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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 395/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere-Istruttore dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
all'esito dell'udienza cartolare del 21.07.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento d'Appello iscritto al n. r.g. 395/2025 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO Parte_1 P.IVA_1
BONETTA e dell'avv. VALERIA GIUDICI del Foro di Milano, giusta procura in atti;
contro
C.F. ), non costituita. Controparte_1 P.IVA_2
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“insiste nella richiesta di emissione del provvedimento di estinzione del giudizio in epigrafe a spese compensate”.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 04.03.2025, a proposto Parte_1
Appello avverso la Sentenza N° 552/2025, pubblicata il 30.01.2025, del Tribunale di Venezia.
2. In data 04.04.2025, l'appellante ha depositato note telematiche con cui ha dato atto che, nelle more del giudizio, fra l'iscrizione a ruolo dell'impugnazione e la data fissata per l'udienza, è intervenuto un accordo fra le parti.
3. ha dichiarato di non essere più interessata alla prosecuzione Parte_1 della causa nei confronti di essendo cessata fra loro la materia del contendere, ed Controparte_1 ha espressamente rinunziato al gravame a mezzo del difensore munito di procura alle liti allegata alla citazione di II Grado che ha previsto anche il potere di rinunciare agli atti del giudizio.
4. L'appellante ha precisato che la sua rinuncia è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione perché parte appellata – a cui la rinunzia è stata appositamente notificata il
03.04.2025 - non si è costituita, né si costituirà, proprio in forza dell'accordo sopravvenuto.
5. Nella fattispecie in esame, dal momento che non vi è stata costituzione ad opera di CP_1
(che deve considerarsi contumace, stante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti)
[...] nulla osta all'accertamento dei presupposti di cui all'art. 306 c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
395/2025 CC, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1. DICHIARA l'estinzione del presente giudizio.
2. NULLA sulle spese.
Venezia, 22.07.2025.
Il Consigliere-Istruttore
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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