello.
Innanzitutto, deve ritenersi non eccessiva, ma adeguata al valore e alla complessità della controversia la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice di primo grado nella misura di € 9.800,00, in quanto pienamente conforme ai criteri dettati in materia di liquidazione dei compensi dal D.M. 55/2014, non essendo peraltro previsto alcun obbligo per il giudice di specificare nella propria motivazione la quantificazione del compenso che ha operato per ogni singola fase processuale come pretenderebbe l'appellante.
Inoltre, in tema di liquidazione delle spese processuali, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti,
non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati pag. 12/14 tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2, 05/05/2022, n. 14198, Rv. 664685 - 01).
Nel caso di specie le spese sono state liquidate d'ufficio, non essendo stata presentata nota specifica dal difensore. La controversia va ritenuta di valore indeterminabile in quanto le domande formulate (ordinare la messa a disposizione dei manufatti e condannare la convenuta al risarcimento del danno da ritardo secondo equità) non erano in alcun modo legate al corrispettivo contrattuale della vendita. Essendo state svolte tutte le quattro le fasi, il compenso liquidabile per una causa di valore indeterminabile e di media complessità in primo grado è compreso fra un minimo di euro 5.431,00 ed un massimo di euro 10.860,00. Essendo il compenso liquidato compreso nel suddetto range, non può ritenersi esorbitante.
Quanto poi alla decisione del giudice di prime cure di disporre la compensazione al 50%
delle spese di lite, deve preliminarmente osservarsi in diritto che, secondo costante interpretazione, nelle vicende di soccombenza reciproca il giudice gode di ampia discrezionalità nel disporre la compensazione tanto nell'an che nel quantum, ed egli può disporre la compensazione solo parziale delle spese, secondo il proprio prudente apprezzamento, in ragione del diverso valore o importanza delle domande delle parti o in conseguenza delle argomentazioni prospettate, con il solo limite della impossibilità
della condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa (si vedano, fra le altre, Cass.
civ., Sez. III, 11/01/1988, n. 13, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005).
In primo grado parte appellata ha chiesto, in riconvenzione, il risarcimento del danno per le spese di stoccaggio e smaltimento del materiale prefabbricato, danno che non è
stato riconosciuto unicamente in quanto non è stata provata la sua precisa entità, non perché non fosse sussistente nell'an. Il giudice di prime cure ha dunque valutato la prevalente e sostanziale soccombenza di la cui domanda è stata rigettata sulla Pt_1
pag. 13/14 base dell'accertato suo inadempimento, con decisione che appare immune da censure in quanto non fondata su ragioni illogiche o erronee.
Confermata la sentenza gravata anche in punto spese processuali, per il presente grado invece l'appellante risulta totalmente soccombente e dovrà farsi interamente carico delle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 11.000,00 per compenso
[...]
professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 28.3.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 28 /2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in SALERNO, VIA Parte_1 P.IVA_1
SETTIMIO MOBILIO N. 79, presso lo studio dell'Avv. Marco Sabbato, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di Procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
in PERUGIA, VIA F. DI LORENZO N. 11 presso lo studio dell'Avv. Stefano Negrini in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di costituzione
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Altri contratti d'opera CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
- in via principale, accogliere i motivi, tutti dedotti in narrativa, del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1643/2022, del Tribunale Civile di Perugia, II
Sezione, Dr. Andrea Ausili, depositata e pubblicata in data 23/11/22, notificata in data
13.12.2022, nel procedimento iscritto al R.G. n. 2162/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e, per l'effetto, dichiarare che, nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa, la società Controparte_1
pur avendo percepito l'integrale pagamento del convenuto corrispettivo di euro
[...]
335.760,00 (iva compresa), è rimasta inadempiente all'obbligazione di consegna agli appellanti degli elementi componenti i due manufatti prefabbricati;
- sempre in via principale, accertato e affermato tale inadempimento, Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Perugia condannare la alla consegna di Controparte_1
tutti gli elementi occorrenti per il corretto assemblaggio dei due manufatti prefabbricati,
fissandosi il termine per la messa a disposizione degli stessi presso la sede della convenuta società, fissandosi le modalità operative per il ritiro (da intendersi sotto il profilo degli spazi e degli impianti di sollevamento occorrenti per il ritiro da parte degli appellanti, anche per il tramite di proprio delegato);
- Voglia l'Ecc.ma Corte adita condannare la società convenuta al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento, da quantificarsi secondo giustizia ed equità,
- Voglia in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio, con spese generali, cpa ed iva come per legge.
