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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.155/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 2570/2022 del Tribunale di
Taranto pubblicata il 19.10.2022, pendente tra
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliata Parte_1 in Bari presso gli avv.ti Antonio Pinto e Antonio Amendola dai quali è rappresentata e difesa;
appellante e
in persona del curatore, domiciliato in Taranto presso l'avv. Luca Controparte_1
Di Franco dal quale è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza ex art. 352 cpc del 7.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con scrittura privata del 14.1.2008 (Rep. n. 8923) autenticata dal Notaio la Persona_1
allora in bonis, vendeva alla una serie di immobili (appartamenti, Controparte_1 Parte_1 locali, cantinole, box) facenti parte del complesso immobiliare denominato “Garden Residence”, tutti siti in Martina Franca, identificati al FG. 133 partt. 96 sub. 225, 227, 239, 254, 256, 17, 99, 100, 101,
102, 110, 111, 112, 193, 194, 229, 239, 232, 234, 246 e 249, 250, 251 e part. 356, sub 26, 32, 36, 39,
42, 35, 54, 64, 57 e 35. A titolo di prezzo di acquisto dei suddetti immobili le parti pattuivano il prezzo complessivo di € 535.787,00 (oltre IVA), da corrispondersi mediante “mezzi idonei di pagamento”.
Nell'anno 2010, alcuni condomini del complesso condominiale sito in Martina Franca, nel quale sono site anche le unità immobiliari vendute dalla alla con l'atto del 14.01.2008, CP_1 Parte_1 dopo aver promosso nel 2009 un giudizio ex art. 696 bis c.p.c., nei confronti della teso Controparte_1 all'accertamento di alcuni vizi di costruzione degli immobili acquistati, adivano il Tribunale di Taranto al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del predetto atto di vendita.
All'esito del giudizio, conclusosi con la sentenza n. 487/2014 del Tribunale di Taranto di accoglimento dell'azione revocatoria, la allora ancora in bonis, proponeva appello, Controparte_1 iscritto al R.G. n. 212/2014, dinanzi alla Corte d'appello di Lecce - sede distaccata di Taranto. Nelle more del predetto giudizio di appello, sopravvenuto il fallimento della dichiarato con Controparte_1 sentenza n. 45/2015 del Tribunale di Taranto, con atto depositato il 7.2.2017 il Fallimento
[...] interveniva in appello ai sensi dell'art. 66 L.F. per proseguire il giudizio di revocatoria CP_1 ordinaria e sentire dichiarare l'inefficacia della vendita del 14.1.2008 anche nei confronti della
Curatela del Fallimento. A causa della mancanza della procura ad litem, la Corte d'Appello adita, con la sentenza n. 221/2017, dichiarava la nullità assoluta e l'inefficacia della costituzione in giudizio del
, ma confermava la pronuncia di inefficacia dell'atto di vendita nei confronti dei condomini CP_1 del complesso che avevano proposto la domanda revocatoria. La sentenza della Corte d'Appello veniva impugnata per Cassazione dalla Curatela nella sola parte in cui il giudice di secondo grado aveva pronunciato la nullità e l'inefficacia della costituzione in giudizio della Curatela.
