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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:41, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 600/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_1 C.F._1
FRANCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.7.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della sig.ra Parte_1 alla pensione da 8° salvaguardia legge 232/2016, con conseguente condanna dell' alla costituzione del CP_1 relativo diritto ed a corrispondere al ricorrente i ratei pregressi, con la decorrenza di legge , oltre interessi e rivalutazione , secondo la disciplina in materia, vale a dire limitatamente alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, stante il divieto di cumulo posto dall'art. 16 della L. n. 412/1991 e con la medesima decorrenza dei ratei esigibili della prestazione principale, fino al saldo effettivo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente di aver presentato, per il tramite del Patronato Epasa Itaco di Pisa, domanda di pensione 8° Salvaguardia L- 232/2016 in data 28.2.2017. Deduceva, quindi, la che il 29.5.2017 il medesimo Patronato sollecitava Pt_1
l' e, solo ad aprile 2019, allorquando l'odierna ricorrente si recava personalmente all' la CP_1 CP_1 stessa apprendeva che la sua domanda non era stata evasa per mancanza di documentazione, di talché il 10.4.2019 ed il 10.5.2019 essa ricorrente provvedeva a consegnare all' resistente la CP_2 documentazione mancante per ottenere il riesame della pratica. Esponeva, dunque, la che Pt_1
l' il 31.5.2019, riesaminando la documentazione, le comunicava che la matricola della ditta CP_1 con la quale la ricorrente aveva avuto accesso alla procedura di mobilità risultava attiva, confermando la respinta della verifica dell'ottava salvaguardia, eccezione contestata dalla a Pt_1 traimte del Patronato Ital Uil che provvedeva, poi, a due solleciti in data 14.11.2020 e 26.8.2021.
Lamentava parte attrice da un lato che l'Istituto, il 30.8.2021 comunicava il mancato accoglimento della domanda per essere sempre attiva la sede di Cherasco della e, dall'altro, che l' Parte_2 CP_1 il 2.9.2021 le comunicava che la richiesta di riesame dell'1.8.2019 era tardiva poiché prodotta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di respinta del 18.4.2017 in realtà mai ricevuta né dalla né dal Patronato che inoltrò la domanda di pensione. Pt_1
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente resistente contestava la mancata conoscenza della reiezione datata 18.4.2017 consegnata a mano alla ricorrente ed eccepiva, comunque, la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 per essersi attivata la solo nel 2023 sebbene la domanda Pt_1 amministrativa fosse del 28.2.2017.
pagina 2 di 5 La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte “Ove sul ricorso amministrativo proposto avverso un provvedimento di diniego di un beneficio pensionistico, l' non abbia adottato alcuna CP_2 decisione, con conseguente formazione del silenzio rigetto, la decorrenza del termine di decadenza, pur in mancanza del provvedimento di rigetto e nell'impossibilità di rendere l'informativa ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è stata parimenti prevista dal legislatore, con la disposizione di cui all'art. 4 d.l. n. 384 del 19 settembre 1992, conv. nella l. n. 438 del 1992 che, nell'abbreviare il relativo termine da dieci a tre anni, ha enunciato tre diverse decorrenze - "dalla comunicazione del decisione del ricorso amministrativo", dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione", " dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" - solo nel primo caso presupponendo l'esistenza di un provvedimento di rigetto del ricorso, contemplando, negli altri due, la mancata adozione del provvedimento, pur comminando, ciononostante, la decadenza.” (cfr. Cass., Sez. Lav.,
25670/2007).
Ancora, non può mancare di osservarsi che, come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12718 del 2009, il termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo: invero, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, dopo avere enunciato diverse decorrenze delle decadenze riguardanti le prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia invalicabile dei trecento giorni (risultanti dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, nonché di due ulteriori termini, di 90 giorni ciascuno, di cui all'art. 46, co. 5 e 6 della L. 88 del 1989, per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa).
pagina 3 di 5 Più di recente, poi, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del
d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n.