Per parte appellata:
Piaccia disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare l'appello proposto da e dai signori e Pt_1 Parte_2 Parte_3
poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati nella comparsa di costituzione pag. 2/14 e risposta del 10.05.2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Perugia n. 1643/2022 del 23.11.2022, pubblicata in pari data, e rigettare ogni avversa domanda così come formulata e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di adempimento formulata dagli appellanti e dell'accessoria domanda di risarcimento danni da ritardo, stante l'impossibilità materiale e perfino giuridica della prestazione nonché a causa della mancanza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.05.2020 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio chiedendo che il Tribunale di Controparte_1
Perugia accertasse e dichiarasse l'inadempimento contrattuale della società convenuta relativamente alla scrittura privata datata 20.05.2011, accordo novativo di precedenti obblighi vigenti fra le parti in virtù di contratto datato 1.7.2004, con il quale la
[...]
si era obbligata alla consegna degli elementi componenti i manufatti Controparte_1
prefabbricati – da assemblare a cura di parte attrice – dichiarati giacenti presso lo stabilimento della società convenuta, previo pagamento da parte dei coobbligati Pt_1
e del corrispettivo di euro 335.760,00. In
[...] Parte_2 Parte_3
particolare, la avrebbe omesso di consegnare all'odierna Controparte_1
appellante gli elementi prefabbricati che le aveva commissionato, nel frattempo smaltiti, nonostante l'avvenuto pagamento del prezzo da parte della che quindi Parte_1
chiedeva la condanna della all'adempimento ed al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti.
Nel giudizio così incardinato si costituiva allegando che la Controparte_1
mancata consegna del materiale prefabbricato era da imputarsi unicamente al comportamento inerte di la quale, nonostante i vari solleciti inviati negli Parte_1
anni, aveva sempre omesso di ritirare il materiale, che dunque era rimasto in giacenza presso di sé ben oltre il termine del 30.9.2011 previsto nell'accordo novativo per il ritiro. Inoltre, la chiedeva in via riconvenzionale di accertare e Controparte_1
pag. 3/14 dichiarare il diritto all'indennizzo per lo stoccaggio degli elementi prefabbricati e alla rifusione delle spese sostenute per il loro smaltimento, e condannare gli attori al versamento a tale titolo in favore della deducente di una somma da accertare in corso di causa, anche in via di equità.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1643/2022, rigettava la domanda proposta da ritenendo che, stante la prolungata inerzia di controparte, la società Parte_1
convenuta avesse legittimamente smaltito il materiale custodito nelle proprie sedi. Il
giudice di primo grado rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
ritenendo che la stessa non avesse fornito adeguata dimostrazione del CP_1
danno di cui richiedeva il ristoro.
Avverso detta sentenza ha proposto appello articolando due motivi di Parte_1
doglianza.
Con il primo motivo di appello si lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure nel ritenere insussistente l'inadempimento della società
Controparte_1
In particolare, secondo l'appellante il mancato ritiro dovrebbe essere imputato alla condotta della La società appellata avrebbe infatti, negli Controparte_1
anni 2015 e 2016, impedito il ritiro dei materiali da parte dei dipendenti della
[...]
a seguito di un sopralluogo avvenuto in data 13.02.2018 nello Parte_4
stabilimento della sito in Aprilia, parte appellante avrebbe Controparte_1
constatato la disponibilità in loco di solo una parte della commessa, essendo presenti i materiali necessari alla costruzione di un solo capannone su due commissionati. Inoltre,
nella medesima sede il tecnico della Ing. , dichiarò che, non essendo più CP_1 Per_1
a norma, i manufatti non avrebbero potuto lasciare il piazzale dell'impresa costruttrice,
e che nessun dipendente della società costruttrice avrebbe caricato i manufatti sui mezzi della committente, impedendo dunque, di fatto, il ritiro del materiale da parte dell'appellante.
pag. 4/14 Con secondo motivo di appello, subordinato al primo, la società appellante censura la sentenza laddove ha disposto la compensazione delle spese nella misura del 50%,
mentre il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'odierna appellata giustificherebbe la compensazione totale delle spese. In ogni caso, l'appellante chiede la riduzione dell'importo delle spese che è stata condannata a pagare, ritenendole eccessive rispetto al valore della controversia.
