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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1867/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. CASASCHI LAURA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SAVARRO PIETRO;
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. BIANCHI SILVIA Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 31 agosto 2024 parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 28 maggio 1994 in Tortona;
che le parti si separavano giusta sentenza del
Tribunale di Tortona del 12 novembre 2012; parte ricorrente domandava lo scioglimento del
1 matrimonio;
parte resistente pur comparendo personalmente in sede di prima udienza rimaneva inizialmente contumace. Veniva quindi pronunciata sentenza in ordine allo status in data 11 dicembre 2024. Parte resistente quindi si costituiva tardivamente in data 31 gennaio 2025.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato nel Comune di Tortona in data 28.05.1994 (Atto n.13 parte I anno 1994 ) tra
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] (cod. fisc ) in Controparte_1 C.F._2
via principale senza nulla prevedere in ordine al mantenimento tra le parti, accertato che entrambe risultano economicamente autonome. In Via subordinata: nelle denegata ipotesi in cui non venga revocato l'obbligo di partecipare al mantenimento della controparte, ridurre la somma posta a carico di parte ricorrente nella misura che il Tribunale riterrà congrua in ordine alle rispettive condizioni economiche delle parti.”; parte resistente concludeva chiedendo “Adversis reiectis,
Voglia l'On. Tribunale, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
(C.F.: ) e (C.F.: ) celebrato in C.F._2 Parte_2 C.F._3
Tortona il 28.05.1994 (Atto n.13 parte I anno1994) con i conseguenti provvedimenti in ordine agli adempimenti di cancelleria;
-Accertare e dichiarare dovuto un assegno divorzile a favore della resistente e, pertanto, revocare l'ordinanza pronunciata dall'On. Tribunale in data 07.12.2024; -
Porre, infine, a carico del ricorrente a favore della una somma pari a €200,00 Controparte_1 mensili o veriore, come meglio ritenuta dall'On. Tribunale a titolo di assegno divorzile”.
Nel merito, bisogna premettere che con sentenza di separazione del 2012 veniva posto a carico di parte ricorrente un contributo al mantenimento pari ad euro 450 per parte ricorrente;
detto contributo veniva revocato già con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. a far data dal dicembre 2024 compreso, con motivazione che si richiama. Parte resistente si costituiva tardivamente, e parimenti tardiva risulta quindi la sua domanda di assegno divorzile.
Dunque, dato atto della sentenza in ordine allo status dell'11 dicembre 2024, e considerata la tardività della costituzione e domanda di assegno divorzile, residua quale oggetto del contendere la debenza di contributo al mantenimento nelle more del giudizio (la conferma dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c.).
Parte ricorrente a riguardo dal canto suo ha provato un peggioramento nelle proprie condizioni, percependo lo stesso circa euro 20.000 lordi (prima euro 29000 lordi), per circa euro 1375 su dodici mensilità. Inoltre lo stesso è gravato di un finanziamento residuo rispetto a debiti famigliari (ha dato prova dell'accollo totale del debito residuo dopo l'esecuzione da parte del ricorrente, il quale oltre ad avere perso la casa, riceve una pensione mensile pari circa alla metà dello stipendio percepito
2 fino al 2018, ed ha rateizzato il debito residuo tramite una cessione volontaria sull'importo della pensione per € 100,00 al mese fino al 01.07.2031 e una maxi rata finale pari ad euro 10.400,00), e non ha più immobili di proprietà (vive in abitazione della compagna).
Parte resistente, dal canto suo, non solo si costituiva tardivamente, senza validamente contestare quindi quanto dedotto da parte ricorrente, ma comunque non produceva alcuna documentazione ai sensi dell'art. 473 bis. 12 co. 3 c.p.c., nemmeno tardivamente, né produceva il contratto di affitto che asseriva di pagare. La stessa percepiva in ultimo circa 2200 euro annui giusto CUD in atti.
Orbene, alla luce della tardività delle deduzioni ma anche, comunque, della ricostruzione assolutamente carente della propria situazione patrimoniale, richiamato quanto già osservato in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. per cui la stessa in ragione dell'età può percepire la pensione sociale – che ha certo potuto richiedere revocato il contributo al mantenimento -; va confermata la revoca di ogni contributo al mantenimento a far data dal dicembre 2024.
