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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Nr.431/2023 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10.09.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Paolino Maria Firrone ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via L. Pignato n. 26
- ricorrente
Contro
in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata ha premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave.
Che con verbali del 25.02.2021, la Commissione medica la riconosceva “INVALIDO ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) medio-grave 67%-99%" con decorrenza dal 25.01.202 nonchè Portatore di handicap ai sensi dell'art 3, comma 1 L. n.104/1992)”.
Ha pertanto adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 11.04.2023, è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il
CTU sono state viziate da errori e contraddizioni in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica. CP_ Si è costituito l' che ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, all'uopo, ha ribadito la correttezza delle conclusioni del CTU, poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, la causa è stata rinviata per la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia, fuori udienza, con sentenza.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, Dott. Per_1
, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Soggetto di anni 74 in discrete
[...] condizioni generali affetto da sfumati esiti di ictus cerebrale, cardiopatia ipertensiva Classe NYHA
1^, aterosclerosi, ipotiroidismo chirurgico in terapia sostitutiva, note di artrosi polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale, pregresso K mammella dx in terapia ormonale ( occorso nel 2023)”.
Il consulente medico ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale):
“Esaminando le patologie ampiamente documentate in atti, possiamo affermare che il complesso morboso accertato in sede peritale , nel suo insieme , determina certamente una condizione di invalidità in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età 100% (motivato dalla recente neoplasia mammaria), ma ad oggi confermando il giudizio espresso sia dalla Commissione Medica che dal CTU di prime cure, poiché la CP_1 perizianda si trova nella possibilità di deambulare autonomamente e nella possibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana ovvero nella possibilità di eseguire senza
l'aiuto di alcuno, la vestizione , la cura dell'igiene personale, e del proprio ambiente di vita, avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago, ect. ad oggi NON ricorrono i requisiti sanitari necessari ad ottenere il beneficio pensionistico chiesto con il presente ricorso, ossia l'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig.
Giudice del Lavoro come segue: il complesso morboso accertato in sede peritale rende la perizianda di anni 74 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere le funzioni ed i compiti della sua età 100%, ma ad oggi NON avente diritto alla indennità di accompagnamento poiché non susssistono i requisiti sanitari previsti dalla norma.
Bisogna ricordare che, l'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011, Rv. 620101).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (ad es. con riferimento alle fattispecie di pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Ora, nel caso in esame il consulente nominato ha ritenuto che le patologie seppur gravi non hanno un'incidenza tale da eliminare la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare.
Le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto scevre da errori e vizi logici, confermate anche in occasione del richiamo, possono senz'altro condividersi, sicchè l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 11 settembre 2025
Il G.O.P
Maria Zammito
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10.09.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Paolino Maria Firrone ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via L. Pignato n. 26
- ricorrente
Contro
in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata ha premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave.
Che con verbali del 25.02.2021, la Commissione medica la riconosceva “INVALIDO ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) medio-grave 67%-99%" con decorrenza dal 25.01.202 nonchè Portatore di handicap ai sensi dell'art 3, comma 1 L. n.104/1992)”.
Ha pertanto adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 11.04.2023, è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il
CTU sono state viziate da errori e contraddizioni in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica. CP_ Si è costituito l' che ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, all'uopo, ha ribadito la correttezza delle conclusioni del CTU, poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, la causa è stata rinviata per la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia, fuori udienza, con sentenza.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, Dott. Per_1
, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Soggetto di anni 74 in discrete
[...] condizioni generali affetto da sfumati esiti di ictus cerebrale, cardiopatia ipertensiva Classe NYHA
1^, aterosclerosi, ipotiroidismo chirurgico in terapia sostitutiva, note di artrosi polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale, pregresso K mammella dx in terapia ormonale ( occorso nel 2023)”.
Il consulente medico ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale):
“Esaminando le patologie ampiamente documentate in atti, possiamo affermare che il complesso morboso accertato in sede peritale , nel suo insieme , determina certamente una condizione di invalidità in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età 100% (motivato dalla recente neoplasia mammaria), ma ad oggi confermando il giudizio espresso sia dalla Commissione Medica che dal CTU di prime cure, poiché la CP_1 perizianda si trova nella possibilità di deambulare autonomamente e nella possibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana ovvero nella possibilità di eseguire senza
l'aiuto di alcuno, la vestizione , la cura dell'igiene personale, e del proprio ambiente di vita, avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago, ect. ad oggi NON ricorrono i requisiti sanitari necessari ad ottenere il beneficio pensionistico chiesto con il presente ricorso, ossia l'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig.
Giudice del Lavoro come segue: il complesso morboso accertato in sede peritale rende la perizianda di anni 74 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere le funzioni ed i compiti della sua età 100%, ma ad oggi NON avente diritto alla indennità di accompagnamento poiché non susssistono i requisiti sanitari previsti dalla norma.
Bisogna ricordare che, l'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011, Rv. 620101).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (ad es. con riferimento alle fattispecie di pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Ora, nel caso in esame il consulente nominato ha ritenuto che le patologie seppur gravi non hanno un'incidenza tale da eliminare la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare.
Le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto scevre da errori e vizi logici, confermate anche in occasione del richiamo, possono senz'altro condividersi, sicchè l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 11 settembre 2025
Il G.O.P
Maria Zammito