Si è costituita la società la quale ha eccepito, innanzitutto, che Controparte_1
la società appellante non aveva mai contestato in primo grado l'avvenuta realizzazione dei manufatti commissionati alla fatto che dunque deve considerarsi pacifico ex CP_1
art 115 c.p.c., e che comunque l'accordo novativo del 2011 non aveva previsto per l'appellata alcun obbligo di realizzazione di manufatti ulteriori.
Inoltre, ha contestato l'ammissibilità delle domande di esatto adempimento e risarcimento del danno da ritardo per impossibilità giuridica della loro realizzazione,
essendo ormai stati smaltiti i beni oggetto della domanda.
In ogni caso, ha ribadito la correttezza della ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado e chiesto l'integrale conferma del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, preliminarmente occorre rilevare che in sede di memoria conclusionale l'odierna appellante ha parzialmente modificato le conclusioni inizialmente rassegnate nell'atto di citazione in appello.
Nell'atto introduttivo l'appellante ha richiesto l'accertamento dell'inadempimento della società appellata, e di conseguenza l'inesatto adempimento dell'obbligo di consegna degli elementi prefabbricati oltre al risarcimento del danno da ritardo, nonché in subordine la revisione della condanna alle spese.
In sede di comparsa conclusionale ha aggiunto a quelle già formulate una domanda ulteriormente subordinata, volta a richiedere alla Corte di “condannare l'appellata alla restituzione della somma nella misura che Vorrà determinare, anche sulla base di eventuale CTU, di cui si chiede sin da ora la nomina”.
pag. 5/14 Tale domanda di restituzione, come puntualmente eccepito da parte appellata, deve essere dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello e addirittura nella memoria conclusionale, violando dunque il divieto di introduzione di domande nuove prescritto dall'art. 345 c.p.c.
Parimenti inammissibili, ai sensi della stessa disposizione, devono ritenersi le allegazioni svolte dalla società appellante in merito all'incompleta realizzazione, da parte della società dei manufatti componenti i due Controparte_1
capannoni commissionati dall'appellante con il contratto datato 1.7.2004.
Come è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nei casi di diritti di credito quali quelli in esame, che rientrano nella categoria dei cosiddetti eterodeterminati, la modificazione in sede di impugnazione dei fatti posti a fondamento della domanda si traduce in un'indebita modificazione della causa petendi e come tale
“costituisce domanda nuova, inammissibile in appello allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame” (si veda, fra le altre Cass. civ., Sez. III,
Ord.,15/09/2020, n. 19186).
Nel caso di specie, l'allegazione circa l'incompleta produzione dei manufatti commissionati alla con il contratto del 1.7.2004 è stata Controparte_1
svolta per la prima volta in sede di appello, laddove l'appellante afferma che con la stipulazione dell'accordo novativo la società appellata si era obbligata alla realizzazione dei restanti componenti dei prefabbricati in quanto “dal 2004, anno del primo contratto, non aveva realizzato nulla, fino all'anno 2008, anno in cui realizzava alcune componenti” (cfr. atto di citazione in appello).
Tale contestazione non è presente nell'atto di citazione e nemmeno nelle successive memorie 183 depositate in primo grado, in cui l'appellante si è limitato a rappresentare che in data successiva al 2018 erano nella disponibilità della Controparte_1
solo alcune delle componenti originariamente commissionate, senza tuttavia dedurre pag. 6/14 alcun inadempimento dell'originario obbligo della loro costruzione, ma lamentando unicamente la mancata consegna dei manufatti in violazione degli obblighi assunti con la scrittura privata del 20.05.2011.
In ogni caso, parte appellante non ha mai espressamente contestato quanto in proposito dedotto dalla controparte nella propria memoria di costituzione, ove si legge che la
“in esecuzione del Contratto, portava a termine l'attività di progettazione e di CP_1
realizzazione degli elementi prefabbricati” (cfr. Comparsa di costituzione in primo grado), per cui tale fatto deve considerarsi pacifico.
Infine, va sottolineato come nella scrittura privata del 20.05.2011 non sia prevista alcuna obbligazione che richieda alla società appellata di produrre delle componenti, ma unicamente quella di consentire il ritiro “di tutti i manufatti prefabbricati in cemento armato giacenti negli stabilimenti di Aprilia e Perugia”, con l'onere di mettere a
Part disposizione di i propri mezzi di sollevamento per la movimentazione dei carichi.
Il primo motivo di appello è infondato.