533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.” (cfr. Cass., Sez. Lav. 15969/2017).
Il termine di trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa costituisce, dunque, la massima estensione del dies a quo per il computo del termine decadenziale (cfr., in senso conforme, la sentenza 45/2018 del Tribunale di Livorno, est. Dott.ssa Sbrana, in atti versata che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa).
Deve anche rilevarsi come il termine decadenziale non sia soggetto a slittamenti in avanti in conseguenza della presentazione di successive identiche domande amministrative.
Né, d'altro canto, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale può ritenersi influente, posto che l'istituto in parola mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (cfr. Cass., Sez. VI,
8926/2011; v. anche Cass., Sez. Lav., 25483/2023).
Non può allora dubitarsi del fatto che il termine di decadenza debba computarsi dalla domanda amministrativa proposta nei confronti dell' CP_1
Applicando gli esposti principi di diritto al caso in esame, ne deriva che la ricorrente deve essere dichiarata decaduta dall'azione, giacché proposta oltre il termine decadenziale.
pagina 4 di 5 Invero la ricorrente ha presentato il 28.2.2017 la domanda amministrativa all' v. pag. 1 ricorso CP_1
e doc. 1 allegato al ricorso), mentre l'azione per il riconoscimento giudiziale di detto beneficio è stata introdotta nel luglio 2023, quando era ormai trascorso un periodo di tempo superiore al termine decadenziale di tre anni e trecento giorni dalla proposizione della domanda amministrativa previsto dalla legge.
Per mera completezza si osserva che, dall'esame della documentazione in atti versata (cfr. in particolare il doc. 5 allegato al ricorso), si legge che con comunicazione mail del 31.5.2019 l'Ente odierno resistente ribadiva alla ricorrente la respinta della pratica (“(..) Per tali motivi si conferma la respinta della verifica della ottava salvaguardia”).
La peculiarità della questione, in uno con la sussistenza di difformi indirizzi interpretativi in seno alla giurisprudenza, costituiscono ragione per giustificare integralmente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:41, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 600/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_1 C.F._1
FRANCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.7.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della sig.ra Parte_1 alla pensione da 8° salvaguardia legge 232/2016, con conseguente condanna dell' alla costituzione del CP_1 relativo diritto ed a corrispondere al ricorrente i ratei pregressi, con la decorrenza di legge , oltre interessi e rivalutazione , secondo la disciplina in materia, vale a dire limitatamente alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, stante il divieto di cumulo posto dall'art. 16 della L. n. 412/1991 e con la medesima decorrenza dei ratei esigibili della prestazione principale, fino al saldo effettivo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente di aver presentato, per il tramite del Patronato Epasa Itaco di Pisa, domanda di pensione 8° Salvaguardia L- 232/2016 in data 28.2.2017. Deduceva, quindi, la che il 29.5.2017 il medesimo Patronato sollecitava Pt_1
l' e, solo ad aprile 2019, allorquando l'odierna ricorrente si recava personalmente all' la CP_1 CP_1 stessa apprendeva che la sua domanda non era stata evasa per mancanza di documentazione, di talché il 10.4.2019 ed il 10.5.2019 essa ricorrente provvedeva a consegnare all' resistente la CP_2 documentazione mancante per ottenere il riesame della pratica. Esponeva, dunque, la che Pt_1
l' il 31.5.2019, riesaminando la documentazione, le comunicava che la matricola della ditta CP_1 con la quale la ricorrente aveva avuto accesso alla procedura di mobilità risultava attiva, confermando la respinta della verifica dell'ottava salvaguardia, eccezione contestata dalla a Pt_1 traimte del Patronato Ital Uil che provvedeva, poi, a due solleciti in data 14.11.2020 e 26.8.2021.
