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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3763/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3763/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Stefania Casella)
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29.11.1972, residente in [...] (avv. Dario Zauli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
09.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Cagliari (CA) in data
12.03.2005, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2005;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Cagliari (CA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si autorizzano a vivere separati, impegnandosi a portarsi reciproco rispetto ed a non interferire l'uno verso l'altro nelle rispettive vite private;
Per_ 2) Le figlie minori e continueranno a vivere e ad avere residenza anagrafica Persona_1
presso la madre, attualmente in Lugo (RA) Via Garibaldi n. 145;
3) il IGnor continuerà ad abitare la casa familiare sita in Bagnara di Parte_2
Romagna via della resistenza n.48 e provvederà a pagare per intero la rata del mutuo acceso in occasione dell'acquisto, stante l'utilizzo esclusivo da parte dello stesso dell'immobile. La
IG.ra provvederà a pagare, per sé e le figlie, il canone di locazione dell'immobile ove Pt_1
attualmente risiedono. Il IG. provvederà a sostenere, in via esclusiva, le spese per la Pt_2
manutenzione ordinaria e le spese per la manutenzione straordinaria della allora casa familiare, previamente concordate con la IG.ra Le spese straordinarie verranno Pt_1
conteggiate a conguaglio nel momento in cui le parti decideranno di vendere l'immobile a terzi oppure il IG. liquiderà la quota di proprietà della moglie su detto immobile. Pt_2
Per_ 4) Le figlie minori e , rispettivamente di anni 12 e 7, sono affidate in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti delle figlie minori, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita delle figlie, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante.
I genitori si impegnano a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti le figlie minori, a non coinvolgerle in discussioni e a non assumere, alla loro presenza, atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
Per_ Le figlie minori e hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Persona_1
continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
5) tenuto conto del preminente interesse e desiderio della prole e degli impegni lavorativi dei Per_ genitori, gli stessi convengono che le figlie minori e , nella settimana in cui Persona_1
il padre svolge il turno di mattina staranno con lo stesso, due volte la settimana (in giorni da concordare tra le parti), dall'uscita da scuola fino all'ora di cena ove la madre, al rientro dal lavoro, le preleva e pernottano con la stessa. Quando, invece, il padre presta il turno pomeridiano di lavoro, terrà le figlie unicamente nel week end dall'uscita da scuola del sabato fino alla sera della domenica ove la madre al rientro dal lavoro le preleverà per pernottare
Per_ con la stessa. A week end alternati le figlie e staranno con il padre dal Persona_1
sabato mattina, in orario da concordare tra i genitori tenuto conto dei rispettivi orari di lavoro e delle esigenze delle figlie, sino alla domenica sera ove la madre al rientro dal lavoro le preleverà dalla residenza del padre. Durante le vacanze estive l'orario a decorrere dal quale le figlie staranno con il padre nelle giornate di competenza dello stesso verrà concordato tra i genitori tenuto conto degli impegni di lavoro e non di entrambi.
I ricorrenti potranno tenere con sé le figlie minori, previo accordo e compatibilmente con le esigenze delle figlie minori, per due settimane, anche non consecutive durante le ferie estive
(da comunicare entro il 31 di maggio di ogni anno); Durante le festività natalizie e pasquali le minori staranno con i genitori seguendo il calendario comune ad eccezione degli orari che dovranno essere gli stessi previsti per le vacanze estive e rispettando l'alternanza delle giornate festive di anno in anno tra i genitori. Le parti convengono che il IG. al momento Pt_2
della sottoscrizione del presente atto provvederà ad iscriversi al registro elettronico scolastico di entrambe le figlie nonché alle chat di classe, al fine di rendersi partecipe anche della vita scolastica delle figlie. A tale fine, il IG. dovrà fare eseguire i compiti alle figlie minori Pt_2 quando le stesse, durante l'anno scolastico e non, si trovano presso di lui.
6) I ricorrenti, considerati i redditi e la valenza economica dei rispettivi compiti domestici e di
Per_ cura, oltre che le esigenze delle figlie minori e , concordano che il padre, Persona_1
sig. , corrisponda, per il mantenimento di entrambe le figlie la somma Parte_2 mensile di € 200,00 e si impegna, fin da ora, a prestare la massima collaborazione alla predisposizione di quanto necessario per l'ottenimento, in via esclusiva, in capo alla madre dell'assegno unico. Le parti convengono altresì che il IG. corrisponda il 30% delle Pt_2
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese parascolastiche che non necessitano di preventivo accordo tra le parti (per attività pre- scuola e dopo scuola unicamente in caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby sitter, centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili).