La mancata consegna dei manufatti denunciata da parte appellante non può ritenersi imputabile ad inadempimento della quanto piuttosto alla Controparte_1
condotta negligente della stessa la quale, come correttamente accertato dal Parte_1
giudice di prime cure, ha ritardato eccessivamente il ritiro dei materiali.
Innanzitutto, è rimasta priva di alcun riscontro la circostanza secondo cui la
[...]
avrebbe impedito, negli anni 2015 e 2016, il ritiro dei manufatti Controparte_1
custoditi presso le proprie sedi.
Tali impedimenti non sono mai stati contestati nelle numerose comunicazioni che le parti si sono scambiate, ma solo in occasione dell'instaurazione del giudizio di primo grado da parte della e l'istruttoria espletata in primo grado rivela, di Parte_1
converso, che la società in tale periodo ha messo a Controparte_1
disposizione i manufatti per il ritiro da parte della società appellante.
pag. 7/14 Ciò si desume innanzitutto dalla testimonianza del teste (ud. del Testimone_1
4.11.2018), da cui è possibile evincere che in data 26.02.2015 presso lo stabilimento di
Aprilia della si era tenuto un sopralluogo finalizzato alla Controparte_1
ricognizione dei manufatti rimasti giacenti, circostanza riportata da altro teste di parte appellata, il Sig. (ud. del 6.10.2022), il quale ha confermato Testimone_2
l'esecuzione del sopralluogo.
Inoltre, dalla testimonianza del emerge che successivamente a tale sopralluogo, Per_1
nel giugno del 2016, durante un incontro con il Sig. parte appellata apprese che i Pt_2
manufatti non sarebbero stati ritirati in quanto la società appellante non era ancora in possesso di un permesso di costruire che ne consentisse l'utilizzo.
Tali circostanze si evincono anche dalla corrispondenza intercorsa fra le parti, laddove in una e-mail del 27.11.2017 lo stesso fa riferimento sia al sopralluogo tenutosi Per_1
in data 26.02.2015 sia all'incontro del 30.06.2016, quando la società appellante aveva rappresentato per la prima volta la mancanza del permesso di costruire.
Dall'istruttoria espletata in primo grado emerge poi che, successivamente a tale incontro, la ha nuovamente richiesto, con mail del 16.10.2017 (cfr. all.5 Parte_1
fascicolo di primo grado di parte appellata), di poter visionare le schede tecniche dei prefabbricati “per volontà del ritiro dello stesso e montaggio” e che in risposta la sollecitò il ritiro dei materiali, rappresentando però alla Parte_5
controparte che alcuni dei manufatti erano stati smaltiti per obsolescenza.
Le parti dunque individuarono la data del 13.02.2018 per un ulteriore sopralluogo nel sito di Aprilia, all'esito del quale la società appellante dapprima lamentò
l'incompletezza del materiale visionato rispetto all'ordine, per poi rifiutarsi di effettuare il ritiro in ragione della contrarietà degli elementi prefabbricati alla normativa antisismica, sostanzialmente eccependo l'inadempimento della controparte ex art. 1460
c.c.
pag. 8/14 Va però rilevato come l'incompletezza del materiale lamentata da parte appellata debba essere imputata allo smaltimento di parte del materiale per obsolescenza, come rappresentato dalla nella sua comunicazione del 27.11.2017. Controparte_1
In merito, l'appellata ha allegato che successivamente al primo sopralluogo tenutosi in data 2015 e il successivo mancato ritiro da parte di parte appellante essa si è vista costretta a smaltire parte del materiale a suo tempo costruito a causa dell'obsolescenza del materiale e della demolizione del proprio stabilimento di Perugia, presso il quale parte dei materiali era custodita.
Ciò emerge, oltre che dalle comunicazioni fra le parti versate in atti, dalla testimonianza del , il quale ha dichiarato che alla data del sopralluogo tenutosi nel 2018 “una Per_1
parte dei manufatti erano già stati smaltiti mentre una parte si trovava nello stabilimento di Perugia che era stato demolito con i manufatti ivi giacenti”, e dalla testimonianza del Sig. (ud. 16.02.2022), il quale riferiva che Testimone_3
parte dei materiali “era stata rottamata”.
In proposito va osservato che lo smaltimento da parte della società appellata di parte degli elementi prefabbricati deve considerarsi un comportamento lecito in quanto causato dall'eccessiva inerzia della nel predisporre il ritiro dei beni di sua Parte_1
proprietà.