A distanza di quasi dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita, con atto di citazione notificato il 3.1.2018, la Curatela del Fallimento adiva il Tribunale di Taranto al Controparte_1 fine di far accertare l'inadempimento della nel pagamento del prezzo e Parte_1 pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti, o, in subordine, la sua nullità per simulazione ai sensi dell'art. 1414 c.c. o, in via ancor più gradata, la condanna della convenuta al pagamento del prezzo pattuito. Con comparsa di risposta del 27.3.2018 si costituiva in giudizio la deducendo l'improcedibilità e l'inammissibilità e, comunque, Parte_1 contestando la fondatezza di ogni avversa pretesa. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, rigettava l'avversa istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. proposta per la pendenza del citato giudizio di Cassazione ed espletata consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il valore di mercato delle unità immobiliari vendute con l'atto del 14.01.2008, con la sentenza n. 2570/2022 pubblicata il 19.10.2022 il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda principale, “dichiarava” la risoluzione della compravendita conclusa per scrittura privata autenticata dal Notaio Per_1 in data 14 gennaio 2008 per grave inadempimento della e condannava
[...] Parte_1 la all'immediata restituzione al Fallimento degli immobili, come specificamente Parte_1 indicati e descritti nella stessa scrittura privata, ordinando al Responsabile della Agenzia del
Territorio di Taranto - Servizio Pubblicità Immobiliare di provvedere agli adempimenti necessari per l'annotazione della sentenza nei pubblici registri immobiliari, a margine dell'atto trascritto;
Con atto di citazione notificato il 19.04.2023 la ha proposto appello. Si è Parte_2 costituita la Curatela del contestandone la fondatezza. Controparte_1
Con il primo motivo di appello la allega la nullità della sentenza per violazione degli artt. 11 c. Pt_1
6° Cost. e 132 c.p.c. avendo ivi il tribunale omesso di motivare il rigetto dell'eccezione di inammissibilità delle domande sollevata dalla e fondata sulla circostanza che nel giudizio Pt_1 promosso da singoli condòmini per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita del 14.01.2008 la curatela fallimentare aveva proposto azione per la dichiarazione di inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto di vendita. A dire dell'appellante, vi sarebbe incompatibilità tra la posizione ivi assunta dal fallimento diretta a dichiarare l'inefficacia dell'atto e quella assunta in questo giudizio in cui la curatela agisce per la risoluzione dell'atto per inadempimento della compratrice, in quanto con l'azione revocatoria il fallimento avrebbe manifestato la volontà di non avvalersi del contratto di compravendita. Sempre a dire dell'appellante, premesso che in generale l'obbligo di motivazione impone al giudice di esporre il percorso logico - giuridico seguito e posto a fondamento della decisione, nel caso in esame il tribunale non avrebbe esposto tale percorso e le ragioni per cui è giunto alla decisione di rigettare la dedotta eccezione di inammissibilità della azione di risoluzione.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Pur ammettendosi che la motivazione adottata sul punto dal tribunale sia carente perché il giudice di primo grado non ha motivato sulla dedotta incompatibilità tra l'azione revocatoria proposta dalla curatela nel diverso giudizio (che sarebbe oggi pendente in Cassazione) e la domanda della pronuncia di risoluzione dell'atto per inadempimento proposta in questa sede, si ritiene che non sussista incompatibilità tra le due azioni.
Quella revocatoria (art.2901 c.c.) è un'azione costitutiva diretta a far accertare la natura dannosa (perché va a minare la garanzia generica dei creditori) dell'atto per i creditori e a farne dichiarare (non la risoluzione ma) l'inefficacia nei loro confronti. Ma, vista la dannosità dell'atto, i creditori (e per essi, nel caso come quello in esame di fallimento del debitore, il curatore) hanno facoltà e - fino a quando non sia stata emessa pronuncia di inefficacia ex art.2901 - interesse ad agire anche per la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto ex art.1458 c.c. Si tratta di azione diverse, aventi presupposti ed effetti (più ampi quelli della pronuncia di risoluzione, perché viene l'atto eliminato e con effetti verso i terzi, ex art. 1458 c. II c.c., se viene trascritta la domanda e poi annotata la sentenza) diversi. Consegue che la scelta di proporre la domanda revocatoria ex art.2901 c.c. non preclude la possibilità di esercitare successivamente la diversa azione di risoluzione del contratto.
Con il secondo motivo di appello la allega la falsa applicazione degli artt.324 c.p.c., 124 disp. Pt_1 att. c,p.c. e 2909 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere la formazione del giudicato sulla domanda revocatoria proposta avverso lo stesso atto del 14.01.2008 da alcuni proprietari condòmini, pur in assenza di prova della formazione del giudicato.
