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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al numero 3375 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 pendente tra
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso Parte_1 come in atti;
-APPELLANTE-
E
elettivamente domiciliata Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti;
-APPELLATA-
NONCHE'
CP_2
- APPELLATO CONTUMACE–
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Caserta
n.1957/2022 depositata in data 26.10.2022.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n.1957/2020 del GdP di Caserta depositata il 26 ottobre 2022 con cui il giudice di prime cure nel respingere le doglianze attoree confermava la cartella di pagamento n.02820200010942856000.
Lamenta la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui individua come unico motivo proposto, l'omessa notifica del verbale di contravvenzione e di conseguenza passando al merito con riferimento alla eccezione di prescrizione rileva che il verbale di contravvenzione posto in esecuzione con la cartella esattoriale è stato elevato il 19.01.2017 mentre la cartella è stata notificata il
17.01.19 rilevando pertanto la mancata decorrenza del termine di prescrizione.
L'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che in corso di causa è stato reperito e prodotto il documento che attesta la comunicazione dei dati del conducente effettuata ai sensi dell'art.126 bis del CdS.
Pertanto ha chiesto la riforma della sentenza ed il conseguente annullamento della cartella.
Si è costituita la quale ha Controparte_1 premesso la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc nonché la tardività dello stesso in via preliminare. Nel merito ne ha dedotto la infondatezza nonché la tardività della produzione documentale nonché la sua inammissibilità visto che la domanda in prime cure è stata articolata come opposizione ex art.615 cpc lamentando la notifica degli atti prodromici..
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione non si è costituito l' per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_3 Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 17 settembre 2024, la causa era trattenuta in decisione dallo scrivente
Magistrato.
Tutto ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito specificate.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame sono doverose alcune osservazioni di carattere preliminare.
In linea di principio per quanto attiene ai rapporti tra l'atto amministrativo presupposto e la cartella di pagamento deve rilevarsi che dalla rituale notifica del primo, rappresentato dalla ordinanza ingiunzione (ex art.18 L.689/81), scaturisce l'onere per il contribuente di proporre opposizione nelle forme e nei termini previsti dallo specifico procedimento di riscossione applicato e quindi a seconda dei casi proponendo ricorso alle commissioni tributarie (qualora il credito posto a base della esecuzione abbia natura tributaria) ovvero opposizione ai sensi dell'art.6 D.Lgs 150/11 avverso l'ordinanza ingiunzione.
In altri termini la rituale notifica dell'atto amministrativo sanzionatorio preclude la proponibilità della opposizione a cartella di pagamento ex art.615 cpc se non per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. L'ente creditore infatti provvede alla formazione del ruolo che viene successivamente consegnato in via telematica all'agente della riscossione, con la semplice indicazione degli elementi della propria pretesa mentre l'agente della riscossione ricevuto il ruolo deve provvedere alla sua notifica rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione i cui eventuali vizi notificatori non possono riverberarsi sulla sua sfera giuridico-patrimoniale.
Nel caso che oggi ci occupa, l'opponente in prime cure inizialmente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici sottesi alla cartella di pagamento che impugna.
Come noto l'opposizione a cartella ha natura recuperatoria solo laddove venga contestata la mancata notifica del verbale di accertamento. Al riguardo giova ricordare che il termine di impugnazione è quello di cui all'art.7 del D.Lgs
150/2011: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.” (cfr Cass.SS.UU 22.09.17 n.22080).
Ebbene se il Giudice di Pace avesse valorizzato la produzione documentale,
l'opposizione in prime cure doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proprio la produzione documentale del dimostra come il verbale di Parte_1 accertamento della violazione al codice della strada gli fosse stato notificato.
Tuttavia premessa la inammissibilità per tardività la sola comunicazione dei dati del conducente non è certo sufficiente ad ottenere l'annullamento della cartella. Giova infatti ricordare che tra proprietario del veicolo e conducente c'è un vincolo di solidarietà passiva per quanto concerne il pagamento della sanzione irrogata per violazione del codice della strada. Giova ricordare al riguardo che l'art.196 del CdS prevede:
“Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;
e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà..
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con
l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.”
Il giudice di Pace invece ha qualificato la domanda come opposizione alla esecuzione preventiva ex art.615 cpc valorizzando dunque l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente odierno appellante quale fatto sopravvenuto alla formazion e del titolo. Tuttavia correttamente ha ritenuto non prescritta la pretesa sanzionatoria dal momento che il verbale di accertamento risulta notificato in data 19 gennaio 2017 mentre la cartella risulta notificata in data
17.01.2022 dunque nel pieno rispetto dei termini di prescrizione.