Le parti convengono, fin da ora, che deve essere garantita da entrambi i genitori una gita scolastica all'anno per ciascuna figlia.
Il genitore che ha anticipato tale spesa nonché le altre straordinarie sopra elencate ne darà comunicazione all'altro genitore (via e-mail o con raccomandata o messaggio telefonico) inviando la documentazione comprovante l'esborso. Il rimborso avverrà entro 15 giorni successivi alla richiesta;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa di loro personale mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi convengono, a definizione di ogni rapporto economico pendente tra gli stessi, che:
- la IG.ra entro il giorno 16 di ogni mese provvederà a versare, mediante bonifico, nel Pt_1 conto del marito la somma di € 180,00, quale importo della rata mensile riferita al finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Opel Mokka intestata alla moglie con cessione del quinto insistente sulla busta paga del marito.
-la IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese provvederà a versare nel conto corrente del Pt_1 marito il 50% dell'importo della rata del finanziamento in essere con contratto nel CP_1
2015 e avente scadenza nel febbraio 2025 salvo proroghe concesse.
- il finanziamento Agos relativo alla card 5435 5119 7776 2353, verrà estinto dal IG. Pt_2
a tal fine la IG.ra si impegna a corrispondergli metà quota. Pt_1
9) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio, od al rinnovo, dei documenti validi per l'espatrio, unitamente alle figlie, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta.
10) Le parti danno atto che solo con il puntuale e corretto adempimento di ogni condizione del presente ricorso si dichiarano pienamente soddisfatti e di null'altro avere a che pretende l'uno dall'altro.
11) Tutte le spese del presente procedimento sono a carico dei ricorrenti nella misura del 50%
e ciascuno provvederà a pagare direttamente il proprio legale di fiducia incaricato.” Così deciso il 19.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3763/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Stefania Casella)
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29.11.1972, residente in [...] (avv. Dario Zauli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
09.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Cagliari (CA) in data
12.03.2005, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2005;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Cagliari (CA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si autorizzano a vivere separati, impegnandosi a portarsi reciproco rispetto ed a non interferire l'uno verso l'altro nelle rispettive vite private;
Per_ 2) Le figlie minori e continueranno a vivere e ad avere residenza anagrafica Persona_1
presso la madre, attualmente in Lugo (RA) Via Garibaldi n. 145;
3) il IGnor continuerà ad abitare la casa familiare sita in Bagnara di Parte_2
Romagna via della resistenza n.48 e provvederà a pagare per intero la rata del mutuo acceso in occasione dell'acquisto, stante l'utilizzo esclusivo da parte dello stesso dell'immobile. La
IG.ra provvederà a pagare, per sé e le figlie, il canone di locazione dell'immobile ove Pt_1
attualmente risiedono. Il IG. provvederà a sostenere, in via esclusiva, le spese per la Pt_2
manutenzione ordinaria e le spese per la manutenzione straordinaria della allora casa familiare, previamente concordate con la IG.ra Le spese straordinarie verranno Pt_1
conteggiate a conguaglio nel momento in cui le parti decideranno di vendere l'immobile a terzi oppure il IG. liquiderà la quota di proprietà della moglie su detto immobile. Pt_2
Per_ 4) Le figlie minori e , rispettivamente di anni 12 e 7, sono affidate in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti delle figlie minori, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita delle figlie, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante.
