Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3338/2024 RGAC TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ETTORE MORELLI Parte_1
ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuta contumace Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 2 settembre 2024 e ritualmente notificato il Sig.
conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_2 deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 30 novembre 2018 fino al 13 maggio 2024, assunto prima part time e poi a tempo pieno, con contratto di apprendistato professionalizzante e con mansione di apprendista addetto al Back Office. Aggiungeva che in data 03.12.2021 il contratto di apprendistato era stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguimento della qualifica di addetto ad attività di Back-Office ed inquadramento al livello 5 del CCNL applicato in azienda (Commercio e Terziario). Lamentava che dal mese di maggio 2023 in poi il datore di lavoro aveva iniziato a rendersi inadempiente nei suoi confronti, ritardando ed omettendo il pagamento delle retribuzioni ed assumendo comportamenti illegittimi e vessatori. Esponeva, quindi, di aver reiteratamente chiesto alla 1
La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 09.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 07.04.2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Il ricorrente assume di vantare un credito di euro 1.309,80, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, avendo egli rassegnato le dimissioni per giusta causa, ravvisata nel “mancato pagamento per più di due mensilità”. La società datrice di lavoro, come documentato in atti, ha respinto le dimissioni per giusta causa del lavoratore sul rilievo che “Alla data di presentazione delle dimissioni non si configurava il ritardo nella retribuzione di
2 oltre due mensilità, in quanto risultavano pagate tutte le mensilità sino al mese di Febbraio, mentre quella relativa al mese di Marzo è stata onorata come da programma il 13/05/2024, data di inizio delle dimissioni. Inoltre, alla medesima data non era ancora maturata la mensilità riguardante il mese di Aprile…”. Ebbene, è lo stesso ricorrente a dedurre che la mensilità di febbraio 2024 è stata corrisposta, sia pure in ritardo, in due tranches il 15 ed il 17 aprile 2024 (pag. 6 dell'atto introduttivo del giudizio), pertanto prima delle dimissioni. Deve, pertanto, ritenersi che la ragione posta a fondamento delle dimissioni, così come rassegnate, vale a dire sulla base della causale indicata nel relativo Modulo (“mancato pagamento per più di due mensilità”) non sussistesse.
In giudizio il ricorrente riconduce la giusta causa delle rassegnate dimissioni ad un più generale comportamento inadempiente del datore di lavoro, il quale a decorrere dal mese di maggio 2023 ha corrisposto le retribuzioni con ritardo. Ebbene, ammettendo che tale comportamento sia da porre a fondamento della giusta causa di dimissioni (si ripete rassegnate in base ad una più circoscritta ed in parte diversa causale: mancato pagamento di più di due mesi di retribuzione) il Tribunale richiama, condividendolo, un orientamento espresso in fattispecie analoga della Suprema Corte Sez. L. con la sentenza n. 24432/2022, nella quale si afferma: “…Ciò di cui si controverte è l'impossibilità di proseguire anche temporaneamente il rapporto in relazione alla protratta mancata erogazione della retribuzione nella misura convenuta e correttamente è stato escluso che in mancanza di una prova del fatto che la mancata percezione delle somme da erogare mensilmente, pur cumulativamente di importo rilevante, abbiano inciso sull'immediato soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia (circostanza neppure allegata) non è ravvisabile una giusta causa di dimissioni. Anche con riguardo ai dirigenti, infatti, il ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione non può giustificare la risoluzione immediata del rapporto allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non
3 risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute, sempre che il ritardo suddetto non assuma un significato di gravità per avere il lavoratore dovuto provvedere con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta alla scadenza contrattuale o consuetudinaria (Cass. 07/12/1989 n. 5448, n. 648 del 1989, e n. 469 del 1989) … E' onere di chi si voglia avvalere dell'esistenza di una giusta causa di dimissioni allegare specificatamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto…”. Per accertare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni occorre, pertanto, valutare tutti gli elementi del caso concreto e verificare se il lavoratore abbia assolto l'onere della prova dell'esistenza della giusta causa. Ebbene, il ricorrente si è limitato a lamentare il ritardo nella corresponsione delle retribuzioni, senza in alcun modo allegare se e quale pregiudizio tale inadempimento abbia determinato. Si osserva, inoltre, che, come nel caso valutato dalla Corte di legittimità, il ricorrente si è avvalso di rimedi alternativi, non risolutori rispetto ai ritardi, sollecitando più volte il datore di lavoro “sia verbalmente sia mediante email” (cfr. pag. 2 del ricorso). Anche in ragione della insussistenza di pregiudizi quale conseguenza dei ritardi nel pagamento delle retribuzioni, rileva il Tribunale che tali ritardi non appaiono di gravità tale da giustificare le dimissioni (uno, due mesi); ritardi, pertanto, inidonei a dar luogo a significativi pregiudizi, comunque non dedotti. Né può ritenersi che la giusta causa sia da ricondurre alla lamentata condotta vessatoria, non configurabile alla luce delle circostanze dedotte per le quali è stata articolata prova dichiarativa (“la priorità dello stipendio non viene concessa a chi vive con i genitori ed a chi pensa ad ubriacarsi nel week- end”; “inviare e-mail è inutile perché non risolverà nulla”; “se non vi stanno bene queste modalità di pagamento degli stipendi potete anche andare via”; “non si lavora solo per i soldi”).
E', per contro, fondato, il capo della domanda volto ad ottenere la corresponsione del saldo delle retribuzioni relative ai mesi di aprile e maggio 2024.
4 Il conteggio depositato è corretto in quanto basato sui dati risultanti dalla
Certificazione Unica relativa al 2024 e dalle buste paga in possesso del lavoratore. Da tale conteggio risulta che al momento della cessazione del rapporto il ricorrente vantava un credito pari ad euro 10.258,38 (importo che non tiene conto dell'indennità sostitutiva del preavviso). Avendo il Sig. riconosciuto di aver percepito la somma di euro Pt_1
8.900,00, residua, pertanto, in suo favore un credito di euro 1.358,38, che dovranno essere corrisposti maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria. L'esito del giudizio giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.358,38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 50%, liquida in euro 657,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Cosenza, 10/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5