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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1909/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1909/2018,
TRA
( elettivamente domiciliato in Tropea, Parte_1 C.F._1 alla via Tondo, 83, presso lo studio dall'Avv. Elena Cortese, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di opposizione all'esecuzione
Attore opponente
CONTRO
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Matteotti n. 74, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calabria, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale autenticata per atto ai rogiti del notaio
Dott. , iscritto nel collegio Notarile di Roma, Persona_1
Convenuta opposta
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 20/12/2018 all' ha Controparte_2 Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento n. 13920189001095880000, notificatagli in data 14/06/2018 dall' medesima, relativa alla cartella esattoriale n. CP_1
pagina 1 di 6 13920080008656972000 pari ad € 4.973,54 risalente all'anno 2007, asseritamente notificata il 21/03/2009, riferita a spese processuali e a somme dovute a
[...]
. Controparte_3
Parte opponente ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata eccependo il difetto di notifica della cartella di pagamento presupposta ovvero di altro atto da cui trarrebbe origine l'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito in assenza di validi atti interruttivi.
L'opponente ha prospettato al Giudicante un ulteriore vizio dell'intimazione opposta, ovvero l'avere indicato, sic et simpliciter, somme aggiuntive a titolo di interessi senza indicare alcunché in merito al calcolo di detti interessi. Ha deotto, altresì, la mancata indicazione dell'autorità, dei termini e delle modalità per la proposizione del ricorso.
Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarata la sospensione dell'esazione dell'atto opposto, nel merito la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e della cartella ad essa sottesa, nonché di tutti gli atti prodromici o comunque conseguenziali.
In data 10.04.2019 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
deducendo la regolarità dell'intimazione di pagamento, la regolarità della
[...] notifica della cartella di pagamento presupposta nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
L' ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che il CP_4 termine di prescrizione relativo a crediti ormai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è decennale e che, in ogni caso, in data 25.07.2014 veniva notificato al contribuente l'intimazione di pagamento nr. 1392014900132880000 sempre con riferimento alla cartella di pagamento per cui è causa quale valido atto interruttivo della prescrizione.
Alla prima udienza del 1.04.2019 il GI rinviava, su richiesta congiunta delle Parti, per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 05/11/2024, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, subentrato nella titolarità del fascicolo in data
22.01.24, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 6 *****
L'opposizione proposta da è fondata. Parte_1
Alla stregua dei motivi proposti, volti a far valere la prescrizione quale fatto sopravvenuto estintivo della pretesa creditoria, la domanda attorea (diretta a contestare il diritto di procedere in executivis) deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1° c.p.c.,
L'intimazione di pagamento ha, infatti, lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 il
Concessionario della Riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Giova evidenziare, sul punto, come l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorché si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione.
Giova evidenziare, sul punto, come l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo. In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che, anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito, quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica pur sempre della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, come detto, costituisce l'oggetto vero e proprio pagina 3 di 6 dello accertamento). A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che l'attore lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (cfr. Cass.
8/11/2018, n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione
Passando al merito deve ritenersi che la domanda attorea sia fondata in relazione all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito che deve ritenersi assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione o eccezione sollevata.
Per pacifico arresto giurisprudenziale, il credito maturato dallo Stato per il pagamento di spese processuali, sanzioni pecuniarie ed indennità è sottoposto al termine ordinario di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal momento di insorgenza del diritto ovverosia dall'adozione del provvedimento che ha quantificato la prestazione obbligatoria (v. Cass. Pen. n. 18355/2014; Cass. pen. n.
3815/1993).
Nel caso in esame dall'atto impugnato risulta che la cartella di pagamento nr,
13920080008656972000 pari ad € 4.973,54 riguarda crediti anno 2007 per cassa depositi e prestiti – cassa ammende, cui lo stesso fa riferimento, ed è stata
(presuntivamente) notificata il 21.03.2009 mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 14.06.2018 per cui non sarebbe decorso il termine prescrizionale decennale.
Ciò premesso, tuttavia, l'Agente della Riscossione non ha dato prova della notifica della cartella di pagamento.