Il motivo di appello, pur condivisibile poiché non vi è prova in atti del passaggio in giudicato della sentenza (n.221/2017) di questa Corte che ha confermato l'accoglimento della domanda revocatoria proposta da alcuni proprietari condòmini avverso l'atto del 14.01.2008, non ha rilevanza e decisività al fine dell'accoglimento o meno della domanda di risoluzione del contratto poiché la pronuncia di risoluzione si fonda sulla mancanza di prova, come si esporrà, del pagamento del prezzo di acquisto da parte della Pt_1
Con il terzo motivo di appello la allega l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, nello Pt_1 specifico dei documenti prodotti dall'odierna appellante, e la falsa applicazione dell'art.2719 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale, negando (il tribunale) valenza probatoria (dell'avvenuto pagamento del prezzo) all'accordo di compensazione del 30.01.2009 con cui la e la avrebbero Pt_1 CP_1 concordato la compensazione parziale tra il credito della di € 569.141,60 (IVA compresa) a CP_1 titolo di prezzo della vendita e il controcredito di € 144.000,00 della a titolo di compenso per Pt_1 consulenza, negando (il tribunale) altresì valore probatorio all'estratto conto attestante il bonifico di
€ 425.141,6 eseguito il 31.01.2009 in favore della a saldo del prezzo della compravendita, CP_1 nonostante il disconoscimento generico effettuato dalla curatela e la inefficacia, pertanto, di detto generico disconoscimento ai sensi dell'art.2719 c.c.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Il tribunale non ha desunto la mancanza di prova del pagamento del prezzo dal disconoscimento dei documenti suddetti operato dalla curatela ai sensi dell'art.2719 c.c., cioè per la non conformità delle copie prodotte agli originali (non prodotti), ma per la non veridicità di quanto attestato dagli atti prodotti dalla per provare l'asserito pagamento (v. sentenza appellata, alle pagg.7 e 8). Pt_1
E tale conclusione appare corretta.
In ordine alle schede contabili prodotte in copia dalla attestanti il credito per il prezzo pattuito Pt_1 nell'atto del 14.01.2008 e il fantomatico controcredito di € 144.000,00 a favore della non può Pt_1 non rilevarsi che dette schede, come risulta dalla loro intestazione e fatto rilevare dalla Curatela anche in appello, sono atti contabili provenienti dalla stessa e che, in quanto atti di parte, non possono Pt_1 far prova a suo favore. Per la stessa ragione (provenienza dalla non può attribuirsi valenza probatoria a favore della Pt_1
e nei confronti del fallimento alla fattura n.1/2008 per il compenso di € 144.000,00 Pt_1
(controcredito oggetto della pretesa compensazione) derivante da non meglio specificati “Prestazione consulenziali”, fattura emessa dalla nei confronti della Pt_1 CP_1
La stessa, peraltro, è assolutamente inattendibile poiché emessa da una società e nei confronti di altra società strettamente collegate tra loro “in ragione dell'alternanza delle medesime persone nella carica di socio o amministratore o componente” delle due società, come risulta dalle visure camerali prodotte dalla Curatela già in primo grado e rilevato dal tribunale nella sentenza appellata (v. alla pag. 6). Tale circostanza, infatti, induce a ritenere la fattura non corrispondere ad alcuna operazione effettiva e che sia solo un artificio contabile per far figurare un controcredito della in realtà inesistente, a Pt_1 compensazione parziale del credito della CP_1
Per le stesse ragioni si ritiene non veritiero, in ordine alla sussistenza del controcredito della lo Pt_1 accordo di compensazione del 30.01.2009.
Anche in ordine al fantomatico bonifico di € 425.141,60 effettuato a saldo del prezzo effettuato dalla il 31.01.2009, si ritiene la prova del relativo versamento non fornita. Pt_1
Innanzitutto (1) perché l' ha prodotto un estratto di conto del 23.03.2018 (di dieci anni dopo lo Pt_1 asserito bonifico) privo di sottoscrizione o comunque di attestazione della sua provenienza, non comprendendosi dunque se si tratta di atto proveniente dalla contabilità della stessa o da un Pt_1 terzo. (2) Perché, ad ogni buon conto, anche a voler ipotizzare la provenienza da un terzo, quello estratto proverebbe al più la sola disposizione di bonifico ma non l'effettivo pagamento del bonifico.
(3) Perché nell'estratto conto neppure sono indicate le coordinate bancarie del conto della CP_1
(4) Perché, infine, la curatela ha prodotto in primo grado (v. fascicolo di primo grado) la copia dell'estratto conto della banca relativo alla e al trimestre gennaio - marzo 2009 CP_2 CP_1 nel quale non vi è traccia della disposizione e della riscossione del fantomatico bonifico del
31.01.2009.