La scrittura del 20.05.2011 – redatta, peraltro, con finalità transattiva di un contenzioso
Part pendente, ove la aveva citato in quanto inadempiente – prevedeva, infatti, CP_1
il 30.09.2011 quale termine per il ritiro dei beni da parte della società appellante, mentre
è dimostrato come si sia attivata per la consegna quasi quattro anni dopo, Parte_1
nel 2015, senza poi neppure portare a compimento le operazioni e rendendo conto a controparte solo un anno più tardi delle motivazioni per cui non vi provvedeva, ossia la carenza dei titoli abilitativi per eseguire la costruzione.
pag. 9/14 Tale comportamento costituisce grave inadempimento delle obbligazioni assunte da parte appellante nella scrittura del 20.05.2011, in cui si era espressamente obbligata a ritirare il materiale entro il menzionato termine del 30.09.2011.
Nonostante la scadenza del termine, è dimostrato come parte appellata abbia conservato per anni i beni di proprietà di ben oltre quanto si può considerare imposto Parte_1
dalla diligenza e dai canoni generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, non sussistendo infatti un onere di custodia dei beni in capo a
[...]
e non potendosi spingere oltre ragionevolezza l'obbligazione accessoria di CP_1
protezione degli interessi di controparte, in aggiunta all'obbligo di prestazione che era già stato da tempo adempiuto.
La società appellata non solo ha custodito i beni stoccandoli nei propri magazzini, ma li ha resi prontamente disponibili al ritiro appena controparte lo ha richiesto. Non avvenuto il ritiro dopo il sopralluogo del 2015 e l'ulteriore incontro con il sig. Pt_2
nel 2016, in assenza di ulteriori indicazioni la poteva legittimamente CP_1
considerarsi esonerata da qualunque obbligo di custodia, non essendo ipotizzabile che questa conservasse ad libitum i beni di proprietà della in assenza di accordi Parte_1
sul corrispettivo da riconoscerle per tale attività.
È poi smentita dalle risultanze dell'istruttoria la circostanza per cui, successivamente al sopralluogo tenutosi in data 13.02.2018, la sarebbe stata impossibilitata a Parte_1
ritirare i manufatti in quanto la società appellata si sarebbe rifiutata di caricarli sui mezzi della in ragione della sopravvenienza di nuove prescrizioni antisismiche. Parte_1
Tale affermazione, riportata per la prima volta nella mail del procuratore della Pt_1
datata 27.03.2018, è priva di riscontri, oltre a essere smentita dal fatto che in più di
[...]
un'occasione la ha sollecitato il ritiro dei manufatti, anche Controparte_1
successivamente al predetto sopralluogo (cfr. all.ti nn. 6, 11 e 13 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pag. 10/14 Quanto alle dichiarazioni rese in udienza dal teste , a differenza di quanto Per_1
sostenuto dall'appellante egli si è limitato a riferire una valutazione di carattere personale sulla adattabilità dei manufatti alle nuove normative, senza dunque accennare ad alcun rifiuto opposto (da parte sua o degli altri dipendenti della Controparte_1
alla consegna dei prefabbricati.
[...]
D'altronde, va sottolineato che la contrarietà delle tecniche costruttive dei manufatti alla sopravvenuta normativa antisismica già dall'anno 2008 era circostanza ben nota ad entrambe le parti al momento della stipula della scrittura privata del 20.05.2011. Dalla
stessa premessa di tale scrittura emerge l'espresso riconoscimento del vizio da parte della società appellata, laddove al punto f) le parti prendono atto del fatto che “a
decorrere dalla data di approntamento degli elementi prefabbricati da montare è intervenuta modifica normativa in ordine alle realizzande strutture prefabbricate”.
Tale consapevolezza emerge, inoltre, anche dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado. Il teste ha infatti riportato come lo stesso Sig. e i tecnici Per_1 Parte_2
della avessero visto i manufatti già in occasione del sopralluogo del Parte_1
26.02.2015, prendendo atto del fatto che le strutture erano state realizzate secondo normative antisismiche non più attuali, tanto che gli stessi chiedevano a parte appellata le schede tecniche dei prefabbricati per valutare la loro adattabilità alla nuova normativa.
La circostanza è poi confermata dal teste (ud. del 16.02.2022), Testimone_3
il quale ha aggiunto di aver provveduto egli stesso “a inviare quanto richiesto, ossia le schede di produzione di alcuni manufatti”.
