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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/07/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile composto dai seguenti Magistrati: dott. SI Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2051 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Angelo Convertini, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Bernardo
Ordanino n.48 ricorrente
E
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Francesca Zanetti, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, B.go Zaccagni n.3 resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/06/2025 le parti si riportavano alle conclusioni di cui alle note depositate nel rispetto del termine di cui all'art. 189 cpc, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 1/07/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Parma il 29/05/1999 con CP_1
(atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 106, parte 2,
[...]
serie A, anno 1999), dalla cui unione era nato il [...] il figlio , ormai maggiorenne. Per_1
A sostegno del ricorso, l' allegava che il Tribunale di Parma, con sentenza n.1758/2015, aveva Pt_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione tra i coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi.
Assumeva il ricorrente che, in sede di separazione, il Tribunale, recependo l'accordo raggiunto dai coniugi, aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e con obbligo a carico del padre di corrispondere un contributo di mantenimento per il figlio di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso nonché un assegno di mantenimento per la moglie di euro 400,00 mensili. Inoltre, era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla , proprietaria esclusiva dell'immobile. CP_1
A dire dell' a distanza di dieci anni dalla sentenza di separazione, erano venuti meno i Pt_1 presupposti per il riconoscimento sia dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, sia del contributo al mantenimento per il figlio. L' assumeva che la moglie, dopo la separazione, non Pt_1
si era preoccupata minimamente di trovare un lavoro in grado di garantirle un sostentamento.
Rappresentava, inoltre, che il figlio , ormai maggiorenne, era divenuto autosufficiente Per_1 economicamente, avendo reperito un'occupazione.
Quanto invece alla sua situazione economica, il ricorrente asseriva che le sue condizioni erano peggiorate rispetto a quelle sussistenti al momento della separazione. Infatti, egli, a differenza della moglie, era costretto a vivere in un appartamento condotto in locazione, sostenendo una spesa complessiva di euro 500,00 mensili, di cui euro 450,00 per il canone di locazione ed euro 50,00 per oneri condominiali. Inoltre, in data 6 settembre 2023 era diventato padre di un altro figlio, del quale doveva prendersi cura.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, oltre alla pronuncia sul vincolo, che fosse revocato sia l'assegno di mantenimento riconosciuto a favore della moglie in sede di separazione, pari a euro 400,00 mensili, sia il contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio nella misura di euro Per_1
400,00 mensili. In subordine, domandava la riduzione del contributo di mantenimento per il figlio ad euro 200,00 mensili.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva Controparte_2
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma instava per il rigetto delle ulteriori pagina 2 di 10 richieste avanzate dal marito. In via riconvenzionale, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili.
La resistente allegava che ella, in costanza di matrimonio, d'accordo con il marito, si era dedicata soprattutto alla gestione della famiglia, sacrificando la propria professione di musicista, quale suonatrice di trombone. Al contempo, il marito, senza mai lamentarsi di tale situazione, aveva provveduto al mantenimento della famiglia, consentendo ai familiari una vita agiata, grazie al proprio stipendio di Guardia Penitenziaria, di circa euro 3.000,00 mensili. Dopo dieci anni di matrimonio, il marito aveva lasciato la casa coniugale, con gravi conseguenze psicopatologiche in capo al figlio, ancora irrisolte. In particolare, , reso di fatto orfano del padre, aveva riversato su di lei tutta la Per_1
sua rabbia, che si era manifestata in una escalation di comportamenti che andavano dalla semplice litigata ad atti violenti, come lanciare oggetti o rompere a pugni le porte di casa. In tale situazione, nella totale assenza del marito, che aveva frequentato saltuariamente il figlio minore, ella aveva dovuto rinunciare alla possibilità di tornare a lavorare, non potendo allontanarsi da casa per eventuali tournée, lasciando un bambino da solo. Se pure con la crescita la situazione del figlio era leggermente migliorata, erano sopraggiunti altri impedimenti, quali l'avanzare dell'età, pari attualmente a 53 anni, che costituiva un serio ostacolo all'inserimento nel mondo del lavoro e il peggioramento delle proprie condizioni di salute, dovuto ad una grave forma di endometriosi nonché ad un'allergia alle polveri, che le avevano impedito di svolgere lavori troppo faticosi.
In merito al figlio, la sosteneva che non avesse ancora raggiunto la piena indipendenza CP_1 Per_1
economica. Infatti, sebbene fosse stato assunto dalla con un contratto a Controparte_3 tempo determinato e con uno stipendio mensile di circa euro 950,00, l'importo della retribuzione era tale da non consentire al ragazzo di provvedere al pagamento dell'affitto, delle utenze e al totale soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza riservata del 6/02/2025, il Giudice delegato, a parziale modifica delle condizioni concordate dalle parti nell'ambito del procedimento di separazione personale, revocava a far data dal mese di gennaio 2025 il contributo di mantenimento per il figlio dovuto dall' mentre Per_1 Pt_1 confermava l'assegno di mantenimento a carico dello stesso a favore della moglie.
Istruita la causa documentalmente nonché mediante l'assunzione della prova testimoniale articolata dalla , all'udienza del 25/06/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa CP_1 concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
pagina 3 di 10 Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3,
n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Parma nell'ambito del procedimento di separazione personale, deciso con sentenza n.1758 del 5/11/2015, pubblicata il 10/11/2015.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione, il vano esperimento del tentativo di conciliazione e il complessivo tenore delle allegazioni delle parti denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Occorre ora esaminare le domande accessorie avanzate dalle parti.
Sul mantenimento del figlio maggiorenne.
Con riferimento alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi del figlio, occorre precisare che, in sede di separazione, le parti avevano concordato che l' contribuisse Pt_1 al mantenimento del figlio , all'epoca minorenne, nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al Per_1
pagamento 50% delle spese straordinarie necessarie.
L' ha allegato che il figlio, in possesso del diploma professionale di elettricista, è ormai Pt_1 divenuto economicamente autosufficiente e pertanto ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, mentre la , dal canto suo, si è opposto all'accoglimento della domanda CP_1
avversaria, asserendo che il reddito percepito dal figlio non è tale da consentirgli una vita libera e dignitosa, costringendolo a vivere tuttora presso la casa materna.
Dalla documentazione prodotta dalla Pacella emerge che il figlio dei coniugi è stato effettivamente assunto, in data 4/5/2024, presso la con contratto a tempo determinato, Controparte_3
di volta in volta rinnovato alla scadenza (v. doc. 15), e con una paga salariare di circa euro 950,00 mensili. In particolare, in sede di prima udienza, entrambi i coniugi hanno dichiarato che il suddetto contratto è stato prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi (gennaio-giugno 2025), sicché deve ritenersi che il rapporto di lavoro abbia ormai acquisito una certa stabilità.
Per la , permane tuttora una residua dipendenza del figlio per l'insufficienza dei guadagni CP_1
percepiti.
Tanto precisato, occorre rammentare che l'obbligo di mantenimento dei figli non viene meno automaticamente al raggiungimento della maggiore età degli stessi, potendosi protrarre, oltre nel caso pagina 4 di 10 in cui questi ultimi, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori, anche nel caso in cui, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, “il figlio dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente” (Cass. Civ. ord. n. 38366 del
3/12/2021). E' chiaro che il dovere dei genitori di mantenere i figli non può comunque protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in quanto il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nonché nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione (v. Cass. civ., Sez. I, Sent., n. 18076/2014; Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti per la declaratoria della cessazione dell'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente con riferimento al figlio , Per_1
prossimo al compimento del ventiseiesimo anno di età.
Infatti, non può pretendersi dal genitore il prolungamento del mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità. Ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, attraverso il sua mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo.
Conseguentemente, rientra nella responsabilità del figlio – conseguita l'anzidetta capacità lavorativa – ricercare un'occupazione, evitando di gravare ulteriormente sul genitore.
In ogni caso, è il genitore istante a dover provare che il figlio maggiorenne ha esperito ogni possibile tentativo al fine di rinvenire un'occupazione lavorativa e non il genitore obbligato. E' bene rimarcare che allorché il figlio maggiorenne abbia concluso il proprio percorso di studi, grava sul genitore istante provare non solo che il figlio si è adoperato per rendersi autonomo economicamente, ma anche che si è impegnato in modo attivo per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. Cass. n.38366/2021).