E il mancato versamento del prezzo trova “giustificazione” proprio nell'unico fine perseguito dalle parti, cioè quello di sottrarre i beni venduti alla possibile azione dei creditori della fine CP_1 rilevato dagli elementi indicati nella sentenza appellata (v. alla pag.6) alla quale si rinvia.
Escluso che i documenti prodotti dalla siano idonei a dimostrare il pagamento del prezzo della Pt_1 vendita del 14.01.2008, si concorda con il tribunale circa la mancanza di prova dell'adempimento della società compratrice e la sussistenza del suo inadempimento contrattuale.
Con il quarto motivo di appello la allega la violazione dell'art.112 c.p.c. in cui sarebbe incorso Pt_1 il tribunale non pronunciandosi sull'eccezione di estinzione/perdita del diritto ad agire, “alla luce della clausola generale di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. …. in applicazione della ”, avendo la curatela agito a distanza di circa dieci anni dall'atto e stante Parte_3 dunque dieci anni di perdurante inerzia, formulando la domanda “solo 10 giorni prima della scadenza del termine prescrizionale decennale”.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente in via generale che il nostro ordinamento non ha recepito l'istituto tedesco della
” e che l'inerzia del titolare del diritto non costituisce di per sé violazione della buona Parte_3 fede salvo che il ritardo, non rispondendo ad un interesse del creditore, si traduca in un danno per la controparte, né costituisce motivo per negare la tutela giudiziaria, salvo che tale ritardo sia conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita al diritto (in tal senso Cass. civ. sez. lav. 28.01.2020 n. 1888, Cass. civ. sez. I 15.10.2013 n. 23382, cfr. anche Cass. civ. sez. III 26.04.2024 n.
11219), si ritiene che nel caso in esame non solo non vi siano elementi, neppure indicati dalla appellante, per ritenere che il ritardo configuri rinuncia al diritto o comunque violazione del principio di buona fede, ma è da escludere il ritardo stesso dell'azione da parte della Curatela perché la CP_1
è stata dichiarata fallita solo nel 2015 (v. sentenza prodotta dalla Curatela in primo grado) e l'azione del fallimento, soggetto diverso dalla è stata proposta dopo circa tre anni, nel 2018, dalla CP_1 dichiarazione di fallimento, a seguito della quale la Curatela ha potuto attivarsi a tutela della massa creditoria. La proposizione dell'azione della Curatela nel 2018 è stata peraltro “giustificata” dal fatto che questa Corte con la sentenza n. 221/2017 ha dichiarato la inefficacia e la nullità assoluta della costituzione operata dalla Curatela nel giudizio ex art. 2901 c.c. per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto anche in favore della procedura fallimentare, inducendosi la Curatela ad attivarsi per il
“recupero” alla massa dei beni venduti con l'azione di risoluzione.
Con il quinto motivo di appello la allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso Pt_1 il tribunale non pronunciandosi sulle domande avanzate in via riconvenzionale dall'odierna appellante e dirette ad ottenere la ripetizione delle somme asseritamente versate in esecuzione del contratto di compravendita del 14.01.2008.
Il motivo di appello non è condivisibile.
A parte il fatto che, per le ragioni su esposte, non v'è prova di pagamenti eseguiti dalla in favore Pt_1 della in esecuzione del contratto di compravendita, le domande di ripetizione non possono CP_1 essere proposte in questa sede dovendosi i crediti della accertarsi in sede fallimentare, ex art. Pt_1
52 R.D. 16.03.1942 n.267 (qui applicabile ratione temporis).
Resta assorbita ogni altra questione.
L'esito dell'appello comporta, secondo soccombenza (art.91 c.p.c.), la condanna dell'appellante al rimborso in favore del delle spese del secondo grado di giudizio, da liquidarsi in misura CP_1 vicina ai parametri medi del DM 10.03.2014 n.55, con distrazione a favore del difensore del che ne ha fatto istanza e si è dichiarato antistatario. CP_1
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R.
30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2570/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 19.10.2022 e proposto dalla nei confronti del con atto di citazione notificato Parte_1 Controparte_1 il 19.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in € 25.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Luca Di Franco.
Ricorrono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115. Così deciso in Taranto il 12.02.2025.
Il Cons. estensore
(dott. M. Campanale)
Il Presidente
(dott. P. Genoviva)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.155/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 2570/2022 del Tribunale di
Taranto pubblicata il 19.10.2022, pendente tra
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliata Parte_1 in Bari presso gli avv.ti Antonio Pinto e Antonio Amendola dai quali è rappresentata e difesa;
appellante e
in persona del curatore, domiciliato in Taranto presso l'avv. Luca Controparte_1
Di Franco dal quale è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza ex art. 352 cpc del 7.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con scrittura privata del 14.1.2008 (Rep. n. 8923) autenticata dal Notaio la Persona_1
allora in bonis, vendeva alla una serie di immobili (appartamenti, Controparte_1 Parte_1 locali, cantinole, box) facenti parte del complesso immobiliare denominato “Garden Residence”, tutti siti in Martina Franca, identificati al FG. 133 partt. 96 sub. 225, 227, 239, 254, 256, 17, 99, 100, 101,
102, 110, 111, 112, 193, 194, 229, 239, 232, 234, 246 e 249, 250, 251 e part. 356, sub 26, 32, 36, 39,
42, 35, 54, 64, 57 e 35. A titolo di prezzo di acquisto dei suddetti immobili le parti pattuivano il prezzo complessivo di € 535.787,00 (oltre IVA), da corrispondersi mediante “mezzi idonei di pagamento”.
Nell'anno 2010, alcuni condomini del complesso condominiale sito in Martina Franca, nel quale sono site anche le unità immobiliari vendute dalla alla con l'atto del 14.01.2008, CP_1 Parte_1 dopo aver promosso nel 2009 un giudizio ex art. 696 bis c.p.c., nei confronti della teso Controparte_1 all'accertamento di alcuni vizi di costruzione degli immobili acquistati, adivano il Tribunale di Taranto al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del predetto atto di vendita.
All'esito del giudizio, conclusosi con la sentenza n. 487/2014 del Tribunale di Taranto di accoglimento dell'azione revocatoria, la allora ancora in bonis, proponeva appello, Controparte_1 iscritto al R.G. n. 212/2014, dinanzi alla Corte d'appello di Lecce - sede distaccata di Taranto. Nelle more del predetto giudizio di appello, sopravvenuto il fallimento della dichiarato con Controparte_1 sentenza n. 45/2015 del Tribunale di Taranto, con atto depositato il 7.2.2017 il Fallimento
[...] interveniva in appello ai sensi dell'art. 66 L.F. per proseguire il giudizio di revocatoria CP_1 ordinaria e sentire dichiarare l'inefficacia della vendita del 14.1.2008 anche nei confronti della
Curatela del Fallimento. A causa della mancanza della procura ad litem, la Corte d'Appello adita, con la sentenza n. 221/2017, dichiarava la nullità assoluta e l'inefficacia della costituzione in giudizio del
, ma confermava la pronuncia di inefficacia dell'atto di vendita nei confronti dei condomini CP_1 del complesso che avevano proposto la domanda revocatoria. La sentenza della Corte d'Appello veniva impugnata per Cassazione dalla Curatela nella sola parte in cui il giudice di secondo grado aveva pronunciato la nullità e l'inefficacia della costituzione in giudizio della Curatela.