Dalla disamina della documentazione in atti emerge infatti che l'Agente CP_5
Riscossione si è limitato a produrre l'estratto di ruolo recante il riferimento alla cartella di pagamento presuntivamente notificata data 21/03/2009, non fornendo alcuna prova attestante il perfezionamento della relativa notifica.
L' ha altresì dedotto che la prescrizione del credito sarebbe stata validamente CP_1 interrotta dall'intimazione di pagamento nr. 1392014900132880000 notificata al destinatario in data 25.07.14.
pagina 4 di 6 Senonchè l' , deducendo che l'intimazione di pagamento nr. CP_1
1392014900132880000 afferisce alla cartella di pagamento per cui è causa, si è limitata ad una asserzione priva di alcun riscontro oggettivo non essendo stata prodotta la copia integrale di tale atto ma esclusivamente l'avviso di ricevimento dell'intimazione al destinatario in data 25.07.14 della predetta intimazione.
Pertanto, in mancanza di detta produzione, non vi è dimostrazione che l'atto effettivamente consegnato al destinatario sia proprio l'atto di intimazione in parola, né che lo stesso si riferisca alla cartella di pagamento di cui trattasi.
Ne discende che, essendo il credito per spese processuali, cassa depositi e prestiti – cassa ammende risalente all'anno 2007, in mancanza di validi atti interruttivi, la prescrizione ordinaria del presunto credito risulta ampiamente maturata.
In conclusione, l'opposizione proposta da può essere accolta e, Parte_1 per l'effetto, deve disporsi l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13920189001095880000 per intervenuta prescrizione del credito.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria) devono essere poste a carico della convenuta opposta ed a favore della parte opponente,
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920189001095880000, notificata dall'
[...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920189001095880000 notificata in riferimento alla cartella esattoriale n. 13920080008656972000 per intervenuta prescrizione del credito;
2) condanna l' alla rifusione delle spese e Controparte_1 competenze del giudizio che liquida in complessivi € 977,00 (di cui € 125,00 per spese ed € 852,00 per compensi professionali), oltre del rimborso forfettario spese pagina 5 di 6 generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Elena Cortese dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1909/2018,
TRA
( elettivamente domiciliato in Tropea, Parte_1 C.F._1 alla via Tondo, 83, presso lo studio dall'Avv. Elena Cortese, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di opposizione all'esecuzione
Attore opponente
CONTRO
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Matteotti n. 74, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calabria, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale autenticata per atto ai rogiti del notaio
Dott. , iscritto nel collegio Notarile di Roma, Persona_1
Convenuta opposta
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 20/12/2018 all' ha Controparte_2 Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento n. 13920189001095880000, notificatagli in data 14/06/2018 dall' medesima, relativa alla cartella esattoriale n. CP_1
pagina 1 di 6 13920080008656972000 pari ad € 4.973,54 risalente all'anno 2007, asseritamente notificata il 21/03/2009, riferita a spese processuali e a somme dovute a
[...]
. Controparte_3
Parte opponente ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata eccependo il difetto di notifica della cartella di pagamento presupposta ovvero di altro atto da cui trarrebbe origine l'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito in assenza di validi atti interruttivi.
L'opponente ha prospettato al Giudicante un ulteriore vizio dell'intimazione opposta, ovvero l'avere indicato, sic et simpliciter, somme aggiuntive a titolo di interessi senza indicare alcunché in merito al calcolo di detti interessi. Ha deotto, altresì, la mancata indicazione dell'autorità, dei termini e delle modalità per la proposizione del ricorso.
Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarata la sospensione dell'esazione dell'atto opposto, nel merito la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e della cartella ad essa sottesa, nonché di tutti gli atti prodromici o comunque conseguenziali.
In data 10.04.2019 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
deducendo la regolarità dell'intimazione di pagamento, la regolarità della
[...] notifica della cartella di pagamento presupposta nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
L' ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che il CP_4 termine di prescrizione relativo a crediti ormai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è decennale e che, in ogni caso, in data 25.07.2014 veniva notificato al contribuente l'intimazione di pagamento nr. 1392014900132880000 sempre con riferimento alla cartella di pagamento per cui è causa quale valido atto interruttivo della prescrizione.