Aderendo a tale orientamento, rileva il Tribunale che la resistente, pur essendo gravata dal relativo onere probatorio, non ha in alcun modo provato lo sforzo compiuto dal figlio , al fine di Per_1 rinvenire una stabile occupazione lavorativa, mediante l'iscrizione al Centro per l'Impiego o ad
Agenzia interinali. Invero, sebbene, al momento del radicamento della presente controversia, SI avesse già compiuti 24 anni ed avesse alle spalle un percorso formativo ampiamente concluso, la si è limitata e a produrre solo due buste paga (ottobre e novembre 2024), senza offrire al CP_1
Tribunale l'esatta rappresentazione dei redditi percepiti nell'anno 2024 dal figlio, ormai venticinquenne. Sicché non vi è neppure la prova che il reddito annuo netto dallo stesso percepito sia pagina 5 di 10 effettivamente insufficiente a soddisfare le sue esigenze di vita. In ogni caso, l'asserita condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole del figlio, in mancanza della prova di ragioni individuali specifiche, ovverosia problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi, quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione.
Orbene, sulla base dei dati acquisiti, ritiene il Collegio che debba disporsi – come richiesto dal ricorrente – la revoca del contributo di mantenimento dovuto dall' per il figlio a far Pt_1 Per_1
data dal mese di gennaio 2025, non sussistendo più le condizioni che giustifichino tale obbligo, stante l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di . Per_1
Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
L'altra questione oggetto del presente procedimento è rappresentata dall'assegno divorzile richiesto dalla nella misura di euro 400,00 mensili. CP_1
Come già innanzi rappresentato, l' ha messo in discussione il diritto della moglie ad ottenere Pt_1
un assegno post-coniugale, allegando che lo stato di disoccupazione della deriva da una sua CP_1
scelta personale. A dire del ricorrente, sebbene la moglie nell'anno 2015, al momento della separazione, avesse appena 43 anni, la stessa non si sarebbe mai attivata per reperire una occupazione, non mettendo a frutto le sue pregresse esperienze lavorative come musicista.
La , dal canto suo, ha allegato che, in costanza di matrimonio, si è dedicata soprattutto alla CP_1
famiglia, sacrificando progressivamente la propria carriera di musicista per occuparsi del figlio e della gestione quotidiana della casa. Tale scelta è stata condivisa con il marito, il quale, a causa dei suoi turni lavorativi come guardia penitenziaria, era fuori casa per intere giornate. La resistente ha dedotto, che, in assenza di uno stabile aiuto da parte del coniuge, ella non poteva allontanarsi da casa per eventuali tournée e ha cosi progressivamente rinunciato alle occasioni lavorative e di crescita professionale, che le si erano presentate. A dire della , anche dopo la separazione è stata costretta a farsi carico in CP_1
via prevalente del figlio minore, posto che il marito ha mantenuto un rapporto discontinuo con il ragazzo, non rendendosi partecipe del suo percorso di crescita. Ciò le ha sicuramente impedito di esibirsi in concerti e di coltivare la sua crescita professionale.
La questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della resistente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in base alla quale «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli
pagina 6 di 10 per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la
“rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo, che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Alla funzione assistenziale può comunque attribuirsi una rilevanza prevalente, ove l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).
Secondo il parametro composito - assistenziale e perequativo-compensativo – che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
pagina 7 di 10 Ciò precisato in linea teorica e di principio, nella specie il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della si fonda sia su ragioni di carattere assistenziale, non disponendo la stessa di alcun CP_1
reddito, sia su ragioni di carattere perequativo-compensativo, tenuto conto delle rinunce dalla stessa effettuate alle proprie aspirazioni lavorative per effetto di scelte concordate con il marito nel corso della vita matrimoniale.
Dagli atti di causa risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 29 maggio 1999 e dopo circa 10 anni l'unione è entrata in crisi, tant'è che, in data 16 novembre 2010, l' ha instaurato Pt_1
il giudizio per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, conclusosi con la sentenza n.
1758/2015.
E' pacifico e non contestato, anzi espressamente ammesso dallo stesso ricorrente (v. pag. 5 memoria ex art. 473 bis.17 cpc), che nel corso della vita matrimoniale la si è occupata essenzialmente della CP_1 gestione della famiglia e dell'accudimento del figlio minore, svolgendo in maniera saltuaria l'attività di musicista. E ciò con l'accordo o, almeno, l'assoluta acquiescenza del marito, che non risulta avere mosso all'epoca contestazioni o avere in qualche misura contrastato siffatta precisa opzione di vita.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste sorella della resistente, la quale Testimone_1
ha dichiarato che la sorella, in possesso del diploma di Conservatorio come suonatrice di trombone, nel corso del matrimonio si è dedicata alla famiglia, rinunciando ai concerti, d'accordo con il marito.