A distanza di quasi dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita, con atto di citazione notificato il 3.1.2018, la Curatela del Fallimento adiva il Tribunale di Taranto al Controparte_1 fine di far accertare l'inadempimento della nel pagamento del prezzo e Parte_1 pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti, o, in subordine, la sua nullità per simulazione ai sensi dell'art. 1414 c.c. o, in via ancor più gradata, la condanna della convenuta al pagamento del prezzo pattuito. Con comparsa di risposta del 27.3.2018 si costituiva in giudizio la deducendo l'improcedibilità e l'inammissibilità e, comunque, Parte_1 contestando la fondatezza di ogni avversa pretesa. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, rigettava l'avversa istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. proposta per la pendenza del citato giudizio di Cassazione ed espletata consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il valore di mercato delle unità immobiliari vendute con l'atto del 14.01.2008, con la sentenza n. 2570/2022 pubblicata il 19.10.2022 il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda principale, “dichiarava” la risoluzione della compravendita conclusa per scrittura privata autenticata dal Notaio Per_1 in data 14 gennaio 2008 per grave inadempimento della e condannava
[...] Parte_1 la all'immediata restituzione al Fallimento degli immobili, come specificamente Parte_1 indicati e descritti nella stessa scrittura privata, ordinando al Responsabile della Agenzia del
Territorio di Taranto - Servizio Pubblicità Immobiliare di provvedere agli adempimenti necessari per l'annotazione della sentenza nei pubblici registri immobiliari, a margine dell'atto trascritto;
Con atto di citazione notificato il 19.04.2023 la ha proposto appello. Si è Parte_2 costituita la Curatela del contestandone la fondatezza. Controparte_1
Con il primo motivo di appello la allega la nullità della sentenza per violazione degli artt. 11 c. Pt_1
6° Cost. e 132 c.p.c. avendo ivi il tribunale omesso di motivare il rigetto dell'eccezione di inammissibilità delle domande sollevata dalla e fondata sulla circostanza che nel giudizio Pt_1 promosso da singoli condòmini per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita del 14.01.2008 la curatela fallimentare aveva proposto azione per la dichiarazione di inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto di vendita. A dire dell'appellante, vi sarebbe incompatibilità tra la posizione ivi assunta dal fallimento diretta a dichiarare l'inefficacia dell'atto e quella assunta in questo giudizio in cui la curatela agisce per la risoluzione dell'atto per inadempimento della compratrice, in quanto con l'azione revocatoria il fallimento avrebbe manifestato la volontà di non avvalersi del contratto di compravendita. Sempre a dire dell'appellante, premesso che in generale l'obbligo di motivazione impone al giudice di esporre il percorso logico - giuridico seguito e posto a fondamento della decisione, nel caso in esame il tribunale non avrebbe esposto tale percorso e le ragioni per cui è giunto alla decisione di rigettare la dedotta eccezione di inammissibilità della azione di risoluzione.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Pur ammettendosi che la motivazione adottata sul punto dal tribunale sia carente perché il giudice di primo grado non ha motivato sulla dedotta incompatibilità tra l'azione revocatoria proposta dalla curatela nel diverso giudizio (che sarebbe oggi pendente in Cassazione) e la domanda della pronuncia di risoluzione dell'atto per inadempimento proposta in questa sede, si ritiene che non sussista incompatibilità tra le due azioni.
Quella revocatoria (art.2901 c.c.) è un'azione costitutiva diretta a far accertare la natura dannosa (perché va a minare la garanzia generica dei creditori) dell'atto per i creditori e a farne dichiarare (non la risoluzione ma) l'inefficacia nei loro confronti. Ma, vista la dannosità dell'atto, i creditori (e per essi, nel caso come quello in esame di fallimento del debitore, il curatore) hanno facoltà e - fino a quando non sia stata emessa pronuncia di inefficacia ex art.2901 - interesse ad agire anche per la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto ex art.1458 c.c. Si tratta di azione diverse, aventi presupposti ed effetti (più ampi quelli della pronuncia di risoluzione, perché viene l'atto eliminato e con effetti verso i terzi, ex art. 1458 c. II c.c., se viene trascritta la domanda e poi annotata la sentenza) diversi. Consegue che la scelta di proporre la domanda revocatoria ex art.2901 c.c. non preclude la possibilità di esercitare successivamente la diversa azione di risoluzione del contratto.
Con il secondo motivo di appello la allega la falsa applicazione degli artt.324 c.p.c., 124 disp. Pt_1 att. c,p.c. e 2909 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere la formazione del giudicato sulla domanda revocatoria proposta avverso lo stesso atto del 14.01.2008 da alcuni proprietari condòmini, pur in assenza di prova della formazione del giudicato.
