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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 406/2024 R.G.L.
promossa da:
in persona Parte_1
del direttore generale dott. , rappresentata e difesa dall' Parte_2
avv.to PAOLO BASSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in BIELLA,VIA GRAMSCI, 12 13900 per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' avv.ta FRANCIA CP_1
DANIELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
1 VIA DEI MERCATI, 6 per procura allegata al ricorso Pt_1
introduttivo
APPELLATA
Oggetto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 6.9.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 23.1.2025
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 72/24 il tribunale di Vercelli ha accertato il diritto di a percepire l'indennità di coordinamento relativa alle CP_1
funzioni svolte dal 8.2.2017 al 30.10.2020 condannando la Parte_1
al pagamento di euro 6.294,32 oltre rivalutazione ed interessi.
Avverso detta sentenza propone appello al chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
Resiste l'appellata.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Il tribunale ha accolto la domanda di riconoscimento di svolgimento delle funzioni di coordinamento sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- La ricorrente ha allegato di aver svolto funzioni di coordinamento della struttura semplice Dietetica e Nutrizione Clinica fin dalla comunicazione formale del 8.2.2017 e la ha opposto che nel fascicolo personale della ricorrente non risulta alcun atto formale di affidamento di funzione di coordinamento;
2 - L'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 ccnl 20002001 richiede che vi sia traccia documentale dell'incarico, che l'incarico sia stato assegnato da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che l'incarico abbia ad oggetto le attività de servizi di assegnazione e gestione del personale;
- L'istruttoria svolta ha acclarato che la mansione in concreto svolta dalla ricorrente era quella di coordinatrice;
- Il doc. 8 dimostra che la ricorrente era qualificata all'interno del sistema Iris web quale responsabile;
- La mail del 8 febbraio 2017 soddisfa tanto il requisito della traccia documentale dell'incarico quanto quello della provenienza dell'incarico da soggetto con potere di conformazione;
- L'incarico è stato conferito dal dirigente medico su una posizione di coordinamento già in precedenza individuata ed attribuita alla sig.
fino alla data del suo pensionamento;
Parte_3
- la ricorrente all'epoca del conferimento dell'incarico era in possesso di master universitario es esperienza triennale nella categoria D);
L'appellante, premesso che i richiami ai ccnl del 2001 e del 2008 sono inutili e fuorvianti in quanto al caso in giudizio è applicabile unicamente il ccnl 2018 che non ha più previsto l'indennità di coordinamento, censura la sentenza deducendo l'inidoneità della comunicazione mail del
3.2.2017 e delle circolari prodotte a costituire valido provvedimento di nomina rilevando che la ricorrente è indicata quale referente e non quale coordinatrice. Afferma altresì che l'incarico di coordinamento è
3 appannaggio dei dirigenti, qualifica che si può acquisire solo tramite concorso, e che il ccnl non prevede il diritto all'indennità di coordinamento in caso di esecuzione di fatto delle mansioni superiori
Infine sottolinea che le prove orali non hanno affatto confermato lo svolgimento delle mansioni di coordinatrice .
Le censure, da esaminare unitariamente perché connesse, sono infondate.
Ritiene innanzitutto il collegio che la comunicazione del 3.2.2017 sia certamente idonea a costituire il formale conferimento dell'incarico. Nella rubrica della comunicazione l'oggetto è identificato nella “ Individuazione referente SC SITROP” ed in essa si legge che “ dal giorno 9.2.2017 è stata individuata dalla scrivente come referente SC SITROP per la SS
Dietetica e Nutrizione clinica la CPS Dietista sig. .” CP_1
La Cassazione sul punto ha ritenuto che in tema di personale sanitario,
l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-
2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. ( così Ordinanza n. 18969 del 10/07/2024).
Entrambi i requisiti ricorrono nella specie.
4 Il fatto che testualmente la sia individuata come referente e non CP_1
come coordinatrice è del tutto irrilevante trattandosi di una distinzione nominalistica che non trova riscontro nelle norme contrattuali a fronte della pacifica inesistenza del profilo di referente.