Dagli atti di causa emerge che, successivamente alla proposizione del ricorso per separazione, il ricorrente ha vissuto per circa quattro anni in caserma, salvo poi trasferirsi nel 2014, anche lavorativamente, a Mantova, dove nel frattempo ha intrapreso una relazione sentimentale, da cui nel settembre 2023 è nato un altro figlio.
La ricorrente, negli anni successivi alla crisi coniugale, si è dovuta far carico in via prevalente del figlio
, che all'epoca aveva appena dieci anni, e ciò sia a causa dei turni di lavoro del marito, che Per_1
lavorava come guardia penitenziaria, sia a causa della distanza geografica che separava i coniugi (la ha continuato a vivere a Parma con il figlio, mentre l' viveva a Piacenza). E' indubbio CP_1 Pt_1
che tale situazione abbia inciso sulla carriera professionale della , che – come dichiarato in sede CP_1
di escussione testimoniale dalla sorella- ha dovuto rinunciare alle tournée e ai concerti per accudire il figlio, ancora adolescente.
Dagli atti emerge che la , allo stato, non dispone di alcuna fonte di reddito ed è proprietaria CP_1 unicamente di un immobile, l'ex casa coniugale, sita a Parma.
Quanto al ricorrente, Assistente di Polizia Penitenziaria, dalla documentazione fiscale in atti emerge che lo stesso ha dichiarato un reddito annuo netto pari ad euro 20.802,00 (reddito medio mensile,
pagina 8 di 10 calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.733,5) nell'anno di imposta 2021 e pari a euro 22.353,00
(reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.862,75) nell'anno di imposta 2023.
Consta, inoltre, che il ricorrente attualmente vive in un appartamento condotto in locazione, sito in San
Giorgio Bigarello (MN), insieme alla nuova compagna, con una spesa pari a euro 500,00 mensili (di cui euro 450,00 a titolo di canone di locazione ed euro 50,00 a titolo di spese condominiali). È comproprietario di un appartamento sito a Bari ed è proprietario di un veicolo Grande Punto. Quanto all'altro veicolo di sua proprietà ma in uso esclusivo alla , lo stesso ha dichiarato di essere CP_1
disposto a cederlo gratuitamente alla moglie.
Il ricorrente ha altresì allegato di essere diventato nuovamente padre di un figlio, avuto con la nuova compagna, la quale, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente (v. verbale udienza 30 gennaio
2025), allo stato percepisce la NASPI dell'importo di euro 850,00 mensili, che continuerà a percepire fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Ciò detto, dall'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti risulta evidente una disparità tra i coniugi, che vede la moglie in posizione deteriore, essendo la priva di CP_1
qualunque forma di reddito. Ritiene il Collegio che tale disparità abbia una relazione causale specifica e diretta con il ruolo endofamiliare assunto dalla resistente durante il matrimonio, che le ha imposto il sacrificio delle sue legittime aspettative lavorative e reddituali. Infatti, come innanzi detto, la si CP_1
è sempre occupata della casa e dell'accudimento del figlio, accettando solo saltuariamente offerte lavorative come musicista.
Nel caso in esame, la durata del matrimonio (pari a sedici anni), l'incontestato contributo personale dato dalla convenuta alla conduzione della vita familiare, la totale mancanza di redditi propri, i problemi di salute che l'affliggono (quali, l'endometriosi e un'allergia alle polveri: docc. 12 e 13), l'età della stessa, oggi cinquantatreenne, che certamente non favorisce la sua collocazione nel mercato del lavoro, sono tutti elementi che, unitariamente considerati in rapporto alla condizione economica del ricorrente come sopra descritta, consentono di legittimare l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della nella misura di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici CP_1
Istat, fissando la sua decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2024), attesa l'assenza di fonti autonome di reddito in capo alla stessa. Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere corrisposto dall' a favore della moglie, entro il giorno dieci di ogni mese. Pt_1
A parere del Collegio, la somma così determinata è idonea a compensare i sacrifici e le rinunce effettuate dalla nel corso della vita matrimoniale e costituisce il giusto riconoscimento del CP_1
fattivo ruolo endoconiugale svolto dalla stessa.
In ordine alle spese di lite.
pagina 9 di 10 L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parma il 29/05/1999 dai coniugi e (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Parma al n. 106, parte 2, serie A anno 1999);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) Revoca, a far data dal mese di gennaio 2025, l'obbligo in capo ad di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio;
Per_1
4) In accoglimento della domanda avanzata dalla resistente, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, a favore di
, la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Controparte_1
con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2024);
5) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 18 luglio 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. SI Medioli Devoto)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile composto dai seguenti Magistrati: dott. SI Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2051 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Angelo Convertini, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Bernardo
Ordanino n.48 ricorrente
E
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Francesca Zanetti, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, B.go Zaccagni n.3 resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/06/2025 le parti si riportavano alle conclusioni di cui alle note depositate nel rispetto del termine di cui all'art. 189 cpc, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 1/07/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Parma il 29/05/1999 con CP_1
(atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 106, parte 2,
[...]
serie A, anno 1999), dalla cui unione era nato il [...] il figlio , ormai maggiorenne. Per_1
A sostegno del ricorso, l' allegava che il Tribunale di Parma, con sentenza n.1758/2015, aveva Pt_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione tra i coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi.
Assumeva il ricorrente che, in sede di separazione, il Tribunale, recependo l'accordo raggiunto dai coniugi, aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e con obbligo a carico del padre di corrispondere un contributo di mantenimento per il figlio di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso nonché un assegno di mantenimento per la moglie di euro 400,00 mensili. Inoltre, era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla , proprietaria esclusiva dell'immobile. CP_1
A dire dell' a distanza di dieci anni dalla sentenza di separazione, erano venuti meno i Pt_1 presupposti per il riconoscimento sia dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, sia del contributo al mantenimento per il figlio. L' assumeva che la moglie, dopo la separazione, non Pt_1
si era preoccupata minimamente di trovare un lavoro in grado di garantirle un sostentamento.
Rappresentava, inoltre, che il figlio , ormai maggiorenne, era divenuto autosufficiente Per_1 economicamente, avendo reperito un'occupazione.
Quanto invece alla sua situazione economica, il ricorrente asseriva che le sue condizioni erano peggiorate rispetto a quelle sussistenti al momento della separazione. Infatti, egli, a differenza della moglie, era costretto a vivere in un appartamento condotto in locazione, sostenendo una spesa complessiva di euro 500,00 mensili, di cui euro 450,00 per il canone di locazione ed euro 50,00 per oneri condominiali. Inoltre, in data 6 settembre 2023 era diventato padre di un altro figlio, del quale doveva prendersi cura.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, oltre alla pronuncia sul vincolo, che fosse revocato sia l'assegno di mantenimento riconosciuto a favore della moglie in sede di separazione, pari a euro 400,00 mensili, sia il contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio nella misura di euro Per_1
400,00 mensili. In subordine, domandava la riduzione del contributo di mantenimento per il figlio ad euro 200,00 mensili.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva Controparte_2
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma instava per il rigetto delle ulteriori pagina 2 di 10 richieste avanzate dal marito. In via riconvenzionale, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili.
La resistente allegava che ella, in costanza di matrimonio, d'accordo con il marito, si era dedicata soprattutto alla gestione della famiglia, sacrificando la propria professione di musicista, quale suonatrice di trombone. Al contempo, il marito, senza mai lamentarsi di tale situazione, aveva provveduto al mantenimento della famiglia, consentendo ai familiari una vita agiata, grazie al proprio stipendio di Guardia Penitenziaria, di circa euro 3.000,00 mensili. Dopo dieci anni di matrimonio, il marito aveva lasciato la casa coniugale, con gravi conseguenze psicopatologiche in capo al figlio, ancora irrisolte. In particolare, , reso di fatto orfano del padre, aveva riversato su di lei tutta la Per_1
sua rabbia, che si era manifestata in una escalation di comportamenti che andavano dalla semplice litigata ad atti violenti, come lanciare oggetti o rompere a pugni le porte di casa. In tale situazione, nella totale assenza del marito, che aveva frequentato saltuariamente il figlio minore, ella aveva dovuto rinunciare alla possibilità di tornare a lavorare, non potendo allontanarsi da casa per eventuali tournée, lasciando un bambino da solo. Se pure con la crescita la situazione del figlio era leggermente migliorata, erano sopraggiunti altri impedimenti, quali l'avanzare dell'età, pari attualmente a 53 anni, che costituiva un serio ostacolo all'inserimento nel mondo del lavoro e il peggioramento delle proprie condizioni di salute, dovuto ad una grave forma di endometriosi nonché ad un'allergia alle polveri, che le avevano impedito di svolgere lavori troppo faticosi.
In merito al figlio, la sosteneva che non avesse ancora raggiunto la piena indipendenza CP_1 Per_1
economica. Infatti, sebbene fosse stato assunto dalla con un contratto a Controparte_3 tempo determinato e con uno stipendio mensile di circa euro 950,00, l'importo della retribuzione era tale da non consentire al ragazzo di provvedere al pagamento dell'affitto, delle utenze e al totale soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza riservata del 6/02/2025, il Giudice delegato, a parziale modifica delle condizioni concordate dalle parti nell'ambito del procedimento di separazione personale, revocava a far data dal mese di gennaio 2025 il contributo di mantenimento per il figlio dovuto dall' mentre Per_1 Pt_1 confermava l'assegno di mantenimento a carico dello stesso a favore della moglie.
Istruita la causa documentalmente nonché mediante l'assunzione della prova testimoniale articolata dalla , all'udienza del 25/06/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa CP_1 concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
pagina 3 di 10 Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3,
n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Parma nell'ambito del procedimento di separazione personale, deciso con sentenza n.1758 del 5/11/2015, pubblicata il 10/11/2015.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione, il vano esperimento del tentativo di conciliazione e il complessivo tenore delle allegazioni delle parti denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Occorre ora esaminare le domande accessorie avanzate dalle parti.
Sul mantenimento del figlio maggiorenne.
Con riferimento alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi del figlio, occorre precisare che, in sede di separazione, le parti avevano concordato che l' contribuisse Pt_1 al mantenimento del figlio , all'epoca minorenne, nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al Per_1
pagamento 50% delle spese straordinarie necessarie.
L' ha allegato che il figlio, in possesso del diploma professionale di elettricista, è ormai Pt_1 divenuto economicamente autosufficiente e pertanto ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, mentre la , dal canto suo, si è opposto all'accoglimento della domanda CP_1
avversaria, asserendo che il reddito percepito dal figlio non è tale da consentirgli una vita libera e dignitosa, costringendolo a vivere tuttora presso la casa materna.
Dalla documentazione prodotta dalla Pacella emerge che il figlio dei coniugi è stato effettivamente assunto, in data 4/5/2024, presso la con contratto a tempo determinato, Controparte_3
di volta in volta rinnovato alla scadenza (v. doc. 15), e con una paga salariare di circa euro 950,00 mensili. In particolare, in sede di prima udienza, entrambi i coniugi hanno dichiarato che il suddetto contratto è stato prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi (gennaio-giugno 2025), sicché deve ritenersi che il rapporto di lavoro abbia ormai acquisito una certa stabilità.
Per la , permane tuttora una residua dipendenza del figlio per l'insufficienza dei guadagni CP_1
percepiti.
Tanto precisato, occorre rammentare che l'obbligo di mantenimento dei figli non viene meno automaticamente al raggiungimento della maggiore età degli stessi, potendosi protrarre, oltre nel caso pagina 4 di 10 in cui questi ultimi, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori, anche nel caso in cui, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, “il figlio dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente” (Cass. Civ. ord. n. 38366 del
3/12/2021). E' chiaro che il dovere dei genitori di mantenere i figli non può comunque protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in quanto il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nonché nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione (v. Cass. civ., Sez. I, Sent., n. 18076/2014; Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti per la declaratoria della cessazione dell'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente con riferimento al figlio , Per_1
prossimo al compimento del ventiseiesimo anno di età.
Infatti, non può pretendersi dal genitore il prolungamento del mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità. Ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, attraverso il sua mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo.
Conseguentemente, rientra nella responsabilità del figlio – conseguita l'anzidetta capacità lavorativa – ricercare un'occupazione, evitando di gravare ulteriormente sul genitore.
In ogni caso, è il genitore istante a dover provare che il figlio maggiorenne ha esperito ogni possibile tentativo al fine di rinvenire un'occupazione lavorativa e non il genitore obbligato. E' bene rimarcare che allorché il figlio maggiorenne abbia concluso il proprio percorso di studi, grava sul genitore istante provare non solo che il figlio si è adoperato per rendersi autonomo economicamente, ma anche che si è impegnato in modo attivo per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. Cass. n.38366/2021).