I genitori si impegnano a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti le figlie minori, a non coinvolgerle in discussioni e a non assumere, alla loro presenza, atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
Per_ Le figlie minori e hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Persona_1
continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
5) tenuto conto del preminente interesse e desiderio della prole e degli impegni lavorativi dei Per_ genitori, gli stessi convengono che le figlie minori e , nella settimana in cui Persona_1
il padre svolge il turno di mattina staranno con lo stesso, due volte la settimana (in giorni da concordare tra le parti), dall'uscita da scuola fino all'ora di cena ove la madre, al rientro dal lavoro, le preleva e pernottano con la stessa. Quando, invece, il padre presta il turno pomeridiano di lavoro, terrà le figlie unicamente nel week end dall'uscita da scuola del sabato fino alla sera della domenica ove la madre al rientro dal lavoro le preleverà per pernottare
Per_ con la stessa. A week end alternati le figlie e staranno con il padre dal Persona_1
sabato mattina, in orario da concordare tra i genitori tenuto conto dei rispettivi orari di lavoro e delle esigenze delle figlie, sino alla domenica sera ove la madre al rientro dal lavoro le preleverà dalla residenza del padre. Durante le vacanze estive l'orario a decorrere dal quale le figlie staranno con il padre nelle giornate di competenza dello stesso verrà concordato tra i genitori tenuto conto degli impegni di lavoro e non di entrambi.
I ricorrenti potranno tenere con sé le figlie minori, previo accordo e compatibilmente con le esigenze delle figlie minori, per due settimane, anche non consecutive durante le ferie estive
(da comunicare entro il 31 di maggio di ogni anno); Durante le festività natalizie e pasquali le minori staranno con i genitori seguendo il calendario comune ad eccezione degli orari che dovranno essere gli stessi previsti per le vacanze estive e rispettando l'alternanza delle giornate festive di anno in anno tra i genitori. Le parti convengono che il IG. al momento Pt_2
della sottoscrizione del presente atto provvederà ad iscriversi al registro elettronico scolastico di entrambe le figlie nonché alle chat di classe, al fine di rendersi partecipe anche della vita scolastica delle figlie. A tale fine, il IG. dovrà fare eseguire i compiti alle figlie minori Pt_2 quando le stesse, durante l'anno scolastico e non, si trovano presso di lui.
6) I ricorrenti, considerati i redditi e la valenza economica dei rispettivi compiti domestici e di
Per_ cura, oltre che le esigenze delle figlie minori e , concordano che il padre, Persona_1
sig. , corrisponda, per il mantenimento di entrambe le figlie la somma Parte_2 mensile di € 200,00 e si impegna, fin da ora, a prestare la massima collaborazione alla predisposizione di quanto necessario per l'ottenimento, in via esclusiva, in capo alla madre dell'assegno unico. Le parti convengono altresì che il IG. corrisponda il 30% delle Pt_2
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese parascolastiche che non necessitano di preventivo accordo tra le parti (per attività pre- scuola e dopo scuola unicamente in caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby sitter, centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili).
Le parti convengono, fin da ora, che deve essere garantita da entrambi i genitori una gita scolastica all'anno per ciascuna figlia.
Il genitore che ha anticipato tale spesa nonché le altre straordinarie sopra elencate ne darà comunicazione all'altro genitore (via e-mail o con raccomandata o messaggio telefonico) inviando la documentazione comprovante l'esborso. Il rimborso avverrà entro 15 giorni successivi alla richiesta;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa di loro personale mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi convengono, a definizione di ogni rapporto economico pendente tra gli stessi, che:
- la IG.ra entro il giorno 16 di ogni mese provvederà a versare, mediante bonifico, nel Pt_1 conto del marito la somma di € 180,00, quale importo della rata mensile riferita al finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Opel Mokka intestata alla moglie con cessione del quinto insistente sulla busta paga del marito.
-la IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese provvederà a versare nel conto corrente del Pt_1 marito il 50% dell'importo della rata del finanziamento in essere con contratto nel CP_1
2015 e avente scadenza nel febbraio 2025 salvo proroghe concesse.
- il finanziamento Agos relativo alla card 5435 5119 7776 2353, verrà estinto dal IG. Pt_2
a tal fine la IG.ra si impegna a corrispondergli metà quota. Pt_1
9) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio, od al rinnovo, dei documenti validi per l'espatrio, unitamente alle figlie, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta.
10) Le parti danno atto che solo con il puntuale e corretto adempimento di ogni condizione del presente ricorso si dichiarano pienamente soddisfatti e di null'altro avere a che pretende l'uno dall'altro.
11) Tutte le spese del presente procedimento sono a carico dei ricorrenti nella misura del 50%
e ciascuno provvederà a pagare direttamente il proprio legale di fiducia incaricato.” Così deciso il 19.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi