TRIB
Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/12/2024, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 8625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8625/2024 R.G. promosso da
( ) (avv.ti CALANDUCCI ANNA e CALANDUCCI Parte_1 C.F._1
GIANGUIDO)
e
MA NI ) (avv. NEBOLI FRANCESCO) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 5/11/2024 e 6/11/2024.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2. Affidamento condiviso delle figlie di anni 12 e di anni 9; nel rispetto del regime di affidamento Per_1 condiviso le parti si impegnano a concordare le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludiche e non delle due figlie tenendo conto delle loro capacità, volontà, inclinazioni naturali e aspirazioni;
Le decisioni su questioni di semplice e ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte dal genitore con cui le figlie minori risiedono. Entrambi i genitori si faranno carico di seguire le informazioni, le scadenze per le varie attività delle bambine e condividere tutte le informazioni che le riguardano condividendo i vari impegni nei confronti della scuola. Entrambi i genitori si faranno carico della programmazione dei compiti ed i doveri scolastici delle bambine.
3. Collocazione prevalente delle figlie presso l'abitazione familiare a Brescia in Via Sorelle Agazzi n. 60;
4. Assegnazione della casa familiare alla sig.ra già proprietaria esclusiva con tutti gli arredi ivi contenuti;
Pt_1 il sig. NI ha già prelevato tutto quanto di sua spettanza e non ha più nulla a pretendere;
1 5. Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle
20.30 riportandole presso l'abitazione materna;
6. Dall'01 Maggio 2024 le ragazze trascorreranno il martedì sera col padre dalle ore 16.00 fino al mattino successivo alle ore 09.30 se non vanno a scuola o riaccompagnandole a scuola durante il periodo scolastico;
Dalla fine del corrente anno scolastico, le ragazze potranno stare col padre a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore
16.00 alla domenica sera alle ore 20.30 dopo cena e il martedì dalle 16.00 fino alla mattina successiva accompagnandole a scuola/presso l'abitazione materna per le ore 9.30/ ai corsi estivi mentre quella successiva, in cui trascorrono il fine settimana con la madre, trascorreranno col padre martedì e mercoledì dalle ore 16.00 fino al mattino successivo riaccompagnandole a scuola/ corsi estivi oppure presso l'abitazione materna alle ore 9.30 del giovedì quando non vanno a scuola;
7. Due settimane NON consecutive durante le vacanze scolastiche estive, 7 giorni durante le vacanze scolastiche natalizie alternando la Vigilia di Natale col giorno di Natale, l'ultimo dell'anno col primo dell'anno; 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; altre festività e ponti seguiranno la regolare calendarizzazione salvo diversi accordi scritti tra i genitori e comunque sempre nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle figlie;
8. I genitori dichiarano espressamente di concordare che la frequentazione con le figlie sarà modificabile, in caso di necessità lavorative dei genitori e scolastiche delle figlie, previo comune accordo tra i genitori in forma scritta.
9. I genitori concordano fin da ora che entrambe le figlie frequenteranno l'istituto Novalis Open School fino al termine del ciclo scolastico della secondaria di primo grado (scuola media) per cui ciascuno pagherà il 50% della retta scolastica;
10. I genitori concordano che le figlie non dovranno cambiare il loro stile di vita in ragione della loro separazione e dalla fuori uscita di casa del padre e per tale ragione il padre contribuirà, a partire dal mese di gennaio 2024, al mantenimento ordinario delle proprie figlie con un assegno mensile di € 450,00 da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat per ciascuna figlia da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni Pt_1 mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia oltre al 50% della mensa scolastica e al 50% del centro estivo Rosita per CP_1
11. I genitori concordano che fin da ora che ciascun genitore si rende disponibile ad assumersi il pagamento del
50% della spesa per la frequentazione di un corso di attività extra scolastica gradita dalle figlie;
12. I genitori concordano altresì che le figlie siano seguite da un professionista psicologo/psicoterapeuta per un eventuale supporto. Il professionista sarà scelto di comune accordo dai genitori e la spesa sarà sostenuta al 50% tra i genitori, i quali dichiarano altresì fin da ora a condividere anche l'impegno ad accompagnarle ai futuri appuntamenti;
13. Le due gatte oggi possedute dalle figlie seguiranno le stesse nel pernotto/permanenza presso il padre e in ogni caso il sig. NI contribuirà alle spese ordinarie relative unicamente alle predette gatte con la somma mensile di € 60,00 salvo diverso accordo in caso di acquisto di altri animali domestici;
14. Gli accordi economici, sia per le figlie che per le gatte, hanno decorrenza dal 01/01/2024 e pertanto il sig. NI alla sottoscrizione del presente accordo deve corrispondere € 3.600,00 alla sig.ra quale contributo al Pt_1 mantenimento ordinario per le due figlie per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024; dal 05 maggio 2024 il sig. NI provvederà con regolari bonifici mensili;
il sig. NI alla sottoscrizione del presente accordo deve
2 corrispondere € 240 alla sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario per le due gatte per i mesi di Pt_1 gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024; dal 05 maggio 2024 il sig. NI provvederà con regolari bonifici mensili;
Per_ 15. Il sig. NI deve altresì € 553,38 per le spese straordinarie ad oggi maturate per la figlia ed € 582,50 per le spese straordinarie ad oggi maturate per la figlia che corrisponderà alla sig.ra entro il 05/05/2024 Per_1 mediante bonifico bancario;
16. i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio, per loro stessi e per le figlie;
17. le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08/05/2008, iscritto presso il registro dello Stato Civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 99, parte I, anno 2008), con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nate le figlie n. 12/3/2012) e (n. 19/2/2015). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse delle figlie minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8625/2024 R.G. promosso da
( ) (avv.ti CALANDUCCI ANNA e CALANDUCCI Parte_1 C.F._1
GIANGUIDO)
e
MA NI ) (avv. NEBOLI FRANCESCO) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 5/11/2024 e 6/11/2024.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2. Affidamento condiviso delle figlie di anni 12 e di anni 9; nel rispetto del regime di affidamento Per_1 condiviso le parti si impegnano a concordare le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludiche e non delle due figlie tenendo conto delle loro capacità, volontà, inclinazioni naturali e aspirazioni;
Le decisioni su questioni di semplice e ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte dal genitore con cui le figlie minori risiedono. Entrambi i genitori si faranno carico di seguire le informazioni, le scadenze per le varie attività delle bambine e condividere tutte le informazioni che le riguardano condividendo i vari impegni nei confronti della scuola. Entrambi i genitori si faranno carico della programmazione dei compiti ed i doveri scolastici delle bambine.
3. Collocazione prevalente delle figlie presso l'abitazione familiare a Brescia in Via Sorelle Agazzi n. 60;
4. Assegnazione della casa familiare alla sig.ra già proprietaria esclusiva con tutti gli arredi ivi contenuti;
Pt_1 il sig. NI ha già prelevato tutto quanto di sua spettanza e non ha più nulla a pretendere;
1 5. Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle
20.30 riportandole presso l'abitazione materna;
6. Dall'01 Maggio 2024 le ragazze trascorreranno il martedì sera col padre dalle ore 16.00 fino al mattino successivo alle ore 09.30 se non vanno a scuola o riaccompagnandole a scuola durante il periodo scolastico;
Dalla fine del corrente anno scolastico, le ragazze potranno stare col padre a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore
16.00 alla domenica sera alle ore 20.30 dopo cena e il martedì dalle 16.00 fino alla mattina successiva accompagnandole a scuola/presso l'abitazione materna per le ore 9.30/ ai corsi estivi mentre quella successiva, in cui trascorrono il fine settimana con la madre, trascorreranno col padre martedì e mercoledì dalle ore 16.00 fino al mattino successivo riaccompagnandole a scuola/ corsi estivi oppure presso l'abitazione materna alle ore 9.30 del giovedì quando non vanno a scuola;
7. Due settimane NON consecutive durante le vacanze scolastiche estive, 7 giorni durante le vacanze scolastiche natalizie alternando la Vigilia di Natale col giorno di Natale, l'ultimo dell'anno col primo dell'anno; 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; altre festività e ponti seguiranno la regolare calendarizzazione salvo diversi accordi scritti tra i genitori e comunque sempre nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle figlie;
8. I genitori dichiarano espressamente di concordare che la frequentazione con le figlie sarà modificabile, in caso di necessità lavorative dei genitori e scolastiche delle figlie, previo comune accordo tra i genitori in forma scritta.
9. I genitori concordano fin da ora che entrambe le figlie frequenteranno l'istituto Novalis Open School fino al termine del ciclo scolastico della secondaria di primo grado (scuola media) per cui ciascuno pagherà il 50% della retta scolastica;
10. I genitori concordano che le figlie non dovranno cambiare il loro stile di vita in ragione della loro separazione e dalla fuori uscita di casa del padre e per tale ragione il padre contribuirà, a partire dal mese di gennaio 2024, al mantenimento ordinario delle proprie figlie con un assegno mensile di € 450,00 da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat per ciascuna figlia da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni Pt_1 mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia oltre al 50% della mensa scolastica e al 50% del centro estivo Rosita per CP_1
11. I genitori concordano che fin da ora che ciascun genitore si rende disponibile ad assumersi il pagamento del
50% della spesa per la frequentazione di un corso di attività extra scolastica gradita dalle figlie;
12. I genitori concordano altresì che le figlie siano seguite da un professionista psicologo/psicoterapeuta per un eventuale supporto. Il professionista sarà scelto di comune accordo dai genitori e la spesa sarà sostenuta al 50% tra i genitori, i quali dichiarano altresì fin da ora a condividere anche l'impegno ad accompagnarle ai futuri appuntamenti;
13. Le due gatte oggi possedute dalle figlie seguiranno le stesse nel pernotto/permanenza presso il padre e in ogni caso il sig. NI contribuirà alle spese ordinarie relative unicamente alle predette gatte con la somma mensile di € 60,00 salvo diverso accordo in caso di acquisto di altri animali domestici;
14. Gli accordi economici, sia per le figlie che per le gatte, hanno decorrenza dal 01/01/2024 e pertanto il sig. NI alla sottoscrizione del presente accordo deve corrispondere € 3.600,00 alla sig.ra quale contributo al Pt_1 mantenimento ordinario per le due figlie per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024; dal 05 maggio 2024 il sig. NI provvederà con regolari bonifici mensili;
il sig. NI alla sottoscrizione del presente accordo deve
2 corrispondere € 240 alla sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario per le due gatte per i mesi di Pt_1 gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024; dal 05 maggio 2024 il sig. NI provvederà con regolari bonifici mensili;
Per_ 15. Il sig. NI deve altresì € 553,38 per le spese straordinarie ad oggi maturate per la figlia ed € 582,50 per le spese straordinarie ad oggi maturate per la figlia che corrisponderà alla sig.ra entro il 05/05/2024 Per_1 mediante bonifico bancario;
16. i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio, per loro stessi e per le figlie;
17. le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08/05/2008, iscritto presso il registro dello Stato Civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 99, parte I, anno 2008), con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nate le figlie n. 12/3/2012) e (n. 19/2/2015). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse delle figlie minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
3