Aderendo a tale orientamento, rileva il Tribunale che la resistente, pur essendo gravata dal relativo onere probatorio, non ha in alcun modo provato lo sforzo compiuto dal figlio , al fine di Per_1 rinvenire una stabile occupazione lavorativa, mediante l'iscrizione al Centro per l'Impiego o ad
Agenzia interinali. Invero, sebbene, al momento del radicamento della presente controversia, SI avesse già compiuti 24 anni ed avesse alle spalle un percorso formativo ampiamente concluso, la si è limitata e a produrre solo due buste paga (ottobre e novembre 2024), senza offrire al CP_1
Tribunale l'esatta rappresentazione dei redditi percepiti nell'anno 2024 dal figlio, ormai venticinquenne. Sicché non vi è neppure la prova che il reddito annuo netto dallo stesso percepito sia pagina 5 di 10 effettivamente insufficiente a soddisfare le sue esigenze di vita. In ogni caso, l'asserita condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole del figlio, in mancanza della prova di ragioni individuali specifiche, ovverosia problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi, quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione.
Orbene, sulla base dei dati acquisiti, ritiene il Collegio che debba disporsi – come richiesto dal ricorrente – la revoca del contributo di mantenimento dovuto dall' per il figlio a far Pt_1 Per_1
data dal mese di gennaio 2025, non sussistendo più le condizioni che giustifichino tale obbligo, stante l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di . Per_1
Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
L'altra questione oggetto del presente procedimento è rappresentata dall'assegno divorzile richiesto dalla nella misura di euro 400,00 mensili. CP_1
Come già innanzi rappresentato, l' ha messo in discussione il diritto della moglie ad ottenere Pt_1
un assegno post-coniugale, allegando che lo stato di disoccupazione della deriva da una sua CP_1
scelta personale. A dire del ricorrente, sebbene la moglie nell'anno 2015, al momento della separazione, avesse appena 43 anni, la stessa non si sarebbe mai attivata per reperire una occupazione, non mettendo a frutto le sue pregresse esperienze lavorative come musicista.
La , dal canto suo, ha allegato che, in costanza di matrimonio, si è dedicata soprattutto alla CP_1
famiglia, sacrificando progressivamente la propria carriera di musicista per occuparsi del figlio e della gestione quotidiana della casa. Tale scelta è stata condivisa con il marito, il quale, a causa dei suoi turni lavorativi come guardia penitenziaria, era fuori casa per intere giornate. La resistente ha dedotto, che, in assenza di uno stabile aiuto da parte del coniuge, ella non poteva allontanarsi da casa per eventuali tournée e ha cosi progressivamente rinunciato alle occasioni lavorative e di crescita professionale, che le si erano presentate. A dire della , anche dopo la separazione è stata costretta a farsi carico in CP_1
via prevalente del figlio minore, posto che il marito ha mantenuto un rapporto discontinuo con il ragazzo, non rendendosi partecipe del suo percorso di crescita. Ciò le ha sicuramente impedito di esibirsi in concerti e di coltivare la sua crescita professionale.
La questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della resistente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in base alla quale «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli
pagina 6 di 10 per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la
“rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo, che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Alla funzione assistenziale può comunque attribuirsi una rilevanza prevalente, ove l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).
Secondo il parametro composito - assistenziale e perequativo-compensativo – che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
pagina 7 di 10 Ciò precisato in linea teorica e di principio, nella specie il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della si fonda sia su ragioni di carattere assistenziale, non disponendo la stessa di alcun CP_1
reddito, sia su ragioni di carattere perequativo-compensativo, tenuto conto delle rinunce dalla stessa effettuate alle proprie aspirazioni lavorative per effetto di scelte concordate con il marito nel corso della vita matrimoniale.
Dagli atti di causa risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 29 maggio 1999 e dopo circa 10 anni l'unione è entrata in crisi, tant'è che, in data 16 novembre 2010, l' ha instaurato Pt_1
il giudizio per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, conclusosi con la sentenza n.
1758/2015.
E' pacifico e non contestato, anzi espressamente ammesso dallo stesso ricorrente (v. pag. 5 memoria ex art. 473 bis.17 cpc), che nel corso della vita matrimoniale la si è occupata essenzialmente della CP_1 gestione della famiglia e dell'accudimento del figlio minore, svolgendo in maniera saltuaria l'attività di musicista. E ciò con l'accordo o, almeno, l'assoluta acquiescenza del marito, che non risulta avere mosso all'epoca contestazioni o avere in qualche misura contrastato siffatta precisa opzione di vita.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste sorella della resistente, la quale Testimone_1
ha dichiarato che la sorella, in possesso del diploma di Conservatorio come suonatrice di trombone, nel corso del matrimonio si è dedicata alla famiglia, rinunciando ai concerti, d'accordo con il marito.