Per le motivazioni illustrate l'appello va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice Dr.ssa Linda
Catagna definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Caserta n. 1957/2022 ogni altra domanda eccezione e/o deduzione disattesa così provvede:
a) DICHIARA la contumacia dell' ; CP_2
b) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza di primo grado;
c) CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del giudizio del presente giudizio di appello che, ai Controparte_1 sensi del DM.55/2014, si liquidano in €.331,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi, introduttiva, e decisoria, e rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere 4 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Linda Catagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al numero 3375 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 pendente tra
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso Parte_1 come in atti;
-APPELLANTE-
E
elettivamente domiciliata Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti;
-APPELLATA-
NONCHE'
CP_2
- APPELLATO CONTUMACE–
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Caserta
n.1957/2022 depositata in data 26.10.2022.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n.1957/2020 del GdP di Caserta depositata il 26 ottobre 2022 con cui il giudice di prime cure nel respingere le doglianze attoree confermava la cartella di pagamento n.02820200010942856000.
Lamenta la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui individua come unico motivo proposto, l'omessa notifica del verbale di contravvenzione e di conseguenza passando al merito con riferimento alla eccezione di prescrizione rileva che il verbale di contravvenzione posto in esecuzione con la cartella esattoriale è stato elevato il 19.01.2017 mentre la cartella è stata notificata il
17.01.19 rilevando pertanto la mancata decorrenza del termine di prescrizione.
L'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che in corso di causa è stato reperito e prodotto il documento che attesta la comunicazione dei dati del conducente effettuata ai sensi dell'art.126 bis del CdS.
Pertanto ha chiesto la riforma della sentenza ed il conseguente annullamento della cartella.
Si è costituita la quale ha Controparte_1 premesso la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc nonché la tardività dello stesso in via preliminare. Nel merito ne ha dedotto la infondatezza nonché la tardività della produzione documentale nonché la sua inammissibilità visto che la domanda in prime cure è stata articolata come opposizione ex art.615 cpc lamentando la notifica degli atti prodromici..
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione non si è costituito l' per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_3 Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 17 settembre 2024, la causa era trattenuta in decisione dallo scrivente
Magistrato.
Tutto ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito specificate.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame sono doverose alcune osservazioni di carattere preliminare.
In linea di principio per quanto attiene ai rapporti tra l'atto amministrativo presupposto e la cartella di pagamento deve rilevarsi che dalla rituale notifica del primo, rappresentato dalla ordinanza ingiunzione (ex art.18 L.689/81), scaturisce l'onere per il contribuente di proporre opposizione nelle forme e nei termini previsti dallo specifico procedimento di riscossione applicato e quindi a seconda dei casi proponendo ricorso alle commissioni tributarie (qualora il credito posto a base della esecuzione abbia natura tributaria) ovvero opposizione ai sensi dell'art.6 D.Lgs 150/11 avverso l'ordinanza ingiunzione.
In altri termini la rituale notifica dell'atto amministrativo sanzionatorio preclude la proponibilità della opposizione a cartella di pagamento ex art.615 cpc se non per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. L'ente creditore infatti provvede alla formazione del ruolo che viene successivamente consegnato in via telematica all'agente della riscossione, con la semplice indicazione degli elementi della propria pretesa mentre l'agente della riscossione ricevuto il ruolo deve provvedere alla sua notifica rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione i cui eventuali vizi notificatori non possono riverberarsi sulla sua sfera giuridico-patrimoniale.
Nel caso che oggi ci occupa, l'opponente in prime cure inizialmente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici sottesi alla cartella di pagamento che impugna.
Come noto l'opposizione a cartella ha natura recuperatoria solo laddove venga contestata la mancata notifica del verbale di accertamento. Al riguardo giova ricordare che il termine di impugnazione è quello di cui all'art.7 del D.Lgs
150/2011: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.” (cfr Cass.SS.UU 22.09.17 n.22080).
Ebbene se il Giudice di Pace avesse valorizzato la produzione documentale,
l'opposizione in prime cure doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proprio la produzione documentale del dimostra come il verbale di Parte_1 accertamento della violazione al codice della strada gli fosse stato notificato.
Tuttavia premessa la inammissibilità per tardività la sola comunicazione dei dati del conducente non è certo sufficiente ad ottenere l'annullamento della cartella. Giova infatti ricordare che tra proprietario del veicolo e conducente c'è un vincolo di solidarietà passiva per quanto concerne il pagamento della sanzione irrogata per violazione del codice della strada. Giova ricordare al riguardo che l'art.196 del CdS prevede:
“Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;
e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà..
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con
l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.”
Il giudice di Pace invece ha qualificato la domanda come opposizione alla esecuzione preventiva ex art.615 cpc valorizzando dunque l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente odierno appellante quale fatto sopravvenuto alla formazion e del titolo. Tuttavia correttamente ha ritenuto non prescritta la pretesa sanzionatoria dal momento che il verbale di accertamento risulta notificato in data 19 gennaio 2017 mentre la cartella risulta notificata in data
17.01.2022 dunque nel pieno rispetto dei termini di prescrizione.
Per le motivazioni illustrate l'appello va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice Dr.ssa Linda
Catagna definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Caserta n. 1957/2022 ogni altra domanda eccezione e/o deduzione disattesa così provvede:
a) DICHIARA la contumacia dell' ; CP_2
b) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza di primo grado;
c) CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del giudizio del presente giudizio di appello che, ai Controparte_1 sensi del DM.55/2014, si liquidano in €.331,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi, introduttiva, e decisoria, e rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere 4 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Linda Catagna