Dunque, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, anche volendo ignorare il dato incontrovertibile che emerge dalla scrittura del 20.05.2011, è dimostrato che la società appellante ha avuto contezza della contrarietà delle tecniche costruttive delle componenti alla normativa antisismica al più tardi al momento del sopralluogo del pag. 11/14 26.02.2015, per cui le contestazioni avvenute solo nel 2018 dovrebbero considerarsi in ogni caso inammissibili in quanto tardive.
È ininfluente poi che nell'anno 2018 sia intervenuta un'ulteriore normativa che ha cambiato la normativa in materia di tecniche costruttive, posto che già in precedenza le relative tecniche costruttive non erano in linea con la normativa antisismica e sarebbe perciò stato necessario verificare l'adattabilità dei prefabbricati alle nuove prescrizioni.
Inoltre, come sopra chiarito, l'eccessivo dilatarsi delle tempistiche per il ritiro dei materiali non può essere imputato a parte appellata quanto piuttosto all'inerzia di Pt_1
su cui, come d'altronde ha osservato anche il giudice di prime cure, ricadeva il
[...]
rischio di vizi sopravvenuti non imputabili alla condotta della Controparte_1
, secondo il principio res perit domino.
[...]
Inconferente è il richiamo alla mala fede della nello stipulare la transazione, CP_1
nella consapevolezza di non aver realizzato tutte le opere affidate dal committente;
non vi è alcuna domanda di annullamento della transazione e, a tutto concedere, ricade sulla
Part
la responsabilità di aver accettato, nel 2011, la transazione ed il pagamento rateale senza prima verificare la completezza del materiale e la rispondenza rispetto all'ordine.
Infondato è anche il secondo motivo di appello.
Innanzitutto, deve ritenersi non eccessiva, ma adeguata al valore e alla complessità della controversia la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice di primo grado nella misura di € 9.800,00, in quanto pienamente conforme ai criteri dettati in materia di liquidazione dei compensi dal D.M. 55/2014, non essendo peraltro previsto alcun obbligo per il giudice di specificare nella propria motivazione la quantificazione del compenso che ha operato per ogni singola fase processuale come pretenderebbe l'appellante.
Inoltre, in tema di liquidazione delle spese processuali, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti,
non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati pag. 12/14 tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2, 05/05/2022, n. 14198, Rv. 664685 - 01).
Nel caso di specie le spese sono state liquidate d'ufficio, non essendo stata presentata nota specifica dal difensore. La controversia va ritenuta di valore indeterminabile in quanto le domande formulate (ordinare la messa a disposizione dei manufatti e condannare la convenuta al risarcimento del danno da ritardo secondo equità) non erano in alcun modo legate al corrispettivo contrattuale della vendita. Essendo state svolte tutte le quattro le fasi, il compenso liquidabile per una causa di valore indeterminabile e di media complessità in primo grado è compreso fra un minimo di euro 5.431,00 ed un massimo di euro 10.860,00. Essendo il compenso liquidato compreso nel suddetto range, non può ritenersi esorbitante.
Quanto poi alla decisione del giudice di prime cure di disporre la compensazione al 50%
delle spese di lite, deve preliminarmente osservarsi in diritto che, secondo costante interpretazione, nelle vicende di soccombenza reciproca il giudice gode di ampia discrezionalità nel disporre la compensazione tanto nell'an che nel quantum, ed egli può disporre la compensazione solo parziale delle spese, secondo il proprio prudente apprezzamento, in ragione del diverso valore o importanza delle domande delle parti o in conseguenza delle argomentazioni prospettate, con il solo limite della impossibilità
della condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa (si vedano, fra le altre, Cass.
civ., Sez. III, 11/01/1988, n. 13, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005).
In primo grado parte appellata ha chiesto, in riconvenzione, il risarcimento del danno per le spese di stoccaggio e smaltimento del materiale prefabbricato, danno che non è
stato riconosciuto unicamente in quanto non è stata provata la sua precisa entità, non perché non fosse sussistente nell'an. Il giudice di prime cure ha dunque valutato la prevalente e sostanziale soccombenza di la cui domanda è stata rigettata sulla Pt_1
pag. 13/14 base dell'accertato suo inadempimento, con decisione che appare immune da censure in quanto non fondata su ragioni illogiche o erronee.
Confermata la sentenza gravata anche in punto spese processuali, per il presente grado invece l'appellante risulta totalmente soccombente e dovrà farsi interamente carico delle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 11.000,00 per compenso
[...]
professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 28.3.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 14/14