Dal punto di vista letterale l' utilizzazione da parte del superiore gerarchico del termine “ individuazione “ rappresenta un sicuro elemento sintomatico del carattere formale del conferimento dell'incarico. Il termine referente poi identifica un lavoratore in grado di costituire un punto di riferimento per i colleghi e di svolgere il ruolo di trait d' union tra i colleghi ed il vertice dell'azienda, cioè il ruolo tipico del coordinatore.
Deve altresì considerarsi che l'incarico in questione è stato conferito dal dirigente medico su una posizione di coordinamento già in precedenza individuata ed attribuita alla sig.ra , fino alla data del Parte_3
suo pensionamento;
il ruolo di coordinatrice era quindi vacante e gli esiti istruttori dimostrano che la ha svolto tutte le funzioni. CP_1
Gli esiti testimoniali hanno dimostrato che la Croce
1. Autorizza le ferie, la partecipazione ai corsi di aggiornamento, lo straordinario, ( testi , Tes_1 Tes_2
2. Predispone i turni di lavoro assegnando a ciascuno le mansioni
3. Riceve dalla Direzione delle professioni sanitarie le comunicazioni relative alla struttura Dietetica e Nutrizione clinica essendo inserita in una mailing list di cui fanno parte tutti i coordinatori delle altre struttura;
4. Definisce gli obiettivi della propria struttura ( circostanza dimostrata anche dal doc.9)
5 5. La teste ha specificato: “io inserivo la mia richiesta nella Tes_3
piattaforma poi, quando dovevo verificare se la stessa fosse stata autorizzata, vi riaccedevo e se l'autorizzazione c'era compariva con il nome della dr. ”. CP_1
6. Risulta dal doc. 8 prodotto in atti che la ricorrente era qualificata all'interno del sistema Iris web quale “responsabile”.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liqudiate in euro 2.300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 5 febbraio 2025
La Presidente
6 Dott.ssa Clotilde Fierro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 406/2024 R.G.L.
promossa da:
in persona Parte_1
del direttore generale dott. , rappresentata e difesa dall' Parte_2
avv.to PAOLO BASSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in BIELLA,VIA GRAMSCI, 12 13900 per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' avv.ta FRANCIA CP_1
DANIELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
1 VIA DEI MERCATI, 6 per procura allegata al ricorso Pt_1
introduttivo
APPELLATA
Oggetto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 6.9.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 23.1.2025
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 72/24 il tribunale di Vercelli ha accertato il diritto di a percepire l'indennità di coordinamento relativa alle CP_1
funzioni svolte dal 8.2.2017 al 30.10.2020 condannando la Parte_1
al pagamento di euro 6.294,32 oltre rivalutazione ed interessi.
Avverso detta sentenza propone appello al chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
Resiste l'appellata.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Il tribunale ha accolto la domanda di riconoscimento di svolgimento delle funzioni di coordinamento sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- La ricorrente ha allegato di aver svolto funzioni di coordinamento della struttura semplice Dietetica e Nutrizione Clinica fin dalla comunicazione formale del 8.2.2017 e la ha opposto che nel fascicolo personale della ricorrente non risulta alcun atto formale di affidamento di funzione di coordinamento;
2 - L'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 ccnl 20002001 richiede che vi sia traccia documentale dell'incarico, che l'incarico sia stato assegnato da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che l'incarico abbia ad oggetto le attività de servizi di assegnazione e gestione del personale;
- L'istruttoria svolta ha acclarato che la mansione in concreto svolta dalla ricorrente era quella di coordinatrice;
- Il doc. 8 dimostra che la ricorrente era qualificata all'interno del sistema Iris web quale responsabile;
- La mail del 8 febbraio 2017 soddisfa tanto il requisito della traccia documentale dell'incarico quanto quello della provenienza dell'incarico da soggetto con potere di conformazione;
- L'incarico è stato conferito dal dirigente medico su una posizione di coordinamento già in precedenza individuata ed attribuita alla sig.