Dagli atti di causa emerge che, successivamente alla proposizione del ricorso per separazione, il ricorrente ha vissuto per circa quattro anni in caserma, salvo poi trasferirsi nel 2014, anche lavorativamente, a Mantova, dove nel frattempo ha intrapreso una relazione sentimentale, da cui nel settembre 2023 è nato un altro figlio.
La ricorrente, negli anni successivi alla crisi coniugale, si è dovuta far carico in via prevalente del figlio
, che all'epoca aveva appena dieci anni, e ciò sia a causa dei turni di lavoro del marito, che Per_1
lavorava come guardia penitenziaria, sia a causa della distanza geografica che separava i coniugi (la ha continuato a vivere a Parma con il figlio, mentre l' viveva a Piacenza). E' indubbio CP_1 Pt_1
che tale situazione abbia inciso sulla carriera professionale della , che – come dichiarato in sede CP_1
di escussione testimoniale dalla sorella- ha dovuto rinunciare alle tournée e ai concerti per accudire il figlio, ancora adolescente.
Dagli atti emerge che la , allo stato, non dispone di alcuna fonte di reddito ed è proprietaria CP_1 unicamente di un immobile, l'ex casa coniugale, sita a Parma.
Quanto al ricorrente, Assistente di Polizia Penitenziaria, dalla documentazione fiscale in atti emerge che lo stesso ha dichiarato un reddito annuo netto pari ad euro 20.802,00 (reddito medio mensile,
pagina 8 di 10 calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.733,5) nell'anno di imposta 2021 e pari a euro 22.353,00
(reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.862,75) nell'anno di imposta 2023.
Consta, inoltre, che il ricorrente attualmente vive in un appartamento condotto in locazione, sito in San
Giorgio Bigarello (MN), insieme alla nuova compagna, con una spesa pari a euro 500,00 mensili (di cui euro 450,00 a titolo di canone di locazione ed euro 50,00 a titolo di spese condominiali). È comproprietario di un appartamento sito a Bari ed è proprietario di un veicolo Grande Punto. Quanto all'altro veicolo di sua proprietà ma in uso esclusivo alla , lo stesso ha dichiarato di essere CP_1
disposto a cederlo gratuitamente alla moglie.
Il ricorrente ha altresì allegato di essere diventato nuovamente padre di un figlio, avuto con la nuova compagna, la quale, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente (v. verbale udienza 30 gennaio
2025), allo stato percepisce la NASPI dell'importo di euro 850,00 mensili, che continuerà a percepire fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Ciò detto, dall'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti risulta evidente una disparità tra i coniugi, che vede la moglie in posizione deteriore, essendo la priva di CP_1
qualunque forma di reddito. Ritiene il Collegio che tale disparità abbia una relazione causale specifica e diretta con il ruolo endofamiliare assunto dalla resistente durante il matrimonio, che le ha imposto il sacrificio delle sue legittime aspettative lavorative e reddituali. Infatti, come innanzi detto, la si CP_1
è sempre occupata della casa e dell'accudimento del figlio, accettando solo saltuariamente offerte lavorative come musicista.
Nel caso in esame, la durata del matrimonio (pari a sedici anni), l'incontestato contributo personale dato dalla convenuta alla conduzione della vita familiare, la totale mancanza di redditi propri, i problemi di salute che l'affliggono (quali, l'endometriosi e un'allergia alle polveri: docc. 12 e 13), l'età della stessa, oggi cinquantatreenne, che certamente non favorisce la sua collocazione nel mercato del lavoro, sono tutti elementi che, unitariamente considerati in rapporto alla condizione economica del ricorrente come sopra descritta, consentono di legittimare l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della nella misura di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici CP_1
Istat, fissando la sua decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2024), attesa l'assenza di fonti autonome di reddito in capo alla stessa. Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere corrisposto dall' a favore della moglie, entro il giorno dieci di ogni mese. Pt_1
A parere del Collegio, la somma così determinata è idonea a compensare i sacrifici e le rinunce effettuate dalla nel corso della vita matrimoniale e costituisce il giusto riconoscimento del CP_1
fattivo ruolo endoconiugale svolto dalla stessa.
In ordine alle spese di lite.
pagina 9 di 10 L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parma il 29/05/1999 dai coniugi e (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Parma al n. 106, parte 2, serie A anno 1999);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) Revoca, a far data dal mese di gennaio 2025, l'obbligo in capo ad di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio;
Per_1
4) In accoglimento della domanda avanzata dalla resistente, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, a favore di
, la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Controparte_1
con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2024);
5) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 18 luglio 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. SI Medioli Devoto)
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