Alla prima udienza del 1.04.2019 il GI rinviava, su richiesta congiunta delle Parti, per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 05/11/2024, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, subentrato nella titolarità del fascicolo in data
22.01.24, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 6 *****
L'opposizione proposta da è fondata. Parte_1
Alla stregua dei motivi proposti, volti a far valere la prescrizione quale fatto sopravvenuto estintivo della pretesa creditoria, la domanda attorea (diretta a contestare il diritto di procedere in executivis) deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1° c.p.c.,
L'intimazione di pagamento ha, infatti, lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 il
Concessionario della Riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Giova evidenziare, sul punto, come l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorché si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione.
Giova evidenziare, sul punto, come l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo. In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che, anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito, quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica pur sempre della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, come detto, costituisce l'oggetto vero e proprio pagina 3 di 6 dello accertamento). A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che l'attore lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (cfr. Cass.
8/11/2018, n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione
Passando al merito deve ritenersi che la domanda attorea sia fondata in relazione all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito che deve ritenersi assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione o eccezione sollevata.
Per pacifico arresto giurisprudenziale, il credito maturato dallo Stato per il pagamento di spese processuali, sanzioni pecuniarie ed indennità è sottoposto al termine ordinario di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal momento di insorgenza del diritto ovverosia dall'adozione del provvedimento che ha quantificato la prestazione obbligatoria (v. Cass. Pen. n. 18355/2014; Cass. pen. n.
3815/1993).
Nel caso in esame dall'atto impugnato risulta che la cartella di pagamento nr,
13920080008656972000 pari ad € 4.973,54 riguarda crediti anno 2007 per cassa depositi e prestiti – cassa ammende, cui lo stesso fa riferimento, ed è stata
(presuntivamente) notificata il 21.03.2009 mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 14.06.2018 per cui non sarebbe decorso il termine prescrizionale decennale.
Ciò premesso, tuttavia, l'Agente della Riscossione non ha dato prova della notifica della cartella di pagamento.
Dalla disamina della documentazione in atti emerge infatti che l'Agente CP_5
Riscossione si è limitato a produrre l'estratto di ruolo recante il riferimento alla cartella di pagamento presuntivamente notificata data 21/03/2009, non fornendo alcuna prova attestante il perfezionamento della relativa notifica.
L' ha altresì dedotto che la prescrizione del credito sarebbe stata validamente CP_1 interrotta dall'intimazione di pagamento nr. 1392014900132880000 notificata al destinatario in data 25.07.14.
pagina 4 di 6 Senonchè l' , deducendo che l'intimazione di pagamento nr. CP_1
1392014900132880000 afferisce alla cartella di pagamento per cui è causa, si è limitata ad una asserzione priva di alcun riscontro oggettivo non essendo stata prodotta la copia integrale di tale atto ma esclusivamente l'avviso di ricevimento dell'intimazione al destinatario in data 25.07.14 della predetta intimazione.
Pertanto, in mancanza di detta produzione, non vi è dimostrazione che l'atto effettivamente consegnato al destinatario sia proprio l'atto di intimazione in parola, né che lo stesso si riferisca alla cartella di pagamento di cui trattasi.
Ne discende che, essendo il credito per spese processuali, cassa depositi e prestiti – cassa ammende risalente all'anno 2007, in mancanza di validi atti interruttivi, la prescrizione ordinaria del presunto credito risulta ampiamente maturata.
In conclusione, l'opposizione proposta da può essere accolta e, Parte_1 per l'effetto, deve disporsi l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13920189001095880000 per intervenuta prescrizione del credito.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria) devono essere poste a carico della convenuta opposta ed a favore della parte opponente,
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920189001095880000, notificata dall'
[...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920189001095880000 notificata in riferimento alla cartella esattoriale n. 13920080008656972000 per intervenuta prescrizione del credito;
2) condanna l' alla rifusione delle spese e Controparte_1 competenze del giudizio che liquida in complessivi € 977,00 (di cui € 125,00 per spese ed € 852,00 per compensi professionali), oltre del rimborso forfettario spese pagina 5 di 6 generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Elena Cortese dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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