Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 60/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta a n. 60/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 09.07.2024.
Oggetto: - Appello -
TRA
p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mineo
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. F. De Rinaldis
(p.i.: Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. C. Della Rocca
APPELLATI
All'udienza del 09.07.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
Con atto di citazione del 13.1.2021 la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n.1756/2020, con la quale, in accoglimento parziale delle domande proposte da e Controparte_1 [...]
, era stata disposta la risoluzione del contratto di compravendita di Parte_2 mobili di arredo intercorso fra i predetti attori con la stessa Parte_1
[... ed era stata disposta la condanna di quest'ultima alla restituzione del prezzo di euro 1.949,53 corrisposto dai signori e Censurava l'impugnata sentenza CP_1 Pt_2 del G.d.P. per i seguenti motivi: a) Illegittimo ed erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore del G.d.P., essendo la causa di competenza per valore del Tribunale, in base alla sommatoria dei valori delle singole domande proposte dagli attori. b) Illegittimo ed erroneo mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità, per violazione ex art. 165 cpc, per iscrizione a ruolo senza contraddittorio con la società odierna appellante (convenuta in primo grado). c) Illegittimo ed erroneo mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità, per mancato esperimento delle procedure di mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita. d) In estremo subordine, infondatezza nel merito delle domande proposte dagli attori in primo grado. Si costituivano in sede di gravame i signori e chiedendo CP_1 Pt_2 pronunciarsi l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque il rigetto del gravame. Si costituiva anche la chiedendo di essere tenuta indenne dai costi di difesa, CP_2 da porsi interamente a carico degli attori in primo grado in caso di loro soccombenza e, viceversa, a carico della in caso di sua soccombenza. Parte_1
Da ultimo, all'udienza del 09.07.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190.
IN DIRITTO
Quanto al tema della competenza per valore del G.d.P., si deve rilevare che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in forza dell'art. 10 cpc, “ai fini della competenza per valore più domande devono essere sommate tra loro solo se proposte contro la stessa parte: Pertanto è da escludere il cumulo tra la domanda di annullamento di una delibera assembleare (proposta contro il condominio) e quella di risarcimento dei danni proposta in proprio contro l'amministratore” (Cass. Sez. II sent. n. 7757 del 20.07.1999). Similmente al caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, nella fattispecie in esame non va sommato il valore della domanda proposta contro la società venditrice dei mobili di arredo (euro 3.300,00 pari valore del contratto di compravendita di cui veniva chiesta la risoluzione, più euro 610,00, pari al valore del risarcimento dei danni richiesto;
per un totale di euro 3.910,00) con il valore della domanda proposta contro a società che aveva finanziato il suddetto acquisto (euro 3.818,00 pari al valore del contratto di finanziamento di cui veniva chiesta la risoluzione), pur se la risoluzione del contratto di compravendita costituisca antecedente logico necessario della risoluzione del contratto di finanziamento (similmente a quanto l'annullamento della delibera dell'assemblea condominiale costituiva antecedente logico dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore nel richiamato precedente giurisprudenziale della Cassazione).
Da ciò consegue che, non cumulando, ma tenendo disgiunti, il valore delle domande proposte dagli attori in primo grado contro la Parte_1 con quello della domanda proposta contro la finanziaria il valore Controparte_2 della controversia resta contenuto entro il limite di euro 5.000,00 previsto dall'art. 7 cpc all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, per le cause aventi ad oggetto beni mobili. Di conseguenza, è infondato il motivo di appello relativo alla competenza per valore.
E' invece fondato il motivo di appello relativo all'illegittima omissione dell'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. La odierna appellante, nel costituirsi nel giudizio davanti al G.d.P., aveva immediatamente eccepito in comparsa di risposta l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
L'eccezione era fondata, in quanto l'art. 5 D.lgs. n. 28 del 4.3.2010 prevede l'obbligo di procedere all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria preliminarmente all'esercizio di un'azione relativa a controversia in materia di contratti finanziari. Nel caso in esame la domanda di risoluzione dei due contratti funzionalmente collegati (quello di compravendita di mobili di arredo e quello di finanziamento della compravendita) contiene anche una controversia relativa al contratto di finanziamento collegato alla compravendita.
Di conseguenza, il G.d.P. avrebbe dovuto assegnare il termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e fissare altra udienza per la verifica dell'esito della mediazione.
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza del G.d.P. e (conformemente a quanto già affermato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 12896 del 2021) il giudice di appello non può disporre la rimessione davanti al giudice di primo grado, ma deve assegnare – con separata ordinanza - il termine per la presentazione della domanda di mediazione e, una volta verificato che la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta, dovrà trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dovrà dichiarare l'improcedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, pronunciandosi con sentenza non definitiva nel giudizio di appello promosso da Parte_1
[... contro e e nei confronti di Controparte_1 Parte_2 CP_2
dichiara la nullità dell'impugnata sentenza n.1756/2020 del G.d.P. di Brindisi.
[...]
Dispone come da separata ordinanza, per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e per il prosieguo del giudizio. Brindisi, 13.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo