Art. 153. (Effetti dei nuovi stipendi)
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresi' sulla retribuzione prevista dall' articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , ratificato, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n. 326 .
In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresi' sulla retribuzione prevista dall' articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , ratificato, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n. 326 .
In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.