fino alla data del suo pensionamento;
Parte_3
- la ricorrente all'epoca del conferimento dell'incarico era in possesso di master universitario es esperienza triennale nella categoria D);
L'appellante, premesso che i richiami ai ccnl del 2001 e del 2008 sono inutili e fuorvianti in quanto al caso in giudizio è applicabile unicamente il ccnl 2018 che non ha più previsto l'indennità di coordinamento, censura la sentenza deducendo l'inidoneità della comunicazione mail del
3.2.2017 e delle circolari prodotte a costituire valido provvedimento di nomina rilevando che la ricorrente è indicata quale referente e non quale coordinatrice. Afferma altresì che l'incarico di coordinamento è
3 appannaggio dei dirigenti, qualifica che si può acquisire solo tramite concorso, e che il ccnl non prevede il diritto all'indennità di coordinamento in caso di esecuzione di fatto delle mansioni superiori
Infine sottolinea che le prove orali non hanno affatto confermato lo svolgimento delle mansioni di coordinatrice .
Le censure, da esaminare unitariamente perché connesse, sono infondate.
Ritiene innanzitutto il collegio che la comunicazione del 3.2.2017 sia certamente idonea a costituire il formale conferimento dell'incarico. Nella rubrica della comunicazione l'oggetto è identificato nella “ Individuazione referente SC SITROP” ed in essa si legge che “ dal giorno 9.2.2017 è stata individuata dalla scrivente come referente SC SITROP per la SS
Dietetica e Nutrizione clinica la CPS Dietista sig. .” CP_1
La Cassazione sul punto ha ritenuto che in tema di personale sanitario,
l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-
2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. ( così Ordinanza n. 18969 del 10/07/2024).
Entrambi i requisiti ricorrono nella specie.
4 Il fatto che testualmente la sia individuata come referente e non CP_1
come coordinatrice è del tutto irrilevante trattandosi di una distinzione nominalistica che non trova riscontro nelle norme contrattuali a fronte della pacifica inesistenza del profilo di referente.
Dal punto di vista letterale l' utilizzazione da parte del superiore gerarchico del termine “ individuazione “ rappresenta un sicuro elemento sintomatico del carattere formale del conferimento dell'incarico. Il termine referente poi identifica un lavoratore in grado di costituire un punto di riferimento per i colleghi e di svolgere il ruolo di trait d' union tra i colleghi ed il vertice dell'azienda, cioè il ruolo tipico del coordinatore.
Deve altresì considerarsi che l'incarico in questione è stato conferito dal dirigente medico su una posizione di coordinamento già in precedenza individuata ed attribuita alla sig.ra , fino alla data del Parte_3
suo pensionamento;
il ruolo di coordinatrice era quindi vacante e gli esiti istruttori dimostrano che la ha svolto tutte le funzioni. CP_1
Gli esiti testimoniali hanno dimostrato che la Croce
1. Autorizza le ferie, la partecipazione ai corsi di aggiornamento, lo straordinario, ( testi , Tes_1 Tes_2
2. Predispone i turni di lavoro assegnando a ciascuno le mansioni
3. Riceve dalla Direzione delle professioni sanitarie le comunicazioni relative alla struttura Dietetica e Nutrizione clinica essendo inserita in una mailing list di cui fanno parte tutti i coordinatori delle altre struttura;
4. Definisce gli obiettivi della propria struttura ( circostanza dimostrata anche dal doc.9)
5 5. La teste ha specificato: “io inserivo la mia richiesta nella Tes_3
piattaforma poi, quando dovevo verificare se la stessa fosse stata autorizzata, vi riaccedevo e se l'autorizzazione c'era compariva con il nome della dr. ”. CP_1
6. Risulta dal doc. 8 prodotto in atti che la ricorrente era qualificata all'interno del sistema Iris web quale “responsabile”.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liqudiate in euro 2.300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 5 febbraio 2025
La Presidente
6 Dott.ssa Clotilde Fierro
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