Il motivo di appello, pur condivisibile poiché non vi è prova in atti del passaggio in giudicato della sentenza (n.221/2017) di questa Corte che ha confermato l'accoglimento della domanda revocatoria proposta da alcuni proprietari condòmini avverso l'atto del 14.01.2008, non ha rilevanza e decisività al fine dell'accoglimento o meno della domanda di risoluzione del contratto poiché la pronuncia di risoluzione si fonda sulla mancanza di prova, come si esporrà, del pagamento del prezzo di acquisto da parte della Pt_1
Con il terzo motivo di appello la allega l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, nello Pt_1 specifico dei documenti prodotti dall'odierna appellante, e la falsa applicazione dell'art.2719 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale, negando (il tribunale) valenza probatoria (dell'avvenuto pagamento del prezzo) all'accordo di compensazione del 30.01.2009 con cui la e la avrebbero Pt_1 CP_1 concordato la compensazione parziale tra il credito della di € 569.141,60 (IVA compresa) a CP_1 titolo di prezzo della vendita e il controcredito di € 144.000,00 della a titolo di compenso per Pt_1 consulenza, negando (il tribunale) altresì valore probatorio all'estratto conto attestante il bonifico di
€ 425.141,6 eseguito il 31.01.2009 in favore della a saldo del prezzo della compravendita, CP_1 nonostante il disconoscimento generico effettuato dalla curatela e la inefficacia, pertanto, di detto generico disconoscimento ai sensi dell'art.2719 c.c.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Il tribunale non ha desunto la mancanza di prova del pagamento del prezzo dal disconoscimento dei documenti suddetti operato dalla curatela ai sensi dell'art.2719 c.c., cioè per la non conformità delle copie prodotte agli originali (non prodotti), ma per la non veridicità di quanto attestato dagli atti prodotti dalla per provare l'asserito pagamento (v. sentenza appellata, alle pagg.7 e 8). Pt_1
E tale conclusione appare corretta.
In ordine alle schede contabili prodotte in copia dalla attestanti il credito per il prezzo pattuito Pt_1 nell'atto del 14.01.2008 e il fantomatico controcredito di € 144.000,00 a favore della non può Pt_1 non rilevarsi che dette schede, come risulta dalla loro intestazione e fatto rilevare dalla Curatela anche in appello, sono atti contabili provenienti dalla stessa e che, in quanto atti di parte, non possono Pt_1 far prova a suo favore. Per la stessa ragione (provenienza dalla non può attribuirsi valenza probatoria a favore della Pt_1
e nei confronti del fallimento alla fattura n.1/2008 per il compenso di € 144.000,00 Pt_1
(controcredito oggetto della pretesa compensazione) derivante da non meglio specificati “Prestazione consulenziali”, fattura emessa dalla nei confronti della Pt_1 CP_1
La stessa, peraltro, è assolutamente inattendibile poiché emessa da una società e nei confronti di altra società strettamente collegate tra loro “in ragione dell'alternanza delle medesime persone nella carica di socio o amministratore o componente” delle due società, come risulta dalle visure camerali prodotte dalla Curatela già in primo grado e rilevato dal tribunale nella sentenza appellata (v. alla pag. 6). Tale circostanza, infatti, induce a ritenere la fattura non corrispondere ad alcuna operazione effettiva e che sia solo un artificio contabile per far figurare un controcredito della in realtà inesistente, a Pt_1 compensazione parziale del credito della CP_1
Per le stesse ragioni si ritiene non veritiero, in ordine alla sussistenza del controcredito della lo Pt_1 accordo di compensazione del 30.01.2009.
Anche in ordine al fantomatico bonifico di € 425.141,60 effettuato a saldo del prezzo effettuato dalla il 31.01.2009, si ritiene la prova del relativo versamento non fornita. Pt_1
Innanzitutto (1) perché l' ha prodotto un estratto di conto del 23.03.2018 (di dieci anni dopo lo Pt_1 asserito bonifico) privo di sottoscrizione o comunque di attestazione della sua provenienza, non comprendendosi dunque se si tratta di atto proveniente dalla contabilità della stessa o da un Pt_1 terzo. (2) Perché, ad ogni buon conto, anche a voler ipotizzare la provenienza da un terzo, quello estratto proverebbe al più la sola disposizione di bonifico ma non l'effettivo pagamento del bonifico.
(3) Perché nell'estratto conto neppure sono indicate le coordinate bancarie del conto della CP_1
(4) Perché, infine, la curatela ha prodotto in primo grado (v. fascicolo di primo grado) la copia dell'estratto conto della banca relativo alla e al trimestre gennaio - marzo 2009 CP_2 CP_1 nel quale non vi è traccia della disposizione e della riscossione del fantomatico bonifico del
31.01.2009.
E il mancato versamento del prezzo trova “giustificazione” proprio nell'unico fine perseguito dalle parti, cioè quello di sottrarre i beni venduti alla possibile azione dei creditori della fine CP_1 rilevato dagli elementi indicati nella sentenza appellata (v. alla pag.6) alla quale si rinvia.
Escluso che i documenti prodotti dalla siano idonei a dimostrare il pagamento del prezzo della Pt_1 vendita del 14.01.2008, si concorda con il tribunale circa la mancanza di prova dell'adempimento della società compratrice e la sussistenza del suo inadempimento contrattuale.
Con il quarto motivo di appello la allega la violazione dell'art.112 c.p.c. in cui sarebbe incorso Pt_1 il tribunale non pronunciandosi sull'eccezione di estinzione/perdita del diritto ad agire, “alla luce della clausola generale di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. …. in applicazione della ”, avendo la curatela agito a distanza di circa dieci anni dall'atto e stante Parte_3 dunque dieci anni di perdurante inerzia, formulando la domanda “solo 10 giorni prima della scadenza del termine prescrizionale decennale”.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente in via generale che il nostro ordinamento non ha recepito l'istituto tedesco della
” e che l'inerzia del titolare del diritto non costituisce di per sé violazione della buona Parte_3 fede salvo che il ritardo, non rispondendo ad un interesse del creditore, si traduca in un danno per la controparte, né costituisce motivo per negare la tutela giudiziaria, salvo che tale ritardo sia conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita al diritto (in tal senso Cass. civ. sez. lav. 28.01.2020 n. 1888, Cass. civ. sez. I 15.10.2013 n. 23382, cfr. anche Cass. civ. sez. III 26.04.2024 n.
11219), si ritiene che nel caso in esame non solo non vi siano elementi, neppure indicati dalla appellante, per ritenere che il ritardo configuri rinuncia al diritto o comunque violazione del principio di buona fede, ma è da escludere il ritardo stesso dell'azione da parte della Curatela perché la CP_1
è stata dichiarata fallita solo nel 2015 (v. sentenza prodotta dalla Curatela in primo grado) e l'azione del fallimento, soggetto diverso dalla è stata proposta dopo circa tre anni, nel 2018, dalla CP_1 dichiarazione di fallimento, a seguito della quale la Curatela ha potuto attivarsi a tutela della massa creditoria. La proposizione dell'azione della Curatela nel 2018 è stata peraltro “giustificata” dal fatto che questa Corte con la sentenza n. 221/2017 ha dichiarato la inefficacia e la nullità assoluta della costituzione operata dalla Curatela nel giudizio ex art. 2901 c.c. per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto anche in favore della procedura fallimentare, inducendosi la Curatela ad attivarsi per il
“recupero” alla massa dei beni venduti con l'azione di risoluzione.
Con il quinto motivo di appello la allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso Pt_1 il tribunale non pronunciandosi sulle domande avanzate in via riconvenzionale dall'odierna appellante e dirette ad ottenere la ripetizione delle somme asseritamente versate in esecuzione del contratto di compravendita del 14.01.2008.
Il motivo di appello non è condivisibile.
A parte il fatto che, per le ragioni su esposte, non v'è prova di pagamenti eseguiti dalla in favore Pt_1 della in esecuzione del contratto di compravendita, le domande di ripetizione non possono CP_1 essere proposte in questa sede dovendosi i crediti della accertarsi in sede fallimentare, ex art. Pt_1
52 R.D. 16.03.1942 n.267 (qui applicabile ratione temporis).
Resta assorbita ogni altra questione.
L'esito dell'appello comporta, secondo soccombenza (art.91 c.p.c.), la condanna dell'appellante al rimborso in favore del delle spese del secondo grado di giudizio, da liquidarsi in misura CP_1 vicina ai parametri medi del DM 10.03.2014 n.55, con distrazione a favore del difensore del che ne ha fatto istanza e si è dichiarato antistatario. CP_1
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R.
30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2570/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 19.10.2022 e proposto dalla nei confronti del con atto di citazione notificato Parte_1 Controparte_1 il 19.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in € 25.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Luca Di Franco.
Ricorrono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115. Così deciso in Taranto il 12.02.2025.
Il Cons. estensore
(dott. M. Campanale)
Il Presidente
(dott. P. Genoviva)