Lamentava parte attrice da un lato che l'Istituto, il 30.8.2021 comunicava il mancato accoglimento della domanda per essere sempre attiva la sede di Cherasco della e, dall'altro, che l' Parte_2 CP_1 il 2.9.2021 le comunicava che la richiesta di riesame dell'1.8.2019 era tardiva poiché prodotta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di respinta del 18.4.2017 in realtà mai ricevuta né dalla né dal Patronato che inoltrò la domanda di pensione. Pt_1
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente resistente contestava la mancata conoscenza della reiezione datata 18.4.2017 consegnata a mano alla ricorrente ed eccepiva, comunque, la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 per essersi attivata la solo nel 2023 sebbene la domanda Pt_1 amministrativa fosse del 28.2.2017.
pagina 2 di 5 La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte “Ove sul ricorso amministrativo proposto avverso un provvedimento di diniego di un beneficio pensionistico, l' non abbia adottato alcuna CP_2 decisione, con conseguente formazione del silenzio rigetto, la decorrenza del termine di decadenza, pur in mancanza del provvedimento di rigetto e nell'impossibilità di rendere l'informativa ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è stata parimenti prevista dal legislatore, con la disposizione di cui all'art. 4 d.l. n. 384 del 19 settembre 1992, conv. nella l. n. 438 del 1992 che, nell'abbreviare il relativo termine da dieci a tre anni, ha enunciato tre diverse decorrenze - "dalla comunicazione del decisione del ricorso amministrativo", dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione", " dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" - solo nel primo caso presupponendo l'esistenza di un provvedimento di rigetto del ricorso, contemplando, negli altri due, la mancata adozione del provvedimento, pur comminando, ciononostante, la decadenza.” (cfr. Cass., Sez. Lav.,
25670/2007).
Ancora, non può mancare di osservarsi che, come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12718 del 2009, il termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo: invero, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, dopo avere enunciato diverse decorrenze delle decadenze riguardanti le prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia invalicabile dei trecento giorni (risultanti dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, nonché di due ulteriori termini, di 90 giorni ciascuno, di cui all'art. 46, co. 5 e 6 della L. 88 del 1989, per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa).
pagina 3 di 5 Più di recente, poi, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del
d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n.
533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.” (cfr. Cass., Sez. Lav. 15969/2017).
Il termine di trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa costituisce, dunque, la massima estensione del dies a quo per il computo del termine decadenziale (cfr., in senso conforme, la sentenza 45/2018 del Tribunale di Livorno, est. Dott.ssa Sbrana, in atti versata che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa).
Deve anche rilevarsi come il termine decadenziale non sia soggetto a slittamenti in avanti in conseguenza della presentazione di successive identiche domande amministrative.
Né, d'altro canto, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale può ritenersi influente, posto che l'istituto in parola mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (cfr. Cass., Sez. VI,
8926/2011; v. anche Cass., Sez. Lav., 25483/2023).
Non può allora dubitarsi del fatto che il termine di decadenza debba computarsi dalla domanda amministrativa proposta nei confronti dell' CP_1
Applicando gli esposti principi di diritto al caso in esame, ne deriva che la ricorrente deve essere dichiarata decaduta dall'azione, giacché proposta oltre il termine decadenziale.
pagina 4 di 5 Invero la ricorrente ha presentato il 28.2.2017 la domanda amministrativa all' v. pag. 1 ricorso CP_1
e doc. 1 allegato al ricorso), mentre l'azione per il riconoscimento giudiziale di detto beneficio è stata introdotta nel luglio 2023, quando era ormai trascorso un periodo di tempo superiore al termine decadenziale di tre anni e trecento giorni dalla proposizione della domanda amministrativa previsto dalla legge.
Per mera completezza si osserva che, dall'esame della documentazione in atti versata (cfr. in particolare il doc. 5 allegato al ricorso), si legge che con comunicazione mail del 31.5.2019 l'Ente odierno resistente ribadiva alla ricorrente la respinta della pratica (“(..) Per tali motivi si conferma la respinta della verifica della ottava salvaguardia”).
La peculiarità della questione, in uno con la sussistenza di difformi indirizzi interpretativi in seno alla giurisprudenza, costituiscono ragione per giustificare integralmente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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