Le spese di lite vanno compensate stante la domanda in ordine allo status e valorizzando la revoca del contributo al mantenimento comunque dal dicembre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dà atto dello scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2
pronunciato in data 11 dicembre 2024;
- revoca ogni contributo al mantenimento a favore di e a carico di Controparte_1
far data da dicembre 2024; Parte_1
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1867/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. CASASCHI LAURA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SAVARRO PIETRO;
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. BIANCHI SILVIA Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 31 agosto 2024 parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 28 maggio 1994 in Tortona;
che le parti si separavano giusta sentenza del
Tribunale di Tortona del 12 novembre 2012; parte ricorrente domandava lo scioglimento del
1 matrimonio;
parte resistente pur comparendo personalmente in sede di prima udienza rimaneva inizialmente contumace. Veniva quindi pronunciata sentenza in ordine allo status in data 11 dicembre 2024. Parte resistente quindi si costituiva tardivamente in data 31 gennaio 2025.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato nel Comune di Tortona in data 28.05.1994 (Atto n.13 parte I anno 1994 ) tra
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] (cod. fisc ) in Controparte_1 C.F._2
via principale senza nulla prevedere in ordine al mantenimento tra le parti, accertato che entrambe risultano economicamente autonome. In Via subordinata: nelle denegata ipotesi in cui non venga revocato l'obbligo di partecipare al mantenimento della controparte, ridurre la somma posta a carico di parte ricorrente nella misura che il Tribunale riterrà congrua in ordine alle rispettive condizioni economiche delle parti.”; parte resistente concludeva chiedendo “Adversis reiectis,
Voglia l'On. Tribunale, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
(C.F.: ) e (C.F.: ) celebrato in C.F._2 Parte_2 C.F._3
Tortona il 28.05.1994 (Atto n.13 parte I anno1994) con i conseguenti provvedimenti in ordine agli adempimenti di cancelleria;
-Accertare e dichiarare dovuto un assegno divorzile a favore della resistente e, pertanto, revocare l'ordinanza pronunciata dall'On. Tribunale in data 07.12.2024; -
Porre, infine, a carico del ricorrente a favore della una somma pari a €200,00 Controparte_1 mensili o veriore, come meglio ritenuta dall'On. Tribunale a titolo di assegno divorzile”.
Nel merito, bisogna premettere che con sentenza di separazione del 2012 veniva posto a carico di parte ricorrente un contributo al mantenimento pari ad euro 450 per parte ricorrente;
detto contributo veniva revocato già con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. a far data dal dicembre 2024 compreso, con motivazione che si richiama. Parte resistente si costituiva tardivamente, e parimenti tardiva risulta quindi la sua domanda di assegno divorzile.
Dunque, dato atto della sentenza in ordine allo status dell'11 dicembre 2024, e considerata la tardività della costituzione e domanda di assegno divorzile, residua quale oggetto del contendere la debenza di contributo al mantenimento nelle more del giudizio (la conferma dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c.).
Parte ricorrente a riguardo dal canto suo ha provato un peggioramento nelle proprie condizioni, percependo lo stesso circa euro 20.000 lordi (prima euro 29000 lordi), per circa euro 1375 su dodici mensilità. Inoltre lo stesso è gravato di un finanziamento residuo rispetto a debiti famigliari (ha dato prova dell'accollo totale del debito residuo dopo l'esecuzione da parte del ricorrente, il quale oltre ad avere perso la casa, riceve una pensione mensile pari circa alla metà dello stipendio percepito
2 fino al 2018, ed ha rateizzato il debito residuo tramite una cessione volontaria sull'importo della pensione per € 100,00 al mese fino al 01.07.2031 e una maxi rata finale pari ad euro 10.400,00), e non ha più immobili di proprietà (vive in abitazione della compagna).
Parte resistente, dal canto suo, non solo si costituiva tardivamente, senza validamente contestare quindi quanto dedotto da parte ricorrente, ma comunque non produceva alcuna documentazione ai sensi dell'art. 473 bis. 12 co. 3 c.p.c., nemmeno tardivamente, né produceva il contratto di affitto che asseriva di pagare. La stessa percepiva in ultimo circa 2200 euro annui giusto CUD in atti.
Orbene, alla luce della tardività delle deduzioni ma anche, comunque, della ricostruzione assolutamente carente della propria situazione patrimoniale, richiamato quanto già osservato in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. per cui la stessa in ragione dell'età può percepire la pensione sociale – che ha certo potuto richiedere revocato il contributo al mantenimento -; va confermata la revoca di ogni contributo al mantenimento a far data dal dicembre 2024.
Le spese di lite vanno compensate stante la domanda in ordine allo status e valorizzando la revoca del contributo al mantenimento comunque dal dicembre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dà atto dello scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2
pronunciato in data 11 dicembre 2024;
- revoca ogni contributo al mantenimento a favore di e a carico di Controparte_1
far data da dicembre 2024